02024R1309 — IT — 08.05.2024 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1309 del 8.5.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2024
recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di «reti di comunicazione elettronica», «rete ad altissima capacità», «rete pubblica di comunicazione elettronica», «punto terminale di rete», «risorse correlate», «utente finale», «sicurezza delle reti e dei servizi», «accesso» e «operatore».
Si applicano le definizioni seguenti:
«operatore di rete»:
un operatore quale definito all’articolo2, punto 29, della direttiva (UE) 2018/1972;
un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti;
«organismo di diritto pubblico»: un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti:
è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
è dotato di personalità giuridica,
è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
«ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
«infrastruttura fisica»:
tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;
nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.
I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;
«opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;
«infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
«cablaggio in fibra interno all’edificio»: i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
«infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;
«opere di ristrutturazione importante»: opere di genio civile nella sede dell’utente finale che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un permesso di costruire;
«permesso»: una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un’impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN;
«punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra;
«diritti di passaggio»: i diritti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.
Articolo 3
Accesso all’infrastruttura fisica esistente
Gli operatori e le persone giuridiche di cui al primo comma del presente paragrafo informano l’autorità nazionale di regolamentazione della conclusione di accordi raggiunti a norma del primo comma, anche per quanto riguarda il prezzo concordato.
Gli Stati membri possono fornire orientamenti sulle condizioni, compreso il prezzo, al fine di agevolare la conclusione di tali accordi.
Gli Stati membri possono disporre che i proprietari di edifici commerciali privati che non sono posseduti o controllati da un operatore di rete debbano soddisfare le richieste ragionevoli, presentate per iscritto da un operatore, di accesso a tali edifici, compresi i relativi tetti, al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate a condizioni eque e ragionevoli e a un prezzo che rifletta le condizioni di mercato. Prima di tale richiesta da parte del soggetto che richiede l’accesso, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’edificio è situato in una zona rurale o remota quale definita dagli Stati membri;
non esistono VHCN disponibili dello stesso tipo — fisse o mobili — di quelle che il soggetto che richiede l’accesso intende installare nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso e non è prevista l’installazione di tale rete in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico disponibili alla data della richiesta;
nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso non esiste alcuna infrastruttura fisica posseduta o controllata da operatori di rete o enti pubblici e tecnicamente idonea a ospitare elementi di VHCN.
Gli Stati membri possono stabilire un elenco delle categorie di edifici commerciali che possono essere esentati dall’obbligo di soddisfare tale richiesta di accesso per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Tale elenco e i criteri applicati per identificare tali categorie sono pubblicati attraverso uno sportello unico.
Nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo ai prezzi, per la concessione dell’accesso, e al fine di evitare prezzi eccessivi, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano l’infrastruttura fisica tengono conto, se del caso, almeno di quanto segue:
contratti esistenti e condizioni commerciali concordate tra gli operatori che richiedono l’accesso e gli operatori di rete oppure gli enti pubblici che concedono l’accesso all’infrastruttura fisica;
la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, dei modelli commerciali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un’equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un’autorità nazionale di regolamentazione;
eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura dell’accesso all’infrastruttura fisica pertinente;
l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell’infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l’accesso;
nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture fisiche di operatori, gli eventuali orientamenti a norma del paragrafo 13, e in particolare:
la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio;
la necessità di un equo ritorno dell’investimento e l’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento;
l’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell’investimento;
il deprezzamento degli asset della rete al momento della richiesta di accesso;
gli argomenti economici alla base dell’investimento al momento della sua realizzazione, in particolare investimenti nell’infrastruttura fisica utilizzata per la fornitura di connettività, e
qualsiasi possibilità precedentemente offerta al soggetto che richiede l’accesso di coinvestire nell’installazione dell’infrastruttura fisica ai sensi dell’articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente;
nel valutare la necessità per gli operatori di un equo ritorno dell’investimento che rifletta le pertinenti condizioni di mercato, i loro diversi modelli commerciali, in particolare nel caso di imprese che forniscono principalmente risorse correlate e offrono accesso fisico a più di un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica.
Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l’accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:
l’infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l’accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;
manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d’investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all’intera capacità dell’infrastruttura fisica;
esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;
esistono motivi debitamente giustificati in relazione all’integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;
esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all’ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall’operatore di tale rete.
Gli Stati membri possono prevedere che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possano rifiutare di fornire accesso a specifiche infrastrutture fisiche laddove vi siano validi mezzi alternativi di accesso attivo all’ingrosso aperto e non discriminatorio a VHCN che sono fornite dallo stesso operatore di rete o dallo stesso ente pubblico, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
tali mezzi alternativi di accesso all’ingrosso siano offerti a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo;
il progetto di attuazione dell’operatore richiedente riguardi la stessa area di copertura e tale area di copertura non sia servita da alcuna altra rete in fibra ottica che colleghi i locali degli utenti finali.
Il presente paragrafo si applica solo agli Stati membri in cui tale possibilità di rifiuto o un suo equivalente è applicabile all’11 maggio 2024, in virtù del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
Articolo 4
Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche
Al fine di poter richiedere l’accesso alle infrastrutture fisiche in conformità dell’articolo 3, ciascun operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, alle seguenti informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti:
l’ubicazione e il tracciato georeferenziati;
il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura;
un punto di contatto.
Tali informazioni minime sono accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati, tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. Gli operatori che richiedono l’accesso sono informati di qualsiasi proroga del termine attraverso uno sportello unico.
Ogni operatore che richiede l’accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona geografica nella quale prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate.
L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato purché ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.
I paragrafi 1, 3 e 5 non si applicano se:
le infrastrutture fisiche non sono tecnicamente idonee all’installazione di VHCN o di risorse correlate;
l’obbligo di fornire informazioni in merito a determinati tipi di infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un’analisi costi-benefici condotta dagli Stati membri e in consultazione con le parti interessate; o
l’infrastruttura fisica non è soggetta a obblighi di accesso conformemente all’articolo 3, paragrafo 10.
La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di tali eccezioni sono pubblicati attraverso uno sportello unico e notificati alla Commissione.
Articolo 5
Coordinamento delle opere di genio civile
Le richieste di coordinamento di opere di genio civile sono accolte a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il coordinamento di opere di genio civile non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità per le parti interessate di concordare la ripartizione dei costi;
l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;
la richiesta è presentata al più presto e, quando è necessario un permesso per le opere di genio civile, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio dei permessi.
Una richiesta di coordinamento di opere di genio civile formulata da un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
la richiesta riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:
una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972,
un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972,
una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato;
l’impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento.
Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo comma, l’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che ha rifiutato il coordinamento di opere di genio civile installa un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.
Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.
Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere individuati dagli Stati membri come di portata limitata a norma del primo comma del presente paragrafo.
Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e dopo aver tenuto conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC fornisce, in stretta cooperazione con la Commissione, orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:
la ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile di cui al paragrafo 1;
i criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo; e
i criteri per garantire una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli se il coordinamento delle opere di genio civile è rifiutato a norma del paragrafo 4.
Articolo 6
Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate
Al fine di consentire la negoziazione degli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, ogni operatore di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche mettono a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti:
l’ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;
gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati;
la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di permessi, se del caso;
un punto di contatto.
L’operatore di rete e l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche garantiscono che le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica siano corrette, aggiornate e rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico non appena l’operatore di rete dispone delle informazioni concernenti le sue opere di genio civile previste nei sei mesi successivi e, in ogni caso e qualora sia previsto un permesso, non oltre due mesi prima della prima presentazione della domanda di permesso alle autorità competenti.
Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta motivata, attraverso uno sportello unico, specificando la zona in cui l’operatore richiedente prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.
Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino il paragrafo 1 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.
Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle informazioni concernenti i tipi di opere di genio civile di portata limitata e per i motivi di emergenza individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.
Articolo 7
Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio
Le autorità competenti accertano la completezza della domanda per l’ottenimento di permessi o diritti di passaggio entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Le autorità competenti invitano il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. L’accertamento, da parte dell’autorità competente, della completezza della domanda di permesso non comporta alcuna sospensione o interruzione del periodo complessivo di quattro mesi per l’esame della domanda di permesso a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa.
Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, fatte salve le norme che concedono al richiedente diritti supplementari o mirano a garantire il rilascio più rapido possibile dei permessi.
Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano con anticipo, attraverso uno sportello unico, i motivi per cui l’autorità competente può prorogare d’ufficio, in casi eccezionali e debitamente fondati, i termini di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 6.
Qualsiasi proroga è quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi, salvo ove necessario per rispettare altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
Non può essere richiesta una proroga al fine di ottenere le informazioni mancanti che l’autorità competente non ha richiesto al richiedente a norma del secondo comma.
Qualsiasi rifiuto di un permesso o di un diritto di passaggio è debitamente fondato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Articolo 8
Assenza di una decisione sulla domanda di permesso
Il primo comma si applica a condizione che la procedura di rilascio di permesso non riguardi i diritti di passaggio. L’operatore o qualsiasi parte interessata ha il diritto di ricevere dall’autorità competente, su richiesta, conferma scritta del fatto che, se del caso, il permesso è stato implicitamente rilasciato.
Gli Stati membri provvedono affinché ogni terzo interessato abbia il diritto di intervenire nella procedura amministrativa e di impugnare la decisione di rilascio del permesso.
Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo qualora, per la pertinente procedura di rilascio di permessi, sia disponibile almeno una delle misure correttive seguenti:
l’operatore che ha subito danni a causa del mancato rispetto, da parte dell’autorità competente, del termine applicabile fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, conformemente al diritto nazionale;
l’operatore può deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo.
Articolo 9
Esenzioni dalle procedure di rilascio di permessi
Le opere di genio civile costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di permessi ai sensi dell’articolo 7, a meno che tale permesso non sia richiesto in conformità di altri atti giuridici dell’Unione:
lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata;
aggiornamenti tecnici limitati di opere o installazioni esistenti, con un impatto limitato;
opere di genio civile su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto o durata, necessarie per l’installazione di VHCN.
In deroga al paragrafo 1 e fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, le autorità competenti possono richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate nelle situazioni seguenti:
per quanto riguarda infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale o in quanto altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o
ove necessario, per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.
Tale notifica si limita a una dichiarazione da parte dell’operatore della sua intenzione di avviare le opere di genio civile e alla presentazione delle informazioni minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali opere rientrino nella deroga di cui al paragrafo 3. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista di inizio delle opere di genio civile, la loro durata, i recapiti della persona responsabile dell’esecuzione dei lavori e l’area interessata dai lavori.
Articolo 10
Infrastruttura fisica interna all’edificio e cablaggio in fibra
Entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate e sulla base delle migliori pratiche del settore, adottano le norme o specifiche tecniche pertinenti necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Tali norme o specifiche tecniche consentono l’agevole esecuzione delle normali attività di manutenzione dei singoli cablaggi in fibra utilizzati da ciascun operatore per fornire servizi VHCN e stabiliscono quanto meno:
le specifiche per il punto di accesso dell’edificio e le specifiche dell’interfaccia per la fibra;
le specifiche per i cavi;
le specifiche per le prese;
le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti;
le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;
il raggio di curvatura minimo;
le specifiche tecniche per l’installazione del cablaggio.
Articolo 11
Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio
Articolo 12
Digitalizzazione degli sportelli unici
Articolo 13
Risoluzione delle controversie
Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 14 una controversia che potrebbe sorgere:
in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 3;
in relazione ai diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini applicabili;
in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o
in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull’accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio di cui all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.
Gli Stati membri possono disporre che, nel caso delle controversie di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), qualora l’entità al quale l’operatore ha richiesto l’accesso sia al tempo stesso l’entità autorizzata a concedere il diritto di passaggio relativo alla proprietà sulla quale, nella quale o sotto la quale si trova l’oggetto della richiesta di accesso, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può risolvere anche le controversie relative al diritto di passaggio.
Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti pertinenti della Commissione o negli orientamenti del BEREC, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia:
entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);
entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.
Nel caso in cui la controversia riguardi l’accesso all’infrastruttura di un operatore e l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l’autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.
Articolo 14
Organismi competenti
Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie agiscono in piena indipendenza e obiettività e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto nazionale. Solo gli organi di ricorso competenti hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie.
Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’articolo 14 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 16
Relazioni e monitoraggio
La relazione comprende gli sviluppi correlati all’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un potenziale impatto sui progressi verso un’installazione rapida ed estesa di VHCN nelle zone rurali, insulari e remote, come isole e regioni montagnose e scarsamente popolate, nonché sull’evoluzione del mercato delle infrastrutture a torre e sull’adozione di varie soluzioni di backhauling, compreso il backhauling satellitare nella connettività digitale ad alta velocità.
Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120
Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:
all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
“servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );
“comunicazioni nazionali”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale dello stesso Stato membro;
“comunicazioni intra-UE”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro.
all’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:
La valutazione di cui al paragrafo 9 comprende:
l’evoluzione dei costi all’ingrosso correlati alla fornitura di comunicazioni intra-UE;
l’evoluzione della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e della tendenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE all’interno dei vari Stati membri;
l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la scelta di offerte speciali e pacchetti per i quali non sono applicate tariffe basate sul consumo effettivo di comunicazioni intra-UE;
il possibile impatto sui mercati nazionali della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e, in particolare, sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori in generale, tenendo conto dei costi della fornitura di comunicazioni intra-UE, e il potenziale impatto delle misure sui ricavi dei fornitori e, se possibile, sulla capacità di investimento dei fornitori, in particolare in vista della futura installazione di reti in linea con gli obiettivi di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481, laddove non siano già applicate tariffe supplementari per le comunicazioni intra-UE;
la portata dell’utilizzo, la disponibilità e la competitività dei servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE;
l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE e, in particolare, l’entità dei risultati prodotti dall’attuazione delle misure di cui al paragrafo 8 verso l’eliminazione delle differenze di prezzo al dettaglio per i consumatori tra comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE.
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter
Procedura di comitato
all’articolo 10, paragrafo 5, la data «14 maggio 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2032».
Articolo 18
Abrogazione
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando le disposizioni del presente regolamento che sostituiscono le disposizioni della direttiva 2014/61/UE si applicano a decorrere da una data successiva, le seguenti corrispondenti disposizioni di tale direttiva restano in vigore fino alla stessa data, come indicato di seguito:
l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva restano in vigore fino al 12 maggio 2026;
l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva resta in vigore fino al 12 febbraio 2026.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024;
l’articolo 17 si applica a decorrere dal 15 maggio 2024;
l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026;
l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tavola di concordanza
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Direttiva 2014/61/UE |
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
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Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 11 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
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Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 6 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 7 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma |
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— |
Articolo 3, paragrafo 8 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 9 |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 10 |
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Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 12 |
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— |
Articolo 3, paragrafo 13 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
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Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 6 Articolo 4, paragrafo 7 |
|
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 5, paragrafo 6 |
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Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), articolo 13, paragrafo 2, lettera b), |
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 7 Articolo 7, paragrafo 8 Articolo 7, paragrafo 9 Articolo 7, paragrafo 10 Articolo 7, paragrafo 11 Articolo 7, paragrafo 12 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
|
— |
Articolo 8 |
|
— |
Articolo 9 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 10, paragrafo 8 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
|
— |
Articolo 11, paragrafo 6 |
|
— |
Articolo 12 |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
|
— |
Articolo 13, paragrafo 4, primo comma |
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— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
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— |
Articolo 14, paragrafo 6 |
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— |
Articolo 14, paragrafo 7 |
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Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 9 |
|
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 14, paragrafo 10 |
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Articolo 11 |
Articolo 15 |
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Articolo 12 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
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— |
Articolo 16, paragrafo 2 |
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— |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
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Articolo 13 |
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Articolo 14 |
Articolo 19 |
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Articolo 15 |
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( ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
( *1 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;