02026D1224 — IT — 09.06.2026 — 000.001


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DECISIONE (PESC) 2026/1224 DEL CONSIGLIO

del ►C1   8 giugno 2026  ◄

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane

(GU L 1224 del 9.6.2026, pag. 1)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 90469, 10.6.2026, pag.  1 (2026/1224)




▼B

DECISIONE (PESC) 2026/1224 DEL CONSIGLIO

del ►C1   8 giugno 2026  ◄

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate egiziane



Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.  
È istituita una misura di assistenza a favore dell’Egitto («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2.  

La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:

a) 

rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Egitto nel settore della sicurezza e della difesa;

b) 

contribuire a rafforzare le capacità militari e di difesa complessive delle forze armate egiziane;

c) 

potenziare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, come pure la protezione dei civili.

3.  

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

a) 

attrezzature di protezione e rilevamento per la marina egiziana;

b) 

attrezzature logistiche e di comunicazione per l’aeronautica militare egiziana.

La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.

4.  
La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.  
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000  EUR.
2.  
Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.  
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2.  

Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a) 

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate egiziane sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b) 

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c) 

la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d) 

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.

3.  
Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.  
L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2.  
L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 è affidata a Défense Conseil International.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.  
L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate egiziane sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2.  

Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a) 

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b) 

relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c) 

visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.

3.  
L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.  
Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2.  
Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.