TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO VIII: SALARI E SPOSTAMENTI DELLA MANO D' OPERA, ARTICOLO 68
++++ Articolo 68 1 . I modi di determinazione dei salari e delle prestazioni sociali in uso nei diversi Stati membri non sono pregiudicati , per quanto concerne le industrie del carbone e dell'acciaio , dall'applicazione del presente trattato , con riserva delle disposizioni seguenti . 2 . L'Alta Autorità , quando riconosce che prezzi anormalmente bassi praticati da una o più imprese risultano da salari fissati da queste imprese ad un livello anormalmente basso rispetto al livello dei salari praticati nella medesima regione , rivolge a queste , sentito il parere del Comitato consultivo , le raccomandazioni necessarie . Se i salari anormalmente bassi risultano da decisioni governative , l'Alta Autorità si consulta con il governo interessato al quale , in mancanza d'accordo , può , sentito il parere del Comitato consultivo , rivolgere una raccomandazione . 3 . L'Alta Autorità , quando riconosce che un ribasso dei salari cagiona , insieme , un peggioramento del tenore di vita della mano d'opera ed è impiegato come mezzo d'adeguamento economico permanente delle imprese o di concorrenza tra le imprese , rivolge all'impresa o al governo interessato , sentito il parere del Comitato consultivo , una raccomandazione al fine di assicurare a carico delle imprese benefici alla mano d'opera che compensino questo ribasso . Questa disposizione non si applica : a ) ai provvedimenti generali applicati da uno Stato membro per ristabilire il proprio equilibrio esterno , senza pregiudizio , in questo caso , all'applicazione eventuale delle disposizioni previste all'articolo 67 ; b ) ai ribassi di salari risultanti dall'applicazione della scala mobile legalmente o contrattualmente stabilita ; c ) ai ribassi di salari cagionati da un ribasso del costo della vita ; d ) ai ribassi di salari che correggano i rialzi anormali anteriormente intervenuti in circostanze eccezionali che hanno cessato di produrre i loro effetti . 4 . Fuorché nei casi previsti sub a ) e b ) della sezione precedente , ogni ribasso di salari che riguardi il complesso o una parte notevole della mano d'opera d'una impresa deve essere notificato all'Alta Autorità . 5 . Le raccomandazioni previste alle sezioni precedenti possono essere fatte dall'Alta Autorità soltanto dopo consultazione del Consiglio , salvo che esse siano rivolte a imprese che non abbiano una certa importanza definita dall'Alta Autorità d'accordo con il Consiglio . Quando , in uno Stato membro , una modificazione delle disposizioni concernenti il finanziamento delle assicurazioni sociali , o dei mezzi di lotta contro la disoccupazione e i suoi effetti , o una variazione dei salari cagiona gli effetti indicati all'articolo 67 , sezioni 2 e 3 , l'Alta Autorità ha il potere di applicare le disposizioni previste al detto articolo . 6 . Qualora le imprese non si conformino alle raccomandazioni che sono loro rivolte in applicazione del presente articolo , l'Alta Autorità può loro infliggere ammende e penalità di mora fino ad un massimo pari al doppio delle economie indebitamente conseguite sul costo della mano d'opera .