11957E006

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 6


Articolo 6

1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

2. Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna degli Stati membri.