11957E/PRO/CJ/27

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 27


Articolo 27

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.