ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PARTE QUARTA MISURE TRANSITORIE, TITOLO II AGRICOLTURA, CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 55
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0026
++++ Articolo 55 1 . Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo le seguenti modalità : a ) negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore ; b ) negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune , nonché le restituzioni all'esportazione sono , secondo i casi , diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria . Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo . 2 . Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52 , gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni . Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalità previste nei capi 2 e 3 . 3 . Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2 . 4 . Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo . 5 . Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , si tiene conto del consolidamento . 6 . L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 , lettera a ) , non può essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può derogare a questa regola , in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza .