11992E138D

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE QUINTA : LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA - TITOLO I : DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - CAPO 1 : LE ISTITUZIONI - SEZIONE PRIMA : IL PARLAMENTO EUROPEO - ARTICOLO 138D /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056


Articolo 138 D

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.