11992E188B

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA: LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1: LE ISTITUZIONI - SEZIONE QUINTA: LA CORTE DEI CONTI - ARTICOLO 188B /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0064


Articolo 188 B

1. La Corte dei conti è composta di dodici membri.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei respettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il mandato del Presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerato o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte rinnovamenti regolari e di decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carico fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.