02024R1348 — IT — 27.02.2026 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 (GU L 1348 del 22.5.2024, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2026/463 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2026 |
L 463 |
1 |
26.2.2026 |
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REGOLAMENTO (UE) 2026/464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2026 |
L 464 |
1 |
26.2.2026 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/1348 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2024
che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1347;
«persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese;
«status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
«status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
«protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
«minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;
«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine comprende il minore abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
«decisione definitiva»: la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347, compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o esplicito, che non è più impugnabile a norma del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva in conformità del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento;
«esame di una domanda di protezione internazionale»: l'esame dell'ammissibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2024/1347;
«dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all'articolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358;
«capacità adeguata»: la capacità richiesta in un dato momento per espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, una procedura equivalente di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del diritto nazionale;
«domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
«richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
«richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche;
«apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;
«autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa;
«revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un giudice competente di revocare o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto di rinnovarla, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
«rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è oggetto d'esame;
«domanda reiterata»: l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito;
«Stato membro competente»: lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 4
Autorità competenti
Ciascuno Stato membro designa, in conformità del diritto nazionale, un'autorità accertante che assolva i compiti assegnati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2024/1347, in particolare:
ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale;
decidere sulle domande di protezione internazionale;
decidere sulla revoca della protezione internazionale.
L'autorità accertante è l'unica autorità che ha la facoltà di decidere, nel corso della procedura amministrativa, riguardo all'ammissibilità e al merito di una domanda di protezione internazionale.
Articolo 5
Assistenza alle autorità competenti
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 7 e 8, su richiesta dello Stato membro, le autorità competenti identificate a norma dell'articolo 4 possono, ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale e allo scopo di agevolare l'esame delle domande, anche per quanto riguarda il colloquio personale, farsi assistere:
dagli esperti inviati dall'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo («Agenzia per l’asilo») conformemente al regolamento (UE) 2021/2303; e
dalle autorità competenti di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale.
Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 possono assistere le autorità di un altro Stato membro solo per i compiti loro affidati dal rispettivo Stato membro.
La competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale spetta esclusivamente all'autorità accertante dello Stato membro competente.
Articolo 6
Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:
abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
Articolo 7
Principio di riservatezza
Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.
CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE
SEZIONE I
DIRITTI E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
Articolo 8
Garanzie generali per i richiedenti
L'autorità accertante o, se del caso, altre autorità competenti o organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile:
del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale;
dei termini e delle fasi della procedura da seguire;
dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda;
del diritto all’orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1347;
della decisione dell'autorità accertante in conformità dell'articolo 36.
Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Al richiedente è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nel fascicolo del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nel suo fascicolo è inserita una nota in tal senso.
Articolo 9
Obblighi dei richiedenti
Il richiedente collabora pienamente con le autorità competenti di cui all'articolo 4 nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare:
comunicando i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
fornendo una spiegazione qualora non sia in possesso di un documento di identità o di viaggio;
fornendo informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla residenza, all'indirizzo, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica;
fornendo dati biometrici;
formalizzando la domanda in conformità dell'articolo 28 e rimanendo disponibile durante l'intera procedura;
consegnando quanto prima i documenti in suo possesso pertinenti per l'esame della domanda;
partecipando al colloquio personale, fatto salvo l'articolo 13;
rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351.
Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al primo comma, lettera f), le autorità competenti provvedono affinché il richiedente riceva immediatamente copie degli originali. In caso di trasferimento a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti restituiscono tali documenti al richiedente al momento del trasferimento.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente.
Articolo 10
Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa
Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa se tale richiedente:
reitera la domanda in conformità dell'articolo 55 e le condizioni previste all'articolo 56 sono state soddisfatte;
è o sarà estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.
SEZIONE II
COLLOQUI PERSONALI
Articolo 11
Colloquio sull'ammissibilità
Articolo 12
Colloquio sul merito
Articolo 13
Criteri applicabili al colloquio personale
Durante il colloquio personale può essere garantita la presenza di un mediatore culturale.
Gli Stati membri privilegiano gli interpreti e i mediatori culturali che hanno ricevuto una formazione, come quella di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2303.
Gli Stati membri provvedono affinché gli interpreti e i mediatori culturali siano informati dei concetti e della terminologia fondamentali pertinenti per la valutazione delle domande di protezione internazionale, per esempio attraverso un opuscolo standard o una guida. La comunicazione si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.
Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo impossibile svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente, l'autorità accertante può farsi assistere temporaneamente dal personale di altre autorità di tale Stato membro, che riceve preliminarmente la pertinente formazione comprendente gli elementi elencati all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303 per svolgere tali colloqui, o dall'Agenzia per l'asilo in conformità dell'articolo 5.
La persona che conduce il colloquio:
ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l'origine culturale, l'età, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la vulnerabilità ed esigenze procedurali particolari del richiedente;
non indossa un'uniforme militare o di polizia.
Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo:
ha acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato possa essere stato torturato o possa essere stato vittima della tratta di esseri umani;
ha preliminarmente ricevuto una formazione comprendente gli elementi pertinenti tra quelli elencati all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2303.
In tal caso, l'autorità accertante garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, l'assistenza legale e l'interpretazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Agenzia per l'asilo.
Il colloquio sull'ammissibilità o il colloquio sul merito, a seconda dei casi, possono essere omessi se:
l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria basandosi sulle prove acquisite, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale;
l'autorità accertante ritiene che la domanda non sia inammissibile basandosi sulle prove acquisite;
l'autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo;
in caso di una domanda reiterata, l'esame preliminare di cui all'articolo 55, paragrafo 4, è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta;
l'autorità accertante ritiene inammissibile la domanda a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).
L'omissione di un colloquio personale a norma del primo comma, lettera c), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Qualora il colloquio personale sia omesso a norma di tale lettera, l'autorità accertante dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni per iscritto.
In caso di dubbio circa la capacità fisica o la possibilità del richiedente di sostenere un colloquio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il richiedente sia temporaneamente incapace o impossibilitato a sostenere il colloquio o se la sua situazione sia di natura non temporanea. Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato di incapacità fisica o di impossibilità di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, l'autorità accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente ha la capacità fisica o la possibilità di sostenerlo.
Se il richiedente è impossibilitato a partecipare al colloquio personale a causa di circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo, l'autorità accertante riprogramma il colloquio personale.
L'assenza del consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio.
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale che un consulente legale, qualora partecipi al colloquio personale, possa intervenire solo al termine dello stesso.
Articolo 14
Verbale e registrazione del colloquio personale
Non è necessario chiedere al richiedente di formulare osservazioni o fornire chiarimenti relativamente al verbale o alla trascrizione del colloquio, né di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio rifletta correttamente il colloquio se:
a norma del diritto nazionale, la registrazione o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura d'impugnazione; oppure
è chiaro all'autorità accertante che al richiedente sarà riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.
L'accesso alla registrazione è altresì concesso nella procedura d'impugnazione.
SEZIONE III
ORIENTAMENTO LEGALE, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALI
Articolo 15
Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali
Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 27 del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.
Articolo 16
Orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa
Ai fini del primo comma, un accesso effettivo all’orientamento legale gratuito può essere garantito incaricando una persona di fornire orientamento legale, nella fase amministrativa della procedura, a diversi richiedenti contemporaneamente.
Ai fini della procedura amministrativa l’orientamento legale gratuito comprende:
la fornitura di indicazioni e di una spiegazione riguardo alla procedura amministrativa, comprese informazioni su diritti e obblighi durante tale procedura;
la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda e la fornitura di indicazioni sugli aspetti seguenti:
le diverse procedure a norma delle quali la domanda può essere esaminata e i motivi di applicazione di tali procedure;
le norme relative all'ammissibilità di una domanda;
le questioni giuridiche che sorgono nel corso della procedura, comprese informazioni sui mezzi d'impugnazione della decisione di rigetto di una domanda a norma degli articoli 67, 68 e 69.
Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione di orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa può essere esclusa se:
la domanda è una prima domanda reiterata che si considera sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;
si tratta di una seconda o ulteriore domanda reiterata;
il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale.
Articolo 17
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione
La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:
si ritiene che il richiedente, che è tenuto a rendere nota la propria situazione finanziaria, disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;
si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;
il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;
il richiedente è già assistito o rappresentato da un consulente legale.
Articolo 18
Portata della consulenza legale e dell'assistenza e della rappresentanza legali
L'accesso alle informazioni o alle fonti contenute nel fascicolo del richiedente può essere negato in conformità del diritto nazionale qualora la divulgazione delle informazioni o delle fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure qualora le informazioni o le fonti siano classificate a norma del diritto nazionale. In detti casi l'autorità accertante:
apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione; e
provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.
Con riguardo al primo comma, lettera b), gli Stati membri danno accesso a dette informazioni o fonti al consulente legale, che rappresenta legalmente il richiedente e che è stato sottoposto a un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.
Articolo 19
Condizioni applicabili alla prestazione di orientamento legale, dell'assistenza e della rappresentanza legali gratuite
SEZIONE IV
GARANZIE PARTICOLARI
Articolo 20
Valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari
La valutazione di cui al paragrafo 1 è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni. Essa è riesaminata in caso di cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente o qualora dopo il completamento della valutazione risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari.
L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza fornita a norma del primo comma.
Se del caso e fatta salva la visita medica, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata dalle visite mediche di cui agli articoli 24 e 25.
Articolo 21
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
Articolo 22
Garanzie per i minori
Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. È condotto con modalità attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto, tenendo conto dell'età e della maturità del minore.
Articolo 23
Garanzie particolari per i minori non accompagnati
Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti:
designano non appena possibile e in ogni caso in modo tempestivo ai fini del paragrafo 6 e, se del caso, del paragrafo 7, una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per assistere provvisoriamente il minore al fine di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale, che consenta al minore di godere dei diritti previsti dal presente regolamento e, se del caso, che funga da rappresentante fino a quando non sia stato nominato un rappresentante;
nominano un rappresentante non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui è fatta domanda.
Il rappresentante e la persona di cui al primo comma, lettera a), possono essere lo stesso soggetto a norma dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2024/1346. Tale rappresentante o persona incontra il minore non accompagnato e tiene conto del parere del minore in merito ai suoi bisogni in funzione dell'età e della maturità del minore.
Qualora l'autorità competente abbia concluso che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, essa non è tenuta a nominare un rappresentante in conformità del presente paragrafo.
I compiti del rappresentante o della persona di cui al primo comma, lettera a), cessano se le autorità competenti, a seguito dell'accertamento dell'età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non considerano il richiedente un minore o ritengono che il richiedente non sia un minore o se il richiedente non è più un minore non accompagnato.
L'autorità competente informa immediatamente:
il minore non accompagnato, in modo congruente e in una lingua che possa comprendere, della designazione della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del suo rappresentante e delle modalità di presentazione di una denuncia nei confronti della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), in condizioni di fiducia e sicurezza;
l'autorità accertante e l'autorità competente per la registrazione della domanda, se del caso, che è stato nominato un rappresentante per il minore non accompagnato; e
la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e il rappresentante dei fatti d'interesse, dell'iter procedurale e dei termini relativi alla domanda del minore non accompagnato.
Il rappresentante e la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), hanno accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.
La persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso insieme al consulente legale:
fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
se del caso, assistere il minore non accompagnato in relazione alla procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 25;
se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
Il rappresentante incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso, insieme al consulente legale:
se del caso, fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
se del caso, assistere nella procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 25;
se del caso, assistere nella registrazione della domanda;
se del caso, assistere nella formalizzazione della domanda o formalizzare la domanda per conto del minore non accompagnato a norma dell'articolo 33;
se del caso, assistere nella preparazione ed essere presente al colloquio personale e fornire al minore non accompagnato informazioni sullo scopo e sulle possibili conseguenze del colloquio personale nonché sulle modalità per prepararsi al colloquio;
se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
Nel corso del colloquio personale il rappresentante e il consulente legale hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.
L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante o il consulente legale.
Il rappresentante è sostituito solo laddove le autorità competenti ritengano che i compiti del rappresentante o della persona non siano stati esercitati correttamente. Non sono nominate come rappresentanti le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.
Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il numero di minori non accompagnati per rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50 minori non accompagnati.
Gli Stati membri garantiscono che vi siano autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti incaricati di supervisionare, periodicamente, l’adeguato svolgimento dei compiti dei rappresentanti e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei rappresentanti nominati e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a).
SEZIONE V
VISITA MEDICA E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ
Articolo 24
Visita medica
La visita medica è gratuita per il richiedente ed è pagata con fondi pubblici.
Se del caso, i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 possono essere presi in considerazione ai fini della visita medica di cui al presente articolo.
Articolo 25
Accertamento dell'età del minore
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, i risultati della visita medica e dell'accertamento multidisciplinare sono analizzati congiuntamente, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.
CAPO III
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ACCESSO ALLA PROCEDURA
Articolo 26
Domanda di protezione internazionale
In caso di dubbi sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, gli agenti dell'autorità competente chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.
Articolo 27
Registrazione della domanda di protezione internazionale
Fatti salvi gli obblighi di raccogliere e trasmettere i dati conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, le autorità competenti per la registrazione delle domande, le autorità di un altro Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo che le assistono in tale compito registrano la domanda prontamente e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla data in cui è stata fatta. A tal fine essi registrano le seguenti informazioni che possono provenire dal modulo relativo all'accertamento di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356:
nome, data e luogo di nascita, genere, cittadinanze o il fatto che il richiedente sia apolide, familiari come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351 e, nel caso di minori, fratelli e sorelle o parenti come definiti all'articolo 2, punto 9), di tale regolamento presenti in uno Stato membro, se del caso, e altri dati personali del richiedente pertinenti per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;
tipo, numero e periodo di validità di qualsiasi documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibili, e paese che ha rilasciato tale documento, nonché altri documenti forniti dal richiedente che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della sua identificazione, per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;
data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;
sede del richiedente o residenza o indirizzo del richiedente e, se disponibili, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente può essere rintracciato.
Se già ottenuti dallo Stato membro prima che sia fatta la domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) del primo comma non sono richiesti nuovamente.
Articolo 28
Formalizzazione della domanda di protezione internazionale
Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che una domanda si consideri formalizzata di persona quando l'autorità competente verifica che il richiedente sia fisicamente presente nel territorio dello Stato membro al momento della registrazione o della formalizzazione della domanda.
Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.
Inoltre, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti all'esame della domanda fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.
Articolo 29
Documenti forniti al richiedente
In seguito a un trasferimento a norma dell'articolo 46, del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti dello Stato membro competente forniscono al richiedente, quando questi si identifica presso di esse, un documento a suo nome indicante che una domanda è stata fatta e registrata e che la persona è stata trasferita. Tale documento resta valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda, a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, rilasciano, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprende almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso:
il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, un'indicazione dell'apolidia, un'immagine del volto e la firma del richiedente;
l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;
lo status di richiedente;
una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;
una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri.
Al momento del rilascio dal trattenimento o dalla reclusione, il richiedente riceve il documento di cui al paragrafo 1 o 4. Se al momento del rilascio gli è fornito il documento di cui al paragrafo 1, il richiedente riceve quanto prima il documento di cui al paragrafo 4 .
Articolo 30
Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
Come indicato nel primo comma, gli Stati membri possono limitare l'accesso , a norma del diritto nazionale, laddove obiettivamente necessario per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera, comprese le zone di transito, o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
Articolo 31
Domande per conto di adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire
Articolo 32
Domande per conto di minori accompagnati
Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo comma anche nel caso di un minore accompagnato nato o presente durante la procedura amministrativa.
Articolo 33
Domanda di minori non accompagnati
Il primo comma del presente paragrafo si applica fatto salvo il diritto dei minori non accompagnati all’orientamento legale e all'assistenza e rappresentanza legali a norma degli articoli 15 e 16.
SEZIONE II
PROCEDURA D'ESAME
Articolo 34
Esame della domanda
L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame di una domanda da parte dell'autorità accertante tiene conto degli elementi seguenti:
dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1347;
informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, raccolte da fonti nazionali, internazionali e dell'Unione pertinenti e disponibili, comprese le organizzazioni per i diritti dei minori e, ove disponibile, l'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici e le note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;
nell'applicazione dei concetti di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro, informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese terzo considerato paese di primo asilo o paese terzo sicuro alla data della decisione sulla domanda, comprese informazioni e analisi sui paesi terzi sicuri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2303;
situazione individuale e circostanze personali del richiedente, compresi fattori quali l'estrazione sociale, l'età, il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale , al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1347 in caso di rientro nel paese;
eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino;
purché lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, eventualità che si applichi l'alternativa della protezione interna di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1347.
La traduzione di tali documenti d'interesse o di parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Il richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. Per domande reiterate, il richiedente può essere incaricato della traduzione dei documenti.
L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante, in particolare laddove:
essa ritenga la domanda verosimilmente fondata;
il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 o necessiti delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;
sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;
si tratti di una domanda reiterata;
il richiedente sia stato destinatario di una decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.
Articolo 35
Durata della procedura d'esame
Nel caso di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), l'autorità accertante conclude l'esame entro dieci giorni lavorativi.
La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sull'ammissibilità entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2.
L'autorità accertante può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, primo comma, di un periodo non superiore a due mesi, se:
un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura di ammissibilità entro i termini stabiliti;
il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte del richiedente.
