02026D1224 — IT — 09.06.2026 — 000.001
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DECISIONE (PESC) 2026/1224 DEL CONSIGLIO del ►C1 8 giugno 2026 ◄ (GU L 1224 del 9.6.2026, pag. 1) |
Rettificata da:
DECISIONE (PESC) 2026/1224 DEL CONSIGLIO
del ►C1 8 giugno 2026 ◄
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Egitto nel settore della sicurezza e della difesa;
contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate egiziane;
potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, come pure la protezione dei civili.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
attrezzature di protezione e rilevamento per la marina egiziana;
attrezzature logistiche e di comunicazione per l’aeronautica militare egiziana.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate egiziane sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.
Articolo 4
Attuazione
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.