11992MG/D23

Trattato sull'Unione europea - Titolo II: Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea - Articolo G - Articolo G D 23

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0011


23) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 100 C

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo minacci un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto paese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione. L'obbligo del visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

4. Nei settori di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio.

5. Il presente articolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così è deciso ai sensi dell'articolo K.9 delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.

7. Le disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoché il loro contenuto non sarà stato sostituito da direttive o da misure adottate in virtù del presente articolo.»