L'autorità accertante può prorogare il termine di sei mesi di cui al paragrafo 4 di un periodo non superiore a sei mesi se:
un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte del richiedente.
L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro i termini previsti al paragrafo 4 a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:
riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni quattro mesi;
se del caso, tiene conto dei riesami della situazione in tale paese di origine effettuati dall'Agenzia per l'asilo;
comunica al richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e non appena possibile, le ragioni del rinvio.
Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione e l'Agenzia per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 21 mesi dalla formalizzazione della domanda.
SEZIONE III
DECISIONI SULLE DOMANDE
Articolo 36
Decisioni sulle domande
Articolo 37
Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio
Quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito, lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE e al principio di non respingimento. Qualora una decisione di rimpatrio o un'altra decisione che imponga l'obbligo di rimpatrio sia già stata emessa prima che sia stata fatta domanda di protezione internazionale, non è necessaria la decisione di rimpatrio a norma del presente articolo. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.
Articolo 38
Decisione sull'ammissibilità della domanda
L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:
un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell'articolo 58, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 59, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale;
un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale;
al richiedente interessato è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.
Articolo 39
Decisione sul merito della domanda
La domanda non è esaminata nel merito se:
un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351;
la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 38; o
la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi l’articolo 40, paragrafo 4, e l’articolo 41, paragrafo 5.
Articolo 40
Ritiro esplicito della domanda
Articolo 41
Ritiro implicito della domanda
Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando:
il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;
il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici;
il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti;
il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell'articolo 13 o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;
il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;
il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.
SEZIONE IV
PROCEDURE SPECIALI
Articolo 42
Procedura d'esame accelerata
Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:
nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;
il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro;
un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;
sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;
il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine («sur place»); o
il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.
Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera j), del presente paragrafo.
La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:
il richiedente proviene da un paese terzo che può essere considerato paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;
sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; oppure
il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.
Qualora l'Agenzia per l'asilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per l'applicazione del primo comma, lettera e), del presente paragrafo.
Articolo 43
Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera
In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:
dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;
dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna;
dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
dalla ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.
In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro quando:
non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a) o c);
non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato Membro a norma dell'articolo 68 e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione;
non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 68 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione.
Nei casi di cui al primo comma, quando il richiedente è destinatario di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva 2008/115/CE o di provvedimento di respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349.
Articolo 44
Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera
Quando è applicata la procedura di frontiera possono essere assunte decisioni:
sull'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 38;
sul merito della domanda se si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettera j), e all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b).
Se il numero di richiedenti supera il numero di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e al fine di stabilire chi assoggettare a una procedura di frontiera a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), f) o j), o dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), è data priorità alle seguenti categorie di domande:
domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori prospettive di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento;
domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo considerati, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato membro;
fatta salva la lettera b), domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che non siano minori e relativi familiari.
Gli Stati membri possono inoltre dare priorità all'esame delle domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento.
Articolo 45
Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera
Ai fini del paragrafo 2 e del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, per «familiari del richiedente» si intendono, se la famiglia esisteva già prima dell'ingresso del richiedente nel territorio degli Stati membri, i seguenti familiari del richiedente presenti nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale:
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato considerino la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;
i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente per legge o per prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
se il richiedente è minore e non coniugato, i fratelli e le sorelle del richiedente, purché non coniugati e minori.
Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all’età legale per contrarre matrimonio.
Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera b), e al fine di affrontare le eventuali carenze individuate per garantire il pieno rispetto dei requisiti di cui all'articolo 54, paragrafo 2. Esso informa la Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla raccomandazione.
Articolo 46
Capacità adeguata a livello dell'Unione
La capacità adeguata a livello dell'Unione è considerata pari a 30 000 .
Articolo 47
Capacità adeguata di uno Stato membro
Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa inoltre, mediante atti di esecuzione, il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a due volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 12 giugno 2026, tre volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2027 e quattro volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2028.
In seguito all'adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione, ciascuno Stato membro si assicura, entro sei mesi dall'adozione del secondo atto di esecuzione, e di tutti i successivi, di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione. Ai fini del primo atto di esecuzione, gli Stati membri si assicurano di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione prima del 12 giugno 2026.
Articolo 48
Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro
Articolo 49
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata
La notifica di cui all'articolo 48 comprende le seguenti informazioni:
il numero di richiedenti soggetti alla procedura di asilo alla frontiera, a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale nello Stato membro interessato al momento della notifica;
la misura, di cui all'articolo 48, che lo Stato membro interessato intende applicare o continuare ad applicare;
una motivazione circostanziata a sostegno dell’intenzione dello Stato membro interessato, che descriva in che modo il ricorso alla misura in questione potrebbe contribuire ad affrontare la situazione e, se del caso, altre misure che lo Stato membro interessato ha adottato o prevede di adottare a livello nazionale per alleviare la situazione, comprese le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.
Lo Stato membro che applica la misura di cui all'articolo 48 informa la Commissione su base mensile in merito ai seguenti elementi:
il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in quel momento;
l'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita del numero di persone soggette a procedure di frontiera per ogni settimana di tale mese;
il numero di membri del personale incaricati di esaminare le domande nell'ambito della procedura di frontiera;
la durata media dell'esame durante la fase amministrativa della procedura; e
la durata media dell'esame, da parte di un giudice, di una domanda di autorizzazione a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione.
La Commissione monitora l'applicazione della misura di cui all'articolo 48 del presente regolamento e a tal fine riesamina le informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione fornisce, all'interno della relazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1351, una valutazione dell'applicazione della misura di cui all'articolo 48 del presente regolamento in ciascuno Stato membro.
Articolo 50
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande
Se il numero di domande esaminate nell'ambito della procedura di frontiera in uno Stato membro nel corso di un anno civile è pari o superiore al numero massimo di domande stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, tale Stato membro può darne notifica alla Commissione.
Se lo Stato membro ha dato notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente articolo, quest'ultima esamina senza indugio le informazioni fornite dallo Stato membro interessato al fine di verificare che esso abbia esaminato, nella procedura di frontiera dall'inizio dell'anno civile, un numero di domande pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1.
Una volta completata la verifica, la Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a non esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere c) e j).
Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall’obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 42, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 51
Termini
Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d’esame, in deroga all’articolo 35, dell’esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell’articolo 68, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura d’impugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda
Il termine di 12 settimane può essere prorogato a 16 settimane se lo Stato membro in cui la persona è trasferita a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 applica la procedura di frontiera.
Articolo 52
Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione
Articolo 53
Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera
Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:
l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;
non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54;
i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54;
sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale;
le garanzie e le condizioni di trattenimento previste agli articoli da 10 a 13 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono o non sono più rispettate e l'applicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza il ricorso al trattenimento.
Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizza il richiedente a entrare nel territorio dello Stato membro e applica la procedura appropriata di cui al capo III.
Articolo 54
Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera
Articolo 55
Domande reiterate
Tale ulteriore dichiarazione è esaminata nello Stato membro competente nell'ambito dell'esame in corso nella procedura amministrativa o nell'ambito di un'eventuale procedura d'impugnazione in corso, purché il giudice competente possa tenere conto degli elementi a fondamento dell'ulteriore dichiarazione.
L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che:
aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; o
attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.
Articolo 56
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata
Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove:
una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 55, paragrafo 7; o
in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.
SEZIONE V
CONCETTI DI PAESE SICURO
Articolo 57
Concetto di protezione effettiva
Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, si ritiene che il paese terzo garantisca una protezione effettiva soltanto laddove siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:
le persone di cui al paragrafo 1 sono autorizzate a rimanere nel territorio del paese terzo in questione;
le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale di tale paese terzo di accoglienza;
le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie, alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo;
le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso all'istruzione alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo; e
la protezione effettiva resta disponibile finché non sia possibile trovare una soluzione duratura.
Articolo 58
Concetto di paese di primo asilo
Un paese terzo può essere considerato paese di primo asilo per un richiedente soltanto quando in tale paese:
il richiedente ha goduto di protezione effettiva conformemente alla convenzione di Ginevra ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, o ha goduto di protezione effettiva ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione;
non sussistono minacce alla vita e alla libertà del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
non sussiste per il richiedente alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;
il richiedente è protetto dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.
Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese di primo asilo, l'autorità accertante:
ne informa il richiedente conformemente all'articolo 36; e
gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese di primo asilo.
Articolo 59
Concetto di paese terzo sicuro
Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro soltanto quando in tale paese:
non sussistono minacce alla vita e alla libertà dei cittadini stranieri per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
non sussiste per i cittadini stranieri alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;
i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;
esiste la possibilità di richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva quale definita all'articolo 57.
Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro:
quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale a norma dell'articolo 60 o 64; o
in relazione a un determinato richiedente, se il paese non è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale richiedente.
Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto a condizione che:
il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale;
si verifichi una delle condizioni seguenti:
il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;
il richiedente è transitato per il paese terzo in questione nel percorso verso l'Unione; oppure
è stato concluso un accordo o è stata conclusa un'intesa tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo in questione, dall'altro, che obbliga a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa.
Quando avvia negoziati per un accordo a nome dell'Unione con un paese terzo («accordo a livello dell'Unione») al fine di concludere un accordo di cui al primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione tiene conto, nel corso dei negoziati, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e tale paese terzo, compreso il potenziale impatto dell'accordo a livello dell'Unione su tali accordi bilaterali o multilaterali e sulla cooperazione degli Stati membri con tale paese terzo nel settore della migrazione.
Un accordo concluso dall'Unione e da un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera b), punto iii), prevale su eventuali accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi tra singoli Stati membri e lo stesso paese terzo, nella misura in cui le loro disposizioni siano incompatibili con quelle di tale accordo a livello dell'Unione.
Uno Stato membro informa al momento opportuno gli Stati membri pertinenti in merito ai negoziati relativi a un accordo o a un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii), con un paese terzo che condivide un confine comune con tali Stati membri.
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi in conformità del primo comma, lettera b), punto iii), prima della loro entrata in vigore o, qualora un accordo o un'intesa debbano essere applicati in via provvisoria, prima dell'inizio della loro applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati inoltre in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.
Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante:
ne informa il richiedente conformemente all'articolo 36; e
gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito nell'Unione a seguito dell’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, fatta salva l'applicazione di procedure diverse per informare le autorità del paese terzo previste in accordi o intese già in vigore tra l'Unione o tale Stato membro e il paese terzo in questione di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii).
Articolo 60
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello dell’Unione
Articolo 61
Concetto di paese di origine sicuro
Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:
le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;
il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;
un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
Si può applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che:
il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese;
il richiedente non appartenga a una categoria di persone per le quali è stata fatta un'eccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro;
il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
Articolo 62
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione
Anche un paese terzo a cui è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'Unione è designato paese di origine sicuro a livello dell'Unione, salvo qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:
esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in tale paese terzo;
sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE in considerazione delle azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro enunciate all'articolo 61 del presente regolamento;
la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti di tale paese terzo — cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese — è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante.
Qualora si applichi o cessi di applicarsi una delle circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio. Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la Commissione ottiene la previa approvazione del Consiglio prima di informare gli Stati membri e il Parlamento europeo.
Articolo 63
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione
In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, in tutto o in parte, si applicano le seguenti disposizioni:
se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o in relazione a categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere parzialmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per tali parti del territorio del paese terzo o per tali categorie di persone, per un periodo di sei mesi;
se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione alla totalità del paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere totalmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi.
Qualora abbia adottato un atto delegato in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), che sospende la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per la totalità o per tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o per tutte le categorie di persone in tale paese terzo o per categorie chiaramente identificabili, entro tre mesi dalla data di adozione di tale atto delegato la Commissione presenta, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta volta a:
modificare la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per prevedere eccezioni alla designazione per le determinate parti del territorio o le categorie di persone chiaramente identificabili di cui all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera a); o
revocare a tale paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.
Articolo 64
Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61 da parte di tale paese terzo, compresa una spiegazione dei cambiamenti specifici nella situazione del paese terzo che fanno sì che tale paese soddisfi nuovamente dette condizioni. Se del caso, lo Stato membro precisa nella sua notifica le determinate parti del territorio di tale paese terzo o le categorie chiaramente identificabili di persone in tale paese terzo a cui si applica la sua valutazione.
A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.
Se al paese terzo notificato dallo Stato membro è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro notificante può designare il paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.
Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.
Se reputa che siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61, per quanto riguarda la totalità o determinate parti di territorio del paese terzo o tutte le categorie di persone o categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo contemplate dalla notifica ricevuta a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione può presentare una proposta intesa a modificare il presente regolamento, secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione relativamente a tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o a tutte le categorie di persone o a categorie di persone chiaramente identificabili relativamente alle quali tali condizioni sono soddisfatte.
CAPO IV
PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 65
Revoca della protezione internazionale
L'autorità accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o apolide qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare il suo diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in particolare nei casi di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 2024/1347.
Articolo 66
Procedure di revoca della protezione internazionale
Se l'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, un giudice competente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode delle garanzie seguenti:
è informata per iscritto del fatto che la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale è oggetto di riesame e dei motivi di tale riesame;
è informata dell'obbligo di cooperare con l'autorità accertante e altre autorità competenti, in particolare del fatto che è tenuta a rendere una dichiarazione scritta e a comparire per un colloquio personale o un'audizione e rispondere a domande;
è informata delle conseguenze della mancata cooperazione con l'autorità accertante e con altre autorità competenti e del fatto che la mancata presentazione della dichiarazione scritta e la mancata partecipazione al colloquio personale o all'audizione senza debita giustificazione non impediscono all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale; e
le è data la possibilità di esporre i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata in una dichiarazione scritta entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui riceve le informazioni di cui alla lettera a) e in un colloquio personale o in un'audizione a una data stabilita dall'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, dal giudice competente.
Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante o il giudice competente:
ottengono informazioni pertinenti, precise e aggiornate da fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e, ove disponibile, tengono conto dell'analisi comune della situazione in un paese di origine specifico e delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303; e
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che la persona interessata è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame.
La procedura di cui al presente articolo non si applica se il cittadino di paese terzo o l'apolide:
rinuncia espressamente a essere riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale;
è divenuto cittadino di uno Stato membro; o
ha successivamente ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro.
Gli Stati membri concludono i casi di cui al presente paragrafo conformemente al loro diritto nazionale. Tale conclusione non assume necessariamente la forma di una decisione, ma è registrata almeno nel fascicolo del richiedente unitamente all'indicazione della relativa base giuridica.
CAPO V
PROCEDURA D'IMPUGNAZIONE
Articolo 67
Diritto a un ricorso effettivo
Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II che riguardano la procedura di impugnazione, avverso:
la decisione di rigetto della domanda per inammissibilità;
la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria;
la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;
la decisione di revoca della protezione internazionale;
la decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.
In deroga al primo comma, lettera d), del presente paragrafo gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che i casi di cui all'articolo 66, paragrafo 6, non siano oggetto di impugnazione.
Se la decisione di rimpatrio è adottata nell'ambito di una decisione correlata di cui al primo comma, lettere a), b), c) o d), la decisione di rimpatrio è impugnata insieme a tale decisione correlata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se emanata con atto distinto a norma dell'articolo 37, la decisione di rimpatrio può essere impugnata nell'ambito di un procedimento giudiziario separato. I termini prescritti per tale procedimento giudiziario separato non superano i termini di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
Un richiedente, una persona soggetta a revoca della protezione internazionale e una persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria possono provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l'impugnazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 da parte dei richiedenti, delle persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone ammissibili alla protezione sussidiaria:
da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;
da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi.
Articolo 68
Effetto sospensivo dell’impugnazione
Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l’autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti:
decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione:
il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;
il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato;
decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;
decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;
decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; o
decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1347.
Ai fini del paragrafo 4 si applicano le condizioni seguenti, se pertinenti alla luce di eventuali decisioni adottate d’ufficio:
il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale dispongono di un termine di almeno cinque giorni dalla data in cui è loro notificata la decisione per chiedere l’autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell’esito del ricorso;
in caso di udienza dinanzi al giudice competente il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile;
il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono, su loro istanza, assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'articolo 17;
il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non sono allontanati dal territorio dello Stato membro competente:
fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere;
se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno chiesto entro il termine stabilito l'autorizzazione a rimanere nel territorio, nelle more della decisione del giudice riguardo a tale autorizzazione;
il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale sono debitamente e tempestivamente informati dei loro diritti a norma del presente paragrafo.
Articolo 69
Durata del primo grado d'impugnazione
Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli per l'esame da parte del giudice delle decisioni a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Articolo 71
Cooperazione
Articolo 72
Conservazione dei dati
Articolo 73
Calcolo dei termini
Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:
un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, l'ultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dell'ultimo giorno dell'ultimo mese;
i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l'ultimo giorno del termine.
Articolo 74
Esercizio della delega
Articolo 75
Misure transitorie
Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.
Sulla base del piano di attuazione comune di cui al primo paragrafo, entro il 12 dicembre 2024 ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario della loro attuazione. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del piano entro il 1o luglio 2026.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e i fondi dell'Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.
La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali.
Articolo 76
Sostegno finanziario
Le azioni intraprese dagli Stati membri per creare servizi di orientamento legale gratuiti e una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera a norma del presente regolamento sono ammissibili al sostegno finanziario con i fondi, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Articolo 77
Monitoraggio e valutazione
Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.
Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui all'articolo 46 e all'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nell'Unione e, se del caso, propone modifiche mirate.
Entro il 12 giugno 2025, la Commissione riesamina il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, propone modifiche mirate.
Articolo 78
Abrogazione
Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione
Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 febbraio 2026 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di paese terzo sicuro conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.
Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026, purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali di cui a tali articoli prima del 27 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Tavola di concordanza
|
Direttiva 2013/32/UE |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
|
Articolo 2, lettera a) |
— |
|
Articolo 2, lettere b), c) e d) |
Articolo 3, punti 12), 13) e 14) |
|
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 3, punto 8) |
|
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 3, punto 16) |
|
Articolo 2, lettere g) e h) |
Articolo 3, punti 1) e 2) |
|
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 3, punto 5) |
|
Articolo 2, lettere j) e k) |
Articolo 3, punti 3) e 4) |
|
Articolo 2, lettere l) e m) |
Articolo 3, punti 6) e 7) |
|
Articolo 2, lettera n) |
— |
|
Articolo 2, lettere o), p) e q) |
Articolo 3, punti 17), 18) e 19) |
|
— |
Articolo 3, punti 9), 10), 11), 15) e 20) |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 7 |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
— |
|
— |
Articolo 4, paragrafi 3 e 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 5 |
— |
|
— |
Articolo 5 |
|
— |
Articolo 26 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 27, primo comma, prima frase |
|
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 27, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), e secondo comma |
|
— |
Articolo 27, paragrafi 2, 4, 6 e 7 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 41 paragrafo 1, lettera a) |
|
— |
Articolo 28, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 28, paragrafi 5, 6 e 7 |
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 27, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 29 |
|
Articolo 7 |
Articoli 31 e 32 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 31, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
— |
Articolo 31, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 32, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 |
— |
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
|
— |
Articolo 33 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b) |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 34, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) |
|
— |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere da c) a g) |
|
Articolo 10, paragrafo 3, lettere c) e d) |
Articolo 34, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 36, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
— |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 36, paragrafo 4 |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere b), c), ed e), e secondo comma |
|
— |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d) |
|
— |
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 8, paragrafo 6 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera f) |
|
— |
Articolo 8, paragrafo 7 |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), d), e), g) e h) |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera f) |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera e) |
— |
|
Articolo 13, paragrafo 2, lettera f) |
— |
|
— |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 6, prima frase |
|
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 1, |
|
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 6 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 22, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 11 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 11, lettera a) |
|
— |
Articolo 13, paragrafi 8 e 10 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 11, primo comma, lettere b), d) ed e), e terzo comma |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 13, primo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 11, primo comma, lettera c) |
|
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 11, secondo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 14 |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 11, secondo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 41, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 7, lettera a) |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 9 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 5 e 9 |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 13, paragrafo 7, lettera b) |
|
Articolo 15, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 8 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 10 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 16 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
|
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 14, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 5 |
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
|
Articolo 17, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 6, primo comma |
|
Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 24, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 24, paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 18, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma |
|
— |
Articolo 24, paragrafo 2, primo e terzo comma |
|
— |
Articolo 24, paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 4 |
|
Articolo 19 |
— |
|
— |
Articolo 16 |
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) |
|
— |
Articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) |
|
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 20, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 15, paragrafi 2 e 4 |
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
|
Articolo 23, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 13, terzo comma |
|
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma |
— |
|
Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 12 |
|
Articolo 23, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 13, secondo comma |
|
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5 |
|
— |
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 2, quarto comma |
|
— |
Articolo 23, paragrafi 3 e 4 |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), e secondo comma |
|
— |
Articolo 23, paragrafi 6 e 7 |
|
Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma, articolo 23, paragrafo, 5, prima comma, lettera a), e articolo 23, paragrafo 9 |
|
Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 8 |
|
Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 23, paragrafo 8, terzo comma |
|
— |
Articolo 23, paragrafo 10 |
|
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma |
|
— |
Articolo 22, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 25, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 22, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 25, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 5 |
|
Articolo 25, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 5 |
Articolo 25 |
|
Articolo 25, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 25, paragrafi 1 e 3 |
|
Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 25, paragrafo 4 |
|
Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera a) |
Articolo 25, paragrafo 4 |
|
Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera b) |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 5, quarto comma |
Articolo 25, paragrafo 6 |
|
— |
Articolo 25, paragrafo 7 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 22, paragrafo 1 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 3 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i) |
Articolo 42, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto ii) |
Articolo 42, paragrafo 3, lettera c) |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto iii) |
Articolo 42, paragrafo 3, lettera b) |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 3, lettere d) ed e) |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b) |
Articolo 53, paragrafo 1 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto i) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto ii) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iii) |
Articolo 53, paragrafo 1 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iv) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto v) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto vi) |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), seconda frase |
— |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera c) |
Articolo 59, paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera d) |
— |
|
Articolo 26 |
— |
|
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafi 1 e 3 |
|
— |
Articolo 40, paragrafi 2 e 4 |
|
Articolo 27, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 28, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 41, paragrafo 5 |
|
Articolo 28 (1), secondo comma, lettera a) |
Articolo 41, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 28 (1), secondo comma, lettera b) |
Articolo 41, paragrafo 1, lettere e) e f) |
|
— |
Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
|
Articolo 28, paragrafo 1, terzo comma |
— |
|
— |
Articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
Articolo 28, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 28, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 29 |
Articolo 6 |
|
Articolo 30 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 34, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 34, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 34, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 35 |
|
— |
Articolo 35, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 35, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 35, paragrafo 3 |
|
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 4 |
|
Articolo 31, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 35, paragrafo 4 |
|
Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 35, paragrafo 5 |
|
Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera a) |
Articolo 35, paragrafo 5, lettera b) |
|
Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) |
Articolo 35, paragrafo 5, lettera a) |
|
Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera c) |
Articolo 35, paragrafo 5, lettera c) |
|
Articolo 31, paragrafo 3, quarto comma |
— |
|
Articolo 31, paragrafo 4 |
Articolo 35, paragrafo 7 |
|
Articolo 31, paragrafo 5 |
Articolo 35, paragrafo 7, secondo comma |
|
Articolo 31, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 31, paragrafo 7 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
|
Articolo 31, paragrafo 8 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera b) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera c) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera d) |
— |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera e) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera f) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera g) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera g) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera h) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera h) |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera i) |
— |
|
Articolo 31, paragrafo 8, lettera j) |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera f) |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera i) |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera j) |
|
Articolo 31, paragrafo 9 |
Articolo 35, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 42, paragrafo 4 |
|
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 3 |
|
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafo 4 |
|
Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
|
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
|
Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 33, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 33, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 38, paragrafo 2 |
|
Articolo 33, paragrafo 2, lettera e) |
— |
|
— |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera d) |
|
— |
Articolo 38, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 11 paragrafo 1) |
|
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
|
— |
Articolo 57 |
|
Articolo 35, primo comma |
Articolo 58, paragrafo 1 |
|
Articolo 35, secondo comma |
Articolo 58, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 58, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 58, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 58, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 60 |
|
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 61, paragrafo 5 |
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Articolo 61, paragrafo 1 |
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— |
Articolo 61, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 61, paragrafo 3 |
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— |
Articolo 61, paragrafo 4 |
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Articolo 36, paragrafo 2 |
— |
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— |
Articolo 62 |
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— |
Articolo 63 |
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Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 64, paragrafo 1 |
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Articolo 37, paragrafo 2 |
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Articolo 37, paragrafo 3 |
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Articolo 64, paragrafo 2 |
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Articolo 64, paragrafo 3 |
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Articolo 37, paragrafo 4 |
Articolo 64, paragrafo 4 |
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Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 59, paragrafo 1 |
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Articolo 59, paragrafo 2 |
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Articolo 59, paragrafo 3 |
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Articolo 38, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 5, lettera b) |
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Articolo 59, paragrafo 4 |
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Articolo 38, paragrafo 2, lettera b) |
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Articolo 38, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 59, paragrafo 5 |
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Articolo 59, paragrafo 6 |
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Articolo 59, paragrafo 7 |
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Articolo 38, paragrafo 3 |
Articolo 59, paragrafo 8 |
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Articolo 38, paragrafo 4 |
Articolo 59, paragrafo 9 |
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Articolo 38, paragrafo 5 |
Articolo 64, paragrafo 4 |
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Articolo 39 |
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Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
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Articolo 55, paragrafo 2 |
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Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
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Articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 55, paragrafo 3, lettera a) |
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Articolo 55, paragrafo 3, lettera b) |
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Articolo 55, paragrafo 4 |
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Articolo 40, paragrafo 4 |
Articolo 55, paragrafo 5 |
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Articolo 55, paragrafo 6 |
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Articolo 40, paragrafo 5 |
Articolo 55, paragrafo 7 |
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Articolo 40, paragrafo 6 |
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Articolo 40, paragrafo 7 |
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Articolo 41 |
Articolo 56 |
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Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
Articolo 56, lettera a) |
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Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 56, lettera b) |
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Articolo 41, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 56, prima frase |
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Articolo 41, paragrafo 2 |
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Articolo 42 |
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Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 4 |
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Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
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Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 55, paragrafo 4 |
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Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 42, paragrafo 3 |
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Articolo 43 |
Articoli da 43 a 54 |
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Articolo 44 |
Articolo 65 |
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Articolo 45 |
Articolo 66 |
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Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafo 1 |
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Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 66, paragrafo 2 |
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Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 66, paragrafo 3 |
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Articolo 45, paragrafo 4 |
Articolo 66, paragrafo 4 |
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Articolo 66, paragrafo 5 |
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Articolo 45, paragrafo 5 |
Articolo 66, paragrafo 6 |
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Articolo 46 |
Articolo 67 |
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Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
Articolo 67, paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
Articolo 67, paragrafo 1, lettera a) |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iv) |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera b) |
— |
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Articolo 46, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 67, paragrafo 1, lettera d) |
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Articolo 46, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 67, paragrafo 2 |
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Articolo 46, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 46, paragrafo 3 |
Articolo 67, paragrafo 3 |
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Articolo 67, paragrafo 4 |
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Articolo 67, paragrafo 5 |
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Articolo 46, paragrafo 4, primo comma |
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Articolo 67, paragrafo 6 |
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Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma |
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Articolo 68 |
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Articolo 68, paragrafo 1 |
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Articolo 46, paragrafo 5 |
Articolo 68, paragrafo 2 |
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Articolo 46, paragrafo 6 |
Articolo 68, paragrafo 3 e (4) |
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Articolo 46, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 68, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii) |
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Articolo 46, paragrafo 6, lettera b) |
Articolo 68, paragrafo 3, lettera b) |
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Articolo 46, paragrafo 6, lettera c) |
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Articolo 46, paragrafo 6, lettera d) |
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Articolo 68, paragrafo 3, lettere c) ed e) |
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Articolo 46, paragrafo 7 |
Articolo 68, paragrafi 4 e 5 |
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Articolo 46, paragrafo 8 |
Articolo 68, paragrafo 5, lettera d), punti i) e ii) |
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Articolo 46, paragrafo 9 |
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Articolo 46, paragrafo 10 |
Articolo 69 |
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Articolo 46, paragrafo 11 |
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Articolo 47 |
Articolo 70 |
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Articolo 48 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 49 |
Articolo 71 |
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Articolo 72 |
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Articolo 73 |
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Articolo 74 |
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Articolo 75 |
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Articolo 76 |
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Articolo 50 |
Articolo 77 |
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Articolo 51 |
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Articolo 52 |
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Articolo 53 |
Articolo 78 |
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Articolo 54 |
Articolo 79 |
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Articolo 55 |
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ALLEGATO II
I paesi terzi seguenti sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:
( ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
( ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( ) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).
( 1 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.