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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 98


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Articolo 98

Qualunque Stato europeo può chiedere di aderire al presente trattato . Esso rivolge la sua domanda al Consiglio , il quale , dopo aver sentito il parere dell'Alta Autorità , delibera all'unanimità e fissa , parimente all'unanimità , le condizioni dell'accessione . Questa ha effetto dal giorno in cui l'istrumento d'accessione è ricevuto dal governo depositario del trattato .