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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 46


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Articolo 46

L'Alta Autorità può , in ogni momento , consultare i governi , i diversi interessati ( imprese , lavoratori , consumatori e commercianti ) e le loro associazioni , e parimente qualunque perito .

Le imprese , i lavoratori , i consumatori e i commercianti , e le loro associazioni hanno facoltà di presentare all'Alta Autorità ogni suggerimento od osservazione sui problemi che li riguardano .

Per indirizzare , conformemente alle missioni assegnate alla Comunità , l'azione di tutti gli interessati , e per determinare la propria azione , alle condizioni previste dal presente trattato , l'Alta Autorità , ricorrendo alle dette consultazioni , deve :

1 * attendere ad uno studio continuo dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi ;

2 * stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione , il consumo , l'esportazione e l'importazione ;

3 * definire periodicamente scopi generali concernenti l'ammodernamento , l'indirizzo a lungo termine delle fabbricazioni e l'espansione delle capacità di produzione ;

4 * partecipare , a richiesta dei governi interessati , allo studio delle possibilità di rioccupazione , nelle industrie esistenti o con l'istituzione di attività nuove , della mano d'opera resa libera per effetto dell'evoluzione del mercato o di trasformazioni tecniche ;

5 * raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione delle possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera nelle industrie di sua competenza e dei rischi che minacciano tali condizioni di vita .

L'Alta Autorità pubblica gli scopi generali e i programmi dopo averli sottoposti al Comitato consultivo .

Essa può rendere pubblici gli studi e le informazioni sopra menzionati .