11951K/PRO/CJ/03

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, TITOLO PRIMO: STATUTO DEI GIUDICI, PRIVILEGI E IMMUNITA, ARTICOLO 3


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Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione . Per quanto concerne gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni , comprese le loro parole e i loro scritti , essi continuano a beneficiare dell'immunità dopo la cessazione di quelle .

La Corte , in seduta plenaria , può togliere l'immunità .

Qualora , revocata l'immunità , sia promossa un'azione penale contro un giudice , questo è giudicabile , in ciascuno degli Stati membri , soltanto dalle assise competenti per giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale .

( Quarto comma abrogato dall'articolo 28 , secondo comma del trattato di fusione )

( Vedere articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , che si legge come segue :

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici , agli avvocati generali , al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia , senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia , relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali . )