Trattato sull'Unione europea - Titolo VI: Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni - Articolo K.2
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0061
Articolo K.2 1. I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici. 2. Il presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.