ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, PROTOCOLLO N. 27 CONCERNENTE GLI SCAMBI DI COGNIZIONI CON LA NORVEGIA NEL CAMPO DELL' ENERGIA NUCLEARE
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0180
++++ Protocollo n . 27 concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare Articolo 1 1 . Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri , alle persone e alle imprese , conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA , sono messe a disposizione della Norvegia , che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio , alle condizioni di cui allo stesso articolo . 2 . Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati . L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione . Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità , alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13 . 3 . I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunità sono i seguenti : - tecnologia dei reattori ; - tecnologia dei combustibili e dei materiali ; - dinamica dei reattori , controllo e strumenti ; - sicurezza nucleare ; - tecnologia dei radioisotopi ; - chimica del ritrattamento e metodi di analisi ; - ricerca in fisica fondamentale ; - propulsione navale ; - varie ( riviste , relazioni di attività , ecc . ... ) . 4 . La Norvegia si impegna a fornire alla Comunità ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette , specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità o degli Stati membri all' " Institutt for Atomenergi ( IFA ) " , a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo . Articolo 2 1 . Nei settori in cui la Norvegia mette delle cognizioni a disposizione della Comunità , gli organismi competenti , attualmente l' " Institutt for Atomenergi " , concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità , qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano , nei confronti di terzi , alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti . 2 . Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Norvegia incoraggia e facilita la concessione , a condizioni commerciali , di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze . Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale .