TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, CAPO 3: IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, ARTICOLO 194
Articolo 194 Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio // 12 Danimarca // 9 Germania // 24 Grecia // 12 Spagna // 21 Francia // 24 Irlanda // 9 Italia // 24 Lussemburgo // 6 Paesi Bassi // 12 Portogallo // 12 Regno Unito // 24 (*) (*) Primo comma così modificato dall'articolo 21 dell'atto di adesione ES/PORT. I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.