11970F/MOD/10

TRATTATO CHE MODIFICA TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO DEI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA EUROPEE E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE, CAPO IV: DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE, ARTICOLO 10

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 02/01/1971 pag. 0001


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Articolo 10

Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalle disposizioni seguenti :

" 1 . Le spese d'amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate , le entrate e le spese della Comunità economica europea , le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica , ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni , sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee , alle condizioni previste rispettivamente dai trattati che istituiscono le tre Comunità . Detto bilancio , in cui entrate e spese devono risultare in pareggio , sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , il bilancio della Comunità economica europea , nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'energia atomica . "