ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE LO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0398
++++ PROTOCOLLI Protocollo n . 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti PARTE PRIMA ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " Articolo 3 Conformemente all'articolo 129 del trattato , i membri della Banca sono : - il Regno del Belgio ; - il Regno di Danimarca ; - la Repubblica federale di Germania ; - la Repubblica ellenica ; - il Regno di Spagna ; - la Repubblica francese ; - l'Irlanda ; - la Repubblica italiana ; - il Granducato del Lussemburgo ; - il Regno dei Paesi Bassi ; - la Repubblica portoghese ; - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . " Articolo 2 Il testo dell'articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " 1 . Il capitale della Banca è di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti : - Germania : 5 508 725 000 - Francia : 5 508 725 000 - Italia : 5 508 725 000 - Regno Unito : 5 508 725 000 - Spagna : 2 024 928 000 - Belgio : 1 526 980 000 - Paesi Bassi : 1 526 980 000 - Danimarca : 773 154 000 - Grecia : 414 190 000 - Portogallo : 266 922 000 - Irlanda : 193 288 000 - Lussemburgo : 38 658 000 " Articolo 3 Il testo dell'articolo 5 , paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " 1 . Il capitale sottoscritto è versato dagli stati membri nella misura del 9,01 367 457 % in media degli importi fissati dall'articolo 4 , paragrafo 1 . " Articolo 4 Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto , le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono . Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto . Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato . " Articolo 5 Il testo dell'articolo 11 , paragrafo 2 , primo , secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " 2 . Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti . Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di : - 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania ; - 3 amministratori designati dalla Repubblica francese ; - 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana ; - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ; - due amministratori designati dal Regno di Spagna ; - un amministratore designato dal Regno del Belgio ; - un amministratore designato dal Regno di Danimarca ; - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ; - un amministratore designato dall'Irlanda ; - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ; - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi ; - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese ; - un amministratore designato dalla Commissione . I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di : - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ; - due sostituti designati dalla Repubblica francese ; - due sostituti designati dalla Repubblica italiana ; - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ; - due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda ; - un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux ; - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ; - un sostituto designato dalla Commissione . " Articolo 6 Il testo dell'articolo 12 , paragrafo 2 , seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " La maggioranza qualificata richiede quindici voti . " Articolo 7 Il testo dell'articolo 13 , paragrafo 1 , primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente : " 1 . Il comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori , su proposta del consiglio di amministrazione . Il loro mandato è rinnovabile . " PARTE SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 8 1 . Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91 339 340 ECU e di 12 040 186 ECU , corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1 * gennaio 1986 , in cinque rate semestrali uguali , esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre . La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione . 2 . Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985 , il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale . 3 . Le somme da versare , a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981 , corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca , che fissavano al 10,17857639 % del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985 , di cui al paragrafo 2 . Articolo 9 Alle date di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 , il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva , alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste , costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione , quali figurano nel bilancio della Banca , in ragione degli importi che corrispondono , rispettivamente , a 7,031/92,0421875 = 7,63888842 % di tali voci per il Regno di Spagna e a 0,9268125/92,0421875 = 1,00694315 % di tali voci per la Repubblica portoghese . Articolo 10 In versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile . Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione , tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo , in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione . Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca , adeguamento che sarà applicato anche ai versamenti già effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese . Articolo 11 1 . Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese , nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese . 2 . Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987 . Articolo 12 1 . Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo . 2 . Il mandato del vicepresidente cosi nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987 .