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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO III: INVESTIMENTI E AIUTI FINANZIARI, ARTICOLO 55


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Articolo 55

1 . L'Alta Autorità deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l'incremento del consumo del carbone e dell'acciaio , e parimente la sicurezza del lavoro in queste industrie . Essa organizza , a tale scopo , ogni collegamento adeguato tra gli istituti di ricerca esistenti .

2 . Dopo consultazione del Comitato consultivo , l'Alta Autorità può promuovere e facilitare lo sviluppo di queste ricerche :

a ) sia provocando un finanziamento in comune da parte delle imprese interessate ;

b ) sia destinandovi fondi ricevuti a titolo gratuito ;

c ) sia assegnandovi , dopo parere conforme del Consiglio , fondi provenienti dalle imposizioni previste all'articolo 50 ; tuttavia il limite massimo definito alla sezione 2 di detto articolo non può essere superato .

I risultati delle ricerche finanziate , alle condizioni previste in b ) e c ) , sono messi a disposizione di tutti gli interessati della Comunità .

3 . L'Alta Autorità esprime ogni parere utile alla diffusione dei miglioramenti tecnici , specialmente per quanto concerne gli scambi di brevetti e la concessione delle licenze d'esercizio .