11985I/PRO/01

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE LO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0398


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PROTOCOLLI

Protocollo n . 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 3

Conformemente all'articolo 129 del trattato , i membri della Banca sono :

- il Regno del Belgio ;

- il Regno di Danimarca ;

- la Repubblica federale di Germania ;

- la Repubblica ellenica ;

- il Regno di Spagna ;

- la Repubblica francese ;

- l'Irlanda ;

- la Repubblica italiana ;

- il Granducato del Lussemburgo ;

- il Regno dei Paesi Bassi ;

- la Repubblica portoghese ;

- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . "

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Il capitale della Banca è di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti :

- Germania : 5 508 725 000

- Francia : 5 508 725 000

- Italia : 5 508 725 000

- Regno Unito : 5 508 725 000

- Spagna : 2 024 928 000

- Belgio : 1 526 980 000

- Paesi Bassi : 1 526 980 000

- Danimarca : 773 154 000

- Grecia : 414 190 000

- Portogallo : 266 922 000

- Irlanda : 193 288 000

- Lussemburgo : 38 658 000 "

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5 , paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Il capitale sottoscritto è versato dagli stati membri nella misura del 9,01 367 457 % in media degli importi fissati dall'articolo 4 , paragrafo 1 . "

Articolo 4

Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 10

Salvo contraria disposizione del presente statuto , le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono . Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto . Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato . "

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 , paragrafo 2 , primo , secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" 2 . Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti .

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

- 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania ;

- 3 amministratori designati dalla Repubblica francese ;

- 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana ;

- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

- due amministratori designati dal Regno di Spagna ;

- un amministratore designato dal Regno del Belgio ;

- un amministratore designato dal Regno di Danimarca ;

- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ;

- un amministratore designato dall'Irlanda ;

- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ;

- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi ;

- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese ;

- un amministratore designato dalla Commissione .

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;

- due sostituti designati dalla Repubblica francese ;

- due sostituti designati dalla Repubblica italiana ;

- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca , dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda ;

- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux ;

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese ;

- un sostituto designato dalla Commissione . "

Articolo 6

Il testo dell'articolo 12 , paragrafo 2 , seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" La maggioranza qualificata richiede quindici voti . "

Articolo 7

Il testo dell'articolo 13 , paragrafo 1 , primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Il comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori , su proposta del consiglio di amministrazione . Il loro mandato è rinnovabile . "

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 8

1 . Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91 339 340 ECU e di 12 040 186 ECU , corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1 * gennaio 1986 , in cinque rate semestrali uguali , esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre . La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione .

2 . Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985 , il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale .

3 . Le somme da versare , a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981 , corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca , che fissavano al 10,17857639 % del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985 , di cui al paragrafo 2 .

Articolo 9

Alle date di cui all'articolo 8 , paragrafo 1 , il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva , alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste , costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione , quali figurano nel bilancio della Banca , in ragione degli importi che corrispondono , rispettivamente , a

7,031/92,0421875 = 7,63888842 %

di tali voci per il Regno di Spagna e a

0,9268125/92,0421875 = 1,00694315 %

di tali voci per la Repubblica portoghese .

Articolo 10

In versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile .

Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione , tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo , in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione . Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca , adeguamento che sarà applicato anche ai versamenti già effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese .

Articolo 11

1 . Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese , nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese .

2 . Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987 .

Articolo 12

1 . Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo .

2 . Il mandato del vicepresidente cosi nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987 .