11957E100A

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITA, TITOLO I - NORME COMUNI, CAPO 3: RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI, ARTICOLO 100 A

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1987 pag. 0008


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" Articolo 100 A

1 . In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente , si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 8 A . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale , adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno .

2 . Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali , a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti .

3 . La Commissione , nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità , sicurezza , protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori , si basa su un livello di protezione elevato .

4 . Allorché , dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata , uno Stato membro ritenga necessario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente , esso notifica tali disposizioni alla Commissione .

La Commissione conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri .

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170 , la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo .

5 . Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano , nei casi appropriati , una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare , per uno o più dei motivi non economici di cui all'articolo 36 , misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo " .