TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ( CECA ), CONVENZIONE SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTE PRIMA - APPLICAZIONE DEL TRATTATO, CAPO II: INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE, ABOLIZIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE, PARAGRAFO 9
++++ § 9 Con riserva delle disposizioni particolari previste dalla presente convenzione , gli Stati membri aboliranno ogni diritto doganale d'entrata e d'uscita o tassa d'effetto equivalente ed ogni restrizione quantitativa agli scambi del carbone e dell'acciaio nell'interno della Comunità , alle date fissate per l'instaurazione del mercato comune , alle condizioni previste al paragrafo 8 per il carbone , il minerale di ferro e il rottame da una parte , e per l'acciaio dall'altra .