11985IN01/13

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ALLEGATO I: ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 26 DELL' ATTO DI ADESIONE

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0230


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XIII . STATISTICHE

1 . Regolamento ( CEE ) n . 1445/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 ( GU n . L 161 del 17 . 7 . 1972 , pag . 1 ) , modificato da :

- regolamento ( CEE ) n . 3065/75 del Consiglio , del 24 novembre 1975 ( GU n . L 307 del 27 . 11 . 1975 , pag . 1 ) ,

- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

All'articolo 5 paragrafo 2 il termine " quarantacinque " è sostituito dal termine " cinquantaquattro " .

2 . Regolamento ( CEE ) n . 546/77 della Commissione , del 16 marzo 1977 ( GU n . L 70 del 17 . 3 . 1977 , pag . 13 ) , modificato dall'atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

All'articolo 1 è aggiunto :

" Spagna : - Trafico de perfeccionamiento activo

Portogallo : - Regime de aperfeiçoamento activo " .

All'articolo 2 è aggiunto :

" Spagna : - Trafico de perfeccionamiento pasivo

Portogallo : - Regime de aperfeiçoamento passivo " .

3 . Regolamento ( CEE ) n . 3537/82 della Commissione , del 20 dicembre 1982 ( GU n . L 371 del 30 . 12 . 1982 , pag . 7 ) , modificato da :

- regolamento ( CEE ) n . 3655/83 della Commissione , del 23 dicembre 1983 ( GU n . L 361 del 24 . 12 . 1983 , pag . 31 ) ,

- regolamento ( CEE ) n . 3104/84 della Commissione , del 7 novembre 1984 ( GU n . L 291 dell'8 . 11 . 1984 , pag . 25 ) .

Nell'allegato :

- dopo " 009 Grecia " è aggiunto :

" 010 Portogallo comprese le Azzorre e Madera ,

011 Spagna comprese le Baleari .

Territori spagnoli al di fuori del territorio doganale e statistico

021 isole Canarie ,

022 Ceuta e Melilla " ;

- i punti 040 , 042 , 202 e 205 sono soppressi .

4 . Direttiva 64/475/CEE del Consiglio , del 30 luglio 1964 ( GU n . 131 del 13 . 8 . 1964 , pag . 2193/64 ) , modificata da :

- atto di adesione del 1972 ( GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 ) ,

- atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

All'articolo 1 il testo dopo i termini " ... sia effettuata nel 1965 " è sostituito dal testo seguente :

" ... e , nel caso di nuovi stati membri , una prima inchiesta , relativa all'anno della loro adesione , sia effettuata nell'anno successivo a quello della loro adesione " .

5 . Direttiva 72/211/CEE del Consiglio , del 30 maggio 1972 ( GU n . L 128 del 3 . 6 . 1972 , pag . 28 ) , modificata dall'atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

Il testo dell'articolo 1 , secondo comma è sostituito dal testo seguente :

" Nel caso di nuovi stati membri , la data fissata nel primo comma è la fine dell'anno della loro adesione " .

6 . Direttiva 72/221/CEE del Consiglio , del 6 giugno 1972 ( GU n . L 133 del 10 . 6 . 1972 , pag . 57 ) , modificata dall'atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

Il testo dell'articolo 1 , secondo comma è sostituito dal testo seguente :

" Nel caso di nuovi stati membri , questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della loro adesione e si riferiscono all'anno precedente " .

Il testo dell'articolo 4 , primo comma , in fine , è sostituito dal testo seguente :

" ... in allegato ; nel caso di nuovi stati membri , questi raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato a partire dall'indagine , effettuata nell'anno successivo a quello loro adesione , che si riferisce all'anno della loro adesione " .

7 . Direttiva 78/166/CEE de Consiglio , del 13 febbraio 1978 ( GU n . L 52 del 23 . 2 . 1978 , pag . 17 ) , modificata dall'atto di adesione del 1979 ( GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 ) .

Il testo dell'articolo 4 , paragrafo 1 , secondo comma è sostituito dal testo seguente :

" Per quanto riguarda i nuovi stati membri , i dati sono raccolti per la prima volta al più tardi nel corso del quarto trimestre successivo alla loro adesione e si riferiscono al mese o al trimestre precedente " .

Il testo dell'articolo 4 , paragrafo 3 , secondo comma è sostituito dal testo seguente :

" Nel caso di nuovi stati membri , il termine previsto dal primo comma decorre dalla loro adesione " .