11979H115

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUARTA MISURE TRANSITORIE, TITOLO V RELAZIONI ESTERNE, CAPO 1 POLITICA COMMERCIALE COMUNE, ARTICOLO 115

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0044


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Articolo 115

1 . Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica può mantenere restrizioni quantitative sotto forma di contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V , in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 109/70 , ( CEE ) n . 1439/74 e ( CEE ) n . 2532/78 . Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1 * gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data . Le modalità per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36 .

Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90 % del contingente annuo aperto , la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali .

2 . Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza , nei confronti dei paesi terzi , prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale , né accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati . La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 , né accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati .

3 . Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative , sotto forma di contingenti , nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunità nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima . I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 , eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120 , ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 2532/78 sono fissati in tale allegato .

Ogni eventuale modifica di questi contingenti può aver luogo soltanto in conformità delle procedure comunitarie .