ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUINTA DISPOSIZIONI D' ATTUAZIONE, TITOLO I INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI, ARTICOLO 133
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0048
++++ Articolo 133 1 . Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che , conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nella sua versione originaria , deve esercitare la presidenza . Scaduto tale mandato , la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato , modificato dall'articolo 11 . 2 . Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica .