02025R0040 — IT — 22.01.2025 — 000.003
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REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 40 del 22.1.2025, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2024
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Ambito d’applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
«rifiuto»: il rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; gli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento non sono considerati rifiuti;
«imballaggio da asporto»: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall’imballaggio;
«imballaggio per produzione primaria»: articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«imballaggio per la vendita»: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
«imballaggio multiplo»: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
«imballaggio per il trasporto»: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
«imballaggio per il commercio elettronico»: l’imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all’utilizzatore finale nell’ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione;
«messa a disposizione sul territorio dello Stato membro»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«operatore economico»: il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:
fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio;
«contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d);
«fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo;
«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
«rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
«rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati sul mercato dello Stato membro, o in cui disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l’adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VIII del presente regolamento;
«distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;
«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;
«imballaggio composito»: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un’unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell’unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904;
«rifiuto di imballaggio»: l’imballaggio o materiale di imballaggio che è un rifiuto, ad eccezione dei residui della produzione;
«prevenzione dei rifiuti di imballaggio»: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l’uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell’imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell’imballaggio prima che diventi un rifiuto;
«riutilizzo»: l’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;
«imballaggio monouso»: l’imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;
«rotazione»: il ciclo compiuto dagli imballaggi riutilizzabili da quando sono immessi sul mercato insieme al prodotto che sono adibiti a contenere e proteggere e di cui agevolano la manipolazione e la consegna e consentono la presentazione, a quando sono pronti per essere riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista di essere nuovamente forniti all’utilizzatore finale insieme a un altro prodotto;
«spostamento»: il trasferimento dell’imballaggio, dal riempimento o carico allo svuotamento o scarico, nell’ambito di una rotazione o autonomamente;
«sistemi di riutilizzo»: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto quali sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo;
«ricondizionamento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;
«ricarica»: l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale;
«stazione di ricarica»: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
«settore alberghiero, della ristorazione e del catering»: le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche;
«superficie di vendita»: superficie destinata all’esposizione delle merci in vendita, al relativo pagamento nonché alla circolazione e alla presenza dei clienti, ma sono escluse le zone non aperte al pubblico, come le zone di stoccaggio o altre zone in cui i prodotti non sono esposti, ad esempio i parcheggi; nel contesto degli imballaggi per il commercio elettronico, la zona di stoccaggio e spedizione è considerata superficie di vendita;
«progettazione per il riciclaggio»: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo;
«riciclabilità»: la compatibilità dell’imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su scala e all’uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie;
«rifiuti di imballaggio riciclati su scala»: rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall’Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell’articolo 53, paragrafo 11;
«riciclaggio di materiali»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad eccezione del trattamento biologico dei rifiuti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
«riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità equivalente ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato;
«categoria di imballaggio»: la combinazione di materiale e progettazione specifica dell’imballaggio, che determina la riciclabilità con riguardo ai processi consolidati più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo, e che è pertinente per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio;
«componente integrato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che è parte integrante dell’unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell’unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell’unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;
«componente separato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell’unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità, che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell’unità di imballaggio ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell’unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita;
«unità di imballaggio»: l’unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita;
«imballaggio innovativo»: una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell’imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;
«materie prime secondarie»: materiali che sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo e cernita e ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;
«rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un paese terzo, nel corso di un’attività commerciale a pagamento o gratuita;
«imballaggio sensibile al contatto»: l’imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o (UE) 2019/6 o dalle direttive 2001/83/CE, 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o 2008/68/CE ovvero per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2 della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione ( 9 );
«imballaggio compostabile»: l’imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica;
«imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico»: l’imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;
«plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
«plastica a base biologica»: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili;
«bottiglie di plastica monouso per bevande»: bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904;
«borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;
«borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
«borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;
«borse di plastica in materiale pesante»: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;
«borse di plastica in materiale ultrapesante»: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron;
«contenitori per rifiuti»: contenitori utilizzati per immagazzinare e raccogliere rifiuti, ad esempio contenitori, bidoni e sacchetti;
«deposito cauzionale»: la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall’utilizzatore finale al momento dell’acquisto del prodotto imballato o riempito, nell’ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l’utilizzatore finale o qualsiasi altra persona restituisce l’imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;
«sistema di deposito cauzionale e restituzione»: il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l’imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali;
«specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;
«norma armonizzata»: la norma come definita all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili a un imballaggio;
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità dei produttori»: la persona giuridica che organizza l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente;
«ciclo di vita»: le fasi consecutive e collegate della vita di un imballaggio, che prevedono l’acquisizione della materia prima o la generazione a partire da risorse naturali, il pretrattamento, la fabbricazione, l’immagazzinamento, la distribuzione, l’utilizzo, la riparazione, il riutilizzo e la fine del ciclo di vita;
«imballaggio che presenta un rischio»: l’imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell’articolo 62, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull’ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;
«imballaggio che presenta un rischio grave»: l’imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;
«piattaforma online»: la piattaforma online come definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
«appalti pubblici»: appalti pubblici quali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/24/UE o di cui alla direttiva 2014/25/UE, a seconda dei casi.
Si applicano le definizioni di «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «trattamento», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3, punti 9), 10), 11), 14), 16), 17) e 21), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «rischio», «richiamo» e «ritiro» di cui all’articolo 3, punti 3), 4), 11), 16), 18), 22) e 23), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.
Si applicano le definizioni di «sostanze che destano preoccupazione» e «supporto dati» di cui all’articolo 2, punti 27) e 29), rispettivamente, del regolamento (UE) 2024/1781.
Articolo 4
Libera circolazione
CAPO II
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 5
Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente.
La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all’articolo 65 del presente regolamento illustrando nel dettaglio le sue conclusioni e valuta opportune misure di follow-up, tra cui:
per le sostanze che destano preoccupazione presenti nei materiali di imballaggio che incidono principalmente sulla salute umana o sull’ambiente, il ricorso alle procedure di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adottare nuove restrizioni;
per le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, l’introduzione di restrizioni tra i criteri di progettazione per il riciclaggio conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza incida negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui è presente, entro il 31 dicembre 2025 ne informa la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e, se disponibili, si avvale delle pertinenti valutazioni del rischio o di altri dati pertinenti.
A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:
25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021.
Articolo 6
Imballaggi riciclabili
Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:
è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e
quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.
Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore.
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2035 o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1o gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5, se posteriore.
Fatto salvo il paragrafo 10, a decorrere dal 1o gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, figuranti alla tabella 3 dell’allegato II non sono immessi sul mercato.
Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, di cui alla tabella 3 dell’allegato II, non sono immessi sul mercato.
Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento mediante la previsione di:
criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell’allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell’allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. I criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità saranno elaborati sulla base del materiale predominante e:
tengono conto della capacità del rifiuto di imballaggio di essere separato in diversi flussi di materiali per il riciclaggio, cernito e riciclato, in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale e possano essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato, ove fattibile;
tengono conto dei processi consolidati di raccolta e cernita sperimentati in ambiente operativo e riguardano tutti i componenti degli imballaggi;
tengono conto delle tecnologie di riciclaggio disponibili, delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, della disponibilità dei rifiuti, dell’energia necessaria e delle emissioni di gas a effetto serra;
se del caso, individuano sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti;
se del caso, impongono restrizioni alla presenza di tali sostanze, o gruppi di sostanze, negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi per motivi non connessi prevalentemente alla sicurezza chimica; tali restrizioni possono servire anche a ridurre i rischi inaccettabili per la salute umana o l’ambiente, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all’efficienza della cernita per determinare se l’imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del paragrafo 2;
una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell’allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità;
un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45, paragrafo 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell’imballaggio.
Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dell’esito dell’eventuale valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare la tabella 1 dell’allegato II al fine di adeguarla agli sviluppi scientifici e tecnici della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio. In tali atti delegati la Commissione può stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio per categorie di imballaggio supplementari o di creare sottocategorie all’interno delle categorie elencate nella tabella 1 dell’allegato II.
Gli operatori economici si conformano ai nuovi criteri di progettazione per il riciclaggio, o ai criteri aggiornati, al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore del pertinente atto delegato.
Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione:
al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II, integrare la tabella 3 dell’allegato II con soglie per la valutazione del riciclato su scala e, se necessario, aggiornare le classi di prestazione di riciclabilità nel loro insieme che sono descritte nella tabella 3 dell’allegato II. Detta metodologia si basa almeno sugli elementi seguenti:
i quantitativi di imballaggi per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II immessi sul mercato dell’Unione complessivamente e di ciascuno Stato membro;
i quantitativi di rifiuti di imballaggi riciclati calcolati al punto di calcolo di cui all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), per categoria di imballaggio elencata nella tabella 2 dell’allegato II, nell’Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;
al fine di stabilire il meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclaggio su scala dell’imballaggio
Il meccanismo di catena di custodia di cui alla lettera b) si basa almeno sugli elementi seguenti:
una documentazione tecnica che riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti che sono inviati agli impianti di cernita e riciclaggio;
un processo di verifica che consenta ai fabbricanti di ottenere i dati necessari dagli operatori a valle che garantiscono il riciclaggio su scala dell’imballaggio.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
I dati di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico.
Per quanto riguarda i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45 in relazione agli imballaggi di cui al paragrafo 11, lettera g), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della fattibilità economica del riciclaggio di tali imballaggi.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.
Tutti i componenti di un’unità di imballaggio sono compatibili con i processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell’unità di imballaggio.
Quando è fatto ricorso a tale deroga, l’operatore economico ne dà notifica all’autorità competente prima di immettere l’imballaggio innovativo sul mercato, fornendo tutti i dettagli tecnici che dimostrano che l’imballaggio è un imballaggio innovativo. Tale notifica include un calendario per conformarsi alle prescrizioni relative al riciclato su scala in termini di raccolta e riciclaggio dell’imballaggio innovativo. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato.
Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio non sia un imballaggio innovativo, l’operatore economico si conforma ai criteri esistenti di progettazione per il riciclaggio.
Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio sia un imballaggio innovativo, ne informa la Commissione.
La Commissione valuta le richieste delle autorità competenti in relazione alla natura innovativa degli imballaggi e aggiorna gli atti delegati di cui al paragrafo 4, o ne adotta di nuovi, a seconda del caso.
La Commissione monitora l’impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare tale comma.
Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.
Il presente articolo non si applica:
al confezionamento primario quale definito all’articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;
agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;
agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;
all’imballaggio esterno quale definito all’articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;
agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera; tuttavia, a tali imballaggi si applica il paragrafo 8.
Articolo 7
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
Entro il 1o gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Entro il 1o gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
sono stati raccolti all’interno dell’Unione a norma del presente regolamento o delle norme nazionali di recepimento delle direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi, oppure sono stati raccolti in un paese terzo in conformità di norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclaggio di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il presente regolamento e le direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi; e
se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell’Unione cui si applica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio e dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della direttiva 2010/75/UE che sono applicabili a un impianto stabilito nell’Unione che svolge la stessa attività. Tale condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell’Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un paese terzo.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
al confezionamento primario quale definito all’articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al regolamento (UE) 2017/745;
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;
all’imballaggio esterno quale definito all’articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
agli imballaggi di plastica compostabile;
agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;
agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari oggetto del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;
a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell’intera unità di imballaggio.
In fase di adozione degli atti di esecuzione, la Commissione valutale tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo in considerazione le prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l’energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:
in impianti situati nell’Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure
in impianti situati in un paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.
Sulla base di tale valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica non siano autorizzate a norma delle pertinenti norme dell’Unione o non sufficientemente disponibili nella pratica, tenendo conto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, compresi gli imballaggi per prodotti alimentari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di:
prevedere deroghe all’ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, per specifici imballaggi di plastica; nonché
se del caso, modificare l’elenco delle eccezioni e di cui al paragrafo 4.
Articolo 8
Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al fine di:
stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
stabilire obiettivi per incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616;
modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all’articolo 3, punto 3).
Articolo 9
Imballaggi compostabili
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:
gli imballaggi di cui all’articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;
gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Riduzione al minimo degli imballaggi
Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se:
il modello dell’imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio ( 12 ), o da disegni o modelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell’11 febbraio 2025; e l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell’imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o
il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143.
La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII, che contiene gli elementi seguenti:
una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV;
per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio;
risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio.
Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tiene conto delle caratteristiche degli imballaggi riutilizzabili e in primo luogo delle prescrizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 11
Imballaggi riutilizzabili
L’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti:
è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte;
è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili;
soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l’ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
può essere ricondizionato conformemente all’allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
consente l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché
quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all’articolo 6.
CAPO III
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Articolo 12
Etichettatura dell’imballaggio
Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di cui al secondo comma del paragrafo 7.
Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all’etichetta nazionale, l’imballaggio può essere contrassegnato da un’etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
Le informazioni contenute nelle etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e nel codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.
Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4, si applicano le seguenti prescrizioni:
sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all’utilizzatore l’accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.
Qualora un atto giuridico dell’Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste per il prodotto imballato e per l’imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili.
Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 13
Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
Articolo 14
Asserzioni ambientali
Le asserzioni ambientali quali definite all’articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE concernenti le proprietà degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato se soddisfano le seguenti prescrizioni:
le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e
le asserzioni specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
La conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII del presente regolamento.
CAPO IV
OBBLIGHI GENERALI
Articolo 15
Obblighi dei fabbricanti
Se la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’articolo 39.
I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e la dichiarazione di conformità UE nel modo seguente:
nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato.
Articolo 16
Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio
Articolo 17
Rappresentanti autorizzati
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:
tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica nel modo seguente:
nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi misura intrapresa in merito ai casi di non conformità dell’imballaggio che rientra nel suo mandato;
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità;
a seguito di una richiesta di un’autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.
Gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 11 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Articolo 18
Obblighi degli importatori
Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che:
sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi;
l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;
l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e
il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11 possa essere resa disponibile a dette autorità, nel modo seguente:
nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato.
Articolo 19
Obblighi dei distributori
Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all’articolo 44;
l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12; e
il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 18, paragrafo 3.
I distributori garantiscono che, mentre gli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, sono sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle misure correttive adottate.
I distributori collaborano con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
Articolo 20
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi.
Articolo 21
Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 15.
Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situato nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell’articolo 15.
Articolo 22
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne fanno richiesta le informazioni seguenti:
l’identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati;
l’identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati.
Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), come segue:
nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l’imballaggio;
nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l’imballaggio.
Articolo 23
Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio
I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente alle autorità competenti le informazioni sui rifiuti di imballaggio elencati nella tabella 3 dell’allegato XII del presente regolamento, eccetto le informazioni sull’imballaggio messo a disposizione sul territorio di uno Stato membro per la prima volta, tramite uno o più registri elettronici, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente ai produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’articolo 44, paragrafo 10.
In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che, qualora le autorità pubbliche siano responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, i gestori dei rifiuti di imballaggio forniscano su base annua a tali autorità pubbliche tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’articolo 44, paragrafo 10, o mediante altri mezzi a integrazione del registro o dei registri elettronici, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
CAPO V
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Articolo 24
Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Ai fini del calcolo della proporzione di cui al paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti:
spazio vuoto: la differenza tra il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell’imballaggio per la vendita ivi contenuto;
proporzione dello spazio vuoto: il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) e il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico.
Lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di riempimento, come ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
Per l’imballaggio per la vendita di prodotti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali è necessario uno spazio vuoto superiore per proteggere il prodotto alimentare, o altri prodotti che presentano tali caratteristiche:
la conformità al presente paragrafo è valutata considerando il livello di riempimento dell’imballaggio al momento del riempimento;
l’aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto.
Articolo 25
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
Articolo 26
Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili
Articolo 27
Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al primo comma, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.
Articolo 28
Obblighi relativi alla ricarica
Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»):
i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;
le norme igieniche per la ricarica;
la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l’uso dei contenitori di cui alla lettera a).
Le norme relative alla ricarica sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.
Articolo 29
Obiettivi di riutilizzo
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:
usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell’operatore economico che li ha ordinati;
in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all’articolo 2 e all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );
sotto forma di scatole di cartone.
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 25 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui al presente paragrafo.
Gli obiettivi stabiliti al paragrafo 6 non si applicano:
alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici 2202 99 11 e 2202 99 15 della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 18 );
alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );
ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.
Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km2. Tuttavia, gli obiettivi di cui al paragrafo 6 si applicano ai distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.
Se un distributore finale che è stato esentato a norma del primo o secondo comma vende i prodotti di cui al paragrafo 6 in imballaggi riutilizzabili, provvede al ritiro di tali imballaggi conformemente al paragrafo 9. Se il distributore finale che è stato esentato ai sensi del primo o secondo comma ha più di una superficie di vendita e solo una o solo alcune di tali superfici sono situate su tale isola o in tale comune, le bevande pertinenti messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in tali superfici di vendita non sono calcolate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 6.
Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 6, purché ciascun raggruppamento:
non superi il 40 % della quota di mercato della pertinente categoria di bevande;
sia costituito da un massimo di cinque distributori finali; e
riguardi solo le categorie di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro da tutti i membri del raggruppamento.
La condizione di cui alla lettera b) non si applica se i distributori finali operano sotto lo stesso marchio.
Se uno Stato membro accorda ai distributori finali la possibilità di formare raggruppamenti a norma del primo comma, ciascun raggruppamento fornisce all’autorità competente dello Stato membro almeno le informazioni seguenti:
i distributori finali inclusi nel raggruppamento; e
il distributore finale nominato responsabile del raggruppamento e punto di contatto.
Gli Stati membri possono richiedere la fornitura di ulteriori informazioni necessarie per l’esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 6 in combinato disposto con il presente paragrafo.
I distributori finali garantiscono che i loro accordi di raggruppamento siano conformi agli articoli 101 e 102 TFUE. Fatta salva l’applicabilità generale a tali raggruppamenti delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, tutti i membri di un raggruppamento garantiscono in particolare che né la condivisione dei dati né lo scambio di informazioni, incluso in rapporto ai dati relativi alle vendite future, avvengano nel contesto dei loro accordi di raggruppamento, tranne per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento.
Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 64 che integrano il presente regolamento stabilendo e specificando le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare agli accordi di raggruppamento di cui al presente paragrafo, tenendo conto del tipo e della quantità di imballaggi che ciascun distributore finale immette sul mercato ogni anno civile e dell’ubicazione dei distributori finali.
Gli operatori economici sono esentati dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per un anno civile se, nel corso di tale anno civile:
hanno messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro non più di 1 000 kg di imballaggi; e
rientravano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025.
Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare le soglie di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui al presente articolo per un periodo di 5 anni, alle condizioni seguenti:
lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l’obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;
lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i pertinenti obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 43 e può dimostrare di aver ridotto i rifiuti di imballaggio generati pro capita di almeno il 3 % entro il 2028 rispetto ai rifiuti di imballaggio generati pro capita nel 2018; e
gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52.
Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro se tutte le condizioni sono soddisfatte.
Al fine di tener conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo:
esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle di cui al presente articolo, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo;
esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni di igiene e sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi;
esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni ambientali che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.
Entro il 1o gennaio 2034, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui al presente articolo. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell’analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:
la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;
la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze;
l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo; e
la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio.
La relazione della Commissione comprende una valutazione d’impatto sull’occupazione. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare gli obiettivi per il 2040. Entro dicembre 2032 gli Stati membri forniscono alla Commissione dati sulla valutazione d’impatto sull’occupazione relativa all’attuazione degli obiettivi di riutilizzo nei loro rispettivi territori nazionali. Prima di presentare i dati alla Commissione, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori interessati dagli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi.
Articolo 30
Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo
Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 5, l’operatore economico che utilizza l’imballaggio calcola, separatamente per ciascun obiettivo:
il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;
il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, utilizzati in un anno civile.
Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 33, il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori tali prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:
il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;
il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno civile.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 31
Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo
Articolo 32
Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Entro il 12 febbraio 2027:
i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;
i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.
I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.
Articolo 33
Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
CAPO VI
BORSE DI PLASTICA
Articolo 34
Borse di plastica
Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero pro capite, o l’obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO VII
CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO
Articolo 35
Metodi di prova, misurazione e calcolo
Ai fini della conformità e della verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza.
Articolo 36
Presunzione di conformità
Articolo 37
Specifiche comuni
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche comuni per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
una tra le condizioni seguenti:
nessun riferimento alle norme armonizzate che coprono le pertinenti prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, del presente regolamento, o a norma degli stessi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un periodo ragionevole; o
la norma esistente non soddisfa le prescrizioni cui la richiesta intende riferirsi; e
a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere una norma armonizzata per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 del presente regolamento, o a norma degli stessi, e:
la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme armonizzate richieste:
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 38
Procedura di valutazione della conformità
La valutazione della conformità degli imballaggi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, è effettuata secondo la procedura di cui all’allegato VII.
Articolo 39
Dichiarazione di conformità UE
CAPO VIII
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Disposizioni generali
Articolo 40
Autorità competente
Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:
la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 44;
l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 44, paragrafi 7 e 8;
la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 45;
l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 47;
la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 56.
Articolo 41
Segnalazione preventiva
Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:
una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;
esempi di migliori pratiche applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.
Articolo 42
Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
Prevenzione dei rifiuti
Articolo 43
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:
5 % entro il 2030;
10 % entro il 2035;
15 % entro il 2040.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, chiedere alla Commissione di utilizzare un anno di base diverso dal 2018 per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro presenta tale richiesta, la Commissione può, fatti salvi i paragrafi 5 e 7, autorizzare gli Stati membri a utilizzare l’anno di base diverso ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro fornisca prove documentate attestanti:
un aumento significativo dei rifiuti di imballaggio nel corso dell’anno che richiede di utilizzare come base ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1;
che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) è dovuto unicamente a modifiche delle procedure di comunicazione;
che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) non è dovuto a un aumento dei consumi; e
una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri.
Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore
Articolo 44
Registro dei produttori
Ciascun registro nazionale fornisce i collegamenti ai siti web di altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.
Gli Stati membri possono esigere che le informazioni trasmesse a norma del presente paragrafo siano sottoposte a audit e certificate da revisori indipendenti sotto la supervisione delle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, sulla base di eventuali norme nazionali.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può, per un determinato anno civile, stabilire una soglia massima inferiore rispetto a quella di cui al primo comma se uno Stato membro non dispone altrimenti di dati accurati sufficienti per:
adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 56, paragrafi 1 e 2, in tale anno civile; e
garantire che la banca dati di cui all’articolo 57 sia completa e fornisca i dati di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
Qualora in virtù del diritto nazionale le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, gli Stati membri possono prevedere che tali autorità presentino le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 3.
L’autorità competente responsabile del registro:
riceve le domande di registrazione di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;
concede le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6;
può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6;
può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di registrazione di cui al paragrafo 2;
riceve e controlla le informazioni presentate a norma dei paragrafi 7 e 8.
Il formato delle informazioni da presentare a norma del presente articolo è interoperabile, è basato su norme aperte e dati leggibili meccanicamente ed è trasferibile mediante una rete interoperabile per lo scambio di dati senza blocco da fornitore.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 45
Responsabilità estesa del produttore
Oltre ai costi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari versati dal produttore coprono i costi seguenti:
costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 13 del presente regolamento; e
costi per lo svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione ( 22 ) e degli atti di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento nel caso in cui tali atti di esecuzione prevedano l’obbligo di effettuare dette indagini.
I costi da coprire sono stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente.
Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati ai consumatori situati nell’Unione le seguenti informazioni, prima di autorizzare tali produttori a utilizzare i loro servizi:
informazioni sulla registrazione dei produttori di cui all’articolo 44 del presente regolamento nello Stato membro in cui ha sede il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
un’autocertificazione del produttore con cui quest’ultimo conferma di offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.
Se un produttore vende i suoi prodotti attraverso un mercato online, gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono, sulla base di un mandato scritto, essere adempiuti dal fornitore della piattaforma online, in nome e per conto del produttore.
Qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 7 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chiede al produttore di porre rimedio a tale situazione senza ritardo o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione o nazionale, se del caso.
Se il produttore non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospende tempestivamente la prestazione del suo servizio al produttore in relazione all’offerta di imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell’Unione fino a quando la sua richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. Il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.
Articolo 46
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
Gli Stati membri possono disporre che le autorità pubbliche responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio pubblichino sui loro siti web, almeno una volta all’anno, informazioni sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio.
Articolo 47
Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore
Le misure che gli Stati membri devono stabilire a norma del paragrafo 2 comprendono misure volte a garantire che:
siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE;
le misure messe in atto o pagate dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione e la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, a titolo gratuito per i consumatori, a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 50, con una frequenza proporzionale all’estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o di imballaggi disimballati da tale produttore o produttori senza essere utilizzatori finali;
siano vigenti gli accordi necessari a tal fine, compresi gli accordi preliminari, con distributori, autorità pubbliche o terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;
sia disponibile la necessaria capacità di cernita e riciclaggio per garantire che i rifiuti di imballaggio raccolti siano successivamente sottoposti al trattamento preliminare e al riciclaggio di alta qualità;
sia rispettata la prescrizione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione
Articolo 48
Sistemi di restituzione e di raccolta
Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.
I sistemi e le infrastrutture di cui al paragrafo 1:
sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, delle autorità pubbliche competenti e di terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;
coprono l’intero territorio dello Stato membro e tutti i rifiuti di imballaggio provenienti da tutti i tipi di imballaggio e di attività e tengono conto dell’entità della popolazione, del volume previsto e della composizione dei rifiuti di imballaggio, nonché dell’accessibilità per gli utilizzatori finali e della prossimità a questi ultimi; comprendono la raccolta differenziata negli spazi pubblici, nei locali commerciali e nelle aree residenziali, e presentano una capacità sufficiente;
accettano i prodotti importati a condizioni non discriminatorie, in particolare per quanto riguarda le modalità previste e le eventuali tariffe imposte per l’accesso, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza.
Articolo 49
Raccolta obbligatoria
Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all’articolo 52 sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cui all’articolo 7.
Articolo 50
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:
bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.
Gli Stati membri possono utilizzare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti dall’immissione dell’imballaggio sul mercato per calcolare, conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l’imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura;
il prodotto è consumato presso la struttura; e
l’imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale è restituito presso la struttura.
Il paragrafo 2 non si applica all’imballaggio per:
categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014;
prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208; e
latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, qualora tale partecipazione non sia tecnicamente fattibile.
Gli Stati membri possono essere esentati dall’obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:
il tasso di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), è pari all’80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell’anno civile 2026; e
entro il 1o gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Ai fini della lettera a), qualora le informazioni relative al tasso di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio non siano state ancora presentate alla Commissione, lo Stato membro fornisce una spiegazione motivata relativa alla modalità con cui le condizioni di esenzione di cui al presente paragrafo possono essere altrimenti soddisfatte. La spiegazione motivata si basa sui dati nazionali convalidati e comprende una descrizione delle misure attuate.
Le prescrizioni minime elencate nell’allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l’obiettivo del 90 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 1o gennaio 2029. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X al momento del loro primo riesame. Se l’obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1o gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso rispettano le prescrizioni minime di cui all’allegato X al più tardi entro il 1o gennaio 2035.
Entro il 1o gennaio 2038 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta l’attuazione del presente articolo e individua le modalità per massimizzare l’interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
Riutilizzo e ricarica
Articolo 51
Riutilizzo e ricarica
Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
l’uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all’articolo 50, paragrafo 1;
l’impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l’uso di imballaggi monouso e l’informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;
gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Articolo 52
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio:
entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:
50 % per la plastica;
25 % per il legno;
70 % per i metalli ferrosi;
50 % per l’alluminio;
70 % per il vetro;
75 % per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:
55 % per la plastica;
30 % per il legno;
80 % per i metalli ferrosi;
60 % per l’alluminio;
75 % per il vetro;
85 % per la carta e il cartone.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettere a) e c), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), di un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:
la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;
la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo inferiore al 30 %;
la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), inferiore al 60 % e un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera d), punti v) e vi), inferiore al 70 %; e
al più tardi 24 mesi prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, lo Stato membro comunica alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e le presenta un piano di attuazione conformemente all’allegato XI del presente regolamento, che può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
la revisione delle regole esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.
Articolo 53
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio
La metodologia per calcolare i rifiuti di imballaggio prodotti si basa sugli approcci seguenti:
gli imballaggi messi a disposizione nel territorio di uno Stato membro, o sono disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, in quello specifico anno; oppure
la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso anno in tale Stato membro.
I calcoli effettuati a norma del presente paragrafo sono adattati per garantire la comparabilità, affidabilità ed esaustività dei risultati conformemente alle prescrizioni e alle verifiche da stabilire ad opera dell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a).
In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Articolo 54
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo
Il livello rettificato è calcolato sottraendo:
dagli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e c), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato; e
dagli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere b) e d), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali della quota media di imballaggi per la vendita riutilizzabili ai fini del calcolo del livello rettificato degli obiettivi.
Informazione e comunicazioni
Articolo 55
Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all’articolo 12 del presente regolamento, i produttori o, se incaricate dell’adempimento degli obblighi della responsabilità estesa del produttore a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ovvero le autorità pubbliche nominate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori nel territorio di uno Stato membro:
il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche;
le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi;
il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei materiali dei rifiuti di imballaggio, compresa la manipolazione degli imballaggi contenenti prodotti o rifiuti pericolosi;
il significato delle etichette e dei simboli indicati sull’imballaggio tramite apposizione, stampa o incisione conformemente all’articolo 12 del presente regolamento o presenti nei documenti a corredo del prodotto imballato;
l’impatto di uno smaltimento scorretto dei rifiuti di imballaggio, per esempio la dispersione nell’ambiente o in rifiuti urbani indifferenziati, sull’ambiente e sulla salute o sulla sicurezza delle persone e l’impatto negativo sull’ambiente degli imballaggi monouso, in particolare delle borse di plastica;
le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento; i consumatori sono informati del fatto che gli imballaggi compostabili non sono adatti al compostaggio domestico e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura.
Gli obblighi di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, si applicano a decorrere dal 12 agosto 2028 o dalla data di applicazione della pertinente disposizione dell’articolo 12, se posteriore.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e trasmesse mediante:
un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;
informazione pubblica;
programmi e campagne educativi;
segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori finali e i consumatori.
Articolo 56
Comunicazione alla Commissione
Per ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
dati sull’attuazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a d), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili a norma della tabella 2 dell’allegato XII;
il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria di cui alla tabella 4 dell’allegato XII;
il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui alla tabella 5 dell’allegato XII soggetti all’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono trasmettere dati anche sul consumo annuo di borse di altro materiale.
Per ogni anno civile, gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
le quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro in questione, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII;
la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti per ciascun materiale di imballaggio di cui all’articolo 52;
le quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e i tassi di riciclaggio per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII.
Il primo anno di riferimento concerne:
per quanto riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, il secondo anno civile completo successivo all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 7;
per quanto riguarda l’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c), l’anno civile 2028.
Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
le norme per il calcolo, la verifica e la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, compresa la metodologia per determinare la quantità dei rifiuti di imballaggio prodotti e il formato della presentazione di tali dati;
la metodologia per il calcolo del consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero pro capite di cui al paragrafo 1, lettera b), e il formato della presentazione di tali dati;
il fattore di correzione di cui all’articolo 43, paragrafo 2, per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 57
Banche dati sugli imballaggi
Le banche dati di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
informazioni sull’entità, sulle caratteristiche e sull’evoluzione dei flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri;
i dati elencati nell’allegato XII.
Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato leggibile meccanicamente che consenta un accesso a dati aggiornati relativi alla comunicazione e al costo di gestione dei rifiuti di imballaggio e che garantisca l’interoperabilità e il riutilizzo dei dati. Sono fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato mediante:
un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; oppure
relazioni pubbliche.
Le prescrizioni di cui al primo comma lasciano impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o la legislazione in materia di protezione dei dati.
CAPO IX
PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 58
Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi
Ai fini del primo comma, le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento danno seguito ai reclami o alle segnalazioni relativi a una presunta non conformità dell’imballaggio al presente regolamento e verificano che siano state adottate le opportune misure correttive.
Se, nel corso della valutazione eseguita a norma del primo comma, riscontrano che l’imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza ritardo all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato ragionevole e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell’imballaggio a dette prescrizioni.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
Le informazioni da inviare alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l’identificazione dell’imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico e, se del caso, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:
non conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso;
carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
Gli Stati membri possono prevedere un periodo di applicazione delle misure provvisorie superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità delle prescrizioni in questione.
Articolo 59
Procedura di salvaguardia dell’Unione
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l’imballaggio non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
Articolo 60
Imballaggi conformi che presentano un rischio
Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 58, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi presenti, tuttavia, un rischio per l’ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato:
di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l’imballaggio interessato, al momento dell’immissione sul mercato, non presenti più tale rischio;
di rendere conforme l’imballaggio;
di ritirare l’imballaggio dal mercato; o
di richiamare l’imballaggio.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione dell’ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3 .
La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore economico interessato.
Articolo 61
Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 62
Non conformità formale
Se uno Stato membro viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;
la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;
il codice QR o il supporto dati di cui all’articolo 12 non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo;
la documentazione tecnica di cui all’allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori;
le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 6, o all’articolo 18, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 15 o 18 non è rispettata;
non sono rispettate le prescrizioni relative agli imballaggi eccessivi o all’uso di determinati formati di imballaggio di cui agli articoli 24 e 25;
per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, non sono soddisfatte le prescrizioni di istituzione, funzionamento o partecipazione relative al sistema di riutilizzo di cui all’articolo 27;
per quanto riguarda la ricarica, non sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2;
non sono soddisfatte le prescrizioni relative alle stazioni di ricarica di cui all’articolo 28, paragrafo 3;
non sono raggiunti gli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29;
gli obblighi di ricarica di cui all’articolo 32 e di offerta di riutilizzo di cui all’articolo 33 non sono stati adempiuti;
non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili di cui all’articolo 6;
non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi di plastica di cui all’articolo 7.
CAPO X
APPALTI PUBBLICI VERDI
Articolo 63
Appalti pubblici verdi
Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, o a norma degli stessi, e sugli elementi seguenti:
il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;
la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;
la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;
gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi possono assumere la forma di:
specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE;
criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE; oppure
condizioni di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE.
Dette prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi sono elaborate conformemente ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nella direttiva 2014/25/UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
CAPO XI
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 64
Esercizio della delega
Articolo 65
Procedura di comitato
CAPO XII
MODIFICHE
Articolo 66
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:
nell’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1);
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).»
;
nell’allegato II, il punto 8 è soppresso.
Articolo 67
Modifiche della direttiva (UE) 2019/904
La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata:
l’articolo 2 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
;
all’articolo 6, paragrafo 5, le lettere a) e b), sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;
all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
;
la parte B dell’allegato è così modificata:
i punti 7), 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti:
recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS), ossia contenitori quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
generalmente consumati direttamente dal contenitore; e
pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi;
tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi.»
;
sono aggiunti i punti seguenti:
film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto;
trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e la manipolazione;
anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi multipli, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68
Sanzioni
Articolo 69
Valutazione
Entro il 12 agosto 2034, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. Tale valutazione comprende una parte dedicata, tra le altre cose, all’impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.
Articolo 70
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:
l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 71
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.
Tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell’articolo 3, punto 1)
A. Articolo 3, punto 1), lettera a)
1. Articoli considerati imballaggio
2. Articoli che non sono imballaggio:
B. Articolo 3, punto 1), lettere b) e c)
1. Articoli che sono imballaggio
2. Articoli che non sono imballaggio
C. Articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)
1. Articoli che sono imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
2. Articoli che non sono imballaggio
ALLEGATO II
Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi
Tabella 1
Elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all’articolo 6
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N. categoria |
Materiale di imballaggio predominante |
Tipo di imballaggio |
Formato (indicativo e non esaustivo) |
Colore/ trasmittanza ottica |
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1 |
Vetro |
Imballaggi in vetro e compositi il cui componente principale è il vetro |
Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette, ampolle e fiale di vetro (silicosodocalcico), bombolette aerosol |
— |
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2 |
Carta/cartone |
Imballaggi di carta o cartone |
Scatole, vassoi, imballaggi multipli, imballaggi di carta flessibili (ad es. pellicole, fogli, sacchetti, coperchi, coni, involucri) |
— |
|
3 |
Carta/cartone |
Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone |
Imballaggi di cartone per liquidi e tazze di carta (ossia laminati con poliolefina e con o senza alluminio), vassoi, piatti e tazze, carta o cartone metallizzato o plastificato, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica |
— |
|
4 |
Metallo |
Imballaggi in acciaio e compositi il cui componente principale è l’acciaio |
Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole, vassoi, fusti, tubi) in acciaio, inclusa la banda stagnata e l’acciaio inossidabile |
— |
|
5 |
Metallo |
Imballaggi in alluminio e compositi il cui componente principale è l’alluminio — rigidi |
Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol, fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi) in alluminio |
— |
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6 |
Metallo |
Imballaggi in alluminio e compositi il cui componente principale è l’alluminio — semirigidi e flessibili |
Imballaggi semirigidi e flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine, lamina flessibile) in alluminio |
— |
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7 |
Plastica |
Polietilene tereftalato (PET) — rigido |
Bottiglie |
Trasparente incolore/colorato, opaco |
|
8 |
Plastica |
Polietilene tereftalato (PET) — rigido |
Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette, barattoli, tazze, vassoi e contenitori mono e multistrato, bombolette aerosol) |
Trasparente incolore/colorato, opaco |
|
9 |
Plastica |
Polietilene tereftalato (PET) — flessibile |
Pellicole |
Naturale/colorato |
|
10 |
Plastica |
Polietilene (PE) — rigido |
Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi |
Naturale/colorato |
|
11 |
Plastica |
Polietilene (PE) — flessibile |
Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e compositi |
Naturale/colorato |
|
12 |
Plastica |
Polipropilene (PP) — rigido |
Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi |
Naturale/colorato |
|
13 |
Plastica |
Polipropilene (PP) — flessibile |
Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e compositi |
Naturale/colorato |
|
14 |
Plastica |
Polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP) — rigido |
Cassette e pallet, cartone ondulato in plastica |
Naturale/colorato |
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15 |
Plastica |
Polistirene (PS) e polistirene estruso (XPS) — rigido |
Imballaggi rigidi (tra cui imballaggi per prodotti lattiero-caseari, vassoi, tazze e altri contenitori per alimenti) |
Naturale/colorato |
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16 |
Plastica |
Polistirene espanso (EPS) — rigido |
Imballaggi rigidi (tra cui scatole per il pesce o per elettrodomestici e vassoi) |
Naturale/colorato |
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17 |
Plastica |
Altre plastiche rigide (ad es. cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC)), compresi materiali compositi — rigido |
Imballaggi rigidi, compresi ad es. contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti |
— |
|
18 |
Plastica |
Altre plastiche flessibili, compresi materiali compositi — flessibile |
Sacchetti, blister, imballaggi termoformati, imballaggi sottovuoto, imballaggi in atmosfera modificata/umidità modificata, compresi ad es. contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse, fogli estensibili |
— |
|
19 |
Plastica |
Plastica biodegradabile () - rigido (ad es. acido poliattico (PLA), poli-β-idrossibutirrato (PHB)) e flessibile (ad es. acido poliattico (PLA)) |
Imballaggi rigidi e flessibili |
— |
|
20 |
Legno, sughero |
Imballaggi di legno, compreso il sughero |
Pallet, scatole e cassette |
— |
|
21 |
Prodotti tessili |
Fibre tessili naturali e sintetiche |
Sacchi |
— |
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22 |
Ceramica, porcellana o gres |
Argilla, pietra |
Vasi, contenitori, bottiglie, barattoli |
— |
|
(1)
Si noti che questa categoria contiene plastiche facilmente biodegradabili (vale a dire con una comprovata capacità di convertire oltre il 90 % dei materiali originali in CO2, acqua e minerali mediante processi biologici entro sei mesi), indipendentemente dalle materie prime utilizzate per la loro produzione. I polimeri di origine biologica che non sono facilmente biodegradabili rientrano nelle altre categorie di plastiche pertinenti. |
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Tabella 2
Elenco indicativo dei materiali e delle categorie di imballaggio di cui all’articolo 6
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Materiali |
Categorie |
Riferimento alla tabella 1 dell’allegato II |
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Plastica |
PET — rigido |
Categorie 7 e 8 |
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PE — rigido, PP — rigido, HDPE e PP — rigido |
Categorie 10, 12 e 14 |
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Pellicole — flessibile |
Categorie 9, 11, 13 e 18 |
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PS, XPS, EPS |
Categorie 15 e 16 |
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|
Altre plastiche rigide |
Categoria 17 |
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Biodegradabile (rigido e flessibile) |
Categoria 19 |
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Carta/cartone |
Carta/cartone (ad eccezione degli imballaggi di cartone per liquidi) |
Categorie 2 e 3 |
|
Imballaggi di cartone per liquidi |
Categoria 3 |
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Metallo |
Alluminio |
Categorie 5 e 6 |
|
Acciaio |
Categoria 4 |
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Vetro |
Vetro |
Categoria 1 |
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Legno |
Legno, sughero |
Categoria 20 |
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Altro |
Prodotti tessili, ceramica/porcellana e altri |
Categorie 21 e 22 |
Tabella 3
Classi di prestazione di riciclabilità
La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C.
A partire dal 2030 la prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell’utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.
La valutazione basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio è effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1, tenendo conto della metodologia definita all’articolo 6, paragrafo 4, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4. Dopo aver ponderato i criteri per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un’unità di imballaggio risulta inferiore al 70 %, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l’imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato è limitata.
A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell’imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Pertanto è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all’articolo 3, punto 39).
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2030 |
2035 |
2038 |
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Classe di prestazione di riciclabilità |
Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso |
Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio) |
Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso |
Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala») |
Classe di prestazione di riciclabilità |
Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso |
Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala») |
|
Classe A |
Superiore o uguale al 95 % |
Classe A |
Superiore o uguale al 95 % |
Classe A riciclato su scala |
Classe A |
Superiore o uguale al 95 % |
Classe A riciclato su scala |
|
Classe B |
Superiore o uguale all’80 % |
Classe B |
Superiore o uguale all’80 % |
Classe B riciclato su scala |
Classe B |
Superiore o uguale all’80 % |
Classe B riciclato su scala |
|
Classe C |
Superiore o uguale al 70 % |
Classe C |
Superiore o uguale al 70 % |
Classe C riciclato su scala |
Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO |
Superiore o uguale al 70 % |
Classe C riciclato su scala |
|
TECNICAMENTE NON RICICLABILE |
Inferiore al 70 % |
TECNICAMENTE NON RICICLABILE |
Inferiore al 70 % |
NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all’articolo 3, punto 39)). |
TECNICAMENTE NON RICICLABILE |
Inferiore al 70 % |
NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all’articolo 3, punto 39)). |
Tabella 4
Elenco non esaustivo dei parametri per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all’articolo 6
L’elenco che figura nella presente tabella è utilizzato come base per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 4. I criteri di progettazione per il riciclaggio sono poi utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione di cui alla tabella 3. Inoltre, la valutazione di tali parametri di cui in tale elenco considera:
La funzionalità dell’imballaggio, conferita dai seguenti parametri, deve essere presa in considerazione nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio.
