TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( C.E.E.A. - EURATOM ), PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 22
Articolo 22 La Corte può richiedere alla parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.