11957E194

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, CAPO 3: IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, ARTICOLO 194


Articolo 194

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio // 12

Danimarca // 9

Germania // 24

Grecia // 12

Spagna // 21

Francia // 24

Irlanda // 9

Italia // 24

Lussemburgo // 6

Paesi Bassi // 12

Portogallo // 12

Regno Unito // 24 (*)

(*) Primo comma così modificato dall'articolo 21 dell'atto di adesione ES/PORT.

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.