|
Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio |
Pertinenza del parametro |
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Additivi |
Gli additivi si riferiscono spesso a sostanze aggiunte ai materiali per conferire loro proprietà specifiche. La presenza di additivi nei contenitori di imballaggio può portare a una cernita errata dei materiali di imballaggio durante il processo di cernita e contaminare le materie prime secondarie ottenute. |
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Etichette |
Il tasso di copertura delle etichette può incidere sull’efficienza del processo di cernita. Il materiale dell’etichetta e il tipo di colla/adesivo incidono altresì sulla qualità della materia prima secondaria. |
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Fascette |
Il tasso di copertura della fascetta sul corpo principale dell’imballaggio incide sulle possibilità di cernita. Inoltre, l’uso di fascette può incidere sulla capacità di separarle dal corpo principale dell’imballaggio. Il materiale della fascetta può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell’imballaggio. |
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Chiusure e altri piccoli componenti dell’imballaggio |
Le chiusure si riferiscono ai componenti utilizzati per chiudere o sigillare l’imballaggio. Esistono diversi tipi di chiusure, rigide o flessibili, ad esempio film di plastica termoretraibili a prova di manomissione, rivestimenti, tappi, coperchi, sigilli, valvole, ecc. Il materiale di cui sono costituite le chiusure può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell’imballaggio. Le chiusure che non sono fissate saldamente all’imballaggio possono aumentare la dispersione nell’ambiente dei rifiuti. I piccoli componenti dell’imballaggio fissati al corpo principale dell’imballaggio possono incidere sulla separabilità e sulla riciclabilità dell’imballaggio. Inoltre, i componenti possono quindi andare perduti nei processi di cernita e riciclaggio. |
|
Adesivi |
Gli adesivi possono essere utilizzati in modo tale da poter essere facilmente separati durante il processo di riciclaggio o dall’utilizzatore finale, oppure in modo tale da non influire sull’efficienza dei processi di cernita e riciclaggio. La presenza di residui di adesivo sull’imballaggio può degradare la qualità (purezza) delle materie prime secondarie. Gli adesivi lavabili possono garantire la separazione dal corpo principale dell’imballaggio e l’assenza di residui di adesivo nella materia prima secondaria. |
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Colori |
I colori sono sostanze che conferiscono colore al materiale di imballaggio. I materiali con una forte presenza di coloranti nella carta o nella plastica possono comportare problemi per la cernita e degradare la qualità delle materie prime secondarie. |
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Materiali di cui sono composti gli imballaggi |
È preferibile l’uso di monomateriali o combinazioni di materiali che consentano una facile separazione e garantiscano un’elevata resa di materie prime secondarie. |
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Barriere/rivestimenti |
Il materiale o la sostanza aggiunti per conferire proprietà di barriera (barriera) o una varietà di materiali applicati sulla superficie per conferire altre proprietà (rivestimento). La presenza di barriere o rivestimenti all’interno dell’imballaggio può renderne più difficile il riciclaggio. Sono preferibili combinazioni che garantiscano un’elevata resa di materie prime secondarie. |
|
Inchiostri e laccature/stampa/ codifica |
Gli inchiostri e le laccature sono misture di coloranti e altre sostanze applicati sul materiale mediante un processo di stampa o di rivestimento (inchiostro) o un rivestimento protettivo costituito di resina o estere di cellulosa, o entrambi, disciolti in un solvente volatile (laccatura). La codifica si riferisce alla stampa applicata direttamente sugli imballaggi per la vendita ai fini della codifica in batch e di altre informazioni e marcature. L’uso di inchiostri contenenti sostanze che destano preoccupazione ostacola il riciclaggio, in quanto le unità di imballaggio interessate non possono essere riciclate. Gli inchiostri da stampa, se rilasciati dall’imballaggio, possono contaminare il flusso di riciclaggio attraverso l’acqua di lavaggio. Anche gli inchiostri da stampa che non vengono rilasciati possono compromettere la trasparenza del flusso di riciclaggio. |
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Residui di prodotto/facilità di svuotamento |
I residui del contenuto dell’imballaggio possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell’imballaggio. L’imballaggio dovrebbe essere progettato in modo da consentire di svuotare facilmente il contenuto e dovrebbe essere completamente vuoto al momento dello smaltimento. |
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Facilità di disassemblaggio |
I componenti che sono fissati saldamente tra loro possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell’imballaggio. La progettazione degli imballaggi può facilitare la possibilità di separare i diversi componenti in diversi flussi di materiali. |
ALLEGATO III
Imballaggi compostabili
Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l’uso di formati di imballaggio compostabili:
non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;
sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;
sono di natura biodegradabile tale da poter subire una decomposizione fisica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e, in assenza di ossigeno, metano;
il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all’uso di materiali di imballaggio non compostabili;
il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici;
il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.
ALLEGATO IV
Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi
Parte A
Criteri di prestazione
1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all’utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall’umidità, dalla perdita di umidità, dall’ossidazione, dalla luce, dall’ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifiche normative dell’Unione che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.
2. Processi di produzione degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi. I processi di produzione degli imballaggi possono determinare elementi di progettazione degli imballaggi quali la forma di un contenitore, le tolleranze di spessore, le dimensioni, la fattibilità della lavorazione, o le specifiche che riducono al minimo i rifiuti nella fabbricazione. I processi gestiti dal fabbricante dei prodotti possono richiedere anche alcuni elementi di progettazione dell’imballaggio, quali la resistenza agli urti e alle sollecitazioni, la resistenza meccanica, la velocità e l’efficienza della linea di imballaggio, la stabilità nel trasporto, la resistenza al calore, la chiusura efficace, il minimo spazio vuoto superiore, o l’igiene.
3. Logistica: la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati. I requisiti possono comprendere un coordinamento dimensionale per l’utilizzo ottimale dello spazio, la compatibilità con i sistemi di palettizzazione e depalettizzazione e il sistema di manipolazione e stoccaggio, e l’integrità del sistema di imballaggio durante il trasporto e la manipolazione.
4. Funzionalità dell’imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità connesse all’occasione in cui è venduto, ad esempio vendite a scopo di regalo oppure in occasione di eventi stagionali.
5. Obblighi di informazione: la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori finali abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza. I requisiti possono comprendere la fornitura di informazioni sul prodotto, istruzioni per la conservazione, l’applicazione e l’uso, codici a barre, date di scadenza.
6. Igiene e sicurezza: la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l’igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l’utilizzo finale e lo smaltimento del prodotto imballato. I requisiti possono comprendere la progettazione per garantire la sicurezza della manipolazione e la sicurezza dei bambini, la protezione da manomissione, furto e contraffazione, avvertenze di pericolo, chiara identificazione del contenuto, sicurezza del meccanismo di apertura o chiusura con rilascio della pressione.
7. Obblighi giuridici: la progettazione dell’imballaggio deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.
8. Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo: la progettazione degli imballaggi deve garantire la riutilizzabilità, la riciclabilità e l’inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1. Ciò significa che potrebbe essere necessario aumentare il peso o il volume dell’imballaggio, al di là di quanto sarebbe altrimenti possibile in base agli altri fattori di prestazione, al fine di consentire, ad esempio, un maggior numero di spostamenti o rotazioni, facilitare l’inclusione di contenuto riciclato o migliorare la riciclabilità (ad esempio, quando si passa a un monomateriale o a un contenuto riciclato post-consumo).
Parte B
Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell’imballaggio
La valutazione del volume e del peso minimi dell’imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:
la descrizione dell’esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell’imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;
per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte A, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell’imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l’igiene, per il prodotto imballato, l’imballaggio e l’utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell’imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;
i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).
ALLEGATO V
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
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Formato di imballaggio |
Restrizione all’uso |
Esempio illustrativo |
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1. |
Imballaggi multipli di plastica monouso |
Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione. |
Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
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2. |
Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati |
Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l’ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all’etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio () relativo alla certificazione o l’etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati. |
Reti, sacchetti, vassoi, contenitori |
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3. |
Imballaggi di plastica monouso |
Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all’interno e all’esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all’acqua potabile. |
Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole |
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4. |
Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering |
Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali. |
Bustine, vaschette, vassoi, scatole |
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5. |
Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale |
Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo. |
Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette |
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6. |
Borse di plastica in materiale ultraleggero |
Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari. |
Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi |
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(1)
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). |
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ALLEGATO VI
Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
«orientamenti in materia di governance»: la struttura di governance di un sistema di riutilizzo, che definisce il ruolo dei partecipanti al sistema, la proprietà e qualsiasi trasferimento di proprietà previsto degli imballaggi, nonché altri pertinenti elementi di governance del sistema di riutilizzo quale definito nel presente allegato;
«sistema a circuito chiuso»: un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;
«sistema a circuito aperto»: un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;
«gestore del sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;
«partecipante al sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utilizzatori finali; un sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti al sistema.
Parte A
Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo
1. Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo
Tutti i sistemi di riutilizzo devono:
avere una struttura di governance chiaramente definita, descritta negli orientamenti;
avere una struttura di governance che:
garantisce il conseguimento degli obiettivi del sistema contenuti negli orientamenti in materia di governance e, se applicabile, degli obiettivi di riutilizzo e di eventuali altri obiettivi del sistema;
prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;
governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;
essere concepiti in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili in rotazione al suo interno completino almeno il numero minimo di rotazioni previsto di cui all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2;
essere dotati di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all’uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che:
specificano i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;
descrivono i prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;
specificano i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;
specificano prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;
specificano prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;
specificano prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;
specificano prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;
specificano regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;
specificano regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;
avere un gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l’effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;
avere norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l’imballaggio è ricaricato o riutilizzato (rotazioni per categoria), e scartato, sul tasso di raccolta (tassi di restituzione), sulle unità di vendita o unità equivalenti, compreso il materiale e per categoria, o una stima media se tale calcolo non è fattibile, sul numero di unità di imballaggio riutilizzabili o ricaricabili aggiunte al sistema, e sul numero di unità di imballaggio che sono state manipolate dal piano di fine vita;
garantire che la progettazione degli imballaggi avvenga conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;
garantire un’equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti;
garantisce l’attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati nel sistema e divenuti rifiuti.
I sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema sono esentati dalla lettera b), i), dalle lettere e), f) e h).
I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla lettera a), alla lettera b), i) e ii), alle lettere e), f) e h).
2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso
Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo di cui al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:
il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;
il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;
i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l’imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccato conformemente alle regole del sistema.
3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto
Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo elencate al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:
dopo l’utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;
il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;
il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B fa parte del sistema.
Parte B
Ricondizionamento
1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili della realizzazione del ricondizionamento degli imballaggi e deve ridurre al minimo l’impatto di tale processo sull’ambiente. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, sui rifiuti e sulle emissioni industriali.
2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell’uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:
valutazione delle condizioni degli imballaggi;
rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili degli imballaggi;
trasferimento dei componenti rimossi degli imballaggi a un adeguato processo di recupero;
pulizia e lavaggio degli imballaggi nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;
riparazione degli imballaggi;
ispezione e valutazione dell’idoneità allo scopo degli imballaggi.
3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.
4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.
Parte C
Prescrizioni relative alla ricarica
Le stazioni di ricarica devono rispettare le prescrizioni seguenti:
la stazione di ricarica riporta informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:
le norme igieniche che il contenitore dell’utilizzatore finale deve rispettare per poter essere utilizzato al fine di acquistare prodotti alla stazione di ricarica,
i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,
i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;
la stazione di ricarica comprende un dispositivo di misurazione o fornisce mezzi alternativi per garantire all’utilizzatore finale la possibilità di acquistare una determinata quantità di prodotto;
il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore.
ALLEGATO VII
Procedura di valutazione della conformità
Modulo A
Controllo interno della produzione
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.
Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale degli imballaggi e dell’uso cui sono destinati;
progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
un elenco che riporta:
le norme armonizzate di cui all’articolo 36, applicate in tutto o in parte;
le specifiche comuni di cui all’articolo 37, applicate in tutto o in parte;
le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un’indicazione delle parti che sono state applicate;
nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
le relazioni sulle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.
4. Dichiarazione di conformità
Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l’imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l’imballaggio per cui è stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VIII
Dichiarazione di conformità UE n. ( *2 )…
1. N. … (identificazione univoca dell’imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell’imballaggio:
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
ALLEGATO IX
Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all’articolo 44
Parte A
Informazioni da fornire all’atto dell’iscrizione
1. Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:
il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore mette a disposizione il suo imballaggio, compreso l’imballaggio di prodotti imballati, nel territorio dello Stato membro e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;
se un produttore ha autorizzato un rappresentante autorizzato ad adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a proprio nome, oltre alle informazioni di cui alla lettera a): nome e indirizzo, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono e indirizzo e-mail del rappresentante autorizzato;
il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;
una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell’articolo 45, compresa un’attestazione rilasciata dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore qualora si applichi l’articolo 46, paragrafo 1.
2. Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni che il produttore deve fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo o nazionale dell’organizzazione, il mandato del produttore rappresentato, e una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.
3. Ove un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore che sia stata incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, assolva l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 44, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, essa specifica:
i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;
il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;
se rappresenta più di un produttore, un’indicazione separata del modo in cui ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all’articolo 45.
Parte B
Informazioni da presentare per le comunicazioni
1. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell’articolo 44, paragrafo 7:
codice di identificazione nazionale del produttore;
periodo di riferimento;
quantitativi in peso delle categorie di imballaggio di cui alla tabella 1 dell’allegato II, che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o che il produttore disimballa senza essere un utilizzatore finale;
disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale.
2. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell’articolo 44, paragrafo 8:
codice di identificazione nazionale del produttore;
periodo di riferimento;
informazioni sui tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 del presente punto;
disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale.
Tabella 1
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Quantitativi in peso messi a disposizione nel territorio dello Stato membro o disimballati |
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Vetro |
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Plastica |
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Carta/cartone |
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Metalli ferrosi |
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Alluminio |
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Legno |
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Altro |
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Totale |
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3. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell’articolo 44, paragrafo 10:
quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio, quali definiti nella tabella 2 dell’allegato II, raccolti nello Stato membro e inviati alla cernita;
quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio riciclati, recuperati e smaltiti all’interno dello Stato membro o spediti all’interno dell’Unione o in un paese terzo, di cui alla tabella 3 dell’allegato XII;
quantitativi in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, e di contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, oggetto di raccolta differenziata, di cui alla tabella 5 dell’allegato XII.
ALLEGATO X
Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Ai fini del presente allegato si applica la definizione seguente:
«gestore del sistema»: la persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.
Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le prescrizioni minime seguenti:
è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema o nel caso in cui ci sia più di un gestore del sistema, gli Stati membri adottano misure per garantire il coordinamento tra i diversi gestori del sistema;
la governance e le relative norme operative del sistema prevedono parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;
sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;
sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;
il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;
il gestore del sistema svolga esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione stabilito dagli Stati membri;
il gestore del sistema coordini il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
i gestori del sistema conservano per iscritto:
uno statuto che ne stabilisce l’organizzazione interna del sistema,
i dati sul sistema di finanziamento del sistema,
una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del presente regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;
una quantità sufficiente del fatturato annuale del gestore del sistema è investita in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;
i gestori dei sistemi forniscono tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;
gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da loro distribuiti e a restituire i depositi agli utilizzatori finali quando l’imballaggio oggetto di deposito cauzionale è riconsegnato, a meno che gli utilizzatori finali dispongano di mezzi parimenti accessibili per ottenere il rimborso del deposito dopo l’utilizzo dell’imballaggio oggetto di deposito, attraverso uno dei canali di raccolta che garantiscono, nel caso degli imballaggi per prodotti alimentari, un riciclaggio di qualità alimentare e che sono autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.
Tale obbligo non si applica nel caso in cui la superficie di vendita non consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale. Tuttavia, i distributori finali dovranno sempre accettare la restituzione dell’imballaggio vuoto dei prodotti che vendono.
l’utilizzatore finale può restituire l’imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato all’utilizzatore finale;
tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;
le tariffe sono trasparenti.
In aggiunta alle prescrizioni minime, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell’ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.
Gli Stati membri che hanno regioni con un’elevata attività transfrontaliera assicurano che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e si adoperano per consentire la restituzione di un deposito cauzionale addebitato all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto dell’imballaggio.
ALLEGATO XI
Piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d)
Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), contiene quanto segue:
una valutazione dei tassi passati, attuali e previsti di riciclaggio, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;
una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;
le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), del presente regolamento, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
un calendario per l’attuazione delle misure di cui alla lettera d), la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;
informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;
le misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.
ALLEGATO XII
Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)
1. Per gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto:
la quantità, per ciascuna categoria di imballaggio, di imballaggi prodotti all’interno dello Stato membro (tonnellate prodotte, importate e immagazzinate, meno le tonnellate esportate) (tabella 1);
le quantità di imballaggi riutilizzabili (tabella 2).
2. Per i rifiuti di imballaggi per la vendita, di imballaggi multipli e di imballaggi per il trasporto:
per ciascuna categoria di imballaggio (tabella 3):
le quantità di imballaggi messe a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o di imballaggi da cui i prodotti sono stati disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale;
le quantità di rifiuti di imballaggio prodotti;
le quantità di imballaggi smaltiti, recuperati e riciclati;
il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria, come stabilito all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b) (tabella 4);
il tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 1 (tabella 5).
Tabella 1
Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto prodotti nel territorio dello Stato membro
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Tonnellate prodotte |
– Tonnellate esportate |
+ Tonnellate importate |
+ Tonnellate immagazzinate |
= Totale |
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Vetro |
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Plastica |
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Carta/cartone |
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Metalli ferrosi |
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Alluminio |
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Legno |
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Altro |
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Totale |
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Tabella 2
Quantità di imballaggi riutilizzabili totali (imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto) messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta
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Tonnellate di imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta |
Imballaggi riutilizzabili |
Imballaggi per la vendita riutilizzabili |
||
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Tonnellate |
Percentuale degli imballaggi riutilizzabili totali |
Tonnellate |
Percentuale degli imballaggi per la vendita riutilizzabili totali |
||
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Vetro |
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Plastica |
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|
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|
Carta/cartone |
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Metalli ferrosi (compresa la banda stagnata) |
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Alluminio |
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Legno |
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Altro |
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Totale |
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Tabella 3
Quantità per categoria di imballaggio, quale definita nella tabella 2 dell’allegato II, di: imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta; imballaggi fa cui i prodotti sono stati disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale; rifiuti di imballaggio prodotti; e rifiuti di imballaggi smaltiti, recuperati e riciclati nel territorio dello Stato membro ed esportati.
|
Materiale |
Categoria |
Imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o disimballati (t) |
Produzione di rifiuti di imballaggio (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio smaltiti (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio recuperati (t) |
Totale dei rifiuti di imballaggio riciclati (t) |
|
Nel territorio dello Stato membro |
Al di fuori del territorio dello Stato membro |
||||||||
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Plastica |
PET — rigido |
|
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PE — rigido, PP — rigido, HDPE e PP — rigido |
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Pellicole — flessibile |
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PS, XPS, EPS |
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Altre plastiche rigide |
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Biodegradabile (rigido e flessibile) |
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Carta/ cartone |
Carta/cartone (ad eccezione degli imballaggi di cartone per liquidi) |
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Imballaggi di cartone per liquidi |
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Metallo |
Alluminio |
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Acciaio |
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Vetro |
Vetro |
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Legno |
Legno, sughero |
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Altro |
Prodotti tessili, ceramica/porcellana e altri |
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Tabella 4
Quantità di borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica in materiale leggero, borse di plastica in materiale pesante e borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, consumata nel territorio dello Stato membro
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Borse di plastica consumate nel territorio nazionale dello Stato membro |
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Numero pro capite |
Tonnellate pro capite |
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borse di plastica in materiale ultraleggero borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron |
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Borse di plastica in materiale leggero borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron |
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|
Borse di plastica in materiale pesante borse di plastica con uno spessore compreso tra 50 e 99 micron |
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Tabella 5
Tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a norma dell’articolo 50, paragrafo 1
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Imballaggi messi a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta (t) |
Oggetto di raccolta differenziata nel territorio dello Stato membro mediante un sistema di deposito cauzionale e restituzione (t) |
|
Bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri |
|
|
|
Contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri |
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|
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
|
Direttiva 94/62/CE |
Il presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, punto 1), primo comma |
Articolo 3, primo comma, punto 1) |
|
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera a) |
Articolo 3, primo comma, punto 5) |
|
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera b) |
Articolo 3, primo comma, punto 6) |
|
Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera c) |
Articolo 3, primo comma, punto 7) |
|
Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera i) |
Articolo 3, primo comma, punto 1), lettera a) |
|
Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera ii) |
Articolo 3, primo comma, punto 1), lettere d) ed e) |
|
Articolo 3, punto 1), terzo comma, lettera iii) |
Articolo 3, primo comma, punto 1), lettere b) e c) |
|
Articolo 3, punto 1 bis) |
Articolo 3, primo comma, punto 52) |
|
Articolo 3, punto 1 ter) |
Articolo 3, primo comma, punto 55) |
|
Articolo 3, punto 1 quater) |
Articolo 3, primo comma, punto 56) |
|
Articolo 3, punto 1 quinquies) |
Articolo 3, primo comma, punto 57) |
|
Articolo 3, punto 1 sexies) |
— |
|
Articolo 3, punto 2) |
Articolo 3, primo comma, punto 25) |
|
Articolo 3, punto 2 bis) |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, punto 2 ter) |
Articolo 3, primo comma, punto 24) |
|
Articolo 3, punto 2 quater) |
Articolo 3, primo comma, punto 2) e articolo 3, secondo comma |
|
Articolo 3, punto 11) |
Articolo 3, primo comma, punto 12) |
|
Articolo 3, punto 12) |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 43, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 43, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 43, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, primo comma |
Articolo 34, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, secondo comma |
Articolo 34, paragrafo 2, seconda frase |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, terzo comma |
Articolo 34, paragrafo 2, prima frase |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera a) |
Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b), prima frase |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b), seconda frase |
Articolo 34, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, quinto comma |
Articolo 56, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 1 bis, sesto comma |
Articolo 56, paragrafo 7, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 1 ter |
Articolo 34, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 quater |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 51, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 51, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 29, paragrafi 15 e 16 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 51, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 51, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 54, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 54, paragrafo 1, terzo comma |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 54, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 56, paragrafo 7, lettera a) |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 52, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto ii) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iii) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v) |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto i) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto ii) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iii) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iv) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto iv) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto v) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto v) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto vi) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto vi) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto i) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto i) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto ii) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto ii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iii) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iv) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto iv) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto v) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto v) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto vi) |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto vi) |
|
Articolo 6, paragrafo 1 bis, parte introduttiva |
Articolo 52, paragrafo 2, parte introduttiva |
|
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera a) |
Articolo 52, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b) |
Articolo 52, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera c) |
Articolo 52, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d) |
Articolo 52, paragrafo 2, lettera d) |
|
Articolo 6, paragrafo 1 ter |
Articolo 52, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 quater |
Articolo 52, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva |
Articolo 52, paragrafo 5, parte introduttiva |
|
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 52, paragrafo 5, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 52, paragrafo 5, lettera b) |
|
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 46, paragrafo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 7 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 10 |
Articolo 52, paragrafo 6 |
|
Articolo 6, paragrafo 11 |
— |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 53, paragrafo 1 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), prima frase |
Articolo 53, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), seconda frase |
Articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 53, paragrafo 3 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 53, paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 53, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 6 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 4 |
Articolo 53, paragrafo 7 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 5 |
Articolo 53, paragrafo 8 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 6 |
Articolo 53, paragrafo 9 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 7 |
Articolo 53, paragrafo 10 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 8 |
Articolo 53, paragrafo 11 |
|
Articolo 6 bis, paragrafo 9 |
Articolo 56, paragrafo 7, lettera a) |
|
Articolo 6 ter |
Articolo 41 |
|
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 48, paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 48, paragrafo 5, lettere a), b) e c), articolo 48, paragrafo 6 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articoli da 44 a 47 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 48, paragrafo 5, lettera b), e articolo 48, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 48, paragrafo 7 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
|
Articolo 8 bis |
Articolo 12, paragrafi 1 e 6, e articolo 55, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, e articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 |
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 36, paragrafo 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 10 |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, Articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 57, paragrafo 1 |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 2, lettere a) e b) |
|
Articolo 12, paragrafo 3 bis, primo comma |
Articolo 56, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 3 bis, secondo comma |
Articolo 56, paragrafo 4 |
|
Articolo 12, paragrafo 3 bis, terzo comma |
Articolo 56, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 12, paragrafo 3 ter |
Articolo 56, paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 12, paragrafo 3 quater |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 3 quinquies |
Articolo 56, paragrafo 7 |
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 56, paragrafo 8 |
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 56, paragrafo 8 |
|
Articolo 13, primo comma |
Articolo 55, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, secondo comma |
— |
|
Articolo 14 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
|
Articolo 15 |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 18 |
Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 20 |
— |
|
Articolo 20 bis, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 20 bis, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 20 bis, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 65, paragrafo 1 |
|
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 65, paragrafo 2 |
|
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 1 |
Articolo 64, paragrafo 1 |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 2 |
Articolo 64, paragrafo 2 |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 3 |
Articolo 64, paragrafo 3 |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 4 |
Articolo 64, paragrafo 4 |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 5 |
Articolo 64, paragrafo 5 |
|
Articolo 21 bis, paragrafo 6 |
Articolo 64, paragrafo 6 |
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, primo comma |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera d) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera e) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera f) |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 22, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 23 |
— |
|
Articolo 24 |
Articolo 71, primo comma |
|
Articolo 25 |
Articolo 71, quarto comma |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II, punto 1, primo trattino |
Articolo 10 e allegato IV |
|
Allegato II, punto 1, secondo trattino |
Articoli 5 e 6, articolo 11, paragrafo 1, lettera h), e articolo 48, paragrafo 1 |
|
Allegato II, punto 1 terzo trattino |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Allegato II, punto 2 |
Articolo 11 e allegato IV |
|
Allegato II, punto 3, lettera a) |
Articolo 6 e allegato II |
|
Allegato II, punto 3, lettera b) |
— |
|
Allegato II, punto 3, lettera c) |
Articolo 3, punto 47, articolo 9 e allegato III |
|
Allegato II, punto 3, lettera d) |
Articolo 3, punto 41, articolo 9 e allegato II |
|
Allegato III |
Allegato XII |
|
Allegato IV |
Allegato XI |
( ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
( ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
( ) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
( ) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
( ) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).
( ) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
( ) Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1).
( ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
( ) Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, del 14 settembre 2023, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 142).
( ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
( ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
( ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
( ) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).
( ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
( ) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
( ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
( ) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
( ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 151).
( ) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
( *1 ) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)»;
( ) Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).
( *2 ) (numero di identificazione della dichiarazione)