02024R1257 — IT — 23.09.2026 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1257 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1257 del 8.5.2024, pag. 1) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1216 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2026 |
L 1216 |
1 |
13.8.2026 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1214 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2026 |
L 1214 |
1 |
3.9.2026 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1257 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2024
sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, nonché ai rimorchi delle categorie O3 e O4 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, compresi quelli progettati e prodotti in una o più fasi, così come ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 come specificato nel regolamento ONU n. 117 ( 1 ), ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858.
Inoltre, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«omologazione in relazione alle emissioni»: omologazione UE conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento per quanto concerne le emissioni di CO2 e inquinanti, il consumo di carburante e di energia elettrica e la durabilità delle batterie;
«autorità di rilascio dell'omologazione»: l'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione in relazione alle emissioni;
«conformità della produzione»: le attività svolte su nuovi veicoli, entità tecniche indipendenti o componenti selezionati presso gli stabilimenti del costruttore al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
«conformità in servizio»: le attività svolte sui veicoli in circolazione, sui sistemi, sulle entità tecniche indipendenti o sui componenti allo scopo di verificare la conformità con le prescrizioni in materia di durabilità di cui al presente regolamento;
«motore»: il motore a combustione interna di un veicolo;
«emissioni»: le emissioni dallo scarico e diverse da quelle dallo scarico di un veicolo a motore;
«emissioni dallo scarico»: l'emissione dal tubo di scappamento del veicolo a motore o dal motore di tutti i seguenti elementi: CO2, composti gassosi, solidi e liquidi ed emissioni dal basamento;
«gas inquinanti»: le emissioni di specie chimiche gassose, fatta eccezione per il CO2;
«CO2»: il biossido di carbonio emesso dal tubo di scappamento;
«ossidi di azoto» o «NOx»: la somma di ossido nitrico (NO) e di biossido di azoto (NO2) emessi dal tubo di scappamento;
«protossido di azoto» o «N2O»: il protossido di azoto emesso dal tubo di scappamento;
«particolato» o «PM»: qualsiasi materiale emesso dal tubo di scappamento o dai freni e raccolto da un dispositivo filtrante;
«particolato inferiore a 10 μm» o «PM10»: il particolato avente un diametro inferiore a 10 μm;
«numero di particelle» o «PN»: il numero totale di particelle solide emesse dal tubo di scappamento o dai freni;
«PN10»: il numero totale di particelle solide emesse dal tubo di scappamento o dai freni aventi un diametro non inferiore a 10 nm;
«monossido di carbonio» o «CO»: il monossido di carbonio emesso dal tubo di scappamento;
«metano» o «CH4»: il metano emesso dal tubo di scappamento;
«idrocarburi totali» o «THC (total hydrocarbons)»: gli idrocarburi totali emessi dal tubo di scappamento;
«idrocarburi non metanici» o «NMHC (non-methane hydrocarbons)»: il totale degli idrocarburi, fatta eccezione per il metano, emessi dal tubo di scappamento;
«gas organici non metanici» o «NMOG (non-methane organic gases)»: la somma degli idrocarburi non ossigenati e ossigenati, fatta eccezione per il metano, emessi dal tubo di scappamento;
«ammoniaca» o «NH3»: l'ammoniaca emessa dal tubo di scappamento;
«formaldeide» o «HCHO»: la formaldeide emessa dal tubo di scappamento;
«WHTC»: il ciclo di guida transitorio armonizzato a livello mondiale ai sensi dell'allegato 4, punto 7.2.1, del regolamento ONU n. 49 ( 2 );
«WHSC»: il ciclo di guida stazionario armonizzato a livello mondiale ai sensi dell'allegato 4, punto 7.2.2, del regolamento ONU n. 49;
«consumo di energia elettrica»: il tasso al quale un veicolo utilizza l'energia elettrica proveniente dalla batteria di trazione o da batterie in determinate condizioni d'uso;
«consumo di carburante»: il tasso al quale un veicolo utilizza carburante in determinate condizioni d'uso;
«strumento di calcolo del consumo di energia del veicolo» o «VECTO (vehicle energy consumption calculation tool)»: strumento di simulazione utilizzato per stabilire le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli pesanti;
«emissioni evaporative»: vapori di idrocarburi emessi dall'impianto di alimentazione di un veicolo, escluse le emissioni dallo scarico;
«emissioni dal basamento»: i gas inquinanti provenienti dagli spazi che si trovano nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da passaggi interni o esterni;
«emissioni di particolato dai freni»: il particolato emesso dall'impianto di frenatura di un veicolo;
«abrasione dello pneumatico»: la massa di materiale persa dallo pneumatico in ragione del processo di abrasione e dispersa nell'ambiente;
«emissioni diverse da quelle dallo scarico»: le emissioni evaporative e quelle prodotte dall'abrasione degli pneumatici e dai freni;
«emissioni inquinanti»: le emissioni dallo scarico e diverse da quelle dallo scarico differenti dalle emissioni di CO2;
«dispositivo antinquinamento»: dispositivo di un veicolo che controlla o limita le emissioni inquinanti;
«sistemi antinquinamento»: dispositivi antinquinamento installati nel veicolo, comprese tutte le centraline e il software che ne disciplina l'uso;
«sistemi antinquinamento originali»: sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, oggetto dell'omologazione concessa per il veicolo in questione;
«sistemi antinquinamento di ricambio»: sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, destinato a sostituire un sistema antinquinamento originale, omologabile come entità tecnica indipendente;
«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD (on-board diagnostic)»: sistema a bordo di un veicolo in grado di generare informazioni diagnostiche di bordo (OBD) nel veicolo, come definito all'articolo 3, punto 49, del regolamento (UE) 2018/858, e di comunicare tali informazioni all'esterno del veicolo;
«sistema di monitoraggio di bordo» o «sistema OBM (on-board monitoring)»: sistema a bordo di un veicolo in grado di monitorare le emissioni dallo scarico, rilevare il superamento dei limiti prescritti per le emissioni dallo scarico e comunicare tali informazioni, unitamente alle informazioni sullo stato di salute, all'esterno del veicolo;
«dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica» o «dispositivo OBFCM (on-board fuel and electric energy consumption monitoring)»: qualsiasi software o hardware a bordo di un veicolo che rilevi e utilizzi i parametri del veicolo, del motore, del carburante o dell'energia elettrica e del carico utile/della massa per determinare e memorizzare nel veicolo i dati relativi al consumo di carburante e di energia elettrica e altri parametri rilevanti ai fini della determinazione del consumo di carburante o di energia elettrica e dell'efficienza energetica del veicolo;
«impianto di manipolazione»: qualsiasi elemento di progetto che comporti la mancata conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al presente regolamento durante la guida ma non in fase di prova regolamentare, anche se il veicolo risulta conforme in sede di prova, o che manipoli i dati relativi ai sensori, al consumo di carburante o di energia elettrica, all'autonomia elettrica o alla durabilità della batteria;
«strategia di manipolazione»: strategia che comporti la mancata conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al presente regolamento durante la guida ma non in fase di prova regolamentare, anche se il veicolo risulta conforme in sede di prova, o che manipoli i dati relativi ai sensori, al consumo di carburante o di energia elettrica, all'autonomia elettrica o alla durabilità della batteria;
«emissioni di guida reali» o «RDE (real driving emissions)»: le emissioni di un veicolo nelle condizioni specificate all'allegato III, tabelle 1 e 2;
«contachilometri»: strumento che indica la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;
«manomissione»: l'inattivazione o la modifica del motore o del motore elettrico, dei dispositivi e del sistema antinquinamento del veicolo, del sistema di propulsione, della batteria di trazione, del contachilometri, del dispositivo OBFCM, del sistema OBD o del sistema OBM, compreso qualsiasi software o altro elemento logico di controllo di tali sistemi e dei relativi dati, che comporti la mancata conformità del veicolo al presente regolamento;
«stabilimento di produzione proprio»: stabilimento di costruzione o montaggio utilizzato dal costruttore al fine di costruire o di montare per proprio conto veicoli nuovi tra cui, se del caso, veicoli destinati all'esportazione;
«centro di progettazione proprio»: stabilimento, che dipende dal costruttore ed è da esso utilizzato, in cui è progettato e sviluppato l'intero veicolo;
«costruttore di piccole serie»: costruttore di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 o di 450 veicoli a motore nuovi delle categorie M2 ed M3 combinate, o di 6 000 veicoli a motore nuovi delle categorie N2 ed N3 combinate, che sono immatricolati nell'Unione per ciascun anno civile e che:
non appartiene a un gruppo di costruttori collegati; o
fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di meno di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 o di 450 veicoli a motore nuovi delle categorie M2 ed M3 combinate, o di 6 000 veicoli a motore nuovi delle categorie N2 ed N3 combinate, che sono immatricolati nell'Unione per ciascun anno civile; o
appartiene a un gruppo di costruttori collegati ma gestisce gli stabilimenti di produzione propri e il centro di progettazione proprio;
«costruttore di piccolissime serie»: costruttore di piccole serie che produce meno di 1 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o meno di 1 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 che sono immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;
«veicolo a motore a combustione interna puro» o «veicolo ICE (internal combustion engine)»: veicolo i cui convertitori dell'energia di propulsione sono tutti motori a combustione interna, compresi quelli alimentati a idrogeno;
«veicolo elettrico puro» o «PEV (pure electric vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore comprendente esclusivamente macchine elettriche in funzione di convertitori dell'energia di propulsione e sistemi ricaricabili di accumulo dell'energia elettrica quali sistemi di accumulo dell'energia di propulsione;
«cella a combustibile»: convertitore di energia che trasforma l'energia chimica (in entrata) in energia elettrica (in uscita) o viceversa;
«veicolo a celle a combustibile» o «FCV (fuel cell vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore formato esclusivamente da una o più celle a combustibile e da una o più macchine elettriche in funzione di convertitore o convertitori dell'energia di propulsione;
«veicolo ibrido a celle a combustibile» o «FCHV (fuel cell hybrid vehicle)»: veicolo a celle a combustibile dotato di un gruppo propulsore comprendente almeno un sistema di immagazzinamento del carburante e almeno un sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica quali sistemi di accumulo dell'energia di propulsione;
«veicolo ibrido» o «HV (hybrid vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore che include convertitori dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse e sistemi di accumulo dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse;
«veicolo ibrido elettrico» o «HEV (hybrid electric vehicle)»: veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell'energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica;
«veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna» o «OVC-HEV (off-vehicle charging hybrid electric vehicle)»: veicolo ibrido elettrico che può essere ricaricato da una fonte esterna;
«veicolo ibrido elettrico non a ricarica esterna» o «NOVC-HEV (not off-vehicle charging hybrid electric vehicle)»: veicolo dotato almeno di due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di accumulo dell'energia utilizzati per la propulsione che non può essere ricaricato da una fonte esterna;
«tecnologie di geofencing»: tecnologie che non consentono a un veicolo ibrido di funzionare con il motore a combustione interna (per l'attivazione della modalità a emissioni zero) quando il veicolo percorre una specifica area geografica;
«modalità a emissioni zero»: modalità selezionabile con la quale un veicolo ibrido funziona senza utilizzare il motore a combustione interna;
«massa in ordine di marcia»: la massa del veicolo, con il/i serbatoio/i del carburante riempito/i per almeno il 90 % della sua/loro capacità, comprese le masse del conducente, del carburante e dei liquidi, con il veicolo dotato della strumentazione standard conformemente alle specifiche del costruttore, e le masse della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, della/e ruota/e di scorta e degli attrezzi, qualora il veicolo ne disponga;
«batteria di trazione»: sistema di batteria che immagazzina energia con lo scopo primario di fornire propulsione al veicolo;
«autonomia elettrica»: la distanza percorsa in modalità charge-depleting fino all'esaurimento della carica della batteria di trazione;
«autonomia a zero emissioni»: la distanza massima che un veicolo può percorrere producendo zero emissioni dallo scarico, che per i veicoli elettrici puri corrisponde all'autonomia elettrica;
«durabilità»: la capacità di un sistema o di un dispositivo, di un componente o di una qualsiasi parte del veicolo di mantenere le prestazioni prescritte in un determinato periodo di tempo;
«durabilità della batteria»: la durabilità di bordo di una batteria di trazione misurata sulla base del suo stato di salute;
«stato di salute»: lo stato misurato o stimato di una specifica metrica di prestazione di un veicolo o di una batteria di trazione in un momento specifico della sua durata di vita, espresso come percentuale della prestazione determinata al momento della certificazione o quando era nuova;
«passaporto ambientale del veicolo» o «EVP» (environmental vehicle passport): una registrazione in formato digitale che contiene informazioni sulle prestazioni ambientali di un veicolo al momento dell'immatricolazione, tra cui il livello dei limiti di emissioni inquinanti, le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica, l'autonomia elettrica e la potenza del motore o del motore elettrico, la durabilità della batteria e altri valori correlati;
«sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico»: sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per fornire all'utente informazioni sulle emissioni dallo scarico in eccesso e garantire le riparazioni del caso prima di ulteriori utilizzi;
«sistema di avvertimento del conducente per il livello basso del reagente»: sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per avvisare l'utente del livello basso del reagente di consumo e garantire l'uso del reagente;
«dichiarazione di conformità» o «dichiarazione»: dichiarazione del costruttore che attesta la conformità di uno specifico tipo o gruppo di veicoli, componente o entità tecnica indipendente, alle prescrizioni del presente regolamento;
«efficienza energetica di un rimorchio»: le prestazioni di un rimorchio in relazione al suo influsso sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e di energia elettrica, sull'autonomia a zero emissioni, sull'autonomia elettrica e sulla potenza del motore o del motore elettrico di un veicolo trattore;
«pneumatico invernale»: pneumatico il cui battistrada dispone di una scolpitura, una mescola o una costruzione progettata principalmente per ottenere sul suolo fangoso e innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere in movimento il veicolo e di controllare tale movimento;
«pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme»: pneumatico invernale o pneumatico per uso speciale il cui battistrada dispone di una scolpitura, una mescola o una struttura progettata specificamente per l'utilizzo in condizioni di neve estreme;
«pneumatico con aderenza sul ghiaccio»: pneumatico invernale di classe C1 destinato a essere usato in condizioni di neve estreme, progettato anche per essere utilizzato su superfici stradali coperte da ghiaccio e che soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento ONU n. 117;
«pneumatico per uso speciale»: pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali e progettato principalmente per mettere o mantenere in movimento il veicolo in condizioni di fuoristrada;
«opzione»: una serie di prescrizioni aggiuntive stabilite nel presente regolamento alle quali i costruttori possono scegliere di conformarsi al fine di poter utilizzare la designazione corrispondente per i veicoli che producono.
CAPO II
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI
Articolo 4
Obblighi dei costruttori in merito alla produzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti
I costruttori progettano, producono e assemblano veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 con:
sistemi OBD che possono rilevare i malfunzionamenti che determinano il superamento dei limiti prescritti per le emissioni dallo scarico o i malfunzionamenti di componenti connessi alle prestazioni in materia di emissioni, al fine di facilitare le riparazioni;
sistemi OBM in grado di monitorare le emissioni dallo scarico;
dispositivi OBFCM per il monitoraggio in condizioni reali del consumo di carburante e di energia elettrica e di altri parametri rilevanti necessari ai fini della determinazione dell'efficienza reale in relazione al carburante e all'energia;
dispositivi di monitoraggio dello stato di salute della batteria di trazione;
sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico;
sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso;
dispositivi che comunichino all'esterno del veicolo i dati generati dal veicolo utilizzati per la conformità al presente regolamento e i dati OBFCM, anche ai fini dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dei controlli tecnici su strada a norma della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), nonché ai fini della comunicazione con le infrastrutture di ricarica e i sistemi di alimentazione stazionari in grado di consentire funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale.
I costruttori progettano, producono e assemblano i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 in modo da ridurre al minimo le vulnerabilità che potrebbero verificarsi in tutte le fasi del ciclo di vita dei veicoli, e che potrebbero permettere manomissioni di quanto segue:
sistema di iniezione di carburante e reagente;
motore e relative centraline;
batterie di trazione e relativi sistemi di gestione;
contachilometri;
sistemi antinquinamento;
motore elettrico e relative centraline;
dispositivo OBFCM;
sistemi OBD;
sistemi OBM;
EVP.
Articolo 5
Opzioni per i costruttori relative alla produzione e designazione dei veicoli
Articolo 6
Prescrizioni relative alla durabilità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
I sistemi OBM installati dal costruttore sui veicoli sono in grado di:
monitorare e registrare tutte le emissioni dallo scarico di NOx, NH3 e PM da veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 e di NOx e PM da veicoli delle categorie M1 ed N1 nonché rilevare i superamenti pari ad almeno 2,5 volte i pertinenti limiti di emissione dallo scarico definiti nell'allegato I;
comunicare i dati riguardanti le prestazioni in materia di emissioni dallo scarico e i dati relativi alla durabilità della batteria del veicolo tramite la porta OBD, anche ai fini dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE e dei controlli tecnici su strada a norma della direttiva 2014/47/UE, e via etere, in forma anonima, al fine di monitorare la conformità dei tipi di veicoli;
far scattare il sistema di avvertimento del conducente quando le emissioni dallo scarico sono superate in misura significativa, utilizzando metodi armonizzati per innescare riparazioni tempestive, senza impedire ai veicoli di completare un viaggio in corso per evitare problemi di sicurezza stradale.
I costruttori informano immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione in merito alla non conformità e forniscono dettagli adeguati.
Articolo 7
Obblighi dei costruttori per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni
Articolo 8
Regole speciali per i costruttori di piccole serie
L'articolo 4, paragrafo 6, lettere b), c) ed e), non si applica ai costruttori di piccole serie di veicoli della categoria M1 o N1.
Articolo 9
Regole speciali per i veicoli con motore omologato
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI PER L'OMOLOGAZIONE IN RELAZIONE ALLE EMISSIONI E LA VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 10
Omologazione in relazione alle emissioni, conformità della produzione, conformità in servizio e vigilanza del mercato
A decorrere dall'adozione di tutti gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 9, se il costruttore la richiede, le autorità di omologazione non si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni per un nuovo tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N2 o N3 o di motore destinato a tali veicoli, né vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tale veicolo nuovo o motore conforme al presente regolamento.
Articolo 11
Obblighi specifici degli Stati membri riguardanti l'omologazione in relazione alle emissioni di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
A decorrere dal 1o luglio 2030, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C1 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C1, se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento.
Gli pneumatici di classe C1 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 30 giugno 2032.
A decorrere dal 1o aprile 2032, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C2 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C2, se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento.
Gli pneumatici di classe C2 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2034.
A decorrere dal 1o aprile 2034, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C3 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C3 se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento.
Gli pneumatici di classe C3 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2036.
Articolo 12
Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento
CAPO IV
RUOLO DELLA COMMISSIONE E DI TERZI RICONOSCIUTI NEL CONTESTO DELLA CONFORMITÀ IN SERVIZIO E DELLA VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 13
Applicazione delle prescrizioni per le prove da parte della Commissione e di terzi riconosciuti
CAPO V
PROVE E DICHIARAZIONI
Articolo 14
Procedure e prove
Le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dell'allegato V devono essere eseguite dai costruttori. Le prove di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dell'allegato V devono essere eseguite dalle autorità nazionali, dalla Commissione e da terzi riconosciuti.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le metodologie di prova, le disposizioni amministrative, le procedure e le metodologie per la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni e l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato per tutti i seguenti aspetti:
tipi di veicoli delle categorie M1 ed N1;
tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3;
motori utilizzati nei tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3;
sistemi OBM e OBD;
sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni;
sistema di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso;
sistemi antimanomissione, di sicurezza e di cibersicurezza;
tipi di sistemi antinquinamento di ricambio e relative parti;
tipi di impianti di frenatura e relative parti di ricambio per quanto riguarda le emissioni di particelle;
pneumatici di classe C1, C2 e C3, relativamente alla loro abrasione;
altri tipi di componenti e relative parti di ricambio;
determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia elettrica e della potenza per i veicoli delle categorie M1 ed N1, disposizioni per i dispositivi OBFCM;
determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell’autonomia a zero emissioni, dell’autonomia elettrica e della potenza per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, efficienza energetica dei rimorchi delle categorie O3 e O4, disposizioni per i dispositivi OBFCM.
La Commissione adotta atti di esecuzione per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità in servizio, la conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue:
i metodi per la misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio e su strada come da uso abituale in condizioni di guida reale e l'impiego di sistemi portatili di misurazione delle emissioni per verificare le emissioni di guida reali;
i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica e della potenza dei veicoli a motore;
i metodi, le prescrizioni e le specifiche tecniche per gli indicatori di cambio di marcia;
i metodi per la determinazione dell'efficienza energetica dei rimorchi delle categorie O3 e O4;
i metodi per la misurazione delle emissioni dal basamento;
i metodi per la misurazione delle emissioni evaporative;
i metodi per la misurazione delle emissioni di particolato dai freni, compresi i metodi per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, le emissioni reali di particolato dai freni durante la guida e la frenata a recupero di energia;
i metodi per la misurazione dell'abrasione degli pneumatici;
i metodi per la valutazione della conformità alle prescrizioni prestazionali minime di durabilità della batteria;
i metodi, le prescrizioni e le prove, comprese le soglie di conformità, per garantire le prestazioni dei dispositivi OBFCM, dei sistemi OBD e OBM e dei sensori di tali dispositivi e sistemi, nonché la comunicazione all’esterno del veicolo dei dati registrati da tali dispositivi e sistemi;
le caratteristiche e prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento;
i metodi per valutare il funzionamento, l’efficacia, la rigenerazione e la durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio;
i metodi per l’applicazione e la valutazione del rispetto dell'articolo 4, paragrafo 5, compresa la metodologia per l'analisi della vulnerabilità e la tutela dalle manomissioni;
i metodi per la valutazione della conformità alle prescrizioni per le omologazioni in relazione alle emissioni applicabili ai veicoli prodotti da costruttori di piccole e piccolissime serie, di cui all'articolo 8, e le procedure di prova per tali veicoli;
i metodi per il controllo del funzionamento dei tipi di veicoli omologati nel contesto delle designazioni di cui all'articolo 5;
i controlli della conformità all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e le procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi;
le prescrizioni prestazionali per le apparecchiature di prova;
le specifiche dei carburanti di riferimento utilizzati per le prove;
i metodi per verificare l'assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione;
il formato, i dati e i metodi di comunicazione all'esterno del veicolo per l'EVP, nonché i metodi di visualizzazione di bordo dei dati ambientali relativi al tipo di veicolo e alle prestazioni ambientali del singolo veicolo;
le prescrizioni amministrative e in materia di documentazione per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato;
gli eventuali obblighi di comunicazione.
Entro il 29 maggio 2025 la Commissione adotta, per i veicoli delle categorie M1 ed N1 di cui al paragrafo 3, lettera a), i seguenti atti di esecuzione:
per quanto riguarda le emissioni inquinanti, di cui al paragrafo 4, lettere a), e), f), k), q), r), s), t), u) e v);
per quanto riguarda i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica e della potenza dei veicoli nonché le prestazioni dei dispositivi OBFCM, di cui al paragrafo 4, lettere b), c), e j);
per quanto riguarda i sistemi OBM e OBD, di cui al paragrafo 4, lettere j) e k).
Entro il 29 novembre 2026 la Commissione adotta, per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, di cui al paragrafo 3, lettere b) e c) rispettivamente, e i loro motori come anche per i rimorchi delle categorie O3 e O4, gli atti di esecuzione seguenti:
per quanto riguarda le emissioni inquinanti, di cui al paragrafo 4, lettere a), e), k), q), r), s), t), u) e v);
per quanto riguarda i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica, della potenza dei veicoli nonché le prestazioni dei dispositivi OBFCM, di cui al paragrafo 4, lettere b), d), e j);
per quanto riguarda i sistemi OBM e OBD, di cui al paragrafo 4, lettere j) e k).
Articolo 15
Adeguamento al progresso tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare il presente regolamento come segue:
l'articolo 5, con l'introduzione di opzioni e designazioni supplementari basate su tecnologie innovative per i costruttori;
stabilendo regole speciali per i costruttori di piccole serie per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 a norma degli articoli 3 e 8;
se del caso, stabilendo limiti di emissione di formaldeide per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 di cui alla tabella 2 dell'allegato I, a seguito e sulla base del riesame a norma dell'articolo 18, paragrafo 6;
la tabella 2 dell'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui veicoli «Euro 7»;
le tabelle 4 e 5 dell'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui freni o sugli pneumatici «Euro 7»;
stabilendo i moltiplicatori della durabilità di cui alla tabella 2 dell'allegato IV sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove relative alle emissioni dallo scarico dei veicoli dei veicoli M2, M3, N2 ed N3 e di una relazione sulla durabilità dei veicoli pesanti presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3;
l'allegato V, per quanto concerne l'applicazione delle prescrizioni per le prove e delle dichiarazioni.
Qualora sia stata adottata una proposta di regolamento ONU, di regolamento tecnico mondiale o una modifica di un regolamento ONU o di un regolamento tecnico mondiale e senza indebito ritardo dopo tale adozione, o sulla base delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, se del caso, tenendo conto del progresso tecnico, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano il presente regolamento come segue:
stabilendo limiti di emissione di particolato dai freni nell'allegato I in linea con le tecnologie più avanzate e, se del caso, facendo riferimento ai lavori del Forum mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 delle Nazioni Unite), anche, se del caso, modificando rispettivamente le tabelle 5, 6, 7 e 8 dell'allegato I, prevedendo limiti o criteri diversi a seconda delle categorie di veicoli e delle tecnologie del gruppo propulsore;
stabilendo limiti di abrasione per i tipi di pneumatici di cui all'allegato I, facendo riferimento ai lavori del WP.29 delle Nazioni Unite;
stabilendo le prescrizioni prestazionali minime delle batterie di cui all'allegato II, in linea con le soluzioni più avanzate in materia di tecnologie e architettura delle batterie, nonché con la loro applicazione, in particolare nei veicoli di piccole dimensioni, e tenendo conto di criteri quali il chilometraggio e la durata di vita di tutte le categorie di veicoli in relazione alle prestazioni delle batterie.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il presente regolamento stabilendo limiti di abrasione per i tipi di pneumatici di cui all'allegato I qualora il WP.29 delle Nazioni Unite non abbia adottato disposizioni uniformi entro il pertinente termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in linea, se del caso, con i lavori del WP.29 delle Nazioni Unite e riferendosi ad essi, nonché tenendo conto del progresso tecnico, entro il 1o luglio 2027 per gli pneumatici di classe C1, entro il 1o aprile 2029 per gli pneumatici di classe C2 ed entro il 1o aprile 2031 per gli pneumatici di classe C3.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 17
Procedura di comitato
Articolo 18
Comunicazione delle informazioni e riesame
Tale relazione valuta, tra l'altro, l'opportunità di stabilire prescrizioni prestazionali minime per i veicoli fino ad almeno 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Modifica del regolamento (UE) 2018/858
L'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
rifiuto di dare accesso a informazioni;
messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti a omologazione senza tale omologazione, oppure falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione a tale scopo;
manomissione del veicolo e dei suoi sistemi.»;
sono inseriti i paragrafi seguenti:
falsificazione dei risultati delle prove di conformità in servizio nell'ambito dell'omologazione in relazione alle emissioni;
progettazione, produzione e assemblaggio di veicoli mediante impianti di manipolazione o strategie di manipolazione, che fanno sì che un veicolo non conforme sembri conforme al presente regolamento;
progettazione, produzione e assemblaggio di veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 senza i necessari sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico o sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso.
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2031.
I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI del presente regolamento.
I regolamenti (UE) n. 582/2011 e (UE) 2017/2400, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sono abrogati a decorrere dal 1o luglio 2031.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 29 novembre 2026 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 ed N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M1 o N1 omologati ai sensi del presente regolamento, e a decorrere dal 29 novembre 2027 ai veicoli nuovi delle categorie M1 o N1 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.
Si applica a decorrere dal 29 maggio 2028 ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 o O4 omologati ai sensi del presente regolamento e a decorrere dal 29 maggio 2029 ai nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2,N3, O3 e O4 e ai componenti, ai sistemi e alle entità tecniche indipendenti per tali veicoli.
Si applica a decorrere dal 1o luglio 2028 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C1, a decorrere dal 1o aprile 2030 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C2 e a decorrere dal 1o aprile 2032 ai nuovi tipi di pneumatici di classe C3.
Si applica a decorrere dal 1o luglio 2030 ai veicoli delle categorie M1 ed N1 prodotti da costruttori di piccole serie e dal 1o luglio 2031 ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 prodotti da costruttori di piccole serie.
Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 28 maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
LIMITI DI EMISSIONE EURO 7
Tabella 1: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per veicoli delle categorie M1 ed N1 con motore a combustione interna
|
|
|
Massa in ordine di marcia (MRO) (kg) |
Massa del monossido di carbonio (CO) |
Massa degli idrocarburi totali (THC) |
Massa degli idrocarburi non metanici (NMHC) |
Massa degli ossidi di azoto (NOx) |
Massa combinata degli idrocarburi totali e degli ossidi di azoto (THC + NOx) |
Massa del particolato (PM) |
Numero di particelle (PN10) |
|||||||
|
L1 (mg/km) |
L2 (mg/km) |
L3 (mg/km) |
L4 (mg/km) |
L2 + L4 (mg/km) |
L5 (mg/km) |
L6 (#/km) |
||||||||||
|
Categoria |
Classe |
|
PI |
CI |
PI |
CI |
PI |
CI |
PI |
CI |
PI |
CI |
PI |
CI |
PI |
CI |
|
M1 |
— |
|
1 000 |
500 |
100 |
— |
68 |
— |
60 |
80 |
— |
170 |
4,5 |
4,5 |
6x1011 |
6x1011 |
|
N1 |
I |
MRO ≤ 1280 |
1 000 |
500 |
100 |
— |
68 |
— |
60 |
80 |
— |
170 |
4,5 |
4,5 |
6x1011 |
6x1011 |
|
II |
1280 < MRO ≤ 1735 |
1 810 |
630 |
130 |
— |
90 |
— |
75 |
105 |
— |
195 |
4,5 |
4,5 |
6x1011 |
6x1011 |
|
|
III |
1735 < MRO |
2 270 |
740 |
160 |
— |
108 |
— |
82 |
125 |
— |
215 |
4,5 |
4,5 |
6x1011 |
6x1011 |
|
| Note: PI = motore ad accensione comandata CI = motore ad accensione spontanea |
||||||||||||||||
Tabella 2: limiti di emissione dallo scarico Euro 7 per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 con motore a combustione interna e per i motori a combustione interna utilizzati in tali veicoli
|
Emissioni inquinanti |
WHSC (CI) e WHTC (CI e PI) |
Emissioni di guida reali (RDE) |
|
per kWh |
per kWh |
|
|
NOx in mg |
200 |
260 |
|
PM in mg |
8 |
— |
|
PN10 in # |
6x1011 |
9 x 1011 |
|
CO in mg |
1 500 |
1 950 |
|
NMOG in mg |
80 |
105 |
|
NH3 in mg |
60 |
85 |
|
CH4 in mg |
500 |
650 |
|
N2O in mg |
200 |
260 |
| Note: PI = motore ad accensione comandata CI = motore ad accensione spontanea |
||
Tabella 3: limiti per le emissioni evaporative Euro 7 per i veicoli delle categorie M1 ed N1 alimentati a benzina
|
Massa delle emissioni evaporative (g/prova) |
|
1,5 |
Tabella 4: limiti di emissione di particolato dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili fino al 31 dicembre 2029, mediante la tecnologia del gruppo propulsore
|
Limiti di emissione in mg/km per veicolo |
Veicoli delle categorie M1 ed N1, esclusi i veicoli N1 di classe III (*1) |
||||
|
Tecnologia del gruppo propulsore |
PEV |
OVC-HEV |
NOVC-HEV |
FCV/FCHV |
ICEV |
|
Emissioni di particolato dai freni (PM10) |
3 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
(*1)
Per i veicoli N1 di classe III, i limiti applicabili sono i seguenti: PEV 5: mg/km; OVC-HEV, NOVC-HEV, FCV/FCHV e ICEV: 11 mg/km. |
|||||
Tabella 5: limiti di emissione di particolato dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2030 a seguito del riesame di cui all'articolo 18, paragrafo 5, mediante la tecnologia del gruppo propulsore (veicoli delle categorie M1 ed N1)
|
Limiti di emissione |
Veicoli M1 ed N1 |
||||
|
Tecnologia del gruppo propulsore |
PEV |
OVC-HEV |
NOVC-HEV |
FCV/FCHV |
ICEV |
|
Emissioni di particolato dai freni (PM10) |
|
|
|
|
|
|
Emissioni dai freni in numero di particelle (PN) |
|
|
|
|
|
Tabella 6: limiti di emissione di particolato dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2030 a seguito del riesame di cui all'articolo 18, paragrafo 5, mediante la tecnologia del gruppo propulsore (veicoli delle categorie M2 ed N2)
|
Limiti di emissione |
Veicoli delle categorie M2 ed N2 |
||||
|
Tecnologia del gruppo propulsore |
PEV |
OVC-HEV |
NOVC-HEV |
FCV/FCHV |
ICEV |
|
Emissioni di particolato dai freni (PM10) |
|
|
|
|
|
|
Emissioni dai freni in numero di particelle (PN) |
|
|
|
|
|
Tabella 7: limiti di emissione di particolato dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2034 a seguito del riesame di cui all'articolo 18, paragrafo 5, mediante la tecnologia del gruppo propulsore (veicoli delle categorie M3 ed N3)
|
Limiti di emissione |
Veicoli delle categorie M3 ed N3 |
||||
|
Tecnologia del gruppo propulsore |
PEV |
OVC-HEV |
NOVC-HEV |
FCV/FCHV |
ICEV |
|
Emissioni di particolato dai freni (PM10) |
|
|
|
|
|
|
Emissioni dai freni in numero di particelle (PN) |
|
|
|
|
|
Tabella 8: limiti di emissione di particolato dai freni Euro 7 nel ciclo di guida standard applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2035 per tutte le tecnologie del gruppo propulsore, per categoria di veicoli
|
Limiti di emissione |
Veicoli delle categorie M1 ed N1 |
Veicoli delle categorie M2 ed N3 |
Veicoli delle categorie M2 ed N3 |
|
Emissioni di particolato dai freni (PM10) |
3 mg/km per veicolo |
|
|
|
Emissioni dai freni in numero di particelle (PN) |
|
|
|
Tabella 9: limiti di abrasione degli pneumatici Euro 7
|
Limiti di abrasione degli pneumatici |
Pneumatici di classe C1 |
Pneumatici di classe C2 |
Pneumatici di classe C3 |
|
Pneumatici normali |
|
|
|
|
Pneumatici invernali |
|
|
|
|
Pneumatici per uso speciale |
|
|
|
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PRESTAZIONALI MINIME EURO 7 PER LA DURABILITÀ DELLA BATTERIA
Tabella 1: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli della categoria M1
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare (*2) |
|
OVC-HEV |
80 % |
72 % |
|
|
PEV |
80 % |
72 % |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare (*2) |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
Tabella 2: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli della categoria N1
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare (*3) |
|
OVC-HEV |
75 % |
67 % |
|
|
PEV |
75 % |
67 % |
|
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'autonomia |
Dall'inizio della vita fino a 5 anni o a 100 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli con più di 5 anni o 100 000 km e fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Veicoli fino a una durata di vita supplementare (*3) |
|
OVC-HEV |
|
|
|
|
PEV |
|
|
|
Tabella 3: prescrizioni prestazionali minime Euro 7 per la durabilità della batteria per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3
|
Prescrizioni prestazionali minime basate sull'energia della batteria |
Veicoli nella durata di vita principale (*1) |
Veicoli nella durata di vita supplementare (*1) |
|
OVC-HEV |
|
|
|
PEV |
|
|
|
(*1)
Come indicato nell'allegato IV. |
||
ALLEGATO III
CONDIZIONI DI PROVA
Tabella 1: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli delle categorie M1 ed N1 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore del veicolo
|
Misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio |
Misurazione delle emissioni di guida reali (RDE) |
|
Per tutte le prove sulle emissioni dallo scarico effettuate utilizzando il ciclo di prova al banco dinamometrico mediante la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) si applica il regolamento ONU n. 154 (*1). Si applicano le disposizioni relative al livello 1A (WLTP a 4 fasi). |
Per le prove RDE effettuate su strada, si applica il regolamento ONU n. 168 (*2), con il soddisfacimento della valutazione delle emissioni per quanto riguarda la procedura WLTP a 4 fasi. |
|
(*1)
Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP), serie di modifiche 02.
(*2)
Regolamento ONU n. 168, versione originale. |
|
Tabella 2: condizioni per la verifica della conformità dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 rispetto ai limiti di emissione dallo scarico con qualsiasi carburante e lubrificante in commercio, nel rispetto delle specifiche rilasciate dal costruttore
|
Misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio |
Misurazione delle RDE |
|
Per tutte le prove sulle emissioni dallo scarico effettuate utilizzando i cicli WHTC/WHSC su banco di prova per motori, allegato 4 del regolamento ONU n. 49 (*1). |
Si applica l'allegato 8 del regolamento ONU n. 49, con i seguenti adeguamenti: i) nell'allegato 8, appendice 1, del regolamento ONU n. 49, leggere il punto A.1.4.2.2.2.1. come segue: «Gli intervalli validi sono quelli la cui potenza media supera la soglia di potenza del 6 % della potenza massima del motore.»; ii) nell'allegato 8, punto 6.3, del regolamento ONU n. 49, nella Tabella 2 riguardante i fattori di conformità (FC), il valore 1,0 è utilizzato per tutti gli inquinanti; i limiti applicabili sono i limiti delle RDE di cui all'allegato I, Tabella 2, del presente regolamento. |
|
(*1)
Regolamento ONU n. 49, serie di modifiche 07. |
|
Tabella 3: condizioni per la verifica della conformità rispetto ai limiti per le emissioni evaporative
|
|
Condizioni di prova |
|
Prova SHED per le emissioni evaporative (*1) |
Regolamento ONU n. 154, livello 1A (WLTP a 4 fasi) (*2). |
|
(*1)
SHED: sealed housing for evaporative determination (locale sigillato per la misurazione delle emissioni evaporative).
(*2)
Regolamento ONU n. 154, serie di modifiche 02. |
|
Tabella 4: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni
|
|
Veicoli delle categorie M1 ed N1 |
Veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 |
|
Prova relativa alle emissioni di particolato dai freni |
Prove secondo il regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri (*1) |
|
|
(*1)
Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj). |
||
Tabella 5: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di abrasione degli pneumatici
|
|
Pneumatici di classe C1 |
Pneumatici di classe C2 |
Pneumatici di classe C3 |
|
Prova relativa ai limiti di abrasione degli pneumatici |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dal WP.29 delle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dal WP.29 delle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali |
Sulla base delle metodologie di prova sviluppate dal WP.29 delle Nazioni Unite per sottoporre a prova l'abrasione degli pneumatici in condizioni reali |
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DI VITA
Tabella 1: durata di vita dei veicoli, dei motori e dei sistemi antinquinamento
|
Durata di vita dei veicoli, dei motori e dei dispositivi antinquinamento di ricambio |
M1, N1 ed M2 |
||
|
Durata di vita principale |
Fino a 160 000 km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
300 000 km o 8 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
700 000 km o 12 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
|
Durata di vita supplementare |
Dopo la durata di vita principale e fino a 200 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Dopo la durata di vita principale e fino a 375 000 km o 10 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
Dopo la durata di vita principale e fino a 875 000 km o 15 anni, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo |
|
(*1)
Massa massima. |
|||
Tabella 2: moltiplicatori della durabilità applicabili per l’adeguamento dei limiti di emissione dallo scarico ai sensi dell’allegato 1 quando si sottopongono a prova veicoli, motori e dispositivi antinquinamento di ricambio nell’ambito della durata di vita supplementare
|
Moltiplicatori di durabilità |
M1, N1 ed M2 |
||
|
Moltiplicatore della durabilità per la durata di vita supplementare |
1,2 per i gas inquinanti |
1,2 per i gas inquinanti |
1,2 per i gas inquinanti |
|
(1)
Massa massima. |
|||
ALLEGATO V
APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PER LE PROVE E DICHIARAZIONI
Tabella 1: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per i veicoli delle categorie M1 ed N1 per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) |
Prova dimostrativa obbligatoria per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Gas inquinanti, PM, PN, emissioni di CO2, consumo di carburante (OBFCM), consumo di energia elettrica e autonomia elettrica (durabilità della batteria) (WLTP a 23 oC) |
Prova obbligatoria per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione |
Obbligatorie per le emissioni dallo scarico e l'OBFCM |
Obbligatorie per le emissioni dallo scarico, l'OBFCM e i dispositivi di monitoraggio dello stato di salute della durabilità della batteria |
|
Correzione della temperatura ambiente applicata alle emissioni di CO2 (WLTP a 14 oC) |
Dichiarazione (*1) |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Emissioni dal basamento |
Dichiarazione di installazione di un sistema a basamento chiuso o di instradamento verso il tubo di scappamento (*1) |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Prova per le emissioni evaporative |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Corretto funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Prova di laboratorio a bassa temperatura per emissioni |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Prova di laboratorio a bassa temperatura per autonomia elettrica |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Diagnostica di bordo |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio di bordo |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
(*1)
L'autorità di omologazione può richiedere che sia eseguita una prova. |
|||
Tabella 2: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per i veicoli delle categorie M1 ed N1 per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Commissione e terzi riconosciuti |
Autorità di vigilanza del mercato |
Commissione e terzi riconosciuti |
|
Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) |
Prova dimostrativa obbligatoria per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutti i tipi di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Gas inquinanti, PM, PN, emissioni di CO2, consumo di carburante (OBFCM), consumo di energia elettrica e autonomia elettrica (durabilità della batteria) (WLTP a 23 oC) |
Prova obbligatoria per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione |
Audit o prove facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Correzione della temperatura ambiente applicata alle emissioni di CO2 (WLTP a 14 oC) |
Dichiarazione (*1) |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Emissioni dal basamento |
Dichiarazione di installazione di un sistema a basamento chiuso o di instradamento verso il tubo di scappamento (*1) |
Audit o prove facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Prova per le emissioni evaporative |
Obbligatorie |
Audit o prove facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Prova di laboratorio a bassa temperatura per emissioni |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Prova di laboratorio a bassa temperatura per autonomia elettrica |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Diagnostica di bordo |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio di bordo |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
(*1)
L'autorità di omologazione può richiedere che sia eseguita una prova. |
||||||
Tabella 3: applicazione di prescrizioni per le prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le relative estensioni per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti, PM, PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante (WHTC e WHSC) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di motori e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*1); (*2) |
Obbligatorie su un motore non appartenente alla famiglia (*3) |
Non obbligatorie |
|
Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili (*2) |
Non obbligatorie |
Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni (*3) |
|
Emissioni di CO2, consumo di carburante e di energia elettrica, determinazione dell'autonomia a zero emissioni e dell'autonomia elettrica di un veicolo |
Licenza per operare uno strumento di simulazione VECTO, certificazione dei componenti. |
Per i componenti. Controllo dell'uso del VECTO (quattro volte l'anno) |
Obbligatorie |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Emissioni dal basamento |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento (*2) |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione (*2) |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Dichiarazione (*2) |
Non obbligatorie |
Facoltative (*3) |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie (*2) |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio di bordo (livello della famiglia OBM) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
|
OBFCM (misurazione a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica, nonché del carico utile) |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
(*1)
Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.
(*2)
Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato in relazione alle emissioni, il costruttore del motore è tenuto a dimostrare la conformità del veicolo nell'ambito di tale prova (il motore è omologato come entità tecnica indipendente).
(*3)
Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato in relazione alle emissioni, il costruttore del motore è tenuto a dimostrare la conformità del veicolo nell'ambito di tale prova, se concordato con il costruttore del veicolo ai sensi dell'articolo 9. |
|||
Tabella 4: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le relative estensioni per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Commissione e terzi riconosciuti |
Autorità di vigilanza del mercato |
Commissione e terzi riconosciuti |
|
Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili (*2) |
(cfr. prescrizioni relative ai motori) |
Obbligatorie annualmente per un numero adeguato di tipi di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle emissioni (*3) |
Facoltative |
Obbligatorie/Facoltative |
Facoltative |
|
Gas inquinanti, PM, PN ed emissioni di CO2, consumo di carburante (WHTC e WHSC) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di motori e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*1): (*2) |
Obbligatorie su un motore appartenente alla famiglia (*2) |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
Emissioni di CO2, consumo di carburante e di energia elettrica, determinazione dell'autonomia a zero emissioni e dell'autonomia elettrica di un veicolo |
Rilascio della licenza per operare uno strumento di simulazione VECTO; rilascio dei certificati dei componenti |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
|
Procedura di prova di verifica |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Emissioni dal basamento |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Durabilità della batteria |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie (*2) |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Monitoraggio di bordo (livello della famiglia OBM) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
OBFCM (misurazione a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica, nonché del carico utile) |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione (*2) |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
Tecnologie di geofencing (se del caso) |
Dichiarazione e dimostrazione |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Obbligatorie |
Facoltative |
|
(*1)
Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze.
(*2)
Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato in relazione alle emissioni, il costruttore del motore è tenuto a dimostrare la conformità del veicolo nell'ambito di tale prova (il motore è omologato come entità tecnica indipendente).
