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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO V: PREZZI, ARTICOLO 61


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Articolo 61

In base a studi compiuti in collaborazione con le imprese e le associazioni d'imprese , conformemente alle disposizioni dell'articolo 46 , capoverso 1 , e dell'articolo 48 , capoverso 3 , e dopo consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio , sia sull'opportunità di questi provvedimenti che sul livello di prezzi che essi determinano , l'Alta Autorità può fissare , per uno o più prodotti soggetti alla sua giurisdizione :

a ) prezzi massimi nell'interno del mercato comune , se essa riconosce che tale decisione è necessaria per conseguire gli scopi definiti all'articolo 3 , specialmente al comma c ) ;

b ) prezzi minimi nell'interno del mercato comune , se essa riconosce l'esistenza o l'imminenza d'una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per conseguire gli scopi definiti all'articolo 3 ;

c ) dopo consultazione delle associazioni delle imprese interessate o di queste stesse imprese , e secondo modi adatti alla natura dei mercati esterni , prezzi minimi o massimi per l'esportazione , se tale azione si presta ad un efficace controllo ed appare necessaria , sia in considerazione dei pericoli derivanti alle imprese dalle condizioni del mercato , sia per far prevalere nelle relazioni economiche internazionali lo scopo definito all'articolo 3 , comma f ) , e senza pregiudizio , in caso di fissazione di prezzi minimi , all'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 60 , sezione 2 , ultimo capoverso .

Nella fissazione dei prezzi , l'Alta Autorità deve tener conto della necessità d'assicurare la capacità di concorrenza sia delle industrie del carbone o dell'acciaio sia delle industrie consumatrici , secondo i principi definiti all'articolo 3 , capoverso c ) .

In mancanza d'azione dell'Alta Autorità , nelle circostanze sopra previste , il governo d'uno Stato membro può ricorrere al Consiglio che , con decisione presa all'unanimità , può invitare l'Alta Autorità a fissare tali massimi o minimi .