11957E130F

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITA, TITOLO VI: RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO, ARTICOLO 130F

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1987 pag. 0010


++++

Articolo 130 F

1 . La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale .

2 . A tal fine , essa incoraggia le imprese , comprese le piccole e medie imprese , i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione , mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie , in particolare , all'apertura degli appalti pubblici nazionali , alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione .

3 . Nel realizzare questi obiettivi si terrà specialmente conto della relazione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico , l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in particolare in materia di concorrenza e di scambi .