Trattato sull'Unione europea - Titolo VI: Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni - Articolo K.9
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0062
Articolo K.9 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, può decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.