11992E059

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE TERZA: POLITICHE DELLA COMUNITA - TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI - CAPO 3: I SERVIZI - ARTICOLO 59 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0023


Articolo 59

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.