11957E013

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE SECONDA - FONDAMENTI DELLA COMUNITA, TITOLO I - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, CAPO 1: UNIONE DOGANALE, SEZIONE PRIMA: ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA GLI STATI MEMBRI, ARTICOLO 13


Articolo 13

1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.