02024R1348 — IT — 27.02.2026 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

(GU L 1348 del 22.5.2024, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2026/463 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 24 febbraio 2026

  L 463

1

26.2.2026

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2026/464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 24 febbraio 2026

  L 464

1

26.2.2026


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90922, 25.11.2025, pag.  1 (2024/1348)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.
2.  
Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3.  
Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) 2024/1347.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1347;

2) 

«persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese;

3) 

«status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;

4) 

«status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;

5) 

«protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

6) 

«minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;

7) 

«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine comprende il minore abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

8) 

«decisione definitiva»: la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347, compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o esplicito, che non è più impugnabile a norma del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva in conformità del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento;

9) 

«esame di una domanda di protezione internazionale»: l'esame dell'ammissibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2024/1347;

10) 

«dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all'articolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358;

11) 

«capacità adeguata»: la capacità richiesta in un dato momento per espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, una procedura equivalente di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del diritto nazionale;

12) 

«domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

13) 

«richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

14) 

«richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche;

15) 

«apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;

16) 

«autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa;

17) 

«revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un giudice competente di revocare o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto di rinnovarla, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;

18) 

«rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è oggetto d'esame;

19) 

«domanda reiterata»: l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito;

20) 

«Stato membro competente»: lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma del regolamento (UE) 2024/1351.

Articolo 4

Autorità competenti

1.  

Ciascuno Stato membro designa, in conformità del diritto nazionale, un'autorità accertante che assolva i compiti assegnati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2024/1347, in particolare:

a) 

ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale;

b) 

decidere sulle domande di protezione internazionale;

c) 

decidere sulla revoca della protezione internazionale.

L'autorità accertante è l'unica autorità che ha la facoltà di decidere, nel corso della procedura amministrativa, riguardo all'ammissibilità e al merito di una domanda di protezione internazionale.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri incaricano altre autorità nazionali pertinenti del compito di ricevere le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la domanda in conformità dell'articolo 28. Tali altre autorità includono almeno la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza.
3.  
Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la registrazione delle domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono affidare all'autorità accertante o ad altre autorità pertinenti il compito di registrare le domande di protezione internazionale.
4.  
Se una domanda è ricevuta da un'autorità che non ha la facoltà di registrarla, tale autorità ne informa immediatamente l'autorità competente per la registrazione delle domande e la domanda è registrata in conformità dell'articolo 27. L'autorità competente per il ricevimento della domanda informa inoltre il richiedente protezione internazionale di quale sia l'autorità competente per la registrazione della domanda.
5.  
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, entro 12 giugno 2026, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità da esso designate per assolvere i compiti di cui a tali paragrafi, specificando i compiti loro assegnati. La Commissione riceve notifica immediata di qualsiasi cambiamento nella designazione di tali autorità.
6.  
Gli Stati membri possono disporre che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente per la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.
7.  
Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante e delle altre autorità competenti designate a norma del presente articolo mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento.
8.  
Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità competenti che applicano il presente regolamento disponga di conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione, compresa la formazione pertinente a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303, e l’orientamento per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Assistenza alle autorità competenti

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 7 e 8, su richiesta dello Stato membro, le autorità competenti identificate a norma dell'articolo 4 possono, ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale e allo scopo di agevolare l'esame delle domande, anche per quanto riguarda il colloquio personale, farsi assistere:

a) 

dagli esperti inviati dall'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo («Agenzia per l’asilo») conformemente al regolamento (UE) 2021/2303; e

b) 

dalle autorità competenti di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale.

Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 possono assistere le autorità di un altro Stato membro solo per i compiti loro affidati dal rispettivo Stato membro.

La competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale spetta esclusivamente all'autorità accertante dello Stato membro competente.

Articolo 6

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

1.  

Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

a) 

abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;

b) 

abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c) 

nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2.  
Il paragrafo 1 si applica anche alle organizzazioni che operano per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 7

Principio di riservatezza

1.  
Le autorità che applicano il presente regolamento sono vincolate dal principio di riservatezza relativamente alle informazioni personali che acquisiscono nello svolgimento dei loro compiti, compresi gli scambi di informazioni tra autorità degli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione o nazionale pertinenti per l'applicazione del presente regolamento.
2.  

Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:

a) 

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;

b) 

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

SEZIONE I

DIRITTI E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Articolo 8

Garanzie generali per i richiedenti

▼C1

1.  
Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

▼B

2.  

L'autorità accertante o, se del caso, altre autorità competenti o organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile:

a) 

del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale;

b) 

dei termini e delle fasi della procedura da seguire;

c) 

dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda;

d) 

del diritto all’orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;

e) 

dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1347;

f) 

della decisione dell'autorità accertante in conformità dell'articolo 36.

Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

Al richiedente è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nel fascicolo del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nel suo fascicolo è inserita una nota in tal senso.

3.  
Nel corso della procedura amministrativa, è messa a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la registrazione e la formalizzazione di una domanda e, se del caso, per il colloquio personale ogniqualvolta risulti altrimenti impossibile una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.
4.  
Non appena possibile e prima del termine per la formalizzazione della domanda a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti danno al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti pareri legali o altra forma di orientamento.
5.  
L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo rappresentante o consulente legale o altro consulente ammesso o autorizzato in quanto tale a fornire pareri legali a norma del diritto nazionale («consulente legale») abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b) e c), necessarie per l'esame della domanda, e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.
6.  
L'autorità accertante comunica quanto prima per iscritto al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un rappresentante o consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione a tale rappresentante o consulente legale anziché al richiedente.
7.  
L'Agenzia per l'asilo redige, in stretta collaborazione con la Commissione e con ciascuno Stato membro, opuscoli contenenti le informazioni richieste dal presente articolo. Tali opuscoli sono redatti in modo da consentire agli Stati membri di completarli con informazioni aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato e tengono conto delle specificità dei richiedenti vulnerabili quali i minori o le persone con disabilità.

Articolo 9

Obblighi dei richiedenti

1.  
Il richiedente fa domanda nello Stato membro di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351.
2.  

Il richiedente collabora pienamente con le autorità competenti di cui all'articolo 4 nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare:

a) 

comunicando i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

b) 

fornendo una spiegazione qualora non sia in possesso di un documento di identità o di viaggio;

c) 

fornendo informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla residenza, all'indirizzo, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica;

d) 

fornendo dati biometrici;

e) 

formalizzando la domanda in conformità dell'articolo 28 e rimanendo disponibile durante l'intera procedura;

f) 

consegnando quanto prima i documenti in suo possesso pertinenti per l'esame della domanda;

g) 

partecipando al colloquio personale, fatto salvo l'articolo 13;

h) 

rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351.

Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al primo comma, lettera f), le autorità competenti provvedono affinché il richiedente riceva immediatamente copie degli originali. In caso di trasferimento a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti restituiscono tali documenti al richiedente al momento del trasferimento.

3.  
Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni dalle autorità competenti alla residenza o al domicilio più recente, mediante il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica che ha indicato alle autorità competenti, in particolare quando formalizza una domanda a norma dell'articolo 28.

Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente.

4.  
Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare con le autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, oppure di rimanere in una data zona geografica nel loro territorio in conformità della direttiva (UE) 2024/1346, che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.
5.  
Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, laddove necessario e debitamente giustificato per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformità del diritto nazionale. L'autorità competente fornisce al richiedente i motivi della perquisizione e li inserisce nel fascicolo del richiedente. A qualsiasi perquisizione del richiedente prevista dal presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Articolo 10

Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa

1.  
I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda nel corso della procedura amministrativa prevista al capo III.
2.  
Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza un documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1346.
3.  
Il richiedente non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato durante la procedura amministrativa se la persona è soggetta ad una procedura di consegna a un altro Stato membro in virtù degli obblighi derivanti da un mandato d'arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 1 ).
4.  

Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa se tale richiedente:

a) 

reitera la domanda in conformità dell'articolo 55 e le condizioni previste all'articolo 56 sono state soddisfatte;

b) 

è o sarà estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;

c) 

costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.

5.  
Gli Stati membri possono estradare, consegnare o trasferire un richiedente in un paese terzo o presso un giudice internazionale di cui al paragrafo 4, lettera b), soltanto se l'autorità competente ritiene che tale decisione di estradare, consegnare o trasferire non comporterà il respingimento diretto o indiretto in violazione degli obblighi dello Stato membro a norma del diritto internazionale e dell'Unione.

SEZIONE II

COLLOQUI PERSONALI

Articolo 11

Colloquio sull'ammissibilità

1.  
Fatti salvi l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell'articolo 38, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»).
2.  
Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all'articolo 38 non si applicherebbero al suo caso.

Articolo 12

Colloquio sul merito

1.  
Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sul merito della sua domanda («colloquio sul merito»). Il colloquio sul merito può svolgersi contemporaneamente al colloquio sull'ammissibilità a condizione che il richiedente sia stato preventivamente informato di tale possibilità e sia stato in grado di consultare il suo consulente legale in conformità dell'articolo 15 o una persona incaricata di fornire orientamento legale in conformità dell'articolo 16.
2.  
Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e il richiedente fornisce gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Articolo 13

Criteri applicabili al colloquio personale

1.  
Il colloquio personale di cui agli articoli 11 e 12 si svolge in conformità delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2.  
Qualora una domanda di protezione internazionale sia formalizzata in conformità dell'articolo 31, all'adulto responsabile di cui a tale disposizione è data la possibilità di sostenere un colloquio personale a norma degli articoli 11 e 12. Anche al richiedente è data la possibilità di partecipare a tale colloquio, a condizione che non si applichi il paragrafo 11, lettera c), del presente articolo.
3.  
Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata tutela della vita privata e della riservatezza e a consentire al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.
4.  
È garantita la presenza del consulente legale del richiedente al colloquio personale, qualora il richiedente abbia deciso di avvalersi dell'assistenza legale conformemente alla sezione III del presente capo.
5.  
Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio.

Durante il colloquio personale può essere garantita la presenza di un mediatore culturale.

Gli Stati membri privilegiano gli interpreti e i mediatori culturali che hanno ricevuto una formazione, come quella di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2303.

Gli Stati membri provvedono affinché gli interpreti e i mediatori culturali siano informati dei concetti e della terminologia fondamentali pertinenti per la valutazione delle domande di protezione internazionale, per esempio attraverso un opuscolo standard o una guida. La comunicazione si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

6.  
Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante.

Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo impossibile svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente, l'autorità accertante può farsi assistere temporaneamente dal personale di altre autorità di tale Stato membro, che riceve preliminarmente la pertinente formazione comprendente gli elementi elencati all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303 per svolgere tali colloqui, o dall'Agenzia per l'asilo in conformità dell'articolo 5.

7.  

La persona che conduce il colloquio:

a) 

ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l'origine culturale, l'età, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la vulnerabilità ed esigenze procedurali particolari del richiedente;

b) 

non indossa un'uniforme militare o di polizia.

8.  

Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo:

a) 

ha acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato possa essere stato torturato o possa essere stato vittima della tratta di esseri umani;

b) 

ha preliminarmente ricevuto una formazione comprendente gli elementi pertinenti tra quelli elencati all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2303.

9.  
Su istanza del richiedente e ove possibile, l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano del sesso che il richiedente preferisce, a meno che abbia motivo di ritenere che l'istanza non sia connessa alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.
10.  
A titolo di deroga, l'autorità accertante può svolgere il colloquio personale in videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze.

In tal caso, l'autorità accertante garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, l'assistenza legale e l'interpretazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Agenzia per l'asilo.

11.  

Il colloquio sull'ammissibilità o il colloquio sul merito, a seconda dei casi, possono essere omessi se:

a) 

l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria basandosi sulle prove acquisite, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale;

b) 

l'autorità accertante ritiene che la domanda non sia inammissibile basandosi sulle prove acquisite;

c) 

l'autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo;

d) 

in caso di una domanda reiterata, l'esame preliminare di cui all'articolo 55, paragrafo 4, è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta;

e) 

l'autorità accertante ritiene inammissibile la domanda a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

L'omissione di un colloquio personale a norma del primo comma, lettera c), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Qualora il colloquio personale sia omesso a norma di tale lettera, l'autorità accertante dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni per iscritto.

In caso di dubbio circa la capacità fisica o la possibilità del richiedente di sostenere un colloquio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il richiedente sia temporaneamente incapace o impossibilitato a sostenere il colloquio o se la sua situazione sia di natura non temporanea. Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato di incapacità fisica o di impossibilità di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, l'autorità accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente ha la capacità fisica o la possibilità di sostenerlo.

Se il richiedente è impossibilitato a partecipare al colloquio personale a causa di circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo, l'autorità accertante riprogramma il colloquio personale.

12.  
Il richiedente è presente al colloquio personale ed è tenuto a rispondere personalmente alle domande poste.
13.  
Il richiedente ha facoltà di essere assistito da un consulente legale nel colloquio personale, anche nel caso in cui si svolga in videoconferenza.

L'assenza del consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale che un consulente legale, qualora partecipi al colloquio personale, possa intervenire solo al termine dello stesso.

14.  
Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, e a condizione che siano stati compiuti sforzi sufficienti per garantire al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale, la mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 14

Verbale e registrazione del colloquio personale

1.  
L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 13, paragrafo 6, nello svolgimento del colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi principali del colloquio personale, o una trascrizione del colloquio o della registrazione dello stesso, da inserire nel fascicolo del richiedente.
2.  
Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora. Il richiedente è informato in anticipo del fatto che tale registrazione è in corso e della sua finalità. Particolare attenzione è rivolta alle condizioni dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari. L'autorità accertante inserisce la registrazione nel fascicolo del richiedente.
3.  
Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi ovvero altri errori materiali contenuti nel verbale, nella trascrizione del colloquio o nella trascrizione della registrazione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante prenda una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale, della trascrizione del colloquio o della trascrizione della registrazione, ove necessario con l'assistenza di un interprete.
4.  
Al richiedente è chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio riflette correttamente il colloquio personale. Se il richiedente rifiuta di confermare il contenuto, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda. Se emergono dubbi quanto alle dichiarazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione sonora.
5.  

Non è necessario chiedere al richiedente di formulare osservazioni o fornire chiarimenti relativamente al verbale o alla trascrizione del colloquio, né di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio rifletta correttamente il colloquio se:

a) 

a norma del diritto nazionale, la registrazione o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura d'impugnazione; oppure

b) 

è chiaro all'autorità accertante che al richiedente sarà riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.

6.  
Il richiedente e, laddove siano stati nominati, il suo rappresentante e il suo consulente legale hanno accesso al verbale o alle trascrizioni di cui al paragrafo 1 quanto prima dopo il colloquio e in ogni caso in tempo utile prima che l'autorità accertante prenda una decisione.

L'accesso alla registrazione è altresì concesso nella procedura d'impugnazione.

SEZIONE III

ORIENTAMENTO LEGALE, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALI

Articolo 15

Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali

1.  
Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura.
2.  
Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa di cui al capo III a norma dell'articolo 16 e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione di cui al capo V a norma dell'articolo 17.

Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 27 del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

3.  
Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.
4.  
Gli Stati membri possono organizzare la prestazione di orientamento legale e di assistenza e rappresentanza legali in conformità dei loro ordinamenti nazionali.

Articolo 16

Orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa

1.  
Gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa prevista al capo III.

Ai fini del primo comma, un accesso effettivo all’orientamento legale gratuito può essere garantito incaricando una persona di fornire orientamento legale, nella fase amministrativa della procedura, a diversi richiedenti contemporaneamente.

2.  

Ai fini della procedura amministrativa l’orientamento legale gratuito comprende:

a) 

la fornitura di indicazioni e di una spiegazione riguardo alla procedura amministrativa, comprese informazioni su diritti e obblighi durante tale procedura;

b) 

la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda e la fornitura di indicazioni sugli aspetti seguenti:

i) 

le diverse procedure a norma delle quali la domanda può essere esaminata e i motivi di applicazione di tali procedure;

ii) 

le norme relative all'ammissibilità di una domanda;

iii) 

le questioni giuridiche che sorgono nel corso della procedura, comprese informazioni sui mezzi d'impugnazione della decisione di rigetto di una domanda a norma degli articoli 67, 68 e 69.

3.  

Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione di orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa può essere esclusa se:

a) 

la domanda è una prima domanda reiterata che si considera sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;

b) 

si tratta di una seconda o ulteriore domanda reiterata;

c) 

il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale.

4.  
Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'asilo. Inoltre può essere fornito sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dei fondi dell'Unione, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali fondi.

Articolo 17

Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione

1.  
Nella procedura d'impugnazione gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del richiedente, a quest'ultimo siano fornite assistenza e rappresentanza legali gratuite. Tali assistenza e rappresentanza legali gratuite comprendono la preparazione dei documenti procedurali necessari a norma del diritto nazionale, la preparazione del ricorso e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi al giudice.
2.  

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:

a) 

si ritiene che il richiedente, che è tenuto a rendere nota la propria situazione finanziaria, disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;

b) 

si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;

c) 

il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;

d) 

il richiedente è già assistito o rappresentato da un consulente legale.

3.  
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Articolo 18

Portata della consulenza legale e dell'assistenza e della rappresentanza legali

1.  
Al consulente legale che rappresenta legalmente un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.
2.  

L'accesso alle informazioni o alle fonti contenute nel fascicolo del richiedente può essere negato in conformità del diritto nazionale qualora la divulgazione delle informazioni o delle fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure qualora le informazioni o le fonti siano classificate a norma del diritto nazionale. In detti casi l'autorità accertante:

a) 

apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione; e

b) 

provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.

Con riguardo al primo comma, lettera b), gli Stati membri danno accesso a dette informazioni o fonti al consulente legale, che rappresenta legalmente il richiedente e che è stato sottoposto a un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

3.  
Il consulente legale del richiedente o la persona incaricata di prestare consulenza legale, che consiglia, assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consigliare, assistere o rappresentare il richiedente a norma della direttiva (UE) 2024/1346.

Articolo 19

Condizioni applicabili alla prestazione di orientamento legale, dell'assistenza e della rappresentanza legali gratuite

1.  
L’orientamento legale, l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da consulenti legali o altri consulenti ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale a consigliare, assistere o rappresentare i richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi o rappresentanza legali ai richiedenti.
2.  
Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche relative alle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non siano più restrittive o non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all’orientamento legale gratuito o all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.
3.  
Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche relative all'esclusione della prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite in conformità, rispettivamente, dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 2.
4.  
Gli Stati membri possono altresì imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'accesso all’orientamento, all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.
5.  
Gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute in relazione alla prestazione dell'assistenza e della rappresentanza legali allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente nel corso della procedura o laddove la decisione di prestare assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente. A tal fine il richiedente informa immediatamente le autorità competenti di qualsiasi cambiamento significativo nella sua situazione finanziaria.

SEZIONE IV

GARANZIE PARTICOLARI

Articolo 20

Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari

1.  
Le autorità competenti valutano individualmente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari, con l'assistenza di un interprete, ove necessario. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa. Laddove richiesto dal diritto nazionale, la valutazione può essere messa a disposizione dell'autorità accertante, alla quale può altresì essere trasmesso l'esito della valutazione, previo consenso del richiedente.
2.  
La valutazione di cui al paragrafo 1 è avviata, quanto prima dopo che si è fatta domanda, individuando se il richiedente presenti prime indicazioni dell'eventuale necessità di garanzie procedurali particolari. Tale individuazione si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti. Nel caso di minori si tiene conto altresì delle dichiarazioni dei genitori, dell'adulto responsabile del minore per legge o per prassi dello Stato membro interessato o del rappresentante del richiedente. All’atto della registrazione della domanda, le autorità competenti inseriscono le informazioni su tali prime indicazioni nel fascicolo del richiedente e le mettono a disposizione dell'autorità accertante.
3.  
La valutazione di cui al paragrafo 1 prosegue dopo la formalizzazione della domanda, tenendo conto delle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente.

La valutazione di cui al paragrafo 1 è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni. Essa è riesaminata in caso di cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente o qualora dopo il completamento della valutazione risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari.

