11957E201

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ARTICOLO 201


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LA COMMISSIONE STUDIERA A QUALI CONDIZIONI I CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 200 POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON RISORSE PROPRIE , E IN PARTICOLARE CON ENTRATE PROVENIENTI DALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DOPO LA DEFINITIVA INSTAURAZIONE DI QUEST'ULTIMA .

A TAL FINE , LA COMMISSIONE PRESENTERA PROPOSTE AL CONSIGLIO .

IL CONSIGLIO , DELIBERANDO ALL'UNANIMITA , DOPO AVER CONSULTATO L'ASSEMBLEA IN MERITO A TALI PROPOSTE , POTRA STABILIRE LE DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDERA L'ADOZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI , IN CONFORMITA DELLE LORO RISPETTIVE NORME COSTITUZIONALI .