02024R1309 — IT — 08.05.2024 — 000.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 1309 del 8.5.2024, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90315, 24.5.2024, pag.  1 (2024/1309)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l’installazione di reti ad altissima capacità («VHCN») promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da accelerare l’installazione di tali reti e da abbattere i relativi costi.
2.  
In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione delle direttive 2002/77/CE, (UE) 2018/1972 o (UE) 2022/2555, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.
3.  
Il presente regolamento stabilisce requisiti minimi per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione più severe o più dettagliate rispetto a tali requisiti minimi, qualora dette misure servano a promuovere l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.
4.  
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri non mantengono né introducono le misure di cui a tale paragrafo in relazione all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a e), all’articolo 3, paragrafi 7 e 10, all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, agli articoli 5, paragrafo 5, e 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafi 7 e 8.
5.  
Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di «reti di comunicazione elettronica», «rete ad altissima capacità», «rete pubblica di comunicazione elettronica», «punto terminale di rete», «risorse correlate», «utente finale», «sicurezza delle reti e dei servizi», «accesso» e «operatore».

Si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«operatore di rete»:

a) 

un operatore quale definito all’articolo2, punto 29, della direttiva (UE) 2018/1972;

b) 

un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

i) 

un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

— 
gas,
— 
elettricità, compresa l’illuminazione pubblica,
— 
riscaldamento,
— 
acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,
ii) 

servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti;

2) 

«organismo di diritto pubblico»: un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti:

a) 

è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

b) 

è dotato di personalità giuridica,

c) 

è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

3) 

«ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

4) 

«infrastruttura fisica»:

a) 

tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;

b) 

nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.

I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;

5) 

«opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;

6) 

«infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;

7) 

«cablaggio in fibra interno all’edificio»: i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;

8) 

«infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;

9) 

«opere di ristrutturazione importante»: opere di genio civile nella sede dell’utente finale che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un permesso di costruire;

10) 

«permesso»: una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un’impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN;

11) 

«punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra;

12) 

«diritti di passaggio»: i diritti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.

Articolo 3

Accesso all’infrastruttura fisica esistente

1.  
Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche soddisfano, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte tali richieste ragionevoli a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell’infrastruttura fisica per cui si richiede l’accesso, compreso un calendario specifico. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.
2.  
Su richiesta di un operatore, le persone giuridiche che operano principalmente in qualità di locatari di terreni o di titolari di diritti, diversi dai diritti di proprietà, su terreni su cui si prevede di installare o sono state installate risorse in vista dell’installazione di elementi di VHCN, o che gestiscono contratti di locazione per conto dei proprietari di terreni, e gli operatori negoziano l’accesso a tali terreni in buona fede, anche per quanto riguarda il prezzo, che se del caso riflette le condizioni di mercato, conformemente al diritto contrattuale nazionale.

Gli operatori e le persone giuridiche di cui al primo comma del presente paragrafo informano l’autorità nazionale di regolamentazione della conclusione di accordi raggiunti a norma del primo comma, anche per quanto riguarda il prezzo concordato.

Gli Stati membri possono fornire orientamenti sulle condizioni, compreso il prezzo, al fine di agevolare la conclusione di tali accordi.

3.  

Gli Stati membri possono disporre che i proprietari di edifici commerciali privati che non sono posseduti o controllati da un operatore di rete debbano soddisfare le richieste ragionevoli, presentate per iscritto da un operatore, di accesso a tali edifici, compresi i relativi tetti, al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate a condizioni eque e ragionevoli e a un prezzo che rifletta le condizioni di mercato. Prima di tale richiesta da parte del soggetto che richiede l’accesso, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’edificio è situato in una zona rurale o remota quale definita dagli Stati membri;

b) 

non esistono VHCN disponibili dello stesso tipo — fisse o mobili — di quelle che il soggetto che richiede l’accesso intende installare nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso e non è prevista l’installazione di tale rete in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico disponibili alla data della richiesta;

c) 

nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso non esiste alcuna infrastruttura fisica posseduta o controllata da operatori di rete o enti pubblici e tecnicamente idonea a ospitare elementi di VHCN.

Gli Stati membri possono stabilire un elenco delle categorie di edifici commerciali che possono essere esentati dall’obbligo di soddisfare tale richiesta di accesso per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Tale elenco e i criteri applicati per identificare tali categorie sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

4.  

Nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo ai prezzi, per la concessione dell’accesso, e al fine di evitare prezzi eccessivi, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano l’infrastruttura fisica tengono conto, se del caso, almeno di quanto segue:

a) 

contratti esistenti e condizioni commerciali concordate tra gli operatori che richiedono l’accesso e gli operatori di rete oppure gli enti pubblici che concedono l’accesso all’infrastruttura fisica;

b) 

la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, dei modelli commerciali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un’equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un’autorità nazionale di regolamentazione;

c) 

eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura dell’accesso all’infrastruttura fisica pertinente;

d) 

l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell’infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l’accesso;

e) 

nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture fisiche di operatori, gli eventuali orientamenti a norma del paragrafo 13, e in particolare:

i) 

la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio;

ii) 

la necessità di un equo ritorno dell’investimento e l’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento;

iii) 

l’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell’investimento;

iv) 

il deprezzamento degli asset della rete al momento della richiesta di accesso;

v) 

gli argomenti economici alla base dell’investimento al momento della sua realizzazione, in particolare investimenti nell’infrastruttura fisica utilizzata per la fornitura di connettività, e

vi) 

qualsiasi possibilità precedentemente offerta al soggetto che richiede l’accesso di coinvestire nell’installazione dell’infrastruttura fisica ai sensi dell’articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente;

f) 

nel valutare la necessità per gli operatori di un equo ritorno dell’investimento che rifletta le pertinenti condizioni di mercato, i loro diversi modelli commerciali, in particolare nel caso di imprese che forniscono principalmente risorse correlate e offrono accesso fisico a più di un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica.

5.  

Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l’accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:

a) 

l’infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l’accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;

b) 

manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d’investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all’intera capacità dell’infrastruttura fisica;

c) 

esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;

d) 

esistono motivi debitamente giustificati in relazione all’integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

e) 

esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

f) 

sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all’ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall’operatore di tale rete.

6.  

Gli Stati membri possono prevedere che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possano rifiutare di fornire accesso a specifiche infrastrutture fisiche laddove vi siano validi mezzi alternativi di accesso attivo all’ingrosso aperto e non discriminatorio a VHCN che sono fornite dallo stesso operatore di rete o dallo stesso ente pubblico, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

tali mezzi alternativi di accesso all’ingrosso siano offerti a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo;

b) 

il progetto di attuazione dell’operatore richiedente riguardi la stessa area di copertura e tale area di copertura non sia servita da alcuna altra rete in fibra ottica che colleghi i locali degli utenti finali.

Il presente paragrafo si applica solo agli Stati membri in cui tale possibilità di rifiuto o un suo equivalente è applicabile all’11 maggio 2024, in virtù del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

7.  
In caso di rifiuto di fornire l’accesso di cui ai paragrafi 5 e 6, l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla l’infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l’accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso, ad eccezione delle infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, per le quali non sono necessari motivi specifici e dettagliati nella comunicazione di rifiuto al soggetto che richiede l’accesso.
8.  
Gli Stati membri possono istituire o designare un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all’articolo 12.
9.  
Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 oppure derivanti dall’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.
10.  
Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche possono non applicare i paragrafi 1, 4 e 5 a tali infrastrutture fisiche o tali categorie di infrastrutture fisiche per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale oppure per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Gli Stati membri o le autorità regionali e locali, se del caso, individuano tali infrastrutture fisiche o categorie di infrastrutture fisiche nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. L’elenco delle categorie di infrastrutture fisiche e i criteri applicati per identificarle sono resi disponibili attraverso uno sportello unico.
11.  
Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l’installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.
12.  
Fatto salvo il paragrafo 3, il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell’infrastruttura fisica nei casi in cui l’operatore di rete o l’ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati, né se del caso i diritti dei locatari.
13.  
Previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, la Commissione può fornire, in stretta cooperazione con il BEREC, orientamenti sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1.  

Al fine di poter richiedere l’accesso alle infrastrutture fisiche in conformità dell’articolo 3, ciascun operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, alle seguenti informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti:

a) 

l’ubicazione e il tracciato georeferenziati;

b) 

il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura;

c) 

un punto di contatto.

Tali informazioni minime sono accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati, tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. Gli operatori che richiedono l’accesso sono informati di qualsiasi proroga del termine attraverso uno sportello unico.

Ogni operatore che richiede l’accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona geografica nella quale prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate.

L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato purché ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

2.  
Oltre alle informazioni minime di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono richiedere informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti, ad esempio informazioni sul livello di occupazione dell’infrastruttura fisica.
3.  
Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione almeno le informazioni minime di cui al paragrafo 1 nonché, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, e rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni. Nel caso in cui gli operatori di rete o gli enti pubblici non si conformino al presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere che le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione in formato elettronico attraverso uno sportello unico entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta, fatta salva la possibilità che gli Stati membri impongano sanzioni agli operatori di rete e agli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche per non aver soddisfatto tale obbligo.
4.  
Per un periodo transitorio che sia il più breve possibile e non superiore a 12 mesi, gli Stati membri possono esentare i comuni con meno di 3 500 abitanti dall’obbligo di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con i termini per mettere a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico. Tali eccezioni e le tabelle di marcia sono pubblicate attraverso uno sportello unico. Durante tale periodo transitorio, detti comuni provvedono affinché le informazioni disponibili siano accessibili agli operatori.
5.  
Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta scritta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell’infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.
6.  
Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, le infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, o parti di esse, che non sono soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.
7.  

I paragrafi 1, 3 e 5 non si applicano se:

a) 

le infrastrutture fisiche non sono tecnicamente idonee all’installazione di VHCN o di risorse correlate;

b) 

l’obbligo di fornire informazioni in merito a determinati tipi di infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un’analisi costi-benefici condotta dagli Stati membri e in consultazione con le parti interessate; o

c) 

l’infrastruttura fisica non è soggetta a obblighi di accesso conformemente all’articolo 3, paragrafo 10.

La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di tali eccezioni sono pubblicati attraverso uno sportello unico e notificati alla Commissione.

8.  
Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali. A tal fine, essi mantengono riservate le informazioni e le utilizzano solo ai fini dell’installazione delle loro reti.

Articolo 5

Coordinamento delle opere di genio civile

1.  
Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate.
2.  
Quando eseguono o prevedono di eseguire, direttamente o indirettamente, opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con risorse pubbliche, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta.

Le richieste di coordinamento di opere di genio civile sono accolte a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il coordinamento di opere di genio civile non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità per le parti interessate di concordare la ripartizione dei costi;

b) 

l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;

c) 

la richiesta è presentata al più presto e, quando è necessario un permesso per le opere di genio civile, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio dei permessi.

3.  
Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di coordinamento di opere di genio civile presentate da un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa posseduta o controllata da enti pubblici e che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica, possano essere considerate irragionevoli nel caso in cui le opere di genio civile contribuiscano all’installazione di VHCN, a condizione che tali VHCN siano situate in zone rurali o remote, siano possedute o controllate da enti pubblici e gestite esclusivamente all’ingrosso.
4.  

Una richiesta di coordinamento di opere di genio civile formulata da un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

la richiesta riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:

i) 

una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972,

ii) 

un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972,

iii) 

una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato;

b) 

l’impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento.

Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo comma, l’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che ha rifiutato il coordinamento di opere di genio civile installa un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.

5.  
Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerate di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o relative a infrastrutture critiche nazionali che potrebbero essere esentate dall’obbligo di coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere individuati dagli Stati membri come di portata limitata a norma del primo comma del presente paragrafo.

6.  

Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e dopo aver tenuto conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC fornisce, in stretta cooperazione con la Commissione, orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

a) 

la ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile di cui al paragrafo 1;

b) 

i criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo; e

c) 

i criteri per garantire una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli se il coordinamento delle opere di genio civile è rifiutato a norma del paragrafo 4.

Articolo 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

1.  

Al fine di consentire la negoziazione degli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, ogni operatore di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche mettono a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti:

a) 

l’ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;

b) 

gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati;

c) 

la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;

d) 

la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di permessi, se del caso;

e) 

un punto di contatto.

L’operatore di rete e l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche garantiscono che le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica siano corrette, aggiornate e rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico non appena l’operatore di rete dispone delle informazioni concernenti le sue opere di genio civile previste nei sei mesi successivi e, in ogni caso e qualora sia previsto un permesso, non oltre due mesi prima della prima presentazione della domanda di permesso alle autorità competenti.

Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta motivata, attraverso uno sportello unico, specificando la zona in cui l’operatore richiedente prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

2.  
Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerati di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificherebbero il mancato rispetto dell’obbligo di rendere disponibili le informazioni minime a norma del paragrafo 1. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino il paragrafo 1 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle informazioni concernenti i tipi di opere di genio civile di portata limitata e per i motivi di emergenza individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio

1.  
Le autorità competenti non limitano o ostacolano indebitamente l’installazione di alcun elemento di VHCN o di risorse correlate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per agevolare la coerenza in tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate.
2.  
Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio adottati tramite procedure amministrative, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcuni o a tutti i permessi obbligatori o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio necessari ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, nonché le modalità di presentazione della domanda in formato elettronico e di acquisizione delle informazioni sullo stato della domanda.
3.  
Ogni operatore ha il diritto di presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere tutti i permessi necessari o i relativi rinnovi, ovvero i diritti di passaggio, e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda. Gli Stati membri possono specificare procedure dettagliate per acquisire tali informazioni.
4.  
Entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento, le autorità competenti possono respingere le domande per i permessi e per i diritti di passaggio, per i quali l’operatore stesso che presenta la domanda in questione non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso uno sportello unico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma.
5.  
Le autorità competenti rilasciano o rifiutano i permessi, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda di permesso completa.

Le autorità competenti accertano la completezza della domanda per l’ottenimento di permessi o diritti di passaggio entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Le autorità competenti invitano il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. L’accertamento, da parte dell’autorità competente, della completezza della domanda di permesso non comporta alcuna sospensione o interruzione del periodo complessivo di quattro mesi per l’esame della domanda di permesso a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, fatte salve le norme che concedono al richiedente diritti supplementari o mirano a garantire il rilascio più rapido possibile dei permessi.

Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano con anticipo, attraverso uno sportello unico, i motivi per cui l’autorità competente può prorogare d’ufficio, in casi eccezionali e debitamente fondati, i termini di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 6.

Qualsiasi proroga è quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi, salvo ove necessario per rispettare altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

Non può essere richiesta una proroga al fine di ottenere le informazioni mancanti che l’autorità competente non ha richiesto al richiedente a norma del secondo comma.

Qualsiasi rifiuto di un permesso o di un diritto di passaggio è debitamente fondato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

6.  
In deroga all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sono necessari, oltre ai permessi, diritti di passaggio su proprietà pubbliche o, se del caso, private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, previa autorizzazione del proprietario o in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa o entro il termine stabilito dal diritto nazionale, se più breve, salvo in caso di espropriazione.
7.  
Le autorità competenti possono rinnovare il permesso rilasciato a un operatore per le opere di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate se, per motivi oggettivamente giustificati, le opere di genio civile non hanno potuto essere avviate o concluse prima della scadenza della validità del permesso. Il rinnovo del permesso è concesso senza ulteriori requisiti procedurali per gli operatori.
8.  
Gli Stati membri possono, tra l’altro, richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o ambientale protetti in conformità del diritto nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza delle infrastrutture critiche o per ragioni ambientali.
9.  
I permessi, diversi dai diritti di passaggio, necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate non sono soggetti a tariffe o oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall’articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972.
10.  
La Commissione monitora l’applicazione del presente articolo negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni alla Commissione in merito allo stato dell’attuazione del presente articolo e al rispetto delle condizioni ivi elencate.
11.  
La procedura di cui al presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 57 della direttiva (UE) 2018/1972.
12.  
Il presente articolo non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori disposizioni affinché le autorità competenti accelerino la procedura di rilascio di permessi.

Articolo 8

Assenza di una decisione sulla domanda di permesso

1.  
In assenza di una decisione da parte dell’autorità competente entro il termine applicabile di cui all’articolo 7, paragrafo 5, il permesso’ si considera rilasciato alla scadenza di tale termine.

Il primo comma si applica a condizione che la procedura di rilascio di permesso non riguardi i diritti di passaggio. L’operatore o qualsiasi parte interessata ha il diritto di ricevere dall’autorità competente, su richiesta, conferma scritta del fatto che, se del caso, il permesso è stato implicitamente rilasciato.

Gli Stati membri provvedono affinché ogni terzo interessato abbia il diritto di intervenire nella procedura amministrativa e di impugnare la decisione di rilascio del permesso.

2.  

Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo qualora, per la pertinente procedura di rilascio di permessi, sia disponibile almeno una delle misure correttive seguenti:

a) 

l’operatore che ha subito danni a causa del mancato rispetto, da parte dell’autorità competente, del termine applicabile fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, conformemente al diritto nazionale;

b) 

l’operatore può deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo.

3.  
In caso di deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede affinché, alla scadenza del termine fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, e fatto salvo il diritto dell’operatore di ricorrere immediatamente alle misure correttive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità competente o qualsiasi altro organismo determinato da tale Stato membro inviti il richiedente, senza indebito ritardo, su richiesta dell’operatore o d’ufficio, a una riunione volta a facilitare l’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso. La riunione è convocata dall’autorità competente entro due mesi dalla presentazione della richiesta. Senza indebito ritardo dopo la riunione, l’autorità competente fornisce un resoconto scritto della discussione, corredato dei pareri delle parti interessate, in cui si indica all’operatore la data in cui deve essere emessa una decisione in merito alla domanda di permesso.

Articolo 9

Esenzioni dalle procedure di rilascio di permessi

1.  

Le opere di genio civile costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di permessi ai sensi dell’articolo 7, a meno che tale permesso non sia richiesto in conformità di altri atti giuridici dell’Unione:

a) 

lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata;

b) 

aggiornamenti tecnici limitati di opere o installazioni esistenti, con un impatto limitato;

c) 

opere di genio civile su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto o durata, necessarie per l’installazione di VHCN.

2.  
Sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, gli Stati membri individuano i tipi di opere di genio civile cui si applica il paragrafo 1. Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico.
3.  

In deroga al paragrafo 1 e fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, le autorità competenti possono richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate nelle situazioni seguenti:

a) 

per quanto riguarda infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale o in quanto altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o

b) 

ove necessario, per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.

4.  
Gli Stati membri possono imporre agli operatori che prevedono di realizzare opere di genio civile di cui al presente articolo di notificare alle autorità competenti, prima dell’inizio dei lavori, la loro intenzione di avviare le opere di genio civile.

Tale notifica si limita a una dichiarazione da parte dell’operatore della sua intenzione di avviare le opere di genio civile e alla presentazione delle informazioni minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali opere rientrino nella deroga di cui al paragrafo 3. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista di inizio delle opere di genio civile, la loro durata, i recapiti della persona responsabile dell’esecuzione dei lavori e l’area interessata dai lavori.

Articolo 10

Infrastruttura fisica interna all’edificio e cablaggio in fibra

1.  
Tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante, compresi gli elementi oggetto di comproprietà, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica.
2.  
Tutti i condomini nuovi o i condomini sottoposti a opere di ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un punto di accesso.
3.  
Entro il 12 febbraio 2026, tutti gli edifici, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica, se ciò non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione e se è tecnicamente fattibile. Tutti i condomini sottoposti a tali ristrutturazioni importanti sono dotati anche di un punto di accesso.
4.  

Entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate e sulla base delle migliori pratiche del settore, adottano le norme o specifiche tecniche pertinenti necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Tali norme o specifiche tecniche consentono l’agevole esecuzione delle normali attività di manutenzione dei singoli cablaggi in fibra utilizzati da ciascun operatore per fornire servizi VHCN e stabiliscono quanto meno:

a) 

le specifiche per il punto di accesso dell’edificio e le specifiche dell’interfaccia per la fibra;

b) 

le specifiche per i cavi;

c) 

le specifiche per le prese;

d) 

le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti;

e) 

le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;

f) 

il raggio di curvatura minimo;

g) 

le specifiche tecniche per l’installazione del cablaggio.

5.  
Gli Stati membri garantiscono la conformità alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4. Per dimostrare tale conformità, gli Stati membri istituiscono procedure che potrebbero includere un’ispezione in loco degli edifici o di un campione rappresentativo degli stessi.
6.  
Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili, su base volontaria e secondo le procedure stabilite dagli Stati membri, a ottenere l’etichetta «predisposto alla fibra», qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta.
7.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati.
8.  
Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente fondati e proporzionati, i tipi di edifici, come specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, quali definiti dal diritto nazionale, che sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 o ai quali tali obblighi si applicano con opportuni adeguamenti tecnici. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico.

Articolo 11

Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio

1.  
Fatto salvo il paragrafo 3, e fatti salvi i diritti di proprietà, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare elementi di VHCN se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico.
3.  
Qualsiasi titolare di un diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura fisica interna all’edificio soddisfa tutte le richieste scritte ragionevoli di accesso relative al punto di accesso e all’infrastruttura fisica interna all’edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta.
4.  
In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per la fibra, ogni fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo del proprietario e/o dell’abbonato, conformemente al diritto nazionale, utilizzando l’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente nella misura in cui è disponibile e accessibile a norma del paragrafo 3, e purché provveda a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
5.  
Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell’infrastruttura fisica interna all’edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.
6.  
Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto dei principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC pubblica, in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti sulle condizioni di accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio, compresa l’applicazione di condizioni eque e ragionevoli, e sui criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Digitalizzazione degli sportelli unici

1.  
Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, banche dati, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l’esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2.  
Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare, totalmente o parzialmente, più strumenti digitali già esistenti o recentemente sviluppati a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1, al fine di evitare una duplicazione degli strumenti digitali.
3.  
Gli Stati membri istituiscono un punto unico di accesso digitale nazionale, costituito da un’interfaccia utente comune per garantire un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.
4.  
Gli Stati membri garantiscono risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per sostenere la realizzazione e la digitalizzazione degli sportelli unici.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

1.  

Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 14 una controversia che potrebbe sorgere:

a) 

in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 3;

b) 

in relazione ai diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini applicabili;

c) 

in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o

d) 

in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull’accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio di cui all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.

Gli Stati membri possono disporre che, nel caso delle controversie di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), qualora l’entità al quale l’operatore ha richiesto l’accesso sia al tempo stesso l’entità autorizzata a concedere il diritto di passaggio relativo alla proprietà sulla quale, nella quale o sotto la quale si trova l’oggetto della richiesta di accesso, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può risolvere anche le controversie relative al diritto di passaggio.

2.  

Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti pertinenti della Commissione o negli orientamenti del BEREC, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia:

a) 

entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) 

entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

3.  
Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo.
4.  
Gli organismi competenti per la risoluzione delle controversie pubblicano le loro decisioni nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela dei segreti commerciali. Lo sportello unico garantisce l’accesso alle decisioni pubblicate dagli organismi competenti per la risoluzione delle controversie.

Nel caso in cui la controversia riguardi l’accesso all’infrastruttura di un operatore e l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l’autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.

5.  
Il presente articolo integra e non pregiudica i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Articolo 14

Organismi competenti

1.  
Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più organismi competenti per eseguire i compiti assegnati all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 («organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie»).
2.  
L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l’infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un’efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo.

Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie agiscono in piena indipendenza e obiettività e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto nazionale. Solo gli organi di ricorso competenti hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie.

3.  
L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
4.  
Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.
5.  
Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 10, 12 e 13 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l’uso degli sportelli unici.
6.  
Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico.
7.  
Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.
8.  
Gli Stati membri rendono pubblici i compiti esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi competenti o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune.
9.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l’esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competenze, e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.
10.  
Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità del diritto nazionale, dinanzi a un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo.

Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’articolo 14 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Relazioni e monitoraggio

1.  
Entro il 12 maggio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell’impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481.

La relazione comprende gli sviluppi correlati all’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un potenziale impatto sui progressi verso un’installazione rapida ed estesa di VHCN nelle zone rurali, insulari e remote, come isole e regioni montagnose e scarsamente popolate, nonché sull’evoluzione del mercato delle infrastrutture a torre e sull’adozione di varie soluzioni di backhauling, compreso il backhauling satellitare nella connettività digitale ad alta velocità.

2.  
A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell’articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l’applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120

Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:

1) 

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«5) 

“servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );

6) 

“comunicazioni nazionali”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale dello stesso Stato membro;

7) 

“comunicazioni intra-UE”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro.

2) 

all’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.  
A decorrere dal 1o gennaio 2029, i fornitori non applicano ai consumatori prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e le comunicazioni intra-UE, a condizione che siano adottate norme tecniche su garanzie quali sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. Entro il 30 giugno 2028, la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, un atto di esecuzione che stabilisce tali norme tecniche secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter.
8.  
A decorrere dal 1o gennaio 2025, i fornitori possono, su base volontaria, conformarsi all’obbligo di non applicare prezzi al dettaglio diversi di cui al paragrafo 7. Tali fornitori sono esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1, a condizione che pratichino una politica di utilizzo corretto, affinché i consumatori beneficino anticipatamente dei vantaggi derivanti dalla parità dei prezzi al dettaglio per le comunicazioni nazionali e intra-UE. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, previa consultazione del BEREC, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo all’utilizzo corretto, sulla base di modelli di utilizzo tipici, e a misure antifrode. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.
9.  
Entro il 30 giugno 2027, previa consultazione del BEREC, la Commissione riesamina il presente articolo e, sulla base della valutazione del suo impatto, può, se del caso, decidere di presentare una proposta legislativa al fine di modificarlo.
10.  

La valutazione di cui al paragrafo 9 comprende:

a) 

l’evoluzione dei costi all’ingrosso correlati alla fornitura di comunicazioni intra-UE;

b) 

l’evoluzione della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e della tendenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE all’interno dei vari Stati membri;

c) 

l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la scelta di offerte speciali e pacchetti per i quali non sono applicate tariffe basate sul consumo effettivo di comunicazioni intra-UE;

d) 

il possibile impatto sui mercati nazionali della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e, in particolare, sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori in generale, tenendo conto dei costi della fornitura di comunicazioni intra-UE, e il potenziale impatto delle misure sui ricavi dei fornitori e, se possibile, sulla capacità di investimento dei fornitori, in particolare in vista della futura installazione di reti in linea con gli obiettivi di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481, laddove non siano già applicate tariffe supplementari per le comunicazioni intra-UE;

e) 

la portata dell’utilizzo, la disponibilità e la competitività dei servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE;

f) 

l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE e, in particolare, l’entità dei risultati prodotti dall’attuazione delle misure di cui al paragrafo 8 verso l’eliminazione delle differenze di prezzo al dettaglio per i consumatori tra comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE.

11.  
Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 9, il BEREC raccoglie periodicamente informazioni pertinenti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti. I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati. Affinché il BEREC possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente paragrafo, i fornitori sono tenuti a cooperare fornendo i dati richiesti, compresi i dati riservati, alle autorità nazionali competenti.»;
3) 

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 ter

Procedura di comitato

1.  
Per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
4) 

all’articolo 10, paragrafo 5, la data «14 maggio 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2032».

Articolo 18

Abrogazione

1.  
La direttiva 2014/61/UE è abrogata a decorrere dall’ ►C1  12 novembre 2025 ◄ .
2.  

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando le disposizioni del presente regolamento che sostituiscono le disposizioni della direttiva 2014/61/UE si applicano a decorrere da una data successiva, le seguenti corrispondenti disposizioni di tale direttiva restano in vigore fino alla stessa data, come indicato di seguito:

a) 

l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva restano in vigore fino al 12 maggio 2026;

b) 

l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva resta in vigore fino al 12 febbraio 2026.

3.  
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.  
Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2025.
3.  

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024;

b) 

l’articolo 17 si applica a decorrere dal 15 maggio 2024;

c) 

l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026;

d) 

l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Tavola di concordanza



Direttiva 2014/61/UE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, prima frase

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 10

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15



( ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

( *1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;