TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), TITOLO SECONDO - DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, CAPO III: DEL CONSIGLIO, ARTICOLO 26
++++ Articolo 26 Il Consiglio esercita le sue attribuzioni nei casi previsti e nel modo indicato dal presente trattato , specialmente al fine di mettere in armonia l'azione dell'Alta Autorità con quella dei governi responsabili della politica economica generale dei loro paesi . A tal fine il Consiglio e l'Alta Autorità procedono a scambi di notizie e a consultazioni reciproche . Il Consiglio può richiedere all'Alta Autorità di studiare ogni proposta e provvedimento che esso reputi opportuni o necessari per l'attuazione degli scopi comuni .