11970F/MOD/02

TRATTATO CHE MODIFICA TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO DEI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA EUROPEE E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE, CAPO I: DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, ARTICOLO 2

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 02/01/1971 pag. 0001


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Articolo 2

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti :

" Articolo 78 A

Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975 , si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78 :

1 . L'esercizio finanziario ha inizio il 1 * gennaio e si chiude al 31 dicembre .

Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità , incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte , dell'Assemblea e del Consiglio .

2 . Ciascuna istituzione della Comunità elabora , anteriormente al 1 * luglio , uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione . L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo , allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti .

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese .

3 . L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1 * settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione .

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare , consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate .

Il Consiglio , con deliberazione a maggioranza qualificata , stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea .

4 . Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione .

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo .

Qualora , entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo , l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto , il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato .

Qualora , entro tale termine , l'Assemblea abbia proposto modificazioni , il progetto di bilancio amministrativo così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio .

5 . Il Consiglio , dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo , adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto , alle condizioni che seguono .

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione , segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte , comportanti una corrispondente riduzione delle spese , il Consiglio può , deliberando a maggioranza qualificata , rigettare tale proposta di modificazione . In mancanza di decisione di rigetto , la proposta di modificazione è accettata .

Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione , il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione .

Qualora , in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo , il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione , può , deliberando a maggioranza qualificata , sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo , sia fissare un altro importo .

6 . Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata , il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato .

7 . Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma , in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese .

8 . L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti , conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 . "