ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI, TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, CAPO 1 L' ASSEMBLEA, ARTICOLO 10
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0018
++++ Articolo 10 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto , allegato alla decisione 76/787/CECA , CEE , Euratom , è sostituito dalle seguenti disposizioni : " Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue : Belgio : 24 , Danimarca : 16 , Germania : 81 , Grecia : 24 , Francia : 81 , Irlanda : 15 , Italia : 81 , Lussemburgo : 6 , Paesi Bassi : 25 , Regno Unito : 81 . "