11957E228A

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE SESTA : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - ARTICOLO 228A

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0043


Articolo 228 A

Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.