Trattato sull'Unione europea - Titolo II: Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea - Articolo G - Articolo G B 3
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0005
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; f) una politica comune nel settore dei trasporti; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo; j) il rafforzamento della coesione economica e sociale; k) una politica nel settore dell'ambiente; l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria; m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.»