11979H133

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUINTA DISPOSIZIONI D' ATTUAZIONE, TITOLO I INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI, ARTICOLO 133

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0048


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Articolo 133

1 . Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che , conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nella sua versione originaria , deve esercitare la presidenza . Scaduto tale mandato , la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato , modificato dall'articolo 11 .

2 . Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica .