02024R1938 — IT — 17.07.2024 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1938 del 17.7.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2024
sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure che fissano parametri elevati di qualità e sicurezza per tutte le sostanze di origine umana (substances of human origin - SoHO) destinate all’applicazione sugli esseri umani e per le attività relative a tali sostanze. Esso garantisce un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i donatori di SoHO, i riceventi di SoHO e la progenie nata da procreazione medicalmente assistita, anche rafforzando la continuità dell’approvvigionamento di SoHO di importanza critica.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
alle SoHO destinate all’applicazione sugli esseri umani e alle SoHO utilizzate per fabbricare prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui al paragrafo 6, e destinati all’applicazione sugli esseri umani;
ai donatori di SoHO, ai riceventi di SoHO e alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
alle attività relative a SoHO che hanno un impatto diretto sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia delle SoHO, come segue:
registrazione di donatori di SoHO;
anamnesi dei donatori di SoHO ed esame medico;
controllo dei donatori di SoHO o delle persone da cui le SoHO vengono raccolte per uso autologo o all’interno di una relazione;
raccolta;
processazione;
controllo sulla qualità;
stoccaggio;
rilascio;
distribuzione;
importazione;
esportazione;
applicazione sugli esseri umani;
registrazione degli esiti clinici.
Il presente regolamento non si applica:
agli organi destinati ai trapianti ai sensi dell’articolo 3, lettere h) e q), della direttiva 2010/53/UE;
al latte materno, se utilizzato esclusivamente per nutrire il proprio bambino, senza alcuna processazione da parte di un ente SoHO.
Nel caso di uso autologo di SoHO nel contesto del quale:
le SoHO sono processate o stoccate prima dell’applicazione sugli esseri umani, il presente regolamento si applica;
le SoHO non sono processate né stoccate prima dell’applicazione sugli esseri umani, il presente regolamento non si applica.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«sostanza di origine umana» o «SoHO»: qualsiasi sostanza raccolta dal corpo umano, indipendentemente dal fatto che contenga o meno cellule e che tali cellule siano vive o meno, comprese preparazioni di SoHO risultanti dalla processazione di detta sostanza;
«SoHO di importanza critica»: una SoHO la cui fornitura insufficiente determinerà danni gravi o rischi di danni gravi per la salute dei riceventi o un’interruzione grave della fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, qualora una fornitura insufficiente di tali prodotti determini danni gravi o rischi di danni gravi per la salute umana;
«SoHO riproduttiva»: sperma, ovociti, tessuti ovarici e testicolari umani destinati a essere utilizzati ai fini della procreazione medicalmente assistita o del ripristino della funzione endocrina; ai fini della presente definizione, gli embrioni sono considerati una SoHO riproduttiva sebbene non siano raccolti dal corpo umano;
«componente del sangue»: un componente del sangue, quali globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e plasma, che può essere separato dal sangue stesso;
«donazione di SoHO»: un processo mediante il quale una persona dona volontariamente e altruisticamente SoHO prelevate dal proprio corpo per una persona che ne ha bisogno, o autorizza l’impiego di tali SoHO dopo il suo decesso; il processo include le formalità mediche, gli esami e i trattamenti necessari nonché il monitoraggio del donatore di SoHO, indipendentemente dal fatto che la donazione abbia avuto esito positivo o meno; è compreso, se del caso, anche il consenso prestato da una persona autorizzata conformemente alla normativa nazionale;
«donatore di SoHO»: un donatore di SoHO, vivente o deceduto;
«donatore di SoHO vivente»: una persona vivente che si è offerta volontaria presso un ente SoHO – o che è stata presentata da una persona che ha prestato il consenso per suo conto – conformemente alla normativa nazionale, per effettuare una donazione di SoHO affinché siano utilizzate in una persona diversa da sé, e al di fuori di situazioni di uso all’interno di una relazione;
«donatore di SoHO deceduto»: una persona deceduta che è stata deferita a un ente SoHO in vista della raccolta di SoHO, e che abbia prestato il suo consenso a tale riguardo o dalla quale sia consentita la raccolta di SoHO, conformemente alla normativa nazionale;
«ricevente di SoHO»: la persona sulla quale vengono applicate SoHO o sulla quale è prevista l’applicazione di SoHO sugli esseri umani, per uso allogenico, autologo o all’interno di una relazione;
«ricevente»: un ricevente di SoHO o qualsiasi persona che riceve un prodotto fabbricato a partire da SoHO, disciplinato da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6;
«consenso»:
l’autorizzazione concessa liberamente e senza coercizione da un donatore di SoHO vivente o da un ricevente di SoHO affinché si proceda con un’azione che li riguarda;
l’autorizzazione concessa liberamente e senza coercizione da qualsiasi persona che presta il consenso per conto di un donatore di SoHO vivente o di un ricevente di SoHO che non ha alcuna capacità di prestare il proprio consenso, o l’autorizzazione concessa a norma della normativa nazionale, affinché si proceda con un’azione in relazione al donatore di SoHO vivente o al ricevente di SoHO; oppure
l’autorizzazione concessa liberamente e senza coercizione da qualsiasi persona che presta il consenso, o l’autorizzazione concessa a norma della normativa nazionale, affinché si proceda con un’azione nel caso di un donatore di SoHO deceduto conformemente alla legislazione nazionale;
«uso allogenico»: l’applicazione sugli esseri umani di una SoHO raccolta da una persona diversa dal ricevente di SoHO;
«uso autologo»: l’applicazione umana di una SoHO raccolta da una persona alla stessa persona;
«impiego all’interno di una relazione»: l’uso di SoHO riproduttive per la procreazione medicalmente assistita fra persone che hanno rapporti fisici;
«donazione da parte di terzi»: la donazione di SoHO riproduttive destinate a essere utilizzate ai fini della procreazione medicalmente assistita in un ricevente di SoHO con cui il donatore di SoHO non ha rapporti fisici;
«riproduzione medicalmente assistita»: qualsiasi intervento di laboratorio o medico, compresa qualsiasi fase preparatoria, che comporti la manipolazione di SoHO riproduttive al fine di agevolare la gravidanza o preservare la fertilità;
«preservazione della fertilità»: il processo inteso a conservare o proteggere SoHO riproduttive di una persona destinate a essere utilizzate successivamente nella vita di tale persona;
«progenie nata da procreazione medicalmente assistita»: i bambini nati in seguito a procreazione medicalmente assistita;
«applicazione sugli esseri umani»: l’inserimento, l’impianto, l’iniezione, l’infusione, la trasfusione, il trapianto, l’ingestione, il trasferimento, l’inseminazione o la somministrazione in altro modo al corpo umano al fine di creare un’interazione biologica con tale corpo;
«reclutamento di donatori di SoHO»: qualsiasi attività destinata a informare le persone sulle attività connesse alla donazione di SoHO, o a incoraggiarle a donare SoHO;
«registrazione dei donatori di SoHO»: la registrazione in un registro e, se del caso, il trasferimento ad altri registri di informazioni su un donatore di SoHO essenziali per individuare una compatibilità con un potenziale ricevente di SoHO;
«raccolta»: un processo mediante il quale le SoHO vengonoottenute da una persona, compresa qualsiasi fase preparatoria, come il trattamento ormonale, necessaria per agevolare il processo presso un ente SoHO o sotto la sua supervisione;
«processazione»: qualsiasi operazione implicata nella manipolazione di SoHO, ivi compresi, ma non solo, il lavaggio, la sagomatura, la separazione,la decontaminazione, la sterilizzazione, la conservazione e l’imballaggio, a eccezione della manipolazione preparatoria di SoHO per l’applicazione immediata sugli esseri umani durante un intervento chirurgico, senza rimozione dal campo chirurgico delle SoHO prima della loro applicazione;
«controllo della qualità»: lo svolgimento di un controllo o serie di controlli o verifiche predefiniti destinati a confermare chei criteri di qualità predefiniti sono soddisfatti;
«stoccaggio»: il mantenimento delle SoHO in condizioni adeguate e controllate;
«rilascio»: un processo attraverso il quale si verifica che una SoHOsoddisfa determinati criteri di qualità e sicurezza e le condizioni di qualsiasi autorizzazione applicabile prima della distribuzione o dell’esportazione;
«distribuzione»: la fornitura, all’interno dell’Unione,di SoHO rilasciate:
destinate all’applicazione umana su uno specifico ricevente di SoHO nello stesso ente o in un altro ente SoHO;
destinate all’applicazione sugli esseri umani in generale, senza la previa identificazione di uno specifico ricevente di SoHO, nello stesso ente o in un altro ente SoHO;
destinate, ai fini della fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, a un fabbricante di tali prodotti;
«importazione»: le attività svolte per portare SoHO nell’Unione da un paese terzo prima del loro rilascio;
«fornitore di un paese terzo»: un’organizzazione, situata al di fuori dell’Unione, cui è affidata la fornitura di SoHO o lo svolgimento di attività che potrebbero influenzare la qualità e la sicurezza delle SoHO importate;
«esportazione»: le attività svolte per inviare SoHO dall’Unione in un paese terzo;
«registrazione degli esiti clinici»: la gestione di un registro clinico in cui vengono registrate le informazioni sui risultati dell’attuazione di un piano di monitoraggio degli esiti clinici, compreso il trasferimento di tali informazioni ad altri registri;
«piano di monitoraggio degli esiti clinici»: un programma di valutazione della sicurezza e dell’efficacia di una preparazione di SoHO in seguito a un’applicazione sugli esseri umani;
«ente SoHO»: un ente legalmente stabilito nell’Unione che svolge una o più delle attività relative a SoHO di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c);
«ente SoHO di importanza critica»: un ente SoHO che svolge attività che contribuiscono alla fornitura di SoHO di importanza critica e la portata delle cui attività è tale che il mancato svolgimento delle stesse non può essere compensato dalle attività di altri enti o da sostanze o prodotti alternativi per i riceventi;
«centro SoHO»: un ente SoHO che svolge una delle seguenti attività relative a SoHO:
sia la processazione che lo stoccaggio;
il rilascio;
l’importazione;
l’esportazione;
«persona responsabile»: una persona nominata in un ente SoHO che ha la responsabilità di garantire la conformità al presente regolamento;
«preparazione di SoHO»: un tipodi SoHO che:
è stato sottoposto alla processazione e, se del caso, a una o più altre attività relative a SoHO di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c);
presenta una specifica indicazione clinica; e
è destinato all’applicazione umana su un ricevente di SoHO o è destinato alla distribuzione;
«autorizzazione di preparazioni di SoHO»: l’approvazione formale, da parte di un’autorità competente, di una preparazione di SoHO;
«efficacia delle SoHO»: la misura in cui l’applicazione sugli esseri umani di SoHO raggiunge l’esito biologico o clinico atteso nel ricevente di SoHO;
«studio clinico sulle SoHO»: una valutazione sperimentale di una preparazione di SoHO finalizzata a trarre conclusioni in merito alla sua efficacia e sicurezza;
«compendio sulle SoHO»: un elenco aggiornato dal comitato di coordinamento per le SoHO (SoHO Coordination Board, «SCB») contenente le decisioni, adottate a livello di Stati membri, e i pareri, emessi dalle autorità competenti in materia di SoHO e dall’SCB, in merito allo status normativo di sostanze, prodotti o attività specifici, e pubblicato sulla piattaforma UE per le SoHO;
«vigilanza»: un insieme di procedure organizzate di sorveglianza e segnalazione relative a reazioni avverse ed eventi avversi;
«reazione avversa»: qualsiasi incidente che potrebbe essere ragionevolmente associato alla qualità o alla sicurezza delle SoHO, o alla loro raccolta da un donatore di SoHO o all’applicazione umana a un ricevente di SoHO, che ha causato danni a un donatore vivente di SoHO, a un ricevente di SoHO o alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
«evento avverso»: qualsiasi incidente o errore associato alle attività relative a SoHO che può incidere sulla qualità o sulla sicurezza delle SoHO in modo tale da comportare il rischio di causare danni a un donatore vivente di SoHO, a un ricevente di SoHO o alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
«reazione avversa grave» (serious adverse reaction, «SAR»): una reazione avversa che comporta una delle seguenti conseguenze:
il decesso;
una condizione che metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità, compresa la trasmissione di un agente patogeno o di una sostanza tossica che potrebbe causare tale condizione;
la trasmissione di un’alterazione genetica che:
nel caso di procreazione medicalmente assistita con donazione da parte di terzi, ha causato un’interruzione della gravidanza o potrebbe comportare una condizione che metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita; o
nel caso di impiego all’interno di una relazione ai fini della procreazione medicalmente assistita, ha causato un’interruzione della gravidanza o potrebbe comportare una condizione che metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita, a causa di un errore nei test genetici precedenti l’impianto;
la necessità di un ricovero ospedaliero o il suo prolungamento;
la necessità di un intervento clinico complesso inteso a prevenire o a ridurre le conseguenze di uno degli esiti di cui alle lettere da a) a d);
un prolungato stato di salute subottimale di un donatore di SoHO a seguito di donazioni singole o multiple di SoHO;
«evento avverso grave» (serious adverse event, «SAE»): un evento avverso che rischia di comportare una delle seguenti conseguenze:
una distribuzione inadeguata di SoHO;
l’individuazione, in un ente SoHO, di un difetto che presenti un rischio per i riceventi di SoHO o i donatori di SoHO e che avrebbe implicazioni per altri riceventi di SoHO o donatori di SoHO a causa della condivisione di pratiche, servizi, forniture o apparecchiature critiche;
la perdita di una quantità di SoHO che provochi il rinvio o la cancellazione delle applicazioni sugli esseri umani;
la perdita di SoHO ad elevata compatibilità o di SoHO per uso autologo;
uno scambio nelle SoHO riproduttive tale per cui un ovocita sia fecondato con lo sperma di una persona diversa da quella prevista, oppure SoHO riproduttive siano applicate a un ricevente di SoHO diverso dal ricevente di SoHO identificato;
la perdita di rintracciabilità delle SoHO;
«imputabilità»: la probabilità che una reazione avversa, in un donatore vivente di SoHO, sia associata al processo di raccolta o che tale reazione, in un ricevente di SoHO o nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita, sia associata all’applicazione di SoHO sugli esseri umani;
«gravità»: il grado di serietà di una reazione avversa che comporti danni a un donatore vivente di SoHO, a un ricevente di SoHO o alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita o per la salute pubblica in generale, o il grado di serietà di un evento avverso che comporta il rischio di causare tali danni;
«sistema di gestione della qualità»: un sistema formalizzato che documenta i processi, le procedure e le responsabilità per sostenere il conseguimento costante di determinati parametri di qualità definiti;
«organismo delegato»: un organismo giuridico al quale l’autorità competente per le SoHO ha delegato determinate attività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’articolo 9, paragrafo 1;
«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se le attività e i relativi risultati sono conformi alla normativa e ai meccanismi previsti e se tali meccanismi sono applicati efficacemente e sono idonei a conseguire gli obiettivi;
«ispezione»: un controllo formale e obiettivo da parte di un’autorità competente per le SoHO o di un organismo delegato inteso a valutare la conformità ai requisiti del presente regolamento e ad altre normative pertinenti dell’Unione o nazionali;
«rintracciabilità»: la capacità di localizzare ed identificare le SoHO dalla raccolta all’applicazione sugli esseri umani, allo smaltimento o alla distribuzione per la fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6;
«codice unico europeo» (Single European Code, «SEC»): l’identificativo unico applicato a determinate SoHO distribuite nell’Unione;
«monografia della DEQM sulle SoHO»: una specifica dei parametri critici di qualità di una determinata preparazione di SoHO definita dalla Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute del Consiglio d’Europa (DEQM);
«indennizzo»: la compensazione di eventuali perdite o il rimborso delle spese associate alla donazione di SoHO;
«neutralità finanziaria della donazione»: l’assenza di guadagno o perdita finanziari da parte del donatore di SoHO a seguito della donazione;
«resilienza della popolazione di donatori di SoHO»: la capacità del sistema di raccolta delle donazioni di fare affidamento su un gran numero di donatori di SoHO per una determinata categoria di SoHO;
«autosufficienza europea»: il grado di indipendenza dell’Unione da paesi terzi in relazione alla raccolta e alla distribuzione di SoHO, nonché a qualsiasi altra attività relativa a SoHO, concernenti SoHO di importanza critica.
