11985I075

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 75

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0040


Articolo 75

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Fatti salvi i capitoli 4 e 5, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, secondo il ritmo seguente:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'87,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 75% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 37,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 25% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 12,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è abolito.

Tuttavia:

a) per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, il disarmo tariffario è effettuato nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, secondo le modalità seguenti:

- per i prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento, i dazi sono progressivamente aboliti in undici tappe annue secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986: 10%,

- il 1º gennaio 1987: 10%,

- il 1º gennaio 1988: 10%,

- il 1º gennaio 1989: 10%,

- il 1º gennaio 1990: 25%,

- il 1º gennaio 1991: 15%,

- il 1º gennaio 1992: 4%,

- il 1º gennaio 1993: 4%,

- il 1º gennaio 1994: 4%,

- il 1º gennaio 1995: 4%,

- il 1º gennaio 1996: 4%,

- per gli altri prodotti, i dazi doganali sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

b) Per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi doganali sono progressivamente aboliti in otto tappe del 12,5% all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione.

c) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna applicano senza modifiche i rispettivi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94.

Alla scadenza di questo periodo sono abolite integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e sono aboliti progressivamente i dazi doganali secondo il seguente ritmo:

- il 1º gennaio 1991 ogni dazio è ridotto all'83,3% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 66,6% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 49,9% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 33,2% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 16,5% del dazio di base,

- il 1º gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, al fine dell'instaurazione da parte del Regno di Spagna della tariffa doganale comune, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per i prodotti seguenti:

- prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68,

- prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali è fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa,

- prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali è fissato un prezzo di riferimento,

il Regno di Spagna applica integralmente dal 1º marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune.

b) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per tutti i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 la differenza è ridotta al 90,9% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1987 la differenza è ridotta all'81,8% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1988 la differenza è ridotta al 72,7% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1989 la differenza è ridotta al 63,6% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1990 la differenza è ridotta al 54,5% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1991 la differenza è ridotta al 45,4% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1992 la differenza è ridotta al 36,3% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1993 la differenza è ridotta al 27,2% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1º gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

c) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica senza modifiche i suoi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94.

Alla scadenza di questo periodo il Regno di Spagna abolisce integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi, il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

- il 1º gennaio 1991 la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1992 la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1993 la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1º gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

d) Per gli altri prodotti:

aa) a decorrere dal 1º marzo 1986 il Regno di Spagna applica i dazi della tariffa doganale comune se i suoi dazi di base sono inferiori o uguali a quelli della tariffa doganale comune, fatta eccezione:

- per il miele naturale della voce 04.06 della tariffa doganale comune e per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune in otto tappe del 12,5% che hanno luogo il 1º marzo 1986 e il 1º gennaio degli anni da 1987 a 1993,

- per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune e per il caffè non torrefatto e non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

- il 1º marzo 1986 la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1987 la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1988 la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1989 la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

- il 1º gennaio 1990 la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1º gennaio 1991, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune;

bb) qualora i dazi di base spagnoli siano superiori ai dazi della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

i) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

ii) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5% alle date seguenti:

- 1º marzo 1986,

- 1º gennaio 1987,

- 1º gennaio 1988,

- 1º gennaio 1989,

- 1º gennaio 1990,

- 1º gennaio 1991,

- 1º gennaio 1992,

A decorrere dal 1º gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base è quello definito all'articolo 30.

Tuttavia:

- per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio di base è quello che figura di fronte a ciascuno di essi,

- per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti «regolatori» o «compensativi variabili», il dazio di base è fissato ad un livello da determinare alle condizioni previste nell'articolo 91, rappresentativo per la campagna 1984/1985.

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:

a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta:

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento dei dazi doganali applicabili ai prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) la Comunità nella sua composizione attuale proceda:

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati:

a) non occorre una decisione affinché il Regno di Spagna proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; il Regno di Spagna informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate;

b) la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.

5. In caso di difficoltà particolari sul mercato dei prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna può essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, a:

a) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dei dazi all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale;

b) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della differenza esistente tra i suoi dazi di base e il dazio della tariffa doganale comune;

c) aumentare, durante il periodo strettamente necessario per eliminare le difficoltà incontrate, i dazi all'importazione di cui alle precedenti lettere a) e b).