(*3)
Nel caso di un veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni, il costruttore del motore è tenuto a dimostrare la conformità del veicolo nell'ambito di tale prova, se concordato con il costruttore del veicolo ai sensi dell'articolo 9. |
||||||
Tabella 5: applicazione di prescrizioni per le prove, dichiarazioni e altre prescrizioni per l'omologazione e le relative estensioni per i rimorchi delle categorie O3 e O4 per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Rilascio della licenza per operare uno strumento di simulazione VECTO; rilascio dei certificati dei componenti |
Per i componenti |
Facoltative |
Tabella 6: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le relative estensioni per i rimorchi delle categorie O3 e O4 per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Efficienza energetica dei rimorchi |
Rilascio della licenza per operare uno strumento di simulazione VECTO; rilascio dei certificati dei componenti |
Per i componenti |
Non obbligatorie |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Tabella 7: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le relative estensioni per i motori destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove per ciascun carburante |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Gas inquinanti, PM, PN ed emissioni di CO2 e consumo di carburante (WHTC e WHSC) |
Obbligatorie sul motore capostipite della famiglia di motori e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*2) |
Obbligatorie su un motore appartenente alla famiglia |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
|
Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni tipo di carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
|
|
Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2 |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
|
|
Rigenerazione continua/periodica |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Emissioni dal basamento |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
|
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
|
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
|
|
Monitoraggio di bordo (livello della famiglia OBM) |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
Non obbligatorie |
|
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione (*1) |
Non obbligatorie |
|
|
(*1)
Solo se il costruttore del motore fornisce tali sistemi insieme al motore.
(*2)
Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze. |
|||
Tabella 8: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione e le relative estensioni per i motori destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove per ciascun carburante |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
|
|
|
Gas inquinanti, PM, PN ed emissioni di CO2 e consumo di carburante (WHTC e WHSC) |
Obbligatorie sul motore capostipite e dichiarazione per tutti i membri della famiglia (*2) |
Audit o prove facoltative |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
|
Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni tipo di carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3) |
Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per tipo di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili |
Non obbligatorie |
||
|
Prove sui motori per verificare i dati necessari per la determinazione delle emissioni di CO2 |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
||
|
Rigenerazione continua/periodica |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
||
|
Emissioni dal basamento |
Verificare l'installazione del sistema a basamento chiuso o l'instradamento verso il tubo di scappamento |
Non obbligatorie |
||
|
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
||
|
Determinazione della potenza |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
||
|
Diagnostica di bordo (livello della famiglia OBD) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
||
|
Monitoraggio di bordo (livello della famiglia OBM) |
Eseguite soltanto con il veicolo completo, come da tabelle 3 e 4 |
|||
|
Potenza del motore |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
||
|
Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza |
Dichiarazione e documentazione (*1) |
Non obbligatorie |
|
|
|
(*1)
Solo se il costruttore del motore fornisce tali sistemi insieme al motore.
(*2)
Con il supporto dei dati delle prove svolte sui motori di tutte le potenze. |
||||
Tabella 9: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione dei sistemi antinquinamento per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Dimostrazione delle prestazioni e della durabilità con parti invecchiate |
Obbligatorie/Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
|
Controllo delle prescrizioni sulla durabilità in condizioni reali (prova RDE con veicoli invecchiati) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Tabella 10: applicazione delle prescrizioni per le prove e dichiarazioni per l'omologazione dei sistemi antinquinamento per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Commissione e terzi riconosciuti |
Autorità di vigilanza del mercato |
Commissione e terzi riconosciuti |
|
Dimostrazione delle prestazioni e della durabilità con parti invecchiate |
Obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
Facoltative |
|
Controllo delle prescrizioni sulla durabilità in condizioni reali (prova RDE con veicoli invecchiati) |
Dichiarazione |
Non obbligatorie |
Facoltative |
Facoltative |
Obbligatorie |
Facoltative |
Tabella 11: applicazione delle prescrizioni per le prove per l'omologazione dei sistemi di frenatura per i costruttori
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
|
Prova delle emissioni del sistema di frenatura nel ciclo WLTP di frenatura |
Obbligatorie |
Obbligatorie |
Non obbligatorie |
Tabella 12: applicazione delle prescrizioni per le prove per l'omologazione dei sistemi di frenatura per gli Stati membri, la Commissione e terzi riconosciuti
|
Prescrizioni per le prove |
Prove e prescrizioni per l'omologazione in relazione alle emissioni |
Prove di conformità della produzione |
Prove di conformità in servizio |
Prove per la vigilanza del mercato |
||
|
Soggetto competente |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Autorità di rilascio dell'omologazione |
Commissione e terzi riconosciuti |
Autorità di vigilanza del mercato |
Commissione e terzi riconosciuti |
|
Prova delle emissioni del sistema di frenatura nel ciclo WLTP di frenatura |
Obbligatorie |
Audit o prove facoltative |
Non obbligatorie |
Facoltative per verificare la percentuale di frenatura ad attrito |
Facoltative per verificare la percentuale di frenatura ad attrito |
Facoltative per verificare la percentuale di frenatura ad attrito |
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
1. Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Regolamento (CE) n. 715/2007 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 14 |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
Articolo 12 |
— |
|
Articolo 13 |
Articolo 19 |
|
Articolo 14 |
— |
|
Articolo 15 |
Articolo 17 |
|
Articolo 16 |
— |
|
Articolo 17 |
Articolo 20 |
|
Articolo 18 |
Articolo 21 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
— |
2. Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
This Regulation |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, primo comma |
Articolo 2 |
|
Articolo 2, secondo comma |
— |
|
Articolo 2, terzo comma |
— |
|
Articolo 2, quarto comma |
— |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 14 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 14 |
|
Articolo 5 bis |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 5 ter |
Articolo 10, paragrafi 6 e 7 |
|
Articolo 5 quater, lettera a) |
Articolo 14, paragrafo 4, lettera d) |
|
Articolo 5 quater, lettera b) |
Articolo 14, paragrafo 4, lettera j) |
|
Articolo 5 quater, lettera c) |
Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) |
|
Articolo 7 |
Articolo 12 |
|
Articolo 8 |
Articolo 10, paragrafi 6 e 7 |
|
Articolo 9 |
Articolo 11 |
|
Articolo 10 |
— |
|
Articolo 11 |
Articolo 19 |
|
Articolo 12 |
— |
|
Articolo 13 |
Articolo 17 |
|
Articolo 13a |
Articolo 17 |
|
Articolo 14 |
— |
|
Articolo 15 |
— |
|
Articolo 16 |
— |
|
Article 17 |
Articolo 20 |
|
Articolo 18 |
Articolo 21 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
— |
( ) Regolamento n. 117 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento.
( ) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli.
( ) Regolamento ONU n. 168 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE).
( ) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
( ) Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).
( ) Regolamento ONU n. 155 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza.
( *1 ) Come indicato nell'allegato IV.
( *2 ) Come indicato nell'allegato IV.