11957E015

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 15


Articolo 15

1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.

2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.