Articolo 4
Misure più stringenti adottate dagli Stati membri
CAPO II
AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SOHO DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 5
Designazione delle autorità competenti per le SoHO
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti per le SoHO:
dispongano dell’autonomia per agire e prendere decisioni in modo indipendente e imparziale, nel rispetto dei requisiti interni in materia di organizzazione amministrativa stabiliti nel quadro della normativa nazionale;
dispongano dei poteri necessari:
per svolgere adeguatamente leattività di sorveglianza sulle SoHO la cui responsabilità è stata loro affidata, anche per quanto riguarda l’avere accesso ai locali degli enti SoHO e di eventuali terzi incaricati da un ente SoHO, come pure ai documenti e ai campioni da essi conservati;
per disporre la sospensione o la cessazione immediate di un’attività relativa a SoHO che comporti un rischio immediato per i donatori di SoHO, i riceventi di SoHO, la progenie nata da procreazione medicalmente assistita o il pubblico in generale;
dispongano di, o abbiano accesso a, risorse umane e finanziarie, capacità operative e competenze, anche tecniche, sufficienti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e adempiere i propri obblighi a norma dello stesso;
siano soggette a opportuni obblighi di riservatezza al fine di conformarsi all’articolo 75.
Gli Stati membri trasmettono alla piattaforma UE per le SoHO, e mantengono aggiornate, le informazioni seguenti:
il nome e i dati di contatto dell’autorità nazionale per le SoHO di cui al paragrafo 4;
i nomi e i dati di contatto di qualsiasi autorità competente per le SoHO designata conformemente al paragrafo 1, qualora tale autorità competente per le SoHO sia diversa dall’autorità nazionale per le SoHO di cui al paragrafo 4.
Articolo 6
Indipendenza e imparzialità
Articolo 7
Trasparenza
Le autorità competenti per le SoHO:
svolgono le attività di sorveglianza sulle SoHO la cui responsabilità è stata loro affidata in modo trasparente, rispettando almeno gli obblighi di pubblicazione di cui al presente regolamento; e
rendono accessibile e chiara al pubblico qualsiasi decisione di esecuzione a norma dell’articolo 19, paragrafi 7, 8 e 9, dell’articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, o dell’articolo 27, paragrafo 8, lettera h), e i relativi motivi, nei casi in cui:
un ente SoHO non è conforme al presente regolamento; o
sussiste un rischio grave per la sicurezza dei donatori o dei riceventi di SoHO o della progenie nata da procreazione medicalmente assistita o per la salute pubblica.
Articolo 8
Responsabilità e obblighi generali delle autorità competenti per le SoHO
Le autorità competenti per le SoHO sono responsabili, all’interno del loro territorio, delle attività di sorveglianza sulle SoHOal fine di verificare l’effettiva conformità:
degli enti SoHOai requisiti stabiliti nel presente regolamento; e
delle preparazioni di SoHO alla corrispondente autorizzazione.
Le autorità competenti per le SoHO:
dispongono di, o hanno accesso a, personale sufficiente adeguatamente qualificato ed esperto, nonché risorse umane e finanziarie, capacità operative e competenze, anche tecniche, sufficienti per svolgere in modo efficiente ed efficace le attività di sorveglianza sulle SoHO la cui responsabilità è stata loro affidata;
dispongono di procedure per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 75;
garantiscono l’indipendenza, l’imparzialità, la trasparenza, l’efficacia, la qualità, l’idoneità allo scopo e la coerenza delle loro attività di sorveglianza sulle SoHO;
dispongono di locali e attrezzature idonei e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa svolgere le proprie attività di sorveglianza sulle SoHO in modo sicuro, efficiente ed efficace;
dispongono di un sistema di gestione della qualità o di procedure documentate standardizzate per le attività di sorveglianza sulle SoHO la cui responsabilità è stata loro affidata, che prevedano un piano di continuità delle loro attività in caso di situazioni di crisi che impediscono il normale svolgimento dei loro compiti;
sviluppano e attuano o forniscono l’accesso a programmi di formazione per garantire che il personale addetto alle attività di sorveglianza sulle SoHO riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata;
offrono al proprio personale l’opportunità di partecipare alla formazione dell’Unione di cui all’articolo 70, se tale formazione è disponibile e pertinente.
Articolo 9
Delega di determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad altri organismi
Le autorità competenti per le SoHO deleganti provvedono affinché l’accordo scritto di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprenda almeno quanto segue:
una descrizione precisa delle attività di sorveglianza sulle SoHO che l’organismo delegato è tenuto a svolgere e delle condizioni alle quali è previsto che tali attività siano svolte;
la condizione in base alla quale l’organismo delegato è tenuto a partecipare a sistemi di certificazione o di altro tipo a livello di Unione, ove disponibili, al fine di garantire l’applicazione uniforme dei principi di buone prassi richiesti per il rispettivo settore;
una descrizione precisa dei meccanismi atti a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente per le SoHO delegante e l’organismo delegato;
disposizioni concernenti l’adempimento degli obblighidi cui agli articoli 10 e 11;
disposizioni concernenti la sua cessazione in caso di revoca della delega a norma dell’articolo 11.
Articolo 10
Obblighi per gli organismi delegati
Gli organismi delegati cui sonodelegateattività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’articolo 9:
assolvono gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 3;
informano le autorità competenti per le SoHO deleganti, su base periodica e ogniqualvolta tali autorità competenti per le SoHO deleganti ne facciano richiesta, dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO da essi svolte;
informano immediatamente le autorità competenti per le SoHO deleganti ogniqualvolta l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate riveli una non conformità o indichi una probabile non conformità, se non diversamente disposto dai meccanismi specifici scritti stabiliti tra tali autorità competenti per le SoHO deleganti e gli organismi delegati; e
cooperano pienamente con le autorità competenti per le SoHO deleganti, anche fornendo accesso ai loro locali e alle loro strutture nonché alla documentazione in loro possesso, compresi i loro sistemi informatici (IT).
Articolo 11
Obblighi per le autorità competenti per le SoHO deleganti
Le autorità competenti per le SoHO che hanno delegato determinate attività di sorveglianza sulle SoHO ad organismi delegati conformemente all’articolo 9:
conducono regolarmente audit sugli organismi delegati;
revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio, se necessario, e in particolare nei casi in cui:
è comprovato che gli organismi delegati non svolgono adeguatamente le attività di sorveglianza sulle SoHO ad essi delegate;
gli organismi delegati non hanno adottato misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante la conduzione delle attività di sorveglianza sulle SoHO; o
è comprovato che l’indipendenza o l’imparzialità degli organismi delegati è stata compromessa.
L’intervallo tra gli audit di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo è determinato dall’autorità competente per le SoHO delegante, tenendo conto della partecipazione degli organismi delegati ai sistemi di certificazione o ad altri sistemi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), nonché dell’ambito di applicazione e dell’impatto delle attività di sorveglianza sulle SoHO delegate sulla qualità e sulla sicurezza delle SoHO.
Articolo 12
Comunicazione e coordinamento tra autorità competenti per le SoHO
Articolo 13
Consultazione delle autorità di altri settori normativi ecooperazione con le stesse
Le autorità competenti per le SoHO coinvolte nella consultazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono anche indicare, tramite la rispettiva autorità nazionale per le SoHO, se ritengono necessario che l’SCB consulti, prima di emettere il suo parere e conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, lettera c), i pertinenti organi consultivi equivalenti istituiti da altre normative pertinenti dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 6.
Le autorità competenti per le SoHO coinvolte nella consultazione tengono conto del parere emesso dall’SCB a seguito di tale richiesta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 14
Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione
Le autorità competenti per le SoHO e gli organismi delegati cooperano con la Commissione per quanto attiene allo svolgimento dei controlli da parte di quest’ultima di cui all’articolo 71. In particolare:
adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze individuate mediante tali controlli da parte della Commissione;
forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, a fronte di una richiesta motivata, così come ogni altro sostegnorichiesto dalla Commissione per consentire loro di svolgere i controlli in modo efficiente ed efficace, anche agevolando l’accesso a tutti i locali o a parti di essi, nonché alla documentazione, compresi i sistemi informatici, dell’autorità competente per le SoHO o dell’organismo delegato pertinente per l’esecuzione dei loro compiti.
Articolo 15
Trasparenza in merito alle tariffe dei servizi tecnici necessari per la messa a disposizione delle SoHO
Gli Stati membri possono adottare misure adeguate volte a garantire la trasparenza delle tariffe dei servizi tecnici necessari per la messa a disposizione delle SoHO.
CAPO III
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SULLE SOHO
Articolo 16
Registro degli enti SoHO
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 17
Registrazione degli enti SoHO
Le autorità competenti per le SoHO:
accusano ricezione della registrazione senza indebito ritardo;
richiedono all’ente SoHO di fornire dettagli supplementari sulle informazioni fornite conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, se necessario;
forniscono istruzioni sulle procedure da seguire per richiedere un’autorizzazione, se del caso;
se del caso, informano l’ente SoHO del suo status di ente SoHO di importanza critica e informano detto ente dei relativi obblighi a norma degli articoli 64 e 67;
informano l’ente SoHO dell’avvenuta verifica e pubblicazione della sua registrazione sulla piattaforma UE per le SoHO.
Articolo 18
Sistema di autorizzazione di preparazioni di SoHO
Articolo 19
Autorizzazione di preparazioni di SoHO
Quando ricevono una domanda di autorizzazione di una preparazione di SoHO, le autorità competenti per le SoHO:
accusano ricezione della domanda senza indebito ritardo;
valutano la preparazione di SoHO a norma dell’articolo 20 ed esaminano gli accordi tra l’ente SoHO richiedente e qualsiasi altro ente SoHO o terzo incaricato da tale ente SoHO richiedente di svolgere attività o fasi pertinenti dell’elaborazione relative alla preparazione di SoHO, se del caso;
richiedono all’ente SoHO richiedente di fornire informazioni supplementari, se necessario;
concedono o rifiutano l’approvazione dei piani di monitoraggio degli esiti clinici, a seconda dei casi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, lettere c) e d), e indicano un termine entro il quale l’ente SoHO richiedente deve presentare i risultati del monitoraggio degli esiti clinici approvato;
sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e dei risultati del monitoraggio degli esiti clinici di cui alla lettera d) del presente paragrafo, se del caso, concedono o rifiutano l’autorizzazione della preparazione di SoHO e indicano le condizioni applicabili, se del caso.
Le autorità competenti per le SoHO concludono le fasi di autorizzazione di preparazioni di SoHO di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro il termine stabilito per l’autorizzazione tenendo conto delle migliori pratiche documentate e pubblicate dall’SCB, di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera d). Tale termine può essere prorogato per:
la durata delle consultazioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 3;
il tempo necessario a preparare e inviare all’ente SoHO una risposta a una richiesta di informazioni supplementari;
il tempo necessario a effettuare il monitoraggio degli esiti clinici; o
il tempo necessario a effettuare una convalida supplementare o a generare dati aggiuntivi sulla qualità e sulla sicurezza, come richiesto dall’autorità competente per le SoHO.
Le autorità competenti per le SoHO specificano un periodo di tempo entro cui svolgere le indagini in merito alla sospetta non conformità e per la risoluzione, da parte degli enti SoHO, di una non conformità confermata. Durante tale periodo di tempo la sospensione rimane in vigore.
Qualora le procedure di cui al presente articolo non siano state espletate, le autorità competenti per le SoHO, su richiesta dell’ente SoHO responsabile di una prevista applicazione sugli esseri umani di una preparazione di SoHO a uno specifico ricevente di SoHO nel loro territorio, possono autorizzare in via eccezionale tale applicazione sugli esseri umani a condizione che:
lo specifico ricevente di SoHO non abbia alternative terapeutiche, il trattamento non possa essere rinviato o la prognosi dello specifico ricevente di SoHO sia potenzialmente letale;
la sicurezza e l’efficacia della preparazione di SoHO possano essere ragionevolmente ipotizzate sulla base dei dati clinici disponibili; e che
il ricevente di SoHO in questione sia informato del fatto che la preparazione di SoHO in questione non è stata autorizzata a norma del presente regolamento.
Le autorità competenti per le SoHO possono esigere che l’ente SoHO interessato fornisca una sintesi dell’esito clinico nel caso specifico e informano l’autorità nazionale per le SoHO di tale autorizzazione eccezionale senza indebito ritardo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 20
Valutazione delle preparazioni di SoHO
Se la preparazione di SoHO oggetto della domanda di autorizzazione di una preparazione di SoHO a norma dell’articolo 19 non è stataautorizzata presso un altro ente SoHO, o qualora l’autorità competente per le SoHO decida di non tenere conto di un’autorizzazione di preparazione di SoHO in un altro Stato membro, l’autorità competente per le SoHO:
valuta l’adeguatezza delle informazioni fornite dall’ente SoHO richiedente a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera b);
avvia la consultazione di cui all’articolo 13, se durante la valutazione delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo emergono interrogativi circa il fatto che la preparazione di SoHO rientri, in parte o pienamente, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o di altre normative dell’Unione, tenendo conto delle attività svolte per la preparazione di SoHO e della prevista applicazione sugli esseri umani;
analizza la valutazione del rapporto rischi-benefici effettuata dall’ente SoHO richiedente a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), comprese le evidenze scientifiche e i dati clinici forniti in merito ai benefici e ai rischi previsti;
nei casi in cui le prove fornite conformemente alla lettera c) del presente paragrafo non sono sufficienti a fornire la certezza che il beneficio supera il rischio o se il rischio è superiore a un rischio trascurabile, valuta il piano per raccogliere ulteriori prove della sicurezza e dell’efficacia attraverso il monitoraggio degli esiti clinici e la proporzionalità del piano rispetto al livello di rischio e al beneficio previsto della preparazione di SoHO conformemente all’articolo 21;
consulta l’SCB, a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, in merito alle prove necessarie e sufficienti per l’autorizzazione di una determinata preparazione di SoHO qualora le migliori pratiche di cui al paragrafo 7 del presente articolo non siano sufficienti;
valuta, in caso di un piano di monitoraggio degli esiti clinici precedentemente approvato a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera d), i risultati del monitoraggio degli esiti clinici a seguito del suo completamento e della presentazione dei risultati da parte del richiedente.
Articolo 21
Piani di monitoraggio degli esiti clinici
Il piano di monitoraggio degli esiti clinici comprende quanto segue:
nei casi di basso rischio e di una prevista valutazione positiva del rapporto rischi-benefici, un follow-up clinico proattivo di un numero predefinito di riceventi di SoHO;
in caso di rischio moderato e di una prevista valutazione positiva del rapporto rischi-benefici, in aggiunta alle disposizioni di cui alla lettera a), lo studio clinico sulle SoHO di un numero predefinito di riceventi di SoHO necessario per poter valutare gli endpoint clinici predefiniti;
in caso di rischio elevato e di una prevista valutazione positiva del rapporto rischi-benefici, e nei casi in cui il rischio o il beneficio non siano valutabili a causa della mancanza di dati scientifici e clinici o di conoscenze, in aggiunta alle disposizioni di cui alla lettera a), lo studio clinico sulle SoHO di un numero predefinito di riceventi di SoHO necessario per poter valutare endpoint clinici predefiniti confrontandoli con una terapia standard.
Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità competenti per le SoHO registrano ciascuno studio clinico sulle SoHO approvato sulla piattaforma UE per le SoHO, fornendo le informazioni seguenti:
il nome e l’indirizzo dell’ente SoHO che effettua lo studio clinico sulle SoHO;
una descrizione del tipo di SoHO e dell’indicazione clinica prevista;
una sintesi della metodologia di processazione;
una sintesi della progettazione dello studio;
la data prevista dell’avvio e del completamento dello studio clinico sulle SoHO.
Articolo 22
Valutazioni congiunte di preparazioni di SoHO
Le autorità competenti per le SoHO che partecipano a una valutazione congiunta di preparazioni di SoHO concludono un accordo scritto prima di effettuare tale valutazione. Tale accordo scritto specifica almeno quanto segue:
la portata della valutazione congiunta di preparazioni di SoHO;
i ruoli dei valutatori partecipanti durante e dopo la valutazione di preparazioni di SoHO;
i poteri e le responsabilità di ciascuna autorità competente per le SoHO partecipante.
Le autorità competenti per le SoHO che partecipano alla valutazione congiunta di preparazioni di SoHO si impegnano, nell’ambito dell’accordo di cui al primo paragrafo, ad accettare congiuntamente i risultati di detta valutazione. Tale accordo è firmato da tutte le autorità competenti per le SoHO partecipanti, comprese le rispettive autorità nazionali per le SoHO.
Articolo 23
Obblighi specifici riguardanti i valutatori di preparazioni di SoHO
I valutatori di preparazioni di SoHO:
possiedono un diploma, certificato o altro titolo nel settore delle scienze mediche, farmaceutiche o della vita, ottenuto per aver completato un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equipollente dallo Stato membro interessato;
dispongono di competenze nei processi valutati o nelle applicazioni sugli esseri umani per le quali verranno utilizzate le preparazioni di SoHO.
Articolo 24
Sistema di autorizzazione di centri SoHO
Le autorità competenti per le SoHO possono decidere che anche determinati enti SoHO che non rientrano nella definizione di centro SoHO di cui all’articolo 3, punto 35) debbano essere autorizzati come centri SoHO, in particolare nel caso di enti SoHO che:
hanno un’influenza significativa sulla qualità e sulla sicurezza delle SoHO in ragione della portata, della criticità o della complessità delle attività relative a SoHO che svolgono; o
svolgono attività relative a SoHO in connessione con più centri SoHO.
Le autorità competenti per le SoHO informano l’ente SoHO di tale decisione e del conseguente obbligo di rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento relative ai centri SoHO, compresa la presentazione di una domanda di autorizzazione come centro SoHO.
Articolo 25
Autorizzazione di centri SoHO
Quando ricevono una domanda di autorizzazione di un centro SoHO, le autorità competenti per le SoHO:
accusano ricezione della domanda senza indebito ritardo;
valutano la domanda;
esaminano gli accordi tra il centro SoHO richiedente e qualsiasi ente SoHO incaricato da detto centro di svolgere attività relative a SoHO;
chiedono al centro SoHO richiedente di fornire informazioni supplementari, se necessario;
effettuano un’ispezionein loco sul centro SoHO richiedente a norma dell’articolo 27 e, se del caso, sugli enti SoHO o sui terzi incaricati da detto centroa norma dell’articolo 28;
informano il centro SoHO richiedente, senza indebito ritardo, dell’esito della valutazione e delle ispezioni di cui alle lettere b), c), d), e) e, se del caso, alla lettera d);
concedono o rifiutano l’autorizzazione del centro SoHO richiedente come centro SoHO, a seconda dei casi, e indicano quali SoHO e quali attività relative a SoHO per ciascuna SoHO sono soggette all’autorizzazione e quali condizioni si applicano, se del caso;
trasmettono senza indebito ritardole informazioni riguardanti l’autorizzazione concessa al centro SoHO, modificandolo status dell’ente SoHO in centro SoHO sulla piattaforma UE per le SoHO;
valutano e, a seconda dei casi, autorizzano eventuali modifiche sostanziali apportate dal centro SoHO alle informazioni fornite nella domanda e comunicate loro conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, e aggiornano tali informazioni nella piattaforma UE per le SoHO;
Le autorità competenti per le SoHO specificano un periodo di tempo entro cui svolgere le indagini in merito a una sospetta non conformità e per la risoluzione, da parte del centro SoHO, di una non conformità confermata. Durante tale periodo di tempo la sospensione rimane in vigore.
Articolo 26
Autorizzazione di centri SoHO importatori
Articolo 27
Ispezioni sui centri SoHO
Le autorità competenti per le SoHO effettuano le ispezioni seguenti sui centri SoHO, a seconda dei casi:
ispezioni sistemiche di routine preannunciate;
ispezioni preannunciate o non preannunciate, in particolare per indagini in merito ad attività fraudolente o altre attività illegali, oppure sulla base di informazioni che potrebbero indicare la non conformitàal presente regolamento;
ispezioni preannunciate o non preannunciate, riguardanti un’attività o un argomento specifici di cui all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 29 eall’articolo 33, paragrafo 6.
Le autorità competenti per le SoHO effettuano ispezioni in loco. Tuttavia, a titolo eccezionale, le autorità competenti per le SoHO possono svolgere ispezioni, in tutto o in parte, mediante strumenti virtuali o mediante un riesame documentale da remoto, a condizione che:
tali modalità di ispezione non comportino un rischio per la sicurezza e la qualità delle SoHO;
tali modalità di ispezione non pregiudichino l’efficacia delle ispezioni;
venga rispettata la protezione dei donatori di SoHO, dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita; e che
l’intervallo massimo tra due ispezioni in loco a norma del paragrafo 9 non sia superato.
Nei casi in cui i centri SoHO seguono:
gli orientamenti tecnici pubblicati dall’ECDC e dalla DEQM di cui all’articolo 56, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 59, paragrafo 4, lettera a), a seconda dei casi, gli ispettori considerano rispettati i parametri di cui al presente regolamento, nella misura in cui tali parametri o loro elementi sono oggetto degli orientamenti;
altri orientamenti di cui all’articolo 56, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 59, paragrafo 4, lettera b), adottati dallo Stato membro a norma del paragrafo 7 del presente articolo, gli ispettori considerano soddisfatte le norme stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui sono oggetto di tali orientamenti;
orientamenti diversi da quelli di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, o altre specifiche tecniche non trattati negli orientamenti, applicati in circostanze specifiche, di cui all’articolo 56, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 59, paragrafo 4, lettera c), gli ispettori esaminano le misure adottate dai centri SoHO per garantire l’adeguatezza di tali orientamenti o specifiche tecniche e la loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento; ai fini di tale esame, i centri SoHO forniscono agli ispettori tutte le informazioni necessarie a norma dell’articolo 56, paragrafo 7, e dell’articolo 59, paragrafo 7.
Gli ispettori svolgono una o più delle attività seguenti:
ispezionare i locali;
valutare e verificare la conformità delle procedure e delle attività relative a SoHO svolteai requisiti del presente regolamento;
esaminare tutti i documenti o altri registriin relazione ai requisiti del presente regolamento;
se del caso, valutare la progettazione e l’attuazione del sistema di gestione della qualità in essere a norma dell’articolo 37;
valutare il rispetto dei sistemi di vigilanza e tracciabilità;
prelevare campioni per l’analisi, copie di documenti e foto e video, se necessario;
valutare il piano di emergenza in essere per le SoHO conformemente all’articolo 67, se del caso;
disporre o proporre all’autorità competente per le SoHO la sospensione o la cessazione di qualsiasi procedura o attività o imporre altre misure, ove necessario e proporzionato rispetto al rischio rilevato; in tal caso, l’ispettore adotta tutte le misure necessarie senza indebito ritardo.
A seguito dell’ispezione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), le autorità competenti per le SoHO effettuano ispezioni periodiche a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, in modo che l’intervallo tra due ispezioni in loco non superi, in ogni caso, 4 anni. La frequenza delle ispezioni tiene conto:
dei rischi individuati connessi ai tipi di SoHO che sono soggetti all’autorizzazione del centro SoHO e alle attività relative a SoHO svolte;
dei precedenti dei centri SoHO per quanto riguarda l’esito di ispezioniin passato e la loro conformità al presente regolamento;
della certificazione o dell’accreditamento da parte di organismi internazionali, se del caso;
dell’attendibilità e dell’efficacia del sistema di gestione della qualità di cui all’articolo 37.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 28
Ispezioni suenti SoHO diversi dai centri SoHO e su terze parti
Articolo 29
Ispezioni congiunte
Con il previo consenso dell’autorità nazionale per le SoHO, l’autorità competente che riceve una richiesta di ispezione congiunta compie ogni ragionevole sforzo per accogliere tale richiesta e coordina e sostiene detta ispezione, tenendo conto delle risorse a sua disposizione, nei casi in cui:
l’ente SoHO da ispezionare svolge attività relative a SoHO in più di uno Stato membro, che hanno un impatto nello Stato membro richiedente;
le autorità competenti per le SoHO dello Stato membro richiedente chiedono perizie tecniche specialistiche di un altro Stato membro ai fini di tale ispezione;
le autorità competenti per le SoHO dello Stato membro che riceve la richiesta concordano sull’esistenza di altri motivi ragionevoli per condurre un’ispezione congiunta.
Qualora riceva una richiesta di ispezione congiunta di un ente SoHO, l’autorità competente per le SoHO può respingere tale richiesta, in particolare se:
nell’anno precedente è stata effettuata un’ispezione congiunta in tale ente SoHO; oppure
è già in programma un’ispezione congiunta di tale ente SoHO.
Le autorità competenti per le SoHO che partecipano a un’ispezione congiunta concludono un accordo prima di effettuare un’ispezione congiunta. Tale accordo scritto specifica almeno quanto segue:
la portata e l’obiettivo dell’ispezione congiunta;
i ruoli degli ispettori partecipanti durante e dopo l’ispezione, compresa la designazione dell’autorità competente per le SoHO che guida l’ispezione;
i poteri e le responsabilità di ciascuna delle autorità competenti per le SoHO.
Le autorità competenti per le SoHO che partecipano all’ispezione congiunta si impegnano nell’accordo di cui al primo comma ad accettare congiuntamente i risultati dell’ispezione. Tale accordo è firmato da tutte le autorità competenti per le SoHO partecipanti, comprese le rispettive autorità nazionali per le SoHO.
L’autorità competente per le SoHO che supervisiona l’ente SoHO da ispezionare attraverso un’ispezione congiunta informa in anticipo detto ente SoHO in merito all’ispezione congiunta e alla sua natura, a meno che non sussistano motivi ragionevoli e debitamente giustificati per sospettare che tale comunicazione preventiva comprometta l’efficacia dell’ispezione congiunta.
Articolo 30
Obblighi specifici riguardanti gli ispettori
In casi eccezionali le autorità competenti per le SoHO possono ritenere che la notevole e pertinente esperienza di una persona la esenti dai requisiti di cui al primo comma.
Le autorità competenti per le SoHO provvedono affinché la formazione iniziale specifica comprenda almeno quanto segue:
le tecniche e le procedure di ispezione da seguire, comprese esercitazioni pratiche;
una panoramica degli orientamenti pertinenti dell’Unione e nazionali in materia di ispezioni, se del caso, nonché le migliori prassi documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’articolo 69, paragrafo 1, lettera c);
una panoramica dei sistemi di autorizzazione nello Stato membro interessato;
il quadro giuridico applicabile allo svolgimento delle attività di sorveglianza sulle SoHO;
una panoramica degli aspetti tecnici riguardanti le attività relative a SoHO;
gli orientamenti tecnici in materia di SoHO di cui agli articoli 56 e 59;
una panoramica dell’organizzazione e del funzionamento delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle SoHO e nei settori correlati;
una panoramica del sistema sanitario nazionale e delle strutture organizzative relative alle SoHO nello Stato membro interessato.
Articolo 31
Estrazione, trasmissione e pubblicazione di dati sulle attività
Articolo 32
Rintracciabilità
Articolo 33
Vigilanza
Quando ricevono una notifica SAR o SAE a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità competenti per le SoHO:
verificano che la notificacomprenda le informazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 3;
rispondono all’ente SoHO che ha trasmesso la notifica se sono necessari ulteriori documenti o correzioni.
Quando ricevono una notifica SAR o SAE a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità competenti per le SoHO possono:
fornire consulenza sull’indagine prevista dall’ente SoHO;
chiedere il parere dell’SCB a norma dell’articolo 69, paragrafo 1.
Se la notifica SAR riguarda una trasmissione di una malattia trasmissibile rara o inattesa per tale tipo di SoHO, le autorità nazionali SoHO ne informano l’ECDC. In tali casi, l’autorità nazionale per le SoHO tiene conto di qualsiasi consulenza o informazione fornita dall’ECDC o dalla sua rete di esperti per le SoHO.
Quando ricevono una relazione di indagine SAR o SAE, le autorità competenti per le SoHO:
verificano che la relazione di indaginecomprenda le informazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 7;
valutano i risultati dell’indagine e delle azioni correttive e preventive descritte;
richiedono ulteriore documentazione all’ente SoHO che ha presentato la relazione, se necessario;
informano l’ente SoHO che ha presentato la relazione in merito alla conclusione della valutazione, se sono necessarie correzioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 34
Allerte rapide relative a SoHO
Le autorità nazionali per le SoHO lanciano un’allerta rapida relativa a SoHO in particolare nelle circostanze seguenti:
quando è stato individuato un rischio per la qualità o la sicurezza delle SoHO per quanto riguarda SoHO che sono state distribuite a partire dal loro Stato membro in almeno un altro Stato membro;
quando si è verificato un focolaio di una malattia trasmissibile nel loro Stato membro e hanno messo in atto misure di esclusione o di controllo di donatori SoHO per attenuare i rischi di trasmissione attraverso le SoHO;
quando si è verificato un difetto o un’interruzione grave della fornitura di attrezzature, dispositivi, materiali o reagenti che sono di importanza critica per la raccolta, la processazione, lo stoccaggio o la distribuzione di SoHO e che potrebbero essere utilizzati in altri Stati membri;
quando le autorità nazionali per le SoHO dispongono di altre informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate utili in altri Stati membri per ridurre i rischi per la qualità o la sicurezza delle SoHO e il lancio di un’allerta rapida relativa a SoHO è proporzionato e necessario.
CAPO IV
OBBLIGHI GENERALI PER GLI ENTI SOHO
Articolo 35
Registrazione degli enti SoHO
Gli enti possono chiedere a un’autorità competente per le SoHO all’interno del loro territorio un parere sul fatto che le attività che svolgono siano soggette agli obblighi di registrazione di cui al presente capo.
Al fine di registrarsi come ente SoHO, l’ente SoHO fornisce le seguenti informazioni:
nome dell’ente SoHO e tutti gli indirizzi in cui le attività relative a SoHO sono svolte dall’ente SoHO;
nome e dati di contatto della persona responsabile di cui all’articolo 36;
riconoscimento da parte dell’ente SoHO che può essere ispezionato a norma dell’articolo 28 e che coopererà con la pertinente autorità competente per le SoHO in relazione a qualsiasi questione relativa allo svolgimento delle attività di sorveglianza sulle SoHO conformemente al presente regolamento;
un elenco delle SoHO interessate e delle attività relative a SoHO di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), svolte dall’ente SoHO; qualora svolga l’attività relativa a SoHO di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), l’ente SoHO fornisce anche il nome del centro SoHO responsabile del rilascio delle SoHO prima della distribuzione;
se del caso, un elenco dei centri SoHO per i quali l’ente SoHO svolge attività relative a SoHO contemplate da un accordo;
se del caso, informazioni dettagliate su eventuali accreditamenti o certificazioni ricevuti da un organismo esterno;
se del caso, informazioni sulle attività svolte e disciplinate da altre normative dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 36
Persona responsabile
Articolo 37
Sistema di gestione della qualità
Gli enti SoHO mettono in atto procedure e specifiche riguardanti quanto segue, se applicabili alle loro attività relative a SoHO:
la documentazione dei ruoli, delle responsabilità del personale e dell’organizzazione;
la selezione, la formazione e la valutazione delle competenze del personale;
l’approvvigionamento, la qualifica, la convalida e il monitoraggio di locali, materiali e attrezzature, compresi i sistemi informatici;
altra documentazione pertinente al sistema di gestione della qualità posto in essere;
il controllo della qualità e il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione delle attività relative a SoHO;
quarantena e rilascio;
il ritiro di SoHO dall’inventario delle SoHO rilasciate e i richiami;
gli audit interni;
la gestione dei terzi incaricati;
la gestione dei casi in cui non sono state seguite le procedure o in cui le specifiche non sono state rispettate;
reclami;
la gestione della tracciabilità e della vigilanza, a norma degli articoli 42, 43 e 44;
la pianificazione della continuità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 38
Autorizzazione di preparazioni di SoHO
Articolo 39
Domanda di autorizzazione di preparazioni di SoHO
Le domande di autorizzazione di preparazioni di SoHO comprendono quanto segue:
il nome e i dati di contatto dell’ente SoHO richiedente responsabile dell’autorizzazione della preparazione di SoHO;
i dettagli delle attività relative a SoHO svolte per tale preparazione e che includano almeno:
una descrizione della SoHO utilizzata per la preparazione di SoHO;
un elenco dei criteri specifici in materia di idoneità dei donatori di SoHO, compresi i test dei donatori di SoHO specifici per la preparazione di SoHO;
una sintesi delle procedure per la raccolta di SoHO e di eventuali controlli di qualità specifici e verifiche effettuati sulle SoHO raccolte prima della processazione;
una descrizione delle fasi della processazione applicata, compresi i dettagli dei materiali e delle attrezzature utilizzati, delle condizioni ambientali e dei parametri e dei controlli di processo in ciascuna fase;
una descrizione delle attrezzature, dei reagenti e dei materiali che entrano in contatto diretto con le SoHO durante la processazione e del loro status di certificazione conformemente al regolamento (UE) 2017/745, se del caso, e, in caso di uso di attrezzature, reagenti o materiali sviluppati internamente, prove della validazione della loro qualità;
eventuali condizioni specifiche e termini per lo stoccaggio e il trasporto, compresa la validazione di tali condizioni e termini;
una specifica della preparazione di SoHO, compresi i parametri per il controllo della qualità e il rilascio;
dati derivanti dalla validazione dei processi e dalla qualifica delle attrezzature;
dettagli su eventuali enti SoHO o terzi incaricati di svolgere attività o fasi pertinenti della processazione applicata alla preparazione di SoHO;
indicazioni cliniche per le quali deve essere applicata la preparazione di SoHO e i dati clinici che giustificano tali indicazioni;
se del caso, dati non clinici sull’efficacia e sulla tossicità della preparazione di SoHO;
i risultati di una valutazione del rapporto benefici-rischi condotta sulla combinazione delle attività relative a SoHO svolte per la preparazione di SoHO, unitamente all’indicazione clinica prevista per la quale la domanda di autorizzazione di preparazioni di SoHO è presentata, tenendo conto:
dell’eventualità o meno che la preparazione di SoHO sia descritta in una monografia della DEQM sulle SoHO figurante negli orientamenti tecnici di cui all’articolo 59, paragrafo 4, lettera a), e allineata alla stessa, o della specifica compresa negli altri orientamenti di cui all’articolo 59, paragrafo 4, lettere b) o c);
dell’eventualità o meno che la preparazione di SoHO soddisfi i criteri di qualità definiti in una monografia o in una specifica di cui al punto i) del presente punto e sia destinata a essere utilizzata per l’indicazione e secondo la modalità di applicazione cui tale monografia o specifica fa riferimento, laddove tali dettagli siano forniti in detta monografia, o dell’eventualità o meno che la preparazione soddisfi i requisiti stabiliti negli altri orientamenti di cui all’articolo 59, paragrafo 4, lettera b);
delle informazioni sull’uso e sull’autorizzazione precedenti della preparazione di SoHO o di una preparazione di SoHO comparabile presso altri enti SoHO, nella misura in cui siano disponibili sulla piattaforma UE per le SoHO;
se del caso, delle prove di funzionalità clinica generate nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità, conformemente al regolamento (UE) 2017/745, di un dispositivo medico certificato di rilevanza critica per la specifica processazione della preparazione di SoHO, nei casi in cui l’ente SoHO richiedente abbia accesso a tali dati;
della documentazione di un processo standardizzato di identificazione, quantificazione e valutazione di eventuali rischi per i donatori di SoHO, i riceventi di SoHO o la progenie nata da procreazione medicalmente assistita derivanti dalla catena di attività svolte per la preparazione di SoHO e tenendo conto degli orientamenti tecnici pubblicati dalla DEQM per l’esecuzione di tali valutazioni del rischio, di cui all’articolo 56, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 59, paragrafo 4, lettera a);
nei casi in cui il rischio indicato è superiore a un rischio trascurabile o l’efficacia clinica prevista non è nota, un piano proposto per il monitoraggio degli esiti clinici al fine di fornire ulteriori prove, se necessario, per l’autorizzazione della preparazione di SoHO, in linea con i risultati della valutazione del rapporto benefici-rischi e ai sensi della lettera c);
un’indicazione dei dati che devono essere considerati esclusivi e che deve essere corredata di una giustificazione verificabile, se del caso.
