TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE SECONDA: FISSAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ARTICOLO 23
Articolo 23 1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti: a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato; b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 % lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune; c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa; d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo. 2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente. 3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.