11985I/PRO/02

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE LE ISOLE CANARIE E CEUTA E MELILLA

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0400


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Protocollo N . 2

concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

Articolo 1

1 . I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro dei regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati , all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità , merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE , né merci in libera pratica a norma del trattato CECA .

2 . Il territorio doganale della Comunità non comprende le Isole Canarie né Ceuta e Melilla .

3 . Salvo disposizione contraria del presente protocollo , gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità , da un lato , e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla , dall'altro .

4 . Salvo disposizione contraria del presente protocollo , gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di politica commerciale comune , autonomi o convenzionali , direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci , non si applicano alle Isole Canarie né a Ceuta e Melilla .

5 . Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione , compreso il presente protocollo , la Comunità applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni .

Articolo 2

1 . Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo , i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano , alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità , dell'esenzione dai dazi doganali , alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 .

2 . Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 è concessa dal 1 * gennaio 1986 .

Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunità , i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30 , 31 e 32 dell'atto di adesione .

3 . In deroga ai paragrafi 1 e 2 , i tabacchi lavorati della voce n . 24.02 della tariffa doganale comune , lavorati nelle Isole Canarie , beneficiano , sul territorio doganale della Comunità , dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari .

Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche . Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1 * gennaio 1986 .

Per evitare che questo regime crei difficoltà economiche in uno o più stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro , la Commissione adotta , previa consultazione degli stati membri , tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari .

Articolo 3

1 . I prodotti della pesca delle voci 03.01 , 03.02 , 03.03 , 16.04 , 16.05 e sottovoci 05.15 A , 23.01 B della tariffa doganale comune , originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla , beneficiano , nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982 , 1983 e 1984 , del regime definito in appresso , rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale .

- Se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale delle Comunità , beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali . Non possono essere considerati in libera pratica in questa parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE , se essi vengono rispediti in un altro stato membro .

- Se vengono messi in libera practica nel rimanente territorio doganale della Comunità , beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 173 dell'atto di adesione , a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento .

2 . A decorrere dal 1 * gennaio 1993 i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 e a decorrere dal 1 * gennaio 1996 le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune beneficiano dell'esenzione dai dazi doganale su tutto i territorio doganale della Comunità , nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982 , 1983 , 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportati nella Comunità nella sua composizione attuale . L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità , nel quadro di tali contingenti tariffari , sarà subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati , ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento .

3 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta annualmente le disposizioni recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste nei paragrafi 1 e 2 . Per il 1986 , il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione dei contingenti al 1 * gennaio 1986 .

Articolo 4

1 . I prodotti agricoli elencati nell'allegato A , originari della Isole Canarie , beneficiano , alle condizioni definite nel presente articolo , alla loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità , dell'esenzione dai dazi doganali entro il limite dei contingenti tariffari calcolati sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati negli anni 1982 , 1983 , 1984 , rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale :

a ) fino al 31 dicembre 1995 i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 e fino al 31 dicembre 1992 gli altri prodotti in questione beneficiano :

- nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità , dell'esenzione dai dazi doganali , senza applicazione , se del caso , del sistema dei prezzi di riferimento ;

- nel rimanente territorio doganale della Comunità , di condizioni uguali a quelle adottate per gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità , a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili .

b ) A decorrere dal 1 * gennaio 1996 , i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 e a decorrere dal 1 * gennaio 1993 gli altri prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunità , nel rispetto del sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili .

Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta in tempo utile le disposizioni per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti dal 1 * gennaio 1986 .

2 . a ) In deroga al paragrafo 1 , le banane della voce n . 08.01 B della tariffa doganale comune , originarie delle Isole Canarie , beneficiano , alla loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità , dell'esenzione dai dazi doganali . Le banane importate sotto questo regime non possono essere considerate in libera pratica in detta parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE , se esse vengono rispedite in un altro stato membro .

b ) Fino al 31 dicembre 1995 , il Regno di Spagna può mantenere per le banane di cui alla lettera a ) , importate dagli altri stati membri , le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente che esso applicava all'importazione di questi prodotti sotto il regime nazionale precedente .

In deroga all'articolo 76 , paragrafo 2 dell'atto di adesione e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto , il Regno di Spagna può mantenere , nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimiento dell'organizzazione nazionale , restrizioni quantitative all'importazione per le banane di cui alla lettera a ) importate dai paesi terzi .

Articolo 5

1 . Qualora l'applicazione del regime di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 , conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla , tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunità , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunità a condizioni particolari .

2 . Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più stati membri , la Commissione , su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa , può prendere le misure appropriate .

Articolo 6

1 . I prodotti originari del territorio doganale della Comunità beneficiano , alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla , dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 .

2 . I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonché la tassa detta " arbitrio insular - tarifa general " esistente nelle Isole Canarie , sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunità , secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articolo 30 , 31 e 32 dell'atto di adesione .