Articolo 40
Studi clinici relativi alle SoHO
Prima di iniziare uno studio clinico sulle SoHO per il livello di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), gli enti SoHO:
chiedono un parere favorevole a un comitato etico pertinente e comunicano tale parere alla propria autorità competente per le SoHO; tale parere riguarda gli aspetti etici, giuridici e metodologici dello studio clinico al fine di determinare se lo studio, quale progettato, permette di trarre conclusioni valide;
attendono l’approvazione da parte dell’autorità competente per le SoHO del piano di monitoraggio degli esiti clinici sulle SoHO di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 21.
Articolo 41
Raccolta e segnalazione dei dati sulle attività
Gli enti SoHO raccolgono e segnalano dati relativi a una delle seguenti attività relative a SoHO:
la registrazione di donatori di SoHO;
la raccolta;
la distribuzione;
l’importazione;
l’esportazione;
l’applicazione sugli esseri umani.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 42
Rintracciabilità e codifica
I centri SoHO importatori garantiscono un livello di rintracciabilità equivalente per quanto riguarda le SoHO importate.
Il sistema di rintracciabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è in grado di:
identificare il donatore di SoHO o la persona da cui sono raccolte SoHO per uso autologo o all’interno di una relazione e il centro SoHO che rilascia la SoHO;
identificare il ricevente di SoHO presso l’ente SoHO che applica la SoHO al ricevente di SoHO, o il fabbricante di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6;
localizzare e identificare tutti i dati pertinenti relativi alla qualità e alla sicurezza delle SoHO e di eventuali materiali o attrezzature che siano entrati in contatto con tali SoHO e che potrebbero mettere a rischio la loro qualità o sicurezza.
Gli enti SoHO che distribuiscono SoHO applicano un codice che contiene le informazioni richieste dal sistema di rintracciabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli enti SoHO garantiscono che il codice generato:
sia unico all’interno dell’Unione;
sia leggibile meccanicamente, salvo qualora le dimensioni o le condizioni di stoccaggio comportino l’impossibilità di applicare un codice leggibile meccanicamente;
non riveli l’identità del donatore di SoHO o della persona da cui sono raccolte le SoHO in caso di uso autologo;
sia conforme alle norme tecniche relative al codice unico europeo di cui all’articolo 43, ove applicabile come indicato nel medesimo articolo.
Il primo comma non si applica all’uso autologo o all’interno di una relazione di SoHOraccolte nello stesso ente SoHO in cui sono applicate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 43
Sistema di codifica europeo
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
alle SoHO riproduttive destinate all’impiego all’interno di una relazione;
al sangue o ai componenti del sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicinali;
alle SoHO applicate su un ricevente di SoHO senza essere stoccate;
alle SoHO importate nell’Unione in ottemperanza a una deroga e autorizzate direttamente dalle autorità competenti per le SoHO a norma dell’articolo 26, paragrafo 6;
alle SoHO importate o raccolte presso lo stesso ente SoHO presso il quale vengono applicate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 44
Vigilanza e segnalazione
Nei casi in cui rilevano o sospettano che una reazione avversa o un evento avverso rientri nella definizione di reazione avversa grave di cui all’articolo 3, punto 45), o nella definizione di evento avverso grave di cui all’articolo 3, punto 46), gli enti SoHO presentano senza indebito ritardo una notificaalle rispettive autorità competenti per le SoHO e includono le seguenti informazioni:
una descrizionedella sospetta reazione grave o del sospetto evento avverso grave;
una valutazione preliminare del livello di imputabilità, se del caso;
dettagli su eventuali misure immediate adottate per limitare il danno, se del caso;
una valutazione preliminare della gravità delle conseguenze della sospetta reazione avversa grave o del sospetto evento avverso grave.
Gli enti SoHO diversi da quelli di cui al primo comma indagano e segnalano reazioni avverse gravi o eventi avversi gravi direttamente alle rispettive autorità competenti per le SoHO.
Gli enti SoHO conducono un’indagine in merito a ogni reazione avversa grave o evento avverso grave da essi rilevato o loro comunicato conformemente al paragrafo 4. Al termine di tale indagine, gli enti SoHO forniscono una relazione di indagine alle rispettive autorità competenti per le SoHO. Gli enti SoHO includono nella relazione quanto segue:
una descrizione completa dell’indaginedella reazione avversa grave o dell’evento avverso grave e della valutazione finale dell’imputabilità della reazione avversa grave al processo di raccolta o all’applicazione sugli esseri umani della SoHO, se del caso;
la valutazione finale della gravità dei danni a un donatore di SoHO, un ricevente di SoHO o la progenie nata da procreazione assistita, oppure per la salute pubblica in generale, tra cui una valutazione del rischio della probabilità che la reazione o l’evento si ripeta, se del caso;
una descrizione delle azioni correttive o preventive adottate per limitare eventuali danni o per prevenire il ripetersi dell’evento.
CAPO V
OBBLIGHI GENERALI PER I CENTRI SOHO
Articolo 45
Autorizzazione di centri SoHO
In caso di decisione sulla necessità di un’autorizzazione di centro SoHO a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, l’ente SoHO non svolge l’attività relativa a SoHO per la quale è richiesta l’autorizzazione di centro SoHO, come comunicato dall’autorità competente per le SoHO, senza una preventiva autorizzazione come centro SoHO.
Articolo 46
Domanda di autorizzazione di centri SoHO
Il centro SoHOnon apporta modifiche significative per quanto riguarda le SoHO o le attività relative a SoHO soggette ad autorizzazione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’autorità competente per le SoHO.
Articolo 47
Autorizzazione di centri SoHO importatori
Articolo 48
Domanda di autorizzazione di centri SoHO importatori
Il centro SoHO richiedente fornisce:
la documentazione dell’accreditamento, della designazione, dell’autorizzazione o della licenza concessa da una o più autorità competenti al fornitore del paese terzo per lo svolgimento delle attività relative alle SoHO da importare;
un accordo scritto di cui al paragrafo 2 che comprenda almeno:
i dati relativi al fornitore del paese terzo incaricato;
i requisiti da soddisfare per garantire l’equivalenza della qualità, della sicurezza e dell’efficacia delle SoHO da importare;
il diritto delle autorità competenti per le SoHO di ispezionare le attività, comprese le strutture, di qualsiasi fornitore di paese terzo o ente subappaltato da tale fornitore, incaricato dal centro SoHO importatore;
la documentazione che descrive le SoHO importate e dimostra che le procedure messe in atto dai fornitori di paesi terzi garantiranno che le SoHO importate siano equivalenti, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, alle SoHO autorizzate conformemente al presente regolamento.
Nel caso dei registri nazionali o internazionali dei donatori autorizzati come centri SoHO importatori, i controlli fisici e della documentazione di cui al paragrafo 5 possono essere delegati all’ente SoHO che riceve la SoHO importata per applicazioni sugli esseri umani e la fase di rilascio può essere completata a distanza.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 49
Incaricato responsabile del rilascio
La responsabilità del rilascio di SoHO può essere delegata a un supplente in caso di assenza di breve durata dell’incaricato responsabile del rilascio, a condizione che il supplente soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
Articolo 50
Medico
Ciascun centro SoHO nomina un medico che svolge i propri compiti nello stesso Stato membro, soddisfa almeno le condizioni seguenti e possiede le qualifiche seguenti:
è in possesso di un titolo di medico; e
ha un’esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.
Il medico di cui al paragrafo 1 è responsabile almeno dei compiti seguenti:
elaborazione, riesame e approvazione delle procedure per stabilire e applicare i criteri di idoneità dei donatori di SoHO, le procedure per la raccolta di SoHO e i criteri per l’assegnazione di SoHO;
supervisione dell’attuazione delle procedure di cui alla lettera a) quando sono svolte da enti SoHO incaricati dal centro SoHO;
gli aspetti clinici dell’indagine sulle sospette reazioni avverse nei donatori di SoHO, nei riceventi di SoHO e nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita dalla prospettiva del centro SoHO;
la progettazione, in collaborazione con i medici curanti, dei piani di monitoraggio degli esiti clinici al fine di produrre le prove richieste a sostegno delle domande di autorizzazione di preparazioni di SoHO a norma dell’articolo 39, nonché la sorveglianza su tali attività;
altri compiti pertinenti per la salute dei donatori di SoHO, dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita in relazione raccolte o fornite dal centro SoHO.
Articolo 51
Esportazione
CAPO VI
PROTEZIONE DEI DONATORI DI SOHO
Articolo 52
Obiettivi in materia di protezione dei donatori di SoHO
Articolo 53
Parametri riguardanti la protezione dei donatori di SoHO
In caso di raccolta di SoHO da donatori di SoHO, indipendentemente dal fatto che il donatore di SoHO siacorrelato al ricevente identificato, gli enti SoHO:
devono soddisfare tutti i requisiti in materia di consenso o autorizzazione applicabili in vigore nello Stato membro interessato;
forniscono ai donatori di SoHO o, se del caso, alle persone che prestano il consenso per loro conto, conformemente alla legislazione nazionale:
le informazioni di cui all’articolo 55 in modo adeguato in considerazione della loro capacità di comprenderle;
i dati di contatto dell’ente SoHO responsabile della raccolta, al quale poter richiedere ulteriori informazioni, se necessario;
rispettano i diritti del donatore vivente di SoHO all’integrità fisica e mentale, alla non discriminazione, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, inclusi i dati sanitari, che lo riguardano conformemente al regolamento (UE) 2016/679;
provvedono affinché la donazione di SoHO sia volontaria e gratuita, a norma dell’articolo 54;
verificano l’idoneità del donatore vivente di SoHO sulla base di una valutazione della sua salute volta a identificare eventuali rischi, con lo scopo di ridurli al minimo, che la raccolta di SoHO potrebbe comportare per la salute del donatore;
documentano i risultati della valutazione sanitaria del donatore vivente di SoHO;
comunicano e spiegano chiaramente i risultati della valutazione della salute del donatore vivente di SoHO a quest’ultimo o, se del caso, a qualsiasi persona che presta il consenso per suo conto, conformemente alla normativa nazionale;
individuano, e riducono al minimo, eventuali rischi per la salute del donatore vivente di SoHO durante la procedura di raccolta di SoHO, compresa l’esposizione a reagenti o soluzioni che potrebbero essere pericolosi per la salute;
nei casi in cui le SoHO possono essere donate ripetutamente e la donazione frequente possa influenzare negativamente la salute dei donatori viventi di SoHO, verificano, mediante i registri, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo, che i donatori viventi di SoHO non donino più frequentemente di quanto indicato come sicuro negli orientamenti tecnici di cui all’articolo 56, paragrafo 4, e monitorano gli indicatori sanitari pertinenti per valutare se la salute dei donatori sia compromessa;
nei casi in cui la donazione di SoHO comporti un rischio significativo per un donatore vivente di SoHO, elaborano e attuano un piano di monitoraggio della salute del donatore di SoHO a seguito della donazione, come indicato al paragrafo 4;
in caso di donazione di SoHO non correlata, si astengono dal rivelare l’identità del donatore di SoHO al ricevente o alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita, fatta eccezione per le circostanze in cui tale scambio di informazioni è consentito nello Stato membro interessato.
