11957E032

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 2: ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 32


Articolo 32

Gli Stati membri si astengono, nei scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.