4.  
L'autorità competente può indirizzare il richiedente, previo suo consenso, al professionista del settore medico o psicologo opportuno o a un altro professionista per una consulenza in merito alla necessità di garanzie procedurali particolari del richiedente, dando priorità ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, di stupro o di un'altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere e che ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua capacità di partecipare efficacemente alla procedura. ►C1  Se il richiedente acconsente a essere indirizzato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dell’esito del rinvio all’autorità competente. ◄

L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza fornita a norma del primo comma.

Se del caso e fatta salva la visita medica, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata dalle visite mediche di cui agli articoli 24 e 25.

5.  
Il personale interessato delle autorità competenti e qualsiasi professionista del settore medico, psicologo o altro professionista che fornisca consulenza sulla necessità di garanzie procedurali particolari riceve una formazione al fine di essere in grado di individuare segni di vulnerabilità da parte di un richiedente che potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari e di rispondere a tali necessità, una volta individuate.

Articolo 21

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1.  
Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.
2.  
Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

Articolo 22

Garanzie per i minori

1.  
L'interesse superiore del minore costituisce per le autorità competenti una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento.
2.  
L'autorità accertante valuta l'interesse superiore del minore in conformità dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2024/1346.

▼C1

3.  
L’autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, e dell’articolo 33, paragrafo 1, a meno che ciò sia contrario all’interesse superiore del minore. In tal caso l’autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale

▼B

Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. È condotto con modalità attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto, tenendo conto dell'età e della maturità del minore.

4.  
Se un minore è accompagnato, il colloquio personale è condotto alla presenza di un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato e di un consulente legale, qualora ne sia stato nominato uno. Gli Stati membri possono inoltre, se necessario e qualora sia nell'interesse superiore del minore, condurre il colloquio personale con il minore in presenza di una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie. Per motivi giustificati e solo se è nell'interesse superiore del minore, l'autorità accertante può condurre un colloquio con il minore senza la presenza di un adulto responsabile, purché garantisca che durante il colloquio il minore sia assistito da una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per tutelare il suo interesse superiore.
5.  
La decisione sulla domanda di un minore è preparata dal pertinente personale dell'autorità accertante. Tale personale possiede le conoscenze necessarie e ha ricevuto una formazione adeguata sui diritti e sulle esigenze particolari dei minori.

Articolo 23

Garanzie particolari per i minori non accompagnati

1.  
Le autorità competenti provvedono affinché i minori non accompagnati siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2024/1351, dalla direttiva (UE) 2024/1346 e dal regolamento (UE) 2024/1358.
2.  

Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti:

a) 

designano non appena possibile e in ogni caso in modo tempestivo ai fini del paragrafo 6 e, se del caso, del paragrafo 7, una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per assistere provvisoriamente il minore al fine di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale, che consenta al minore di godere dei diritti previsti dal presente regolamento e, se del caso, che funga da rappresentante fino a quando non sia stato nominato un rappresentante;

b) 

nominano un rappresentante non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui è fatta domanda.

Il rappresentante e la persona di cui al primo comma, lettera a), possono essere lo stesso soggetto a norma dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2024/1346. Tale rappresentante o persona incontra il minore non accompagnato e tiene conto del parere del minore in merito ai suoi bisogni in funzione dell'età e della maturità del minore.

Qualora l'autorità competente abbia concluso che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, essa non è tenuta a nominare un rappresentante in conformità del presente paragrafo.

I compiti del rappresentante o della persona di cui al primo comma, lettera a), cessano se le autorità competenti, a seguito dell'accertamento dell'età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non considerano il richiedente un minore o ritengono che il richiedente non sia un minore o se il richiedente non è più un minore non accompagnato.

3.  
Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il termine per nominare un rappresentante di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), può essere prorogato di dieci giorni lavorativi, fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma.
4.  
L'organizzazione designata a norma del paragrafo 2 nomina una persona fisica per assolvere i compiti di cui al presente articolo in relazione al minore non accompagnato.
5.  

L'autorità competente informa immediatamente:

a) 

il minore non accompagnato, in modo congruente e in una lingua che possa comprendere, della designazione della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del suo rappresentante e delle modalità di presentazione di una denuncia nei confronti della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), in condizioni di fiducia e sicurezza;

b) 

l'autorità accertante e l'autorità competente per la registrazione della domanda, se del caso, che è stato nominato un rappresentante per il minore non accompagnato; e

c) 

la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e il rappresentante dei fatti d'interesse, dell'iter procedurale e dei termini relativi alla domanda del minore non accompagnato.

Il rappresentante e la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), hanno accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.

6.  

La persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso insieme al consulente legale:

a) 

fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;

b) 

se del caso, assistere il minore non accompagnato in relazione alla procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 25;

c) 

se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.

7.  
Fino a quando non sia stato nominato un rappresentante, gli Stati membri possono autorizzare la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), ad assistere il minore nella registrazione e nella formalizzazione della domanda o a formalizzare la domanda per conto del minore a norma dell'articolo 33.
8.  

Il rappresentante incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso, insieme al consulente legale:

a) 

se del caso, fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;

b) 

se del caso, assistere nella procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 25;

c) 

se del caso, assistere nella registrazione della domanda;

d) 

se del caso, assistere nella formalizzazione della domanda o formalizzare la domanda per conto del minore non accompagnato a norma dell'articolo 33;

e) 

se del caso, assistere nella preparazione ed essere presente al colloquio personale e fornire al minore non accompagnato informazioni sullo scopo e sulle possibili conseguenze del colloquio personale nonché sulle modalità per prepararsi al colloquio;

f) 

se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.

Nel corso del colloquio personale il rappresentante e il consulente legale hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante o il consulente legale.

9.  
Il rappresentante svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie. I rappresentanti ricevono periodicamente formazione per lo svolgimento dei loro compiti e non hanno precedenti penali, in particolare per quanto riguarda reati che coinvolgono minori.

Il rappresentante è sostituito solo laddove le autorità competenti ritengano che i compiti del rappresentante o della persona non siano stati esercitati correttamente. Non sono nominate come rappresentanti le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

10.  
Le autorità competenti affidano a una persona fisica che funge da rappresentante o a una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che sia in grado di esercitare i propri compiti in modo efficace.

Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il numero di minori non accompagnati per rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50 minori non accompagnati.

Gli Stati membri garantiscono che vi siano autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti incaricati di supervisionare, periodicamente, l’adeguato svolgimento dei compiti dei rappresentanti e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei rappresentanti nominati e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

SEZIONE V

VISITA MEDICA E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Articolo 24

Visita medica

1.  
Qualora lo ritenga pertinente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante dispone per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti ed è informata dell'esito.
2.  
Nel caso di un minore, la visita medica è effettuata solo se acconsentono il genitore, l'adulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, il rappresentante o la persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e, se previsto dal diritto nazionale, il richiedente.

La visita medica è gratuita per il richiedente ed è pagata con fondi pubblici.

Se del caso, i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 possono essere presi in considerazione ai fini della visita medica di cui al presente articolo.

3.  
Se non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.
4.  
L'esito delle visite mediche di cui al paragrafo 1 o 3 è comunicato al più presto all'autorità accertante e al richiedente ed è valutato dall'autorità accertante assieme agli altri elementi della domanda.
5.  
La visita medica è il meno invasiva possibile ed è svolta solo da professionisti qualificati del settore medico. La visita è svolta in modo da rispettare la dignità della persona.
6.  
Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica o decida di sottoporsi a una visita medica di propria iniziativa, qualora tale visita non abbia luogo entro tempi adeguati, tenuto conto della disponibilità di appuntamenti per visite mediche nello Stato membro competente, non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 25

Accertamento dell'età del minore

1.  
Se, in seguito alle dichiarazioni del richiedente, alle prove documentali disponibili o ad altre indicazioni pertinenti, emergono dubbi sul fatto che un richiedente sia o meno minore, l’autorità accertante può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente. Ai fini dell'accertamento dell'età, i documenti disponibili sono considerati autentici, a meno di evidenze contrarie, e si tiene conto delle dichiarazioni rese da minori.
2.  
Laddove permangano dubbi circa l'età di un richiedente a seguito dell'accertamento multidisciplinare, possono essere effettuate come misura di ultima istanza visite mediche per accertare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. Se il risultato dell'accertamento dell'età di cui al presente paragrafo non è risolutivo riguardo all'età del richiedente oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.
3.  
Le visite mediche effettuate ai fini previsti al paragrafo 2 sono il meno invasive possibile e si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona. Sono effettuate da professionisti del settore medico con esperienza e competenze nella stima dell'età.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, i risultati della visita medica e dell'accertamento multidisciplinare sono analizzati congiuntamente, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

4.  
Ove siano previste visite mediche per accertare l'età di un richiedente, l'autorità competente provvede a che il richiedente, i genitori, l'adulto responsabile per lui per legge o per prassi dello Stato membro interessato, i suoi rappresentanti o la persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), siano informati, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprendono nonché in modo adatto ai minori e congruente con l'età, della possibilità che la sua età sia accertata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto, le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, la possibilità per il richiedente di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nel fascicolo del richiedente.
5.  
Una visita medica per accertare l'età dei richiedenti è effettuata solo se acconsentono, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i richiedenti, i genitori, l'adulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il loro rappresentante o la persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a).
6.  
Il rifiuto, da parte dei richiedenti, dei genitori, dell'adulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, del loro rappresentante o della persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), di sottoporsi a una visita medica da effettuarsi ai fini dell'accertamento dell'età non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. Tale rifiuto può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore.
7.  
Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione.

CAPO III

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

ACCESSO ALLA PROCEDURA

Articolo 26

Domanda di protezione internazionale

1.  
La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

In caso di dubbi sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, gli agenti dell'autorità competente chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.

2.  
Le autorità responsabili delle strutture di accoglienza a norma della direttiva (UE) 2024/1346 sono informate, ove opportuno, che è stata fatta una domanda. Gli Stati membri possono scegliere di applicare tale paragrafo ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 ad accertamenti conclusi.

Articolo 27

Registrazione della domanda di protezione internazionale

1.  