Articolo 54
Parametri riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni di SoHO
Articolo 55
Parametri riguardanti le informazioni da fornire prima del consenso
Nel caso di donatori viventi di SoHO o, laddove applicabile, di persone che prestano il consenso per loro conto, gli enti SoHO forniscono informazioni riguardanti:
la finalità e la natura della donazione di SoHO;
l’uso previsto della SoHO donata, riguardante nello specifico i benefici comprovati per i futuri riceventi di SoHO e qualsiasi possibile uso di ricerca o commerciale di SoHO, compreso l’uso per la fabbricazione di prodotti disciplinati da altra legislazione dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, ai quali è concesso il consenso specifico;
le conseguenze e i rischi della donazione di SoHO;
l’obbligo del consenso, conformemente alla legislazione nazionale, per poter svolgere la raccolta di SoHO.
il diritto di revocare il consenso ed eventuali restrizioni di tale diritto a seguito della donazione;
le finalità delle prove che verranno svolte nel corso della valutazione della salute del donatore, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2;
il diritto del donatore di SoHO o, laddove applicabile, della persona che presta il consenso per suo conto di ricevere i risultati confermati dei test, se pertinenti per la loro salute, conformemente alla legislazione nazionale;
la registrazione e la protezione dei dati personali dei donatori di SoHO, compresi i dati sanitari e la riservatezza medica, tra cui ogni eventuale condivisione di dati nell’interesse del monitoraggio della salute dei donatori di SoHO e della salute pubblica, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato, a norma dell’articolo 76;
la possibilità che l’identità del donatore di SoHO possa essere rivelata alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita a seguito della donazione di SoHO nei casi in cui la legislazione nazionale conceda tale diritto a tale progenie;
altre garanzie applicabili per proteggere il donatore di SoHO.
Articolo 56
Attuazione dei parametri riguardanti la protezione dei donatori di SoHO
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Per tali parametri o loro elementi riguardanti la protezione dei donatori di SoHO, per i quali non è stato adottato alcun atto di esecuzione,gli enti SoHO tengono conto dei seguenti elementi:
gli orientamenti tecnici più recenti, come indicato sulla piattaforma UE per le SoHO, come segue:
gli orientamenti pubblicati dall’ECDC per quanto riguarda la prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili;
gli orientamenti pubblicati dalla DEQM per quanto riguarda la protezione dei donatori di SoHO da elementi diversi dalla trasmissione di malattie trasmissibili;
altri orientamenti, adottati dagli Stati membri, di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera b);
altri orientamenti o specifiche tecniche, applicati in circostanze specifiche, di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera c).
Laddove sono applicati altre specifiche tecniche, gli enti SoHO effettuano una valutazione dei rischi per dimostrare che le specifiche tecniche applicate conseguono un livello elevato di protezione dei donatori di SoHO e registrano la prassi seguita per stabilire le specifiche tecniche. Essi mettono inoltre la valutazione e la registrazione a disposizione ai fini del riesame da parte delle rispettive autorità competenti per le SoHO durante l’ispezione o su specifica richiesta di queste ultime.
CAPO VII
PROTEZIONE DEI RICEVENTI DI SOHO E DELLA PROGENIE NATA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Articolo 57
Obiettivi riguardanti la protezione dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita
Gli enti SoHO, entro l’ambito delle loro competenze, proteggono la salute dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita dai rischi posti dalle SoHO e dalla loro applicazione sugli esseri umani. A tal fine essi individuano e riducono al minimo o eliminano tali rischi.
Articolo 58
Parametri riguardanti la protezione dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita
Nelle procedure di cui al paragrafo 1, gli enti SoHO attenuano i rischi di trasmissione di malattie trasmissibili dai donatori di SoHO ai riceventi di SoHO combinando almeno le misure seguenti:
il riesame e la valutazione della salute attuale e pregressa, dello storico dei viaggi e delle pertinenti anamnesi comportamentali e, se del caso, della anamnesi famigliare, dei donatori di SoHO per consentire l’applicazione di esclusioni temporanee o permanenti di donatori di SoHO quando non è possibile ridurre al minimo i rischi mediante il controllo dei donatori;
test dei donatori di SoHO per le malattie trasmissibili in laboratori debitamente accreditati, certificati o autorizzati, utilizzando metodi di prova certificati e convalidati o, ove ciò non sia possibile, utilizzando altri metodi convalidati da tali laboratori;
quando fattibile, l’adozione di altre misure che riducano o eliminino eventuali agenti patogeni trasmissibili.
Nelle procedure di cui al paragrafo 1, gli enti SoHO attenuano i rischi di trasmissione di malattie non trasmissibili, quando siano pertinenti per la SoHO di cui trattasi, tra cui la trasmissione di gravi patologie genetiche e tumori, dai donatori di SoHO ai riceventi di SoHO o alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita combinando almeno le misure seguenti:
il riesame della salute attuale e pregressa dei donatori di SoHO e, laddove pertinente, la loro anamnesi famigliare, per consentire l’esclusione temporanea o permanente di donatori di SoHO che comportano un rischio di trasmissione di cellule cancerose, gravi patologie genetiche, o altre malattie non trasmissibili che potrebbero essere trasmesse a un ricevente di SoHO attraverso l’applicazione di SoHO;
laddove la trasmissione di gravi alterazioni genetiche sia un rischio individuato, ed in particolare nel caso della procreazione medicalmente assistita con donazione da parte di terzi, e nella misura in cui la legislazione nazionale consenta uno degli esami seguenti:
esami di routine dei donatori di SoHO per rilevare patologie genetiche potenzialmente letali o invalidanti con una prevalenza significativa nella popolazione di donatori di SoHO; oppure
test sui riceventi di SoHO per individuare il rischio genetico di patologie potenzialmente letali o invalidanti, secondo l’anamnesi familiare, in combinazione con test su donatori terzi di SoHO per tali gravi condizioni genetiche individuate, al fine di garantire un abbinamento che impedisca che tali condizioni si verifichino nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita.
Nelle procedure di cui al paragrafo 1, gli enti SoHO attenuano i rischi derivanti dalla contaminazione microbica delle SoHO dovuta al contatto con l’ambiente, il personale, le attrezzature e i materiali durante la raccolta, la processazione, lo stoccaggio o la distribuzione di tali sostanze. Gli enti SoHO attenuano tali rischi almeno mediante le misure seguenti:
la specifica e la verifica delle procedure igieniche del personale dell’ente SoHO a contatto con la SoHO lungo tutta la catena delle preparazioni di SoHO;
la specifica e la verifica della pulizia delle zone di raccolta, tenendo conto del grado di esposizione delle SoHO all’ambiente durante la raccolta, e delle aree di stoccaggio;
nei casi in cui le SoHO sono esposte nell’ambiente durante il trattamento, la specifica, sulla base di una valutazione dei rischi strutturata e documentata per ciascuna preparazione di SoHO, la validazione e il mantenimento di una qualità dell’aria definita nelle zone di processazione;
la specifica, l’ottenimento e la decontaminazione delle apparecchiature e dei materiali che entrano in contatto con le SoHO durante la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio o la distribuzione, in modo che sia garantita la loro sterilità, ove necessario;
i test di controllo della qualità delle SoHO per rilevare la contaminazione microbica e l’uso di metodi di inattivazione o eliminazione dei microrganismi, ove possibile e opportuno.
Nelle procedure di cui al paragrafo 1, gli enti SoHO attenuano i rischi che eventuali reagenti e soluzioni aggiunti alle SoHO o che vengono a contatto con tali sostanze durante la raccolta, la processazione, lo stoccaggio e la distribuzione possano essere trasmessi ai riceventi di SoHO e avere un effetto pericoloso per la loro salute combinando almeno le misure seguenti:
la specifica di tali reagenti e soluzioni prima del loro acquisto e utilizzo;
la verifica delle eventuali certificazioni richieste di tali reagenti e soluzioni;
la dimostrazione che tali reagenti e soluzioni sono stati eliminati, quando necessario, prima della distribuzione.
Nelle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti SoHO attenuano i rischi relativi al fatto che le proprietà intrinseche delle SoHO, necessarie per l’efficacia clinica, possano essere modificate da qualsiasi attività relativa a SoHO svolta in modo da rendere le SoHO inefficaci o meno efficaci quando applicate sui riceventi di SoHO, combinando almeno le misure seguenti:
la validazione dell’insieme dei processi e la qualifica dell’insieme delle attrezzature, come indicato all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), punto viii);
ove necessario, la raccolta di prove dell’efficacia di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera d).
Nelle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti SoHO attenuano i rischi che dette sostanze causino una reazione immunitaria inaspettata nei riceventi di SoHO combinando almeno le misure seguenti:
un’adeguata tipizzazione e verifica della compatibilità di pazienti e donatori di SoHO, quando tale compatibilità è necessaria;
la predisposizione di procedure per ridurre, ove possibile, gli elementi di SoHO che stimolano una risposta immunitaria involontaria, a seconda dei casi;
la corretta distribuzione e applicazione delle SoHO ai giusti riceventi di SoHO a norma dell’articolo 42.
Gli enti SoHO:
non applicano preparazioni di SoHO a riceventi di SoHO senza comprovato beneficio, tranne nel contesto di:
un piano di monitoraggio degli esiti clinici approvato dalla loro autorità competente per le SoHO a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera d);
un tentativo di trattamento individuale in relazione alla decisione terapeutica del medico curante a norma dell’articolo 19, paragrafo 11; oppure
una situazione d’emergenza sanitaria a norma dell’articolo 65;
non applicano SoHO su riceventi di SoHO inutilmente; gli enti SoHO fanno un uso ottimale delle SoHO, tenendo conto delle alternative terapeutiche e rispettando gli orientamenti più aggiornati di cui all’articolo 59;
non pubblicizzano o promuovono determinate SoHO presso potenziali riceventi di SoHO, o qualsiasi persona che presta il consenso per loro conto, od operatori sanitari utilizzando informazioni fuorvianti, in particolare per quanto riguarda l’uso e i benefici potenziali per i riceventi di SoHO, né minimizzano i rischi associati alle SoHO in questione.
non distribuiscono né applicano SoHO allogeniche per scopi diversi dalla prevenzione o dal trattamento di una patologia, anche attraverso interventi chirurgici ricostruttivi, o per la procreazione medicalmente assistita.
Ai fini delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli enti SoHO verificano l’idoneità di un donatore di SoHO mediante:
un colloquio con il donatore di SoHO, in caso di donazione da un donatore vivente di SoHO o, se del caso, con qualsiasi persona che presta il consenso per suo conto; oppure
in caso di raccolta di SoHO da donatori di SoHO deceduti, un colloquio con una persona pertinente informata in merito alla salute e allo stile di vita del donatore di SoHO.
In caso di donazione da un donatore vivente di SoHO, il colloquio di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, può includere anche qualsiasi parte del colloquio condotto nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera e). Per i donatori viventi di SoHO che donano ripetutamente, i colloqui di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, possono essere limitati ad aspetti che potrebbero essere cambiati e possono essere sostituiti da questionari. Altri colloqui sono aggiunti nei casi in cui le risposte fornite nei questionari indichino modifiche delle informazioni pertinenti. L’articolo 53, paragrafo 1, lettere d) ed e), così come il paragrafo 2 restano impregiudicati;
Qualora le SoHO siano raccolte da donatori di SoHO deceduti, gli enti SoHO comunicano e spiegano i risultati della verifica dell’idoneità dei donatori di SoHO, in particolare qualsiasi patologia individuata nel donatore di SoHO deceduto che potrebbe comportare un rischio per la salute dei parenti dei donatori di SoHO deceduti o per i contatti stretti, conformemente alla legislazione nazionale.
Gli enti SoHO informano i riceventi di SoHO o qualsiasi persona che concede il consenso per loro conto almeno in merito agli aspetti seguenti:
le garanzie destinate a proteggere i dati personali, compresi i dati sanitari, dei riceventi di SoHO e, se del caso, della progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
la necessità che i riceventi di SoHO segnalino eventuali reazioni non volute a seguito dell’applicazione di SoHO sugli esseri umani o eventuali alterazioni genetiche gravi nella progenie nata da procreazione medicalmente assistita con donazione da parte di terzi, come indicato all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 59
Attuazione dei parametri riguardanti la protezione dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Per i parametri o loro elementi riguardanti la protezione dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita per i quali non è stato adottato alcun atto di esecuzione,gli enti SoHO tengono conto dei seguenti elementi:
gli orientamenti tecnici più recenti, come indicato sulla piattaforma UE per le SoHO, come segue:
gli orientamenti pubblicati dall’ECDC per quanto riguarda la prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili;
gli orientamenti pubblicati dalla DEQM per quanto riguarda la protezione dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita in merito ad aspetti diversi da quelli relativi alla trasmissione di malattie trasmissibili;
altri orientamenti, adottati dagli Stati membri, di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera b);
altri orientamenti o specifiche tecniche, applicati in circostanze specifiche, di cui all’articolo 27, paragrafo 6, lettera c).
Laddove sono applicate altre specifiche tecniche, gli enti SoHO effettuano una valutazione dei rischi per dimostrare che le specifiche tecniche applicate conseguono un livello elevato di protezione dei donatori di SoHO e registrano la prassi seguita per stabilire le specifiche tecniche. Essi mettono inoltre la valutazione e la registrazione a disposizione ai fini del riesame da parte delle rispettive autorità competenti per le SoHO durante l’ispezione o su specifica richiesta di queste ultime.
Articolo 60
Rilascio di SoHO
Il centro SoHO che rilascia SoHO ai fini della distribuzione o dell’esportazione dispone di una procedura, sotto il controllo dell’incaricato responsabile del rilasciodi cui all’articolo 49, per il rilascio di SoHO volta a garantire che i parametri o i loro elementi di cui agli articoli 58 e 59 e la loro attuazionesiano stati verificati e documentati prima del rilascio e che siano soddisfatte tutte le condizioni figuranti in qualsiasi autorizzazione applicabile conformemente al presente regolamento.
Le SoHO processate per uso autologo o per uso all’interno di una relazione, senza stoccaggio di SoHO, non richiedono il rilascio prima dell’applicazione sugli esseri umani. In tali casi, l’autorizzazione di preparazioni di SoHO comprende una specifica dei parametri di controllo della qualità da monitorare durante la processsazione.
Articolo 61
Rilascio eccezionale
Il centro SoHO che rilascia la preparazione di SoHO ai fini della distribuzione, in coordinamento con l’ente SoHO che applica tale preparazione, se del caso, stabilisce un piano per monitorare la salute del ricevente di SoHO dopo l’applicazione sugli esseri umani. Il piano prevede il monitoraggio dei rischi associati al rilascio eccezionale di SoHO. Il centro SoHO, in coordinamento con tale ente SoHO, stabilisce un periodo di tempo durante il quale prosegue il monitoraggio.
CAPO VIII
CONTINUITÀ DELLA FORNITURA
Articolo 62
Fornitura sufficiente di SoHO di importanza critica
Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per:
facilitare la partecipazione del pubblico alle attività di donazione di SoHO per le SoHO di importanza critica, al fine di garantire un’ampia popolazione di donatori di SoHO e la resilienza della popolazione di donatori di SoHO nel rispetto dei parametri riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni conformemente all’articolo 54;
assicurare che siano predisposte strategie di reclutamento e mantenimento di donatori di SoHO per le SoHO di importanza critica, comprese campagne di comunicazione e programmi educativi;
svolgere le attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante misure di preparazione e risposta, tenendo debitamente conto dell’articolo 54; e
garantire un uso ottimale delle SoHO di importanza critica, tenendo conto delle alternative terapeutiche.
Di conseguenza, gli Stati membri incoraggiano la raccolta di SoHO con un forte coinvolgimento del settore pubblico e di quello senza scopo di lucro.
Le autorità competenti per le SoHO, a loro volta, istituiscono meccanismi adeguati per ricevere tali informazioni di cui al primo comma e sono in grado di ottenere una panoramica della disponibilità di SoHO di importanza critica nei loro territori, se necessario.
Articolo 63
Piani nazionali di emergenza per le SoHO
Gli Stati membri elaborano i piani di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissando i seguenti elementi:
i potenziali rischi per la fornitura di SoHO di importanza critica;
la designazione degli enti SoHO di importanza critica e di qualsiasi altra terza parte pertinente da coinvolgere nella fornitura di SoHO di importanza critica;
una panoramica nazionale consolidata dei piani di emergenza degli enti SoHO di importanza critici di cui all’articolo 67;
i poteri e le responsabilità delle autorità competenti per le SoHO in situazioni di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
le procedure per la condivisione di informazioni, se del caso, attraverso la piattaforma UE per le SoHO, nonché gli elementi di informazioni da scambiare con le autorità nazionali per le SoHO di altri Stati membri e con altre parti interessate, a seconda dei casi, anche in caso di carenze di SoHO di importanza critica con impatto transfrontaliero;
le misure di preparazione e risposta in caso di rischi specifici individuati, in particolare quelli riguardanti focolai di malattie trasmissibili, attacchi bellici o terroristici e catastrofi ambientali;
una procedura per la valutazione e l’autorizzazione, nel contesto di una situazione di emergenza sanitaria e conformemente all’articolo 65, delle richieste di deroga all’obbligo di disporre di un’autorizzazione di preparazioni di SoHO a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, presentate da enti SoHO;
un meccanismo per garantire che, in caso di una situazione di emergenza sanitaria, sia accordata priorità alle SoHO di importanza critica in base a esigenze mediche specifiche.
Articolo 64
Allerte sulla fornitura di SoHO di importanza critica
Le carenze sono considerate significative quando:
l’applicazione su esseri umani di SoHO di importanza critica o la distribuzione di SoHO di importanza critica per la fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, è annullata o rinviata, o vi è un rischio significativo che sia annullata o rinviata, a causa della loro indisponibilità; e
la situazione di cui alla lettera a) comporta un grave rischio per la salute umana.
Le autorità competenti per le SoHO che ricevono un’allerta sulla fornitura di SoHO di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
comunicano tale allerta sulla fornitura di SoHO alla rispettiva autorità nazionale per le SoHO;
attuano misure adeguate per attenuare i rischi,per quanto possibile; e
tengono conto delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 del presente articolo nel contesto del riesamedei piani nazionali di emergenza per le SoHO di cui all’articolo 63.
Articolo 65
Deroga agli obblighi di autorizzare le preparazioni di SoHO in situazioni di emergenza sanitaria
In deroga all’articolo 19, le autorità competenti per le SoHO possono autorizzare, su richiesta di un ente SoHO di cui all’articolo 38, paragrafo 3 e se debitamente giustificato da una situazione d’emergenza sanitaria, la distribuzione o la preparazione per l’applicazione immediata su esseri umani di preparazioni di SoHO nel proprio territorio anche se le procedure di cui all’articolo 19 non sono state svolte, a condizione che:
l’applicazione su esseri umani di tali preparazioni di SoHO sia nell’interesse della salute pubblica;
le preparazioni di SoHO abbiano un livello di qualità e sicurezza accettabile considerando i requisiti del presente regolamento o i dati disponibili indichino una valutazione positiva del rapporto beneficio/rischio; e
la preparazione di SoHO sia destinata all’applicazione su esseri umani immediata su un gruppo definito di riceventi di So che non hanno alternative terapeutiche, il trattamento non possa essere rinviato, la prognosi sia potenzialmente letale e i benefici attesi superino i rischi.
I riceventi di SoHO previsti o, se del caso, le persone che prestano il consenso per loro conto sono informati della deroga e danno il loro consenso all’applicazione su esseri umani immediata di tale preparazione di SoHO, conformemente alla legislazione nazionale, prima dell’applicazione su esseri umani stessa.
Le autorità competenti per le SoHO:
indicano il periodo di tempo per il quale è concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 e se tali preparazioni di SoHO possono essere distribuite in altri Stati membri;
incaricano l’ente SoHO richiedente di presentare una domanda di autorizzazione di una preparazione di SoHO a norma dell’articolo 39 e raccolgono dati retrospettivi sull’ applicazione su esseri umani della preparazione di SoHO durante la situazione d’emergenza sanitaria;
informano l’autorità nazionale per le SoHO in merito all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, fornita per la preparazione di SoHO in questione.
Articolo 66
Deroghe di emergenza in caso di calamità naturali o di origine antropica.
Articolo 67
Piani di emergenza degli enti SoHO
Ogni ente SoHOdi importanza critica elabora un proprio piano di emergenza per l’attuazione del piano nazionale di emergenza per le SoHO di cui all’articolo 63.
Gli Stati membri possono ritenere che le misure di cui al presente capo siano almeno equivalenti agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2022/2557.
CAPO IX
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LE SOHO
Articolo 68
Comitato di coordinamento per le SoHO
L’autorità nazionale per le SoHO può nominare membri provenienti da altre autorità competenti per le SoHO. Tali membri garantiscono che i pareri e i suggerimenti da essi espressi siano approvati dall’autorità nazionale per le SoHO.
L’SCB puòinvitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni e, a seconda dei casi, può cooperare con altri esperti esterni. L’SCB può altresì invitare, se del caso, altre istituzioni e altri organi e organismi dell’Unione. In tal caso essi hanno lo status di osservatore.
In sede di istituzione dell’SCB, la Commissione presenta il regolamento interno dell’SCB che deve essere approvato dall’SCB entro il suo primo semestre di attività. Il regolamento interno dell’SCB stabilisce in particolare le procedure per:
la pianificazione delle riunioni;
l’elezione dell’autorità nazionale per le SoHO che copresiede le riunioni dell’SCB e la durata di tale mandato;
la deliberazione e le votazioni, nonché i termini per la formulazione dei pareri, tenendo conto della complessità del fascicolo, degli elementi di prova disponibili o di altri fattori pertinenti;
l’adozione di pareri o altre posizioni, anche in caso di urgenza;
la presentazione di richieste di consulenza all’SCBe di altre comunicazioni all’SCB;
la consultazione degli organi consultivi istituiti nel quadro di altre normative pertinenti dell’Unione;
la delega di compitiai gruppi di lavoro, anche in materia di vigilanza, ispezione e rintracciabilità, come pure di applicabilità del presente regolamento;
la delega di compiti ad hoc a membri dell’SCB o ad esperti tecnici per esaminare specifici argomenti tecnici e riferire al riguardo all’SCB, nella misura in cui ciò sia necessario;
l’invito di esperti a partecipare ai lavori dei gruppi di lavoro dell’SCB e/o a contribuire a compiti ad hoc, sulla base della loro esperienza personale e delle loro competenze o per conto di associazioni professionali riconosciute a livello di Unione o globale;
l’invito di individui, organizzazioni o enti pubblici in veste di osservatori;
le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi dei membri dell’SCB, dei membri supplenti, degli osservatori e degli esperti invitati;
l’istituzione di gruppi di lavoro, compresi la loro composizione e il loro regolamento interno, e la delega di compiti ad hoc.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 69
Compiti del comitato di coordinamento per le SoHO
L’SCB assiste le autorità competenti per le SoHO in merito all’attuazione coordinata del presente regolamento e degli atti di esecuzione e delegati adottati a norma dello stesso:
predisponendo pareri, su richiesta delle autorità competenti per le SoHO, presentati attraverso le rispettive autorità nazionali per le SoHO, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, sullo status normativo di una sostanza, di un prodotto o di un’attività in virtù del presente regolamento, e includendo tali pareri nel compendio sulle SoHO;
elaborando, entro il 7 agosto 2025, un elenco delle sostanze, dei prodotti o delle attività esistenti per i quali un parere sullo status normativo a norma del presente regolamento non è disponibile ma è necessario per evitare rischi relativi alla sicurezza dei donatori o dei riceventi di SoHO o della progenie nata da procreazione medicalmente assistita, oppure il rischio di compromettere l’accesso dei riceventi a trattamenti sicuri ed efficaci, rendendo pubblico tale elenco sulla piattaforma UE per le SoHO e successivamente aggiornandolo a sua discrezione;
avviando, a livello di Unione, quando predispone i pareri di cui alla lettera a) del presente paragrafo, una consultazione con organi consultivi equivalenti istituiti nel quadro di altre normative pertinenti dell’Unione conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e integrando nel compendio sulle SoHO i pareri relativi alla normativa dell’Unione da applicare nei casi in cui vi è accordo con gli organi consultivi equivalenti;
documentando e pubblicando le migliori prassi in merito all’attuazione delle attività di sorveglianza sulle SoHOsulla piattaforma UE per le SoHO;
registrando le informazioni notificate conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, e integrando tali informazioni nel compendio sulle SoHO;
fissando criteri indicativi per le «SoHO di importanza critica» e per gli «enti SoHO di importanza critica», fornendo e aggiornando un elenco di ciò che è considerato «SoHO di importanza critica» dagli Stati membri e mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali per le SoHO sulla piattaforma UE per le SoHO;
documentando le prassi seguite dagli Stati membri per stabilire le condizioni per l’indennizzo di cui all’articolo 54, paragrafo 2;
fornendo assistenza e consulenza per la cooperazione tra le autorità competenti per le SoHO e altre autorità competenti, al fine di garantire una supervisione coerente in caso di cambiamento dello status normativo delle SoHO, come previsto all’articolo 13, paragrafo 6;
fornendo consulenza in merito alle prove minime necessarie per l’autorizzazione di una determinata preparazione di SoHO di cui all’articolo 20, paragrafo 4, lettera e):
intrattenendo contatti per lo scambio di esperienze e buone prassi, se del caso, con la DEQM e l’ECDC in materia di parametri tecnici, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, e con l’Agenzia europea per i medicinali in materia di autorizzazioni e attività di sorveglianza riguardanti l’attuazione della certificazione del PMF a norma della direttiva 2001/83/CE, a sostegno dell’attuazione armonizzata dei parametri e degli orientamenti tecnici;
collaborando all’organizzazione efficace di ispezioni congiunte e valutazioni congiunte di preparazioni di SoHO che coinvolgono più di uno Stato membro;
fornendo consulenza alla Commissione in merito alle specifiche funzionali della piattaforma UE per le SoHO;
in cooperazione con la Commissione e, se del caso, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2371, sostenendo un approccio coordinato per garantire l’attuazione dei piani nazionali di emergenza per le SoHO nei casi in cui un’emergenza interessi più Stati membri o in caso di emergenze con effetti che vanno al di fuori dell’Unione, conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del presente regolamento;
fornendo assistenza per altre questioni relative al coordinamento o all’attuazione del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
CAPO X
ATTIVITÀ DELL’UNIONE
Articolo 70
Formazione dell’Unione e scambio di personale delle autorità competenti
Articolo 71
Controlli svolti dalla Commissione
La Commissione svolge controlli per accertare che gli Stati membri applichino effettivamente i requisiti riguardanti:
le autorità competenti e gli organismi delegati per le SoHO di cui al capo II;
le attività di sorveglianza sulle SoHOsvolte dalle autorità competenti e dagli organismi delegati per le SoHO;
gli obblighi di notifica e di segnalazione di cui al presente regolamento.
In seguito a ciascun controllo, la Commissione:
predispone un progetto di relazione sulle conclusioni e, se del caso, include raccomandazioni che affrontano le carenze individuate;
invia una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) all’autorità nazionale per le SoHO interessata affinché questa possa presentare le proprie osservazioni;
nel predisporre la relazione finale, tiene conto delle osservazionidi cui alla lettera b); e
mette a disposizione del pubblico una sintesi della relazione finale sulla piattaforma UE per le SoHO.
Articolo 72
Assistenza da parte dell’Unione
Al fine di agevolare il soddisfacimento dei requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione ne sostiene l’attuazione:
provvedendo alle funzioni di segretariato e fornendo sostegno tecnico, scientifico e logistico all’SCB e ai suoi gruppi di lavoro;
finanziando i controlli svolti dalla Commissione negli Stati membri, compresi i costi degli esperti degli Stati membri che assistono la Commissione;
fornendo finanziamenti a titolo dei pertinenti programmi dell’Unione a sostegno della salute pubblica al fine di:
sostenere il lavoro di collaborazione tra le autorità competenti per le SoHO e le organizzazioni che rappresentano gruppi di enti SoHO e professionisti che si occupano di SoHO con l’obiettivo di agevolare un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento e, in particolare, di collaborare a iniziative volte a conseguire una fornitura sufficiente, incluse azioni per promuovere donazioni e l’uso ottimale delle SoHO critiche, nonché di collaborare alle attività di formazione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e ai programmi per lo scambio di personale delle autorità competenti per le SoHO di cui all’articolo 70, paragrafo 4;
se del caso, sostenere finanziariamente, conformemente ai programmi dell’Unione pertinenti, lo sviluppo e l’aggiornamento di orientamenti tecnici al fine di contribuire all’attuazione del presente regolamento, anche attraverso la cooperazione, come previsto dal diritto dell’Unione, con la DEQM sugli orientamenti da essa pubblicati;
agevolare la cooperazione tra l’SCB e gli organi consultivi istituiti da altre normative dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 6, in particolare organizzando riunioni congiunte sull’esperienza acquisita nell’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera c), e mirando a un approccio comune alla valutazione dello status normativo di sostanze, prodotti e attività, tenendo conto delle specificità e dell’ambito di applicazione di ciascun quadro giuridico;
provvedere all’istituzione, alla gestione e al mantenimento della piattaforma UE per le SoHO.
CAPO XI
PIATTAFORMA UE PER LE SOHO
Articolo 73
Istituzione, gestione e mantenimento della piattaforma UE per le SoHO
Articolo 74
Funzionalità generali della piattaforma UE per le SoHO
La piattaforma UE per le SoHO fornisceun canale sicuro per lo scambio riservato di informazioni e dati, in particolare:
tra le autorità nazionali per le SoHO degli Stati membri;
tra due autorità competenti per le SoHO all’interno dello Stato membro o tra un’autorità competente per le SoHO e la sua autorità nazionale per le SoHO;
tra le autorità nazionali per le SoHO e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i dati sulle attività concernenti le attività relative a SoHO degli enti SoHO, le sintesi delle notifiche e delle relazioni di indagine sulle reazioni avverse gravi o sugli eventi avversi gravi confermati, le allerte rapide relative a SoHO e le allerte sulla fornitura di SoHO;
tra le autorità nazionali per le SoHO e l’SCB;
tra le autorità nazionali per le SoHO e l’ECDC, per quanto riguarda le allerte rapide relative a SoHO legate a malattie trasmissibili, se del caso;
tra gli enti SoHO e le rispettive autorità competenti per le SoHO, quando queste ultime scelgono di utilizzare la piattaforma UE per le SoHO per tali scambi.
La piattaforma UE per le SoHO fornisce accesso pubblico alle informazioni riguardanti:
la registrazione e lo status dell’autorizzazione degli enti SoHO e il loro codice di identificazione, nonché il codice di identificazione del centro SoHO;
studi clinici sulle SoHO approvati e preparazioni di SoHO autorizzate;
la relazione annuale dell’Unione sulle attività relative a SoHO e la relazione annuale di vigilanza dell’Unione sulle SoHO, in formati aggregati e anonimizzati, previa approvazione delle autorità nazionali per le SoHO;
le migliori pratiche pertinenti documentate e pubblicate dall’SCB;
orientamenti tecnici per la gestione della qualità pubblicati dalla DEQM;
orientamenti tecnici sulla prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili pubblicati dall’ECDC e dalla DEQM e sulla protezione dei donatori di SoHO, dei riceventi di SoHO e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
il nome, l’istituzione di origine e la dichiarazione di interessi di ciascun membro e supplente dell’SCB;
il compendio in materia di SoHO;
l’elenco delle sostanze, dei prodotti o delle attività esistenti per i quali non è disponibile un parere sullo status normativo a norma del presente regolamento ed è necessario ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b);
le misure più stringenti adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 4;
il regolamento interno dell’SCB nonché l’ordine del giorno e il verbale di ciascuna riunione, a meno che tale pubblicazione pregiudichi la tutela di un interesse pubblico o privato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001;
l’elenco delle autorità nazionali per le SoHO.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
CAPO XII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 75
Riservatezza
Fatta salva la normativa nazionale relativa alla pubblicazione dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO, le autorità competenti possono pubblicare o mettere altrimenti a disposizione del pubblico l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO riguardanti singoli enti SoHO, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
all’ente SoHO in questione è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’autorità competente per le SoHO intende pubblicare o mettere altrimenti a disposizione del pubblico prima della loro pubblicazione o diffusione, tenendo conto dell’urgenza della situazione;
le informazioni o i dati pubblicati o altrimenti messi a disposizione del pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall’ente SoHO in questione o sono pubblicati o diffusi unitamente a tali osservazioni;
le informazioni o i dati in questione sono messi a disposizione nell’interesse della protezione della salute pubblica e sono proporzionati alla gravità, alla portata e alla natura del rischio associato;
le informazioni o i dati messi a disposizione del pubblico non pregiudicano inutilmente la tutela dei diritti legali dell’ente SoHO o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
le informazioni o i dati messi a disposizione del pubblico non pregiudicano la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.
Articolo 76
Protezione dei dati
I dati personali, compresi quelli relativi alla salute, scambiati mediante la piattaforma UE per le SoHO e necessari per l’applicazione degli articoli 73 e 74, sono, ove necessario, trattati nell’interesse della salute pubblica eper le finalità seguenti:
contribuire a individuare e valutare i rischi connessi a una specifica donazione di SoHO o a uno specifico donatore di SoHO;
trattare le informazioni pertinenti in merito al monitoraggio degli esiti clinici.
Articolo 77
Esercizio della delega
Articolo 78
Procedura d’urgenza
Articolo 79
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 80
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 7 agosto 2029, notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
CAPO XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 81
Disposizioni transitorie relative ai servizi e agli istituti designati, autorizzati, accreditati o titolari di una licenza a norma delle direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE
Per i servizi trasfusionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti per le SoHO:
verificano se tali servizi rientrano nella definizione di centro SoHO di cui all’articolo 3, punto 35);
trasmettono alla piattaforma UE per le SoHO le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e d), e le informazioni riguardanti la registrazione e lo status dell’autorizzazione secondo la verifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Per gli istituti dei tessuti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione:
verifica se tali istituti rientrano nella definizione di centro SoHO di cui all’articolo 3, punto 35);
trasferisce alla piattaforma UE per le SoHO le informazioni pertinenti dal compendio degli istituti dei tessuti dell’UE della piattaforma di codifica dell’UE di cui alla direttiva 2006/86/CE della Commissione ( 5 ), comprese le informazioni concernenti la registrazione e lo status dell’autorizzazione secondo la verifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
informa le autorità competenti per le SoHO in merito ai servizi e agli istituti che non rientrano nella definizione di centro SoHO secondo la verifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Articolo 82
Disposizioni transitorie relative alle preparazioni di SoHO
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 83
Disposizioni transitorie relative alle SoHO non esplicitamente contemplate dalle direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE
Gli enti che svolgono una o più delle attività relative a SoHO di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punti i), da iv) a ix) e xii) del presente regolamento, in relazione alle SoHO non esplicitamente contemplate dalla direttiva 2002/98/CE o 2004/23/CE ►C1 prima del 7 agosto 2027 ◄ sono autorizzate a proseguire tali attività fino ►C1 all’8 agosto 2028 ◄ senza applicare il presente regolamento, fatta eccezione per i seguenti requisiti:
la registrazione come enti SoHO a norma dell’articolo 35 del presente regolamento;
le domande di autorizzazione di qualsiasi preparazione di SoHO pertinente, ove richiesto a norma dell’articolo 38 del presente regolamento;
le domande di autorizzazione di centri SoHO, ove richiesto a norma dell’articolo 45 del presente regolamento;
la conformità ai parametri di cui ai capi VI e VII del presente regolamento per le attività relative a SoHO svolte durante la fase di transizione.
Tali enti SoHO rispettano i requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), ►C1 entro l’8 novembre 2027 ◄ .
Articolo 84
Status delle SoHO stoccate o distribuite prima dell’applicazione del presente regolamento
CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 85
Abrogazioni
Le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE sono abrogate a decorrere dal 7 agosto 2027.
Articolo 86
Valutazione
►C1 Entro l’8 agosto 2032 ◄ la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, elabora una relazione di valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dello stesso e ne presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione di valutazione comprende una valutazione dell’attuazione dell’articolo 54. Ai fini della relazione di valutazione, la Commissione utilizza dati aggregati e anonimizzati e informazioni raccolte dalle autorità competenti per le SoHO e dai dati e dalle informazioni trasmessi alla piattaforma UE per le SoHO. Gli Stati membri forniscono alla Commissione ulteriori informazioni nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato ai fini dell’elaborazione di tale relazione di valutazione, incluse informazioni sulle condizioni di indennizzo dei donatori di SoHO a norma dell’articolo 54. La relazione di valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
Articolo 87
Entrata in vigore e applicazione
Salvo diversamente disposto nel paragrafo 2, esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2027.
L’articolo 68 e l’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), si applicano dal 7 agosto 2024.
L’articolo 80, l’articolo 81, paragrafi da 3, 4 e 5, e l’articolo 82, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 7 agosto 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( ) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
( ) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).
( ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( ) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
( ) Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 32).