3 . La tassa detta " arbitrio insular - tarifa especial " delle Isole Canarie è abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunità il 1 * marzo 1986 .

Tuttavia , detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B , ad un'aliquota corrispondente al 90 % dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco , a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunità . La tassa sarà abolita al più tardi il 1 * gennaio 1993 , salvo se il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione .

La tassa in questione non può essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale è modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune .

Articolo 7

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi , nonché il regime degli scambi , applicati all'importazione di merci da un paese terzo nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla , non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dalla Comunità conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione , a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla lo stesso trattamento di quello che esso accorda alla Comunità . Tuttavia , il regime applicato all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato nei nonfronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale della Comunità .

Articolo 8

Il regime applicabile agli scambi di merci tra le Isole Canarie , da un lato , e Ceuta e Melilla , dall'altro , è almeno altrettanto favorevole di quello applicabile a norma dell'articolo 6 .

Articolo 9

1 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta , prima del 1 * marzo 1986 , le regole d'applicazione del presente protocollo , in particolare le regole d'origine applicabli agli scambi di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 6 e 8 , comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine .

Queste regole comprendono , in particolare , disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti , sulle condizioni di immatricolazione delle navi , sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca , nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti .

2 . Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986 :

- agli scambi tra il territorio doganale delle Comunità nella sua composizione attuale , da un lato , e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla , dall'altro : le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna ;

- agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità , da un lato , e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla , dall'altro : le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985 .

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 4 , paragrafo 1

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

06.01 * Bulbi , tuberi , radici tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : *

* ex A . allo stato di riposo vegetativo : *

* - diversi dai giacinti , narcisi , tulipani e gladioli *

06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : *

* A . Talee e marze : *

* II . altre *

* ex D . altre : *

* - rosai ( comprese tutte le specie rosa ) , non innestati : *

* - con colletto di diametro di 10 mm o meno *

* - altri *

* - diverse da micelio ( bianco di funghi ) , rododendri ( azalee ) e piantine di ortaggi e piantine di fragole : *

* - Piante da pien'aria : *

* - Alberi , arbusti e arboscelli , diversi dagli alberi da frutto e da bosco *

* - Talee radicate e giovani piante *

* - altre *

* - altre : *

* - Piante vivaci *

* - altre *

* - Piante d'appartamento : *

* - Talee radicate e giovani piante , escluse le cactee *

* - diverse dalle piante da fiore con boccioli o fiorite , escluse le cactee *

06.03 * Fiore e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : *

* A . freschi : *

* I . dal 1 * giugno al 31 ottobre : *

* - Rose *

* - Garofani *

* - Orchidee *

* - Gladioli *

* - Crisantemi *

* - altri *

* II . dal 1 * novembre al 31 maggio : *

* - Rose *

* - Garofani *

* - Orchidee *

* - Gladioli *

* - Crisantemi *

* - altri *

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : *

* A . Patate : *

* II . di primizia *

* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : *

* II . Fagioli *

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

07.01 ( segue ) * ex H . Cipolle , scalogni e agli : *

* - Cipolle *

* M . Pomodori *

* P . Cetrioli e cetriolini *

* I . Cetrioli *

* S . Peperoni *

* T . altri : *

* II . Melanzane *

08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : *

* D . Avocadi *

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 6 , paragrafo 3

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota ( % ) *

02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche refrigerate o congelate : * *

* A . Carni * *

* II . della specie bovina : * 20 *

* a ) fresche o refrigerate * *

* III . della specie suina : * *

* a ) domestica : * *

* ex 1 . Carcasse intere o mezzene : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* ex 2 . Prosciutti , anche in pezzi : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* ex 3 . Parti anteriori o spalle , anche in pezzi : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* ex 4 . Lombate , anche in pezzi : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* ex 5 . Pancette , anche in pezzi : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* 6 . altre : * *

* bb ) non nominate : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

* ex b ) altre : * *

* - fresche o refrigerate * 20 *

04.01 * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati né zuccherati : * *

* A . aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 6 % * *

* I . Iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , latticello ( o latte battuto ) e altri tipi di latte , fermentati o acidificati : * *

* ex a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri : * *

* - Iogurt * 12,5 *

04.05 * Uova di volatili e giallo d'uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : * *

* A . Uova in guscio , fresche o conservate : * *

* I . Uova di volatili da cortile : * *

* ex b ) altre : * *

* - di galline * 9 *

09.01 * Caffè , anche torrefatto o decafeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *

* A . Caffè : * *

* II . torrefatto : * *

* a ) non decaffeinizzato * 19 *

19.03 * Paste alimentari : * *

* B . altre * 12 *

20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *

* ex C . Pomodori : * *

* - Concentrato di pomodoro avente tenore , in peso , di sostanza secca superiore a 30 % , in recipienti ermeticamente chiusi * 10 *

