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TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO SECONDO - DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, CAPO III: DEL CONSIGLIO, ARTICOLO 26


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Articolo 26

Il Consiglio esercita le sue attribuzioni nei casi previsti e nel modo indicato dal presente trattato , specialmente al fine di mettere in armonia l'azione dell'Alta Autorità con quella dei governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi .

A tal fine il Consiglio e l'Alta Autorità procedono a scambi di notizie e a consultazioni reciproche .

Il Consiglio può richiedere all'Alta Autorità di studiare ogni proposta e provvedimento che esso reputi opportuni o necessari per l'attuazione degli scopi comuni .