Fatti salvi gli obblighi di raccogliere e trasmettere i dati conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, le autorità competenti per la registrazione delle domande, le autorità di un altro Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo che le assistono in tale compito registrano la domanda prontamente e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla data in cui è stata fatta. A tal fine essi registrano le seguenti informazioni che possono provenire dal modulo relativo all'accertamento di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356:

a) 

nome, data e luogo di nascita, genere, cittadinanze o il fatto che il richiedente sia apolide, familiari come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351 e, nel caso di minori, fratelli e sorelle o parenti come definiti all'articolo 2, punto 9), di tale regolamento presenti in uno Stato membro, se del caso, e altri dati personali del richiedente pertinenti per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;

b) 

tipo, numero e periodo di validità di qualsiasi documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibili, e paese che ha rilasciato tale documento, nonché altri documenti forniti dal richiedente che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della sua identificazione, per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;

c) 

data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;

d) 

sede del richiedente o residenza o indirizzo del richiedente e, se disponibili, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente può essere rintracciato.

Se già ottenuti dallo Stato membro prima che sia fatta la domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) del primo comma non sono richiesti nuovamente.

2.  
Qualora una persona affermi di non avere una cittadinanza, tale fatto è registrato in modo chiaro in attesa dell'accertamento dell'eventuale apolidia della persona.
3.  
Se la domanda è fatta a un'autorità incaricata di ricevere le domande di protezione internazionale che non è competente per la registrazione delle domande, tale autorità informa tempestivamente, e al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla data in cui la domanda è stata fatta, l'autorità responsabile per la registrazione delle domande. L'autorità responsabile per la registrazione delle domande registra la domanda quanto prima, e non oltre cinque giorni da quando ha ricevuto l'informazione.
4.  
Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, altri dati necessari per l'esame della domanda possono essere raccolti anche all'atto della registrazione.
5.  
Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo rendendo infattibile registrare la domanda entro i termini previsti ai paragrafi 1 e 3, la domanda è registrata non oltre 15 giorni da quando è stata fatta.
6.  
Fatto salvo il diritto del richiedente di presentare nuovi elementi a sostegno della domanda, in caso di domanda reiterata, se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2 sono già a disposizione dell'autorità competente, questa non è tenuta a raccogliere tali dati.
7.  
I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 soltanto ad accertamenti conclusi.

Articolo 28

Formalizzazione della domanda di protezione internazionale

▼C1

1.  
Il richiedente formalizza la domanda presso l’autorità competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a meno che si applichi il paragrafo 7 del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilità effettiva ai sensi del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilità effettiva ai sensi del presente articolo. Se la domanda non è formalizzata presso l'autorità accertante, l'autorità competente informa tempestivamente l'autorità accertante che una domanda è stata formalizzata.

▼B

2.  
In seguito a un trasferimento a norma dell'articolo 46, del regolamento (UE) 2024/1351, il richiedente formalizza la domanda presso le autorità competenti dello Stato membro competente quanto prima ed entro 21 giorni dalla data in cui il richiedente si identifica presso le competenti autorità dello Stato membro competente.
3.  
La domanda è formalizzata di persona a una data, un luogo e, ove comunicata, un'ora designati. Le autorità competenti comunicano la data e il luogo al richiedente, al quale possono altresì comunicare l'ora.

Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che una domanda si consideri formalizzata di persona quando l'autorità competente verifica che il richiedente sia fisicamente presente nel territorio dello Stato membro al momento della registrazione o della formalizzazione della domanda.

4.  
In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale la possibilità per il richiedente di formalizzare la domanda mediante un modulo, anche nel caso in cui non possa comparire personalmente a causa di gravi circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo, quali la reclusione o il ricovero ospedaliero di lunga durata. La domanda si considera formalizzata purché il richiedente presenti il modulo entro il termine di cui al paragrafo 1 e l'autorità competente concluda che sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso, il termine per l'esame della domanda decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve il modulo.
5.  
Ai fini del paragrafo 3, primo comma, qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi faccia domanda di protezione internazionale nello stesso arco temporale, rendendo impossibile fissare per ciascun richiedente un appuntamento entro il termine di cui al paragrafo 1, al richiedente è fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda in una data che non superi i due mesi dalla data di registrazione della domanda.
6.  
All'atto della formalizzazione della domanda il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari per motivarla. Una volta formalizzata la domanda, in particolare durante il colloquio personale, il richiedente ha la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.

7.  
Gli Stati membri possono organizzare l'accesso alla procedura in modo tale che la domanda sia fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente. In questi casi gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti beneficino delle garanzie di cui all'articolo 8, paragrafi da 2 a 6. Ove la domanda è fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere tutti gli elementi e i documenti a loro disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivare la loro domanda durante il colloquio personale.

Inoltre, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti all'esame della domanda fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.

Articolo 29

Documenti forniti al richiedente

1.  
Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente fa domanda gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento a suo nome indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata. Tale documento è valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4.

In seguito a un trasferimento a norma dell'articolo 46, del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti dello Stato membro competente forniscono al richiedente, quando questi si identifica presso di esse, un documento a suo nome indicante che una domanda è stata fatta e registrata e che la persona è stata trasferita. Tale documento resta valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4.

2.  
Il documento di cui al paragrafo 1 non deve essere fornito qualora sia possibile rilasciare il documento di cui al paragrafo 4 al momento della registrazione.
3.  
Il documento di cui al paragrafo 1 è ritirato all'atto del rilascio del documento di cui al paragrafo 4.
4.  

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda, a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, rilasciano, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprende almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso:

a) 

il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, un'indicazione dell'apolidia, un'immagine del volto e la firma del richiedente;

b) 

l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;

c) 

lo status di richiedente;

d) 

una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

e) 

una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri.

5.  
Non è necessario rilasciare alcuno dei documenti di cui al presente articolo quando e fintantoché il richiedente si trovi in stato di trattenimento o di reclusione.

Al momento del rilascio dal trattenimento o dalla reclusione, il richiedente riceve il documento di cui al paragrafo 1 o 4. Se al momento del rilascio gli è fornito il documento di cui al paragrafo 1, il richiedente riceve quanto prima il documento di cui al paragrafo 4 .

6.  
Nel caso di minori accompagnati, i documenti di cui al presente articolo rilasciati a uno dei genitori del richiedente o all'adulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato possono contemplare anche il minore, se del caso.
7.  
I documenti di cui al presente articolo non devono necessariamente essere prova di identità, ma sono considerati mezzi sufficienti per consentire ai richiedenti di identificarsi presso le autorità nazionali e di accedere ai propri diritti per la durata della procedura di protezione internazionale.
8.  
I documenti di cui ai paragrafi 1 e 4 indica la data di registrazione della domanda.
9.  
Il documento di cui al paragrafo 4 è valido per un periodo fino a 12 mesi o fino al trasferimento del richiedente in un altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) 2024/1351. Se tale documento è rilasciato dallo Stato membro competente, la sua validità è rinnovata in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel suo territorio. Il periodo di validità del documento non conferisce il diritto di rimanere nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso conformemente al presente regolamento.

Articolo 30

Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1.  
Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne desiderino fare domanda di protezione internazionale, le autorità competenti di cui all'articolo 4 forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.
2.  
Se un richiedente fa domanda in un centro di trattenimento, in carcere o a un valico di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, le autorità competenti di cui all'articolo 4 provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.
3.  
Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consigli e consulenza hanno accesso effettivo ai richiedenti di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito. Tale accesso può essere subordinato ad accordo preventivo con le autorità competenti.

Come indicato nel primo comma, gli Stati membri possono limitare l'accesso , a norma del diritto nazionale, laddove obiettivamente necessario per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera, comprese le zone di transito, o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Articolo 31

Domande per conto di adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire

1.  
Nel caso di un adulto che necessita di assistenza per esercitare la capacità di agire conformemente al diritto nazionale («adulto dipendente»), un adulto responsabile per lui per legge o per prassi dello Stato membro interessato può fare domanda e formalizzarla per conto dell'adulto dipendente.
2.  
L'adulto dipendente è presente all'atto della formalizzazione della domanda, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda è formalizzata mediante un modulo.

Articolo 32

Domande per conto di minori accompagnati

1.  
Il minore accompagnato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto, se ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un genitore o un altro adulto, quali una persona che lo accudisce per legge o servizi di protezione dei minori, responsabile del minore, secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, formalizza la domanda per conto del minore.
2.  
Nel caso di un minore accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova nel territorio dello stesso Stato membro nel momento in cui il genitore o un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato fa o formalizza la domanda di protezione internazionale, in particolare se tale minore non dispone di altri mezzi legali per restare sul territorio dello stesso Stato membro, la domanda e la formalizzazione della domanda da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sono considerate anch'esse domanda di protezione internazionale e formalizzazione della domanda per conto del minore.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo comma anche nel caso di un minore accompagnato nato o presente durante la procedura amministrativa.

3.  
Se il genitore o l'adulto responsabile del minore accompagnato di cui al paragrafo 2 formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda per conto del minore è formalizzata mediante un modulo.

Articolo 33

Domanda di minori non accompagnati

1.  
Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto. A tal fine, il minore non accompagnato è informato dell'età in cui si acquisisce la capacità di agire nello Stato membro competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se il minore non accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un rappresentante o una persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda a suo nome.

Il primo comma del presente paragrafo si applica fatto salvo il diritto dei minori non accompagnati all’orientamento legale e all'assistenza e rappresentanza legali a norma degli articoli 15 e 16.

2.  
Per il minore non accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, la domanda è formalizzata entro il termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
3.  
Se il rappresentante di un minore non accompagnato o una persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda è formalizzata mediante un modulo.

SEZIONE II

PROCEDURA D'ESAME

Articolo 34

Esame della domanda

1.  
L'autorità accertante esamina le domande di protezione internazionale e decide in merito conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.
2.  

L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame di una domanda da parte dell'autorità accertante tiene conto degli elementi seguenti:

a) 

dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1347;

b) 

informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, raccolte da fonti nazionali, internazionali e dell'Unione pertinenti e disponibili, comprese le organizzazioni per i diritti dei minori e, ove disponibile, l'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici e le note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;

c) 

nell'applicazione dei concetti di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro, informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese terzo considerato paese di primo asilo o paese terzo sicuro alla data della decisione sulla domanda, comprese informazioni e analisi sui paesi terzi sicuri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2303;

d) 

situazione individuale e circostanze personali del richiedente, compresi fattori quali l'estrazione sociale, l'età, il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale , al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

e) 

eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1347 in caso di rientro nel paese;

f) 

eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino;

g) 

purché lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, eventualità che si applichi l'alternativa della protezione interna di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1347.

3.  
Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito dispone di conoscenze adeguate dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha ricevuto una formazione al riguardo, compresa la formazione pertinente di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di salute mentale, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario, può sottoporre richieste all'Agenzia per l'asilo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2303.
4.  
I documenti valutati dall'autorità accertante in quanto pertinenti per l'esame delle domande sono tradotti, se necessario, ai fini di tale esame.

La traduzione di tali documenti d'interesse o di parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Il richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. Per domande reiterate, il richiedente può essere incaricato della traduzione dei documenti.

5.  

L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante, in particolare laddove:

a) 

essa ritenga la domanda verosimilmente fondata;

b) 

il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 o necessiti delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;

c) 

sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;

d) 

si tratti di una domanda reiterata;

e) 

il richiedente sia stato destinatario di una decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.

Articolo 35

Durata della procedura d'esame

1.  
L'esame atto a stabilire se una domanda è inammissibile a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e dell'articolo 38, paragrafo 2, è concluso quanto prima ed entro due mesi dalla data di formalizzazione della domanda.

Nel caso di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), l'autorità accertante conclude l'esame entro dieci giorni lavorativi.

La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sull'ammissibilità entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2.

2.  

L'autorità accertante può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, primo comma, di un periodo non superiore a due mesi, se:

a) 

un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura di ammissibilità entro i termini stabiliti;

b) 

il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;

c) 

il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte del richiedente.

3.  
L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata quanto prima ed entro tre mesi dalla data di formalizzazione della domanda.
4.  
L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito, purché non si tratti di una procedura d'esame accelerata, sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla data di formalizzazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.
5.  

L'autorità accertante può prorogare il termine di sei mesi di cui al paragrafo 4 di un periodo non superiore a sei mesi se:

a) 

un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

b) 

il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;

c) 

il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte del richiedente.

6.  
Qualora il richiedente sia soggetto alla procedura di trasferimento stabilita all'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, il termine previsto al paragrafo 4 del presente articolo decorre dalla data di formalizzazione della domanda a norma dell'articolo 28, paragrafo 2.
7.  

L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro i termini previsti al paragrafo 4 a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

a) 

riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni quattro mesi;

b) 

se del caso, tiene conto dei riesami della situazione in tale paese di origine effettuati dall'Agenzia per l'asilo;

c) 

comunica al richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e non appena possibile, le ragioni del rinvio.

Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione e l'Agenzia per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 21 mesi dalla formalizzazione della domanda.

8.  
Gli Stati membri stabiliscono i termini per la conclusione della procedura d'esame nei casi in cui il giudice annulli la decisione dell'autorità accertante e rinvii la causa. Tali termini sono più brevi di quelli previsti dal presente articolo.

SEZIONE III

DECISIONI SULLE DOMANDE

Articolo 36

Decisioni sulle domande

1.  
La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente quanto prima a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Qualora il richiedente sia legalmente rappresentato da un rappresentante o da un consulente legale, l'autorità competente può comunicare la decisione al rappresentante o al consulente legale anziché al richiedente.
2.  
Se la domanda è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o ritiro implicito, la decisione indica i motivi in fatto e in diritto del rigetto.
3.  
Il richiedente è informato per iscritto dell'esito della decisione e dei mezzi d'impugnazione della decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o per ritiro implicito. Tali informazioni possono essere fornite nell'ambito della decisione su una domanda di protezione internazionale. Se il richiedente non è assistito da un consulente legale, tali informazioni sono fornite in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.
4.  
Se il richiedente è assistito da un consulente legale che lo rappresenta legalmente, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite al solo consulente legale senza essere tradotte in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. In tal caso, la concessione o meno della protezione internazionale è comunicata per informazione per iscritto al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, unitamente a informazioni generali sui mezzi di impugnazione della decisione.
5.  
In caso di domanda presentata per conto di un minore o di un adulto dipendente e qualora le domande siano tutte fondate esattamente sui medesimi motivi della domanda dell'adulto responsabile di tale minore o adulto dipendente, l'autorità accertante può, a seguito di una valutazione individuale per ciascun richiedente, adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di violenza di genere, tratta di esseri umani e persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi è emessa una decisione separata che è comunicata alla persona interessata a norma del paragrafo 1.

Articolo 37

Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio

Quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito, lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE e al principio di non respingimento. Qualora una decisione di rimpatrio o un'altra decisione che imponga l'obbligo di rimpatrio sia già stata emessa prima che sia stata fatta domanda di protezione internazionale, non è necessaria la decisione di rimpatrio a norma del presente articolo. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.

Articolo 38

Decisione sull'ammissibilità della domanda

1.  

L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

a) 

un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell'articolo 58, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

b) 

un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 59, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

c) 

uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale;

d) 

un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale;

e) 

al richiedente interessato è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.

2.  
L'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 5, in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza.

Articolo 39

Decisione sul merito della domanda

1.  

La domanda non è esaminata nel merito se:

a) 

un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351;

b) 

la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 38; o

▼C1

c) 

la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi l’articolo 40, paragrafo 4, e l’articolo 41, paragrafo 5.

▼B

2.  
Nell'esaminare la domanda nel merito, l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
3.  
L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
4.  
L'autorità accertante può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata se, al momento della conclusione dell'esame, si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3.

Articolo 40

Ritiro esplicito della domanda

1.  
Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. Il ritiro della domanda avviene per iscritto da parte del richiedente, di persona o tramite consegna da parte del consulente legale che rappresenta legalmente il richiedente, in conformità del diritto nazionale.
2.  
All’atto del ritiro della domanda, le autorità competenti informano il richiedente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda.
3.  
Se il ritiro esplicito ha luogo dinanzi a un'autorità competente diversa dall'autorità accertante, tale autorità ne informa l'autorità accertante. L'autorità accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata esplicitamente ritirata. Tale decisione è definitiva e non è oggetto di impugnazione ai sensi del capo V del presente regolamento.
4.  
Se, al momento del ritiro esplicito da parte del richiedente, l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347, essa può comunque decidere se respingere la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza.

Articolo 41

Ritiro implicito della domanda

1.  

Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando:

a) 

il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;

b) 

il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici;

c) 

il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti;

d) 

il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell'articolo 13 o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;

e) 

il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;

f) 

il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.

2.  
Qualora l'autorità che valuta se la domanda è stata implicitamente ritirata sia un'autorità competente diversa dall'autorità accertante e qualora ritenga che la domanda debba essere considerata come tale, tale autorità lo comunica all'autorità accertante. L'autorità accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata implicitamente ritirata.
3.  
Quando il richiedente è presente, al momento del ritiro della domanda l'autorità competente lo informa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere.
4.  
L'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui al paragrafo 1 prima dell'adozione di una decisione che dichiari che la domanda è implicitamente ritirata.
5.  
La domanda può essere respinta per infondatezza o manifesta infondatezza se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.

SEZIONE IV

PROCEDURE SPECIALI

Articolo 42

Procedura d'esame accelerata

1.  

Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

a) 

nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;

b) 

il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;

c) 

si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;

d) 

il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro;

e) 

un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

f) 

sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

g) 

si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;

h) 

il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;

i) 

il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine («sur place»); o

j) 

il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera j), del presente paragrafo.

2.  
L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, e dell'articolo 39 qualora ritenga che l'esame della domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata. In tal caso il richiedente è informato del cambio di procedura.
3.  

La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

a) 

il richiedente proviene da un paese terzo che può essere considerato paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

b) 

sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

c) 

si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;

d) 

si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; oppure

e) 

il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera e), del presente paragrafo.

Articolo 43

Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera

1.  

In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:

a) 

dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;

b) 

dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna;

c) 

dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

d) 

dalla ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.

2.  
Fatti salvi l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 2, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro. Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio è conforme alla direttiva (UE) 2024/1346.
3.  

In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro quando:

a) 

non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) o c);

b) 

non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato Membro a norma dell'articolo 68 e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione;

c) 

non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 68 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione.

Nei casi di cui al primo comma, quando il richiedente è destinatario di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva 2008/115/CE o di provvedimento di respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349.

4.  
Fatto salvo il meccanismo di monitoraggio stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 e a integrazione dello stesso, ciascuno Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.

Articolo 44

Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera

1.  

Quando è applicata la procedura di frontiera possono essere assunte decisioni:

a) 

sull'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 38;

b) 

sul merito della domanda se si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettera j), e all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b).

2.  

Se il numero di richiedenti supera il numero di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e al fine di stabilire chi assoggettare a una procedura di frontiera a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), f) o j), o dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), è data priorità alle seguenti categorie di domande:

a) 

domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori prospettive di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento;

b) 

domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo considerati, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato membro;

c) 

fatta salva la lettera b), domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che non siano minori e relativi familiari.

3.  
Se la procedura di frontiera è applicata a minori e loro familiari, è data priorità all'esame delle loro domande.

Gli Stati membri possono inoltre dare priorità all'esame delle domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento.

Articolo 45

Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera

1.  
Uno Stato membro esamina una domanda con procedura di frontiera nei casi previsti all'articolo 43, paragrafo 1, quando si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), f) o j).
2.  
Qualora si applichino le circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e fatto salvo l'articolo 54, gli Stati membri adottano misure appropriate per mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare nella procedura di frontiera.
3.  

Ai fini del paragrafo 2 e del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, per «familiari del richiedente» si intendono, se la famiglia esisteva già prima dell'ingresso del richiedente nel territorio degli Stati membri, i seguenti familiari del richiedente presenti nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale:

a) 

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato considerino la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;

b) 

i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

c) 

se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente per legge o per prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;

d) 

se il richiedente è minore e non coniugato, i fratelli e le sorelle del richiedente, purché non coniugati e minori.

▼C1

Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all’età legale per contrarre matrimonio.

▼B

4.  
Se, sulla base delle informazioni ottenute nel quadro del monitoraggio effettuato a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/2303, ha motivi per ritenere che uno Stato membro non rispetti i requisiti di cui all'articolo 54, paragrafo 2, la Commissione raccomanda senza ritardo la sospensione dell'applicazione della procedura di frontiera alle famiglie con minori a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b). La Commissione rende pubblica tale raccomandazione.

Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b), e al fine di affrontare le eventuali carenze individuate per garantire il pieno rispetto dei requisiti di cui all'articolo 54, paragrafo 2. Esso informa la Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla raccomandazione.

Articolo 46

Capacità adeguata a livello dell'Unione

La capacità adeguata a livello dell'Unione è considerata pari a 30 000 .

Articolo 47

Capacità adeguata di uno Stato membro

1.  
La Commissione calcola, mediante atti di esecuzione, il numero che corrisponde alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro utilizzando la formula di cui al paragrafo 4.

Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa inoltre, mediante atti di esecuzione, il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a due volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 12 giugno 2026, tre volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2027 e quattro volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2028.

2.  
Se la capacità adeguata di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, viene raggiunta, tale Stato membro non è più tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j).
3.  
Se uno Stato membro ha esaminato il numero massimo di domande di cui al paragrafo 1, secondo comma, tale Stato membro non è più tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o j). Lo Stato membro continua comunque a esaminare con procedura di frontiera le domande di cittadini di paesi terzi cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3, lettera b).
4.  
Il numero di cui al paragrafo 1, primo comma, è calcolato moltiplicando il numero di cui all'articolo 46 per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nello Stato membro interessato nell'arco dei tre anni precedenti e dividendo il risultato ottenuto per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nell'Unione nel suo insieme nell'arco dello stesso periodo stando agli ultimi dati Frontex ed Eurostat disponibili.
5.  
Il primo di tali atti di esecuzione, di cui al paragrafo 1, è adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024 e successivamente il 15 ottobre ogni tre anni.

In seguito all'adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione, ciascuno Stato membro si assicura, entro sei mesi dall'adozione del secondo atto di esecuzione, e di tutti i successivi, di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione. Ai fini del primo atto di esecuzione, gli Stati membri si assicurano di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione prima del 12 giugno 2026.

Articolo 48

Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro

1.  
Quando il numero di richiedenti soggetti in un dato momento alla procedura di asilo alla frontiera in uno Stato membro, sommato al numero di persone soggette a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale, è pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, tale Stato membro ne dà notifica alla Commissione.
2.  
Se uno Stato membro dà notifica alla Commissione a norma del paragrafo 1, in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, tale Stato membro non è tenuto a esaminare nell'ambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), nel momento in cui il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro sia pari o superiore al numero di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma.
3.  
La misura prevista al paragrafo 2 si applica in base ai flussi in entrata e in uscita e lo Stato membro interessato è tenuto a proseguire l'esame con procedura di frontiera delle domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), non appena il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in un dato momento sia inferiore al numero di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma.
4.  
La misura prevista al paragrafo 2 può essere applicata da uno Stato membro per il resto dello stesso anno civile a decorrere dal giorno successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 49

Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata

1.  

La notifica di cui all'articolo 48 comprende le seguenti informazioni:

a) 

il numero di richiedenti soggetti alla procedura di asilo alla frontiera, a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale nello Stato membro interessato al momento della notifica;

b) 

la misura, di cui all'articolo 48, che lo Stato membro interessato intende applicare o continuare ad applicare;

c) 

una motivazione circostanziata a sostegno dell’intenzione dello Stato membro interessato, che descriva in che modo il ricorso alla misura in questione potrebbe contribuire ad affrontare la situazione e, se del caso, altre misure che lo Stato membro interessato ha adottato o prevede di adottare a livello nazionale per alleviare la situazione, comprese le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.

2.  
Gli Stati membri possono dare notifica alla Commissione a norma dell'articolo 48 del presente regolamento nell'ambito della notifica di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) 2024/1351, se del caso.
3.  
Se uno Stato membro dà notifica alla Commissione a norma dell'articolo 48, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri.
4.  

Lo Stato membro che applica la misura di cui all'articolo 48 informa la Commissione su base mensile in merito ai seguenti elementi:

a) 

il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in quel momento;

b) 

l'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita del numero di persone soggette a procedure di frontiera per ogni settimana di tale mese;

c) 

il numero di membri del personale incaricati di esaminare le domande nell'ambito della procedura di frontiera;

d) 

la durata media dell'esame durante la fase amministrativa della procedura; e

e) 

la durata media dell'esame, da parte di un giudice, di una domanda di autorizzazione a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione.

La Commissione monitora l'applicazione della misura di cui all'articolo 48 del presente regolamento e a tal fine riesamina le informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione fornisce, all'interno della relazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1351, una valutazione dell'applicazione della misura di cui all'articolo 48 del presente regolamento in ciascuno Stato membro.

Articolo 50

Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande

Se il numero di domande esaminate nell'ambito della procedura di frontiera in uno Stato membro nel corso di un anno civile è pari o superiore al numero massimo di domande stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, tale Stato membro può darne notifica alla Commissione.

Se lo Stato membro ha dato notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente articolo, quest'ultima esamina senza indugio le informazioni fornite dallo Stato membro interessato al fine di verificare che esso abbia esaminato, nella procedura di frontiera dall'inizio dell'anno civile, un numero di domande pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Una volta completata la verifica, la Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a non esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere c) e j).

▼C1

Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall’obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 42, paragrafo 3, lettera b).

▼B

Articolo 51

Termini

1.  
In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è formalizzata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351, entro cinque giorni dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione a seguito di tale trasferimento, a condizione che ai richiedenti sia data la possibilità effettiva di farlo. Il mancato rispetto del termine di cinque giorni non pregiudica il proseguimento dell'applicazione della procedura di frontiera.
2.  
La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, la durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda fino a quando il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo i casi in cui si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349.

▼C1

Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d’esame, in deroga all’articolo 35, dell’esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell’articolo 68, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura d’impugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda

▼B

Il termine di 12 settimane può essere prorogato a 16 settimane se lo Stato membro in cui la persona è trasferita a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 applica la procedura di frontiera.

Articolo 52

Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione

1.  
Se si applicano le condizioni per la procedura di frontiera, lo Stato membro decide di espletare, fatti salvi i termini fissati all'articolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 presso i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera.
2.  
Lo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 può applicare, fatti salvi i termini stabiliti all'articolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è trasferito.

Articolo 53

Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera

1.  
La procedura di frontiera si applica ai minori non accompagnati solo nelle circostanze previste all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b). Se emergono dubbi sull'età del richiedente, le autorità competenti procedono senza indugio a un accertamento dell'età in conformità dell'articolo 25.
2.  

Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:

a) 

l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;

b) 

non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54;

c) 

i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54;

d) 

sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale;

e) 

le garanzie e le condizioni di trattenimento previste agli articoli da 10 a 13 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono o non sono più rispettate e l'applicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza il ricorso al trattenimento.

Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizza il richiedente a entrare nel territorio dello Stato membro e applica la procedura appropriata di cui al capo III.

Articolo 54

Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera

1.  
Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo l'articolo 10 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro.
2.  
Fatto salvo l'articolo 47, gli Stati membri provvedono affinché le famiglie con minori soggiornino in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze dopo aver valutato l'interesse superiore del minore e assicurano un tenore di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore, nel pieno rispetto dei requisiti di cui al capo IV della direttiva (UE) 2024/1346.
3.  
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro 11 aprile 2026, i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 45. Gli Stati membri provvedono affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a esaminare le domande di cui all'articolo 45. La Commissione riceve notifica di eventuali cambiamenti nell'identificazione dei luoghi in cui è espletata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti.
4.  
L'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro.
5.  
Qualora un richiedente soggetto alla procedura di frontiera debba essere trasferito presso l'autorità accertante o presso un giudice di primo grado competente ai fini di tale procedura, o debba essere trasferito per ricevere cure mediche, tale spostamento non costituisce di per sé un ingresso nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 55

Domande reiterate

1.  
La domanda fatta quando non è ancora stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente è considerata un'ulteriore dichiarazione e non una nuova domanda.

Tale ulteriore dichiarazione è esaminata nello Stato membro competente nell'ambito dell'esame in corso nella procedura amministrativa o nell'ambito di un'eventuale procedura d'impugnazione in corso, purché il giudice competente possa tenere conto degli elementi a fondamento dell'ulteriore dichiarazione.

2.  
Qualsiasi ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda fatta dallo stesso richiedente è considerata domanda reiterata ed è esaminata dallo Stato membro competente.
3.  

L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che:

a) 

aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; o

b) 

attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

4.  
L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3.
5.  
Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente. Gli elementi che avrebbero potuto essere presentati in precedenza dal richiedente non devono essere presi in considerazione, a meno che aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda non sia inammissibile o che il richiedente sia ammissibile alla protezione internazionale o qualora una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito a norma dell'articolo 41 senza un esame nel merito.
6.  
Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 sono stati presentati dal richiedente o sono emersi, la domanda è ulteriormente esaminata nel merito, a meno che la domanda possa essere considerata inammissibile sulla base di un altro motivo di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
7.  
Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 non sono stati presentati dal richiedente o non sono emersi, la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 56

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove:

a) 

una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 55, paragrafo 7; o

b) 

in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

SEZIONE V

CONCETTI DI PAESE SICURO

Articolo 57

Concetto di protezione effettiva

1.  
Si ritiene che garantisca una protezione effettiva un paese terzo che abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese terzo, autorizzate a norma della convenzione. In caso di limitazioni geografiche previste dal paese terzo, l'esistenza di una protezione per le persone che non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Ginevra è valutata in base ai criteri di cui al paragrafo 2.
2.  

Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, si ritiene che il paese terzo garantisca una protezione effettiva soltanto laddove siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:

a) 

le persone di cui al paragrafo 1 sono autorizzate a rimanere nel territorio del paese terzo in questione;

b) 

le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale di tale paese terzo di accoglienza;

c) 

le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie, alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo;

d) 

le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso all'istruzione alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo; e

e) 

la protezione effettiva resta disponibile finché non sia possibile trovare una soluzione duratura.

Articolo 58

Concetto di paese di primo asilo

1.  

Un paese terzo può essere considerato paese di primo asilo per un richiedente soltanto quando in tale paese:

a) 

il richiedente ha goduto di protezione effettiva conformemente alla convenzione di Ginevra ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, o ha goduto di protezione effettiva ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione;

b) 

non sussistono minacce alla vita e alla libertà del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

c) 

non sussiste per il richiedente alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;

d) 

il richiedente è protetto dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.

2.  
Il concetto di paese di primo asilo può essere applicato soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di primo asilo non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
3.  
Un paese terzo può essere considerato un paese di primo asilo per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente della protezione effettiva quale definita all'articolo 57.
4.  

Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese di primo asilo, l'autorità accertante:

a) 

ne informa il richiedente conformemente all'articolo 36; e

b) 

gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese di primo asilo.

5.  
Se il paese terzo non riammette il richiedente nel proprio territorio o non fornisce una risposta entro il termine stabilito dall'autorità competente, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Articolo 59

Concetto di paese terzo sicuro

1.  

Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro soltanto quando in tale paese:

a) 

non sussistono minacce alla vita e alla libertà dei cittadini stranieri per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b) 

non sussiste per i cittadini stranieri alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;

c) 

i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;

d) 

esiste la possibilità di richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva quale definita all'articolo 57.

2.  
La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3.  
La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti.
4.  

Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro:

a) 

quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale a norma dell'articolo 60 o 64; o

b) 

in relazione a un determinato richiedente, se il paese non è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale richiedente.

5.  

Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto a condizione che:

a) 

il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale;

▼M1

b) 

si verifichi una delle condizioni seguenti:

i) 

il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

ii) 

il richiedente è transitato per il paese terzo in questione nel percorso verso l'Unione; oppure

iii) 

è stato concluso un accordo o è stata conclusa un'intesa tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo in questione, dall'altro, che obbliga a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa.

▼M1

Quando avvia negoziati per un accordo a nome dell'Unione con un paese terzo («accordo a livello dell'Unione») al fine di concludere un accordo di cui al primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione tiene conto, nel corso dei negoziati, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e tale paese terzo, compreso il potenziale impatto dell'accordo a livello dell'Unione su tali accordi bilaterali o multilaterali e sulla cooperazione degli Stati membri con tale paese terzo nel settore della migrazione.

Un accordo concluso dall'Unione e da un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera b), punto iii), prevale su eventuali accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi tra singoli Stati membri e lo stesso paese terzo, nella misura in cui le loro disposizioni siano incompatibili con quelle di tale accordo a livello dell'Unione.

Uno Stato membro informa al momento opportuno gli Stati membri pertinenti in merito ai negoziati relativi a un accordo o a un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii), con un paese terzo che condivide un confine comune con tali Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi in conformità del primo comma, lettera b), punto iii), prima della loro entrata in vigore o, qualora un accordo o un'intesa debbano essere applicati in via provvisoria, prima dell'inizio della loro applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati inoltre in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.

▼B

6.  
Un paese terzo può essere considerato un paese terzo sicuro per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso alla protezione effettiva quale definita all'articolo 57. ►M1  Gli Stati membri non applicano il paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), se il richiedente è un minore non accompagnato. ◄
7.  
Qualora l'Unione e un paese terzo abbiano raggiunto congiuntamente un accordo, a norma dell'articolo 218 TFUE, sul fatto che i migranti ammessi ai sensi di tale accordo saranno protetti conformemente alle norme internazionali in materia e nel pieno rispetto del principio di non respingimento, le condizioni di cui al presente articolo relative allo status di paese terzo sicuro possono essere presunte soddisfatte fatti salvi i paragrafi 5 e 6.
8.  

Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante:

a) 

ne informa il richiedente conformemente all'articolo 36; e

▼M1

b) 

gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito nell'Unione a seguito dell’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, fatta salva l'applicazione di procedure diverse per informare le autorità del paese terzo previste in accordi o intese già in vigore tra l'Unione o tale Stato membro e il paese terzo in questione di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii).

▼B

9.  
Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Articolo 60

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello dell’Unione

1.  
I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello dell’Unione in base alle condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1.
2.  
La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri , assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3.
3.  
L'Agenzia per l'asilo fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi terzi sicuri a livello dell’Unione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a livello dell’Unione.

▼M2

4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.

▼B

Articolo 61

Concetto di paese di origine sicuro

▼M2

1.  
I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non vi sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.

▼B

2.  
La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3.  
La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.
4.  

Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:

a) 

le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;

b) 

il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

c) 

l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

d) 

un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

5.  

Si può applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che:

a) 

il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese;

b) 

il richiedente non appartenga a una categoria di persone per le quali è stata fatta un'eccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro;

c) 

il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.

Articolo 62

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione

▼M2

1.  
I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione in base alle condizioni previste all'articolo 61 e al presente articolo.

▼M2

bis.  
I paesi terzi elencati nell'allegato II del presente regolamento sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.
ter.  

Anche un paese terzo a cui è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'Unione è designato paese di origine sicuro a livello dell'Unione, salvo qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:

a) 

esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in tale paese terzo;

b) 

sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE in considerazione delle azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro enunciate all'articolo 61 del presente regolamento;

c) 

la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti di tale paese terzo — cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese — è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante.

Qualora si applichi o cessi di applicarsi una delle circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio. Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la Commissione ottiene la previa approvazione del Consiglio prima di informare gli Stati membri e il Parlamento europeo.

▼B

2.  
La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3.
3.  
L'Agenzia per l'asilo fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a livello dell’Unione.

▼M2

4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.

Articolo 63

Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione

1.  

In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, in tutto o in parte, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o in relazione a categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere parzialmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per tali parti del territorio del paese terzo o per tali categorie di persone, per un periodo di sei mesi;

b) 

se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione alla totalità del paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere totalmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi.

2.  
La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.
3.  

Qualora abbia adottato un atto delegato in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), che sospende la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per la totalità o per tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o per tutte le categorie di persone in tale paese terzo o per categorie chiaramente identificabili, entro tre mesi dalla data di adozione di tale atto delegato la Commissione presenta, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta volta a:

a) 

modificare la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per prevedere eccezioni alla designazione per le determinate parti del territorio o le categorie di persone chiaramente identificabili di cui all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera a); o

b) 

revocare a tale paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

4.  
L'atto delegato cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, o per modificare tale designazione, non sia adottata entro 15 mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione totale o parziale della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti.

▼B

Articolo 64

Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale

1.  
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello dell’Unione.

▼M2

2.  
Qualora la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello dell'Unione sia stata sospesa in tutto o in parte mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri non designano tale paese come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello nazionale.
3.  
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata revocata o modificata la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione di tale paese, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61 da parte di tale paese terzo, compresa una spiegazione dei cambiamenti specifici nella situazione del paese terzo che fanno sì che tale paese soddisfi nuovamente dette condizioni. Se del caso, lo Stato membro precisa nella sua notifica le determinate parti del territorio di tale paese terzo o le categorie chiaramente identificabili di persone in tale paese terzo a cui si applica la sua valutazione.

A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.

Se al paese terzo notificato dallo Stato membro è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro notificante può designare il paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.

Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.

Se reputa che siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61, per quanto riguarda la totalità o determinate parti di territorio del paese terzo o tutte le categorie di persone o categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo contemplate dalla notifica ricevuta a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione può presentare una proposta intesa a modificare il presente regolamento, secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione relativamente a tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o a tutte le categorie di persone o a categorie di persone chiaramente identificabili relativamente alle quali tali condizioni sono soddisfatte.

▼B

4.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Agenzia per l’asilo, entro il 12 giugno 2026 e immediatamente dopo ogni designazione o cambiamento relativo alle designazioni, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato in relazione a determinati richiedenti di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera b).

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 65

Revoca della protezione internazionale

L'autorità accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o apolide qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare il suo diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in particolare nei casi di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 2024/1347.

Articolo 66

Procedure di revoca della protezione internazionale

1.  

Se l'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, un giudice competente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode delle garanzie seguenti:

a) 

è informata per iscritto del fatto che la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale è oggetto di riesame e dei motivi di tale riesame;

b) 

è informata dell'obbligo di cooperare con l'autorità accertante e altre autorità competenti, in particolare del fatto che è tenuta a rendere una dichiarazione scritta e a comparire per un colloquio personale o un'audizione e rispondere a domande;

c) 

è informata delle conseguenze della mancata cooperazione con l'autorità accertante e con altre autorità competenti e del fatto che la mancata presentazione della dichiarazione scritta e la mancata partecipazione al colloquio personale o all'audizione senza debita giustificazione non impediscono all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale; e

d) 

le è data la possibilità di esporre i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata in una dichiarazione scritta entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui riceve le informazioni di cui alla lettera a) e in un colloquio personale o in un'audizione a una data stabilita dall'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, dal giudice competente.

2.  

Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante o il giudice competente:

a) 

ottengono informazioni pertinenti, precise e aggiornate da fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e, ove disponibile, tengono conto dell'analisi comune della situazione in un paese di origine specifico e delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303; e

b) 

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che la persona interessata è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame.

3.  
La decisione di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto quanto prima. La decisione specifica i motivi, de jure e de facto, della revoca, e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione e sui relativi termini sono comunicate per iscritto.
4.  
Ai casi in cui l'autorità accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente ha deciso di revocare la protezione internazionale si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 17, 18 e 19.
5.  
Qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide non cooperi, non presentando una dichiarazione scritta, non partecipando al colloquio personale o all'audizione o non rispondendo alle domande senza debita giustificazione, l'assenza della dichiarazione scritta o del colloquio personale o dell'audizione non impedisce all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale. Tale rifiuto di cooperare può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il cittadino di paese terzo o l'apolide non desidera più beneficiare di protezione internazionale.
6.  

La procedura di cui al presente articolo non si applica se il cittadino di paese terzo o l'apolide:

a) 

rinuncia espressamente a essere riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale;

b) 

è divenuto cittadino di uno Stato membro; o

c) 

ha successivamente ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro.

Gli Stati membri concludono i casi di cui al presente paragrafo conformemente al loro diritto nazionale. Tale conclusione non assume necessariamente la forma di una decisione, ma è registrata almeno nel fascicolo del richiedente unitamente all'indicazione della relativa base giuridica.

CAPO V

PROCEDURA D'IMPUGNAZIONE

Articolo 67

Diritto a un ricorso effettivo

1.  

Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II che riguardano la procedura di impugnazione, avverso:

a) 

la decisione di rigetto della domanda per inammissibilità;

b) 

la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria;

c) 

la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;

d) 

la decisione di revoca della protezione internazionale;

e) 

la decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.

In deroga al primo comma, lettera d), del presente paragrafo gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che i casi di cui all'articolo 66, paragrafo 6, non siano oggetto di impugnazione.

Se la decisione di rimpatrio è adottata nell'ambito di una decisione correlata di cui al primo comma, lettere a), b), c) o d), la decisione di rimpatrio è impugnata insieme a tale decisione correlata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se emanata con atto distinto a norma dell'articolo 37, la decisione di rimpatrio può essere impugnata nell'ambito di un procedimento giudiziario separato. I termini prescritti per tale procedimento giudiziario separato non superano i termini di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato.
3.  
Il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, comprensivo se del caso dell'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347.
4.  
Ai fini dell'udienza dinanzi al giudice competente il richiedente, la persona soggetta a revoca della protezione internazionale e la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria beneficiano di un servizio di interpretazione qualora tale udienza abbia luogo e una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile.
5.  
Se lo reputa necessario, il giudice provvede alla traduzione dei documenti d'interesse che non siano già stati tradotti a norma dell'articolo 34, paragrafo 4. In alternativa la traduzione di tali documenti d'interesse può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale.

Un richiedente, una persona soggetta a revoca della protezione internazionale e una persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria possono provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti.

6.  
Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dal giudice o se, nel caso in cui il giudice provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché il giudice effettui la traduzione, il giudice può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione .
7.  

Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l'impugnazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 da parte dei richiedenti, delle persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone ammissibili alla protezione sussidiaria:

a) 

da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;

b) 

da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi.

8.  
I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante, ovvero del giudice competente, in caso di revoca della protezione internazionale e ove previsto dal diritto nazionale, è notificata al richiedente, alla persona soggetta a revoca della protezione internazionale, alla persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria o al suo rappresentante ovvero al consulente legale ’ che rappresenta legalmente il richiedente. Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica.

Articolo 68

Effetto sospensivo dell’impugnazione

1.  
Gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente fintantoché il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere o sono autorizzati a rimanere a norma del presente articolo.
2.  
Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell’esito del ricorso.
3.  

Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l’autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti:

a) 

decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione:

i) 

il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;

ii) 

il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato;

▼M1

b) 

decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;

▼B

c) 

decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;

d) 

decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; o

e) 

decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1347.

4.  
Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale debbano essere, su loro istanza, autorizzati a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell’esito del ricorso. Il giudice competente decide d’ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà.
5.  

Ai fini del paragrafo 4 si applicano le condizioni seguenti, se pertinenti alla luce di eventuali decisioni adottate d’ufficio:

a) 

il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale dispongono di un termine di almeno cinque giorni dalla data in cui è loro notificata la decisione per chiedere l’autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell’esito del ricorso;

b) 

in caso di udienza dinanzi al giudice competente il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile;

c) 

il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono, su loro istanza, assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'articolo 17;

d) 

il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non sono allontanati dal territorio dello Stato membro competente:

i) 

fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere;

ii) 

se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno chiesto entro il termine stabilito l'autorizzazione a rimanere nel territorio, nelle more della decisione del giudice riguardo a tale autorizzazione;

e) 

il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale sono debitamente e tempestivamente informati dei loro diritti a norma del presente paragrafo.

6.  
In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.
7.  
Il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale che impugnano ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, fatta salva la possibilità che il giudice, su loro istanza o d'ufficio, consenta loro di rimanere nei casi in cui sia invocato il principio di non respingimento.

Articolo 69

Durata del primo grado d'impugnazione

Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli per l'esame da parte del giudice delle decisioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 71

Cooperazione

1.  
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto per le questioni contemplate nel presente regolamento e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli altri Stati membri.
2.  
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità competenti, nonché tra tali autorità competenti e l'Agenzia per l'asilo.
3.  
Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafi 2 e 5, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. L'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

Articolo 72

Conservazione dei dati

1.  
Gli Stati membri conservano i dati di cui agli articoli 14, 27 e 28 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.
2.  
Tutti i dati sono conservati conformemente al regolamento (UE) 2016/679, compreso il principio della limitazione della finalità e della conservazione.

Articolo 73

Calcolo dei termini

Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:

a) 

un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) 

un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, l'ultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dell'ultimo giorno dell'ultimo mese;

c) 

i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l'ultimo giorno del termine.

Articolo 74

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 60, 62 e 63, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 11 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui agli articoli 60, 62 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 2 ).
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 60, 62 o 63 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 75

Misure transitorie

Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.

Sulla base del piano di attuazione comune di cui al primo paragrafo, entro il 12 dicembre 2024 ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario della loro attuazione. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del piano entro il 1o luglio 2026.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e i fondi dell'Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.

La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali.

Articolo 76

Sostegno finanziario

Le azioni intraprese dagli Stati membri per creare servizi di orientamento legale gratuiti e una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera a norma del presente regolamento sono ammissibili al sostegno finanziario con i fondi, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 77

Monitoraggio e valutazione

Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.

Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui all'articolo 46 e all'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nell'Unione e, se del caso, propone modifiche mirate.

Entro il 12 giugno 2025, la Commissione riesamina il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, propone modifiche mirate.

Articolo 78

Abrogazione

1.  
La direttiva 2013/32/UE è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 79, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 79, paragrafo 3.
2.  
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui . ►M2  allegato I ◄ .
3.  
Nella misura in cui la direttiva 2005/85/CE del Consiglio ( 3 ) ha continuato a essere vincolante per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, la direttiva 2005/85/CE è abrogata a decorrere dalla data in cui tali Stati membri sono vincolati dal presente regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 79

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

▼M2

Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 febbraio 2026 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di paese terzo sicuro conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.

▼B

3.  
Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora l'esame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dal 12 giugno 2026. Se l'esame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima del 12 giugno 2026, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva 2013/32/UE.

▼M2

Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026, purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali di cui a tali articoli prima del 27 febbraio 2026.

▼M2

4.  
Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




▼M2

ALLEGATO I

▼B

Tavola di concordanza



Direttiva 2013/32/UE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettere b), c) e d)

Articolo 3, punti 12), 13) e 14)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 3, punto 16)

Articolo 2, lettere g) e h)

Articolo 3, punti 1) e 2)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 2, lettere j) e k)

Articolo 3, punti 3) e 4)

Articolo 2, lettere l) e m)

Articolo 3, punti 6) e 7)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, lettere o), p) e q)

Articolo 3, punti 17), 18) e 19)

Articolo 3, punti 9), 10), 11), 15) e 20)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafi 1 e 7

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafi 3 e 5

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 26

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 27, primo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 27, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), e secondo comma

Articolo 27, paragrafi 2, 4, 6 e 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 41 paragrafo 1, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 29

Articolo 7

Articoli 31 e 32

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 33

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 2, lettere da c) a g)

Articolo 10, paragrafo 3, lettere c) e d)

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 36, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere b), c), ed e), e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d)

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), d), e), g) e h)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 6, prima frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1,

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 22, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 11, lettera a)

Articolo 13, paragrafi 8 e 10

Articolo 13, paragrafo 11, primo comma, lettere b), d) ed e), e terzo comma

Articolo 13, paragrafo 13, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 11, primo comma, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 11, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 14

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 11, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 5 e 9

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafi 3 e 4

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5, primo comma

Articolo 14, paragrafo 6, primo comma

Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafi 5 e 6

Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2, primo e terzo comma

Articolo 24, paragrafi 5 e 6

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d)

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafi 2 e 4

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 13, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 12

Articolo 23, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 13, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 23, paragrafi 3 e 4

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), e secondo comma

Articolo 23, paragrafi 6 e 7

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma, articolo 23, paragrafo, 5, prima comma, lettera a), e articolo 23, paragrafo 9

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 8, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 10

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 22, paragrafi 2 e 3

Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 25

Articolo 25, paragrafo 5, primo comma

Articolo 25, paragrafi 1 e 3

Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 6, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i)

Articolo 42, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 42, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 42, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 42, paragrafo 3, lettere d) ed e)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto i)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto ii)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iii)

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iv)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto v)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto vi)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)

Articolo 59, paragrafi 5 e 6

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)

Articolo 26

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi 1 e 3

Articolo 40, paragrafi 2 e 4

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 28 (1), secondo comma, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 28 (1), secondo comma, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 28, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 29

Articolo 6

Articolo 30

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 3, primo comma

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera a)

Articolo 35, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera c)

Articolo 35, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 31, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 7

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 31, paragrafo 7

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 8

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera b)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera d)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera e)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera f)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera g)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera h)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera i)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera j)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 42, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 31, paragrafo 9

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 38, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 11 paragrafo 1)

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 57

Articolo 35, primo comma

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 35, secondo comma

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 4

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 60

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 59, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 38, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 8

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 39

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 55, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 55, paragrafo 5

Articolo 55, paragrafo 6

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 55, paragrafo 7

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 40, paragrafo 7

Articolo 41

Articolo 56

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 56, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 56, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 56, prima frase

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 42

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 43

Articoli da 43 a 54

Articolo 44

Articolo 65

Articolo 45

Articolo 66

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 66, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 66, paragrafo 6

Articolo 46

Articolo 67

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 67, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 67, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 46, paragrafo 2, primo comma

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 4

Articolo 67, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafo 4, primo comma

Articolo 67, paragrafo 6

Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 68

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 5

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 6

Articolo 68, paragrafo 3 e (4)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 68, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 68, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 68, paragrafo 3, lettere c) ed e)

Articolo 46, paragrafo 7

Articolo 68, paragrafi 4 e 5

Articolo 46, paragrafo 8

Articolo 68, paragrafo 5, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 46, paragrafo 9

Articolo 46, paragrafo 10

Articolo 69

Articolo 46, paragrafo 11

Articolo 47

Articolo 70

Articolo 48

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 49

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 50

Articolo 77

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 78

Articolo 54

Articolo 79

Articolo 55

▼M2




ALLEGATO II

I paesi terzi seguenti sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:

Bangladesh
Colombia
Egitto
India
Kosovo ( 4 )
Marocco
Tunisia



( ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

( )  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( ) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

( 1 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.