11992E191

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 2: DISPOSIZIONI COMUNI A PIU ISTITUZIONI - ARTICOLO 191 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0067


Articolo 191

1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.