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota ( % ) *

21.04 * Salse ; condimenti composti : * *

* B . Salse a base di puré di pomodori * 9 *

21.07 * Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : * *

* D . Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari : * *

* I . Iogurt preparati : * *

* b ) altri * 12,5 *

22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione ; preparazioni alcoliche composte ( dette " estratti concentrati " per la fabbricazione delle bevande : * *

* C . Bevande contenenti alcole di distillazione : * *

* I . Rum , arack , tafia , presentati in recipienti contenenti : * *

* ex a ) 2 l o meno : * *

* - Rum * 39,1 Ptas/l *

* ex b ) più de 2 l : * *

* - Rum * 39,1 Ptas/l *

39.02 * Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione ( polietilene , politileni tetraalogenati , poliisobutilene , polistirene , cloruro di polivinile , acetato di polivinile , cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche , ecc . ) : * *

* C . altri : * *

* ex IV . polipropilene : * *

* - in nastri , di spessore superiore a 0,1 mm * 10,5 *

* VII . Cloruro di polivinile : * *

* ex b ) in altre forme : * *

* - in tubi * 10,5 *

39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso : * *

* B . altri : * *

* V . di altre sostanze : * *

* ex d ) altri : * *

* - Piatti , di diametro da 17 a 21 cm inclusi , e bicchieri di polistirene * 15 *

* - Sacchi , sacchetti e articoli simili , di polietilene * 10,5 *

* - Recipienti diversi dai bottiglioni , dalle bottiglie e dai flaconi , di polistirene * 15 *

* - Tubi lavorati e accessori per tubi , di polivinilcloride * 10,5 *

42.02 * Oggetti di viaggio ( bauli , valigie , cappelliere , sacchi da viaggio , sacchi a spalla , ecc . ) , sacchi per provviste , borse da donna , cartelle , borse portacarte , portafogli , portamonete , borse per toletta , borse per utensili , borse da tabacco , guaine , astucci , custodie ( per armi , strumenti musicali , binocoli , gioielli , boccette , colletti , calzature , spazzole , ecc . ) , e simili contenitori , di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , di fibra vulcanizzata , di materie plastiche artificiali in fogli , di cartone o di tessuti : * *

* ex A . di materie plastiche artificiali in fogli : * *

* - Sacchi di polietilene * 10,5 *

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota ( % ) *

48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati , pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli : * *

* A . Carta e cartoni ondulati * 14 *

* ex B . altri : * *

* - Carta increspata per uso domestico , di peso uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 g/m2 * 12,5 *

ex 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza : * *

* - Carta da lettere , in blocchi * 15 *

48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato : * *

* ex B . altri : * *

* - Carta igienica , in rotoli * 12 *

* - Carta per macchine da ufficio e simili , in strisce o in rotoli * 12 *

48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili : * *

* ex A . Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : * *

* - Scatole di carta o di cartone ondulati * 15 *

* - Sacchetti , cartocci ed altri sacchi , di carta kraft * 11 *

* - Scatole per sigari e sigarette * 14 *

ex 48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone : * *

* - Blocchi per minute ed appunti ; quaderni * 13 *

ex 48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , non o senza vignette : * *

* - Etichette di qualsiasi specie , escluse le fasce per sigari * 14,5 *

48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa : * *

* B . Assorbenti per bambini piccoli ( bébés ) : * *

* ex I . non condizionati per la vendita al minuto : * *

* - di ovatta di cellulosa * 14 *

* ex II . altri : * *

* - di ovatta di cellulosa * 14 *

* ex D . Biancheria da letto , da tavola , da toletta ( compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco ) , da servizio o da cucina , biancheria da dosso e altri indumenti : * *

* - Asciugamani e tovaglioli da tavola * 14 *

* ex E . Assorbenti igienici e tamponi : * *

* - Assorbenti igienici , di ovatta di cellulosa * 14 *

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota ( % ) *

48.21 ( segue ) * F . altri : * *

* ex I . Prodotti per uso chirurgico , medico od igienico , non condizionati per la vendita al minuto : * *

* - Assorbenti igienici , di ovatta di cellulosa * 14 *

* ex II . non nominati : * *

* - Assorbenti igienici , di ovatta di cellulosa * 14 *

70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l'imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro : * *

* - esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura * 9 *

ex 76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni : * *

* - Porte , finestre e stipiti * 8,4 *

* - Lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di lega d'alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni * 8,4 *

94.03 * Altri mobili e loro parti : * *

* ex B . altri : * *

* - Letti di metalli comuni * 13 *

* - Scaffalature e loro parti , di metalli comuni * 11,5 *

94.04 * Sommier ; oggetti letterecci e simili , con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia , quali materasse , copripiedi , piumini , cuscini , cuscini-poufs , guanciali , ecc . , compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali , allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti : * *

* A . Oggetti letterecci e simili , di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti * 12 *

* ex B . altri : * *

* - Sommier , materasse e guanciali * 13