ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, 2. ALLEGATI, ALLEGATO I ELENCO DI CUI ALL' ARTICOLO 29 DELL' ATTO DI ADESIONE, II. AGRICOLTURA, B. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI, L) PESCA
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0073
++++ l ) Pesca 1 . Regolamento ( CEE ) n . 2142/70 del Consiglio , del 20 ottobre 1970 GU n . L 236/5 del 27 ottobre 1970 L'articolo 6 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente : " 3 . Gli Stati membri originari possono mantenere gli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i nuovi Stati membri possono mantenere quelli accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima della data dell'adesione , onde facilitarne l'adattamento ed il funzionamento nel quadro delle misure previste all'articolo 5 , paragrafo 1 , purché tali aiuti non superino per importo e durata quelli che possono essere accordati a norma delle disposizioni del paragrafo 1 . " Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo : " Articolo 7 bis Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca può essere accordato in esclusiva per una determinata circoscrizione economica , se l'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa della produzione e del mercato in detta circoscrizione . I produttori non aderenti all'organizzazione di produttori così riconosciuta e che sbarcano la loro produzione nella circoscrizione in questione possono essere obbligati dagli Stati membri al rispetto : a ) delle norme comuni in materia di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino ; b ) delle regole adottate dall'organizzazione interessata relativamente al prezzo di ritiro , se questo si situa ad un livello uguale o superiore a quello del prezzo fissato in applicazione dell'articolo 10 , paragrafo 5 , pur non superando il prezzo d'orientamento e se è conforme alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 7 , paragrafo 1 , terzo comma . " L'articolo 10 , paragrafo 4 , secondo comma , è sostituito dai commi seguenti : " Per assicurare ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti , al prezzo di cui al comma precedente possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi ; questi coefficienti sono fissati in maniera tale che le differenze tra i prezzi così corretti corrispondano agli scarti di prezzo prevedibili in caso di produzione normale , sulla base di condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro ed alla determinazione delle zone di sbarco di cui al comma precedente . Il Consiglio procede , sulla base di un rapporto della Commissione , ad un esame delle eventuali conseguenze dell'applicazione dei coefficienti correttivi sul calcolo dell'importo della compensazione finanziaria , effettuato tenendo conto della situazione dei pescatori delle regioni molto distanti . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui al comma precedente , adotta le decisioni necessarie . " Dopo l'articolo 25 è aggiunto l'articolo seguente : " Articolo 25 bis " Per i prodotti surgelati il Consiglio , deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce per quanto necessario disposizioni appropriate per evitare l'instabilità dei prezzi e l'ineguaglianza delle condizioni di concorrenza tra il pesce surgelato a bordo ed il pesce surgelato a terra . Il Consiglio , deliberando secondo la stessa procedura , adotta le misure appropriate per porre rimedio alle difficoltà che potrebbero sorgere per l'equilibrio dell'approvvigionamento . " 2 . Regolamento ( CEE ) n . 166/71 del Consiglio , del 26 gennaio 1971 GU n . L 23/3 del 29 gennaio 1971 All'articolo 10 , paragrafo 1 , lettera b ) , sono aggiunte le versioni seguenti : " shrimps " " graa rejer " " strandreker " .