02024R0573 — IT — 20.02.2024 — 000.008
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 573 del 20.2.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2024
sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento:
stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
stabilisce norme in materia di comunicazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«potenziale di riscaldamento globale» o «GWP»: il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2, calcolato in termini di potenziale di riscaldamento globale in 100 anni, se non diversamente specificato, di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2 secondo gli allegati I, II, III e VI o, nel caso delle miscele, calcolato secondo l'allegato VI;
«miscela»: sostanza composta da due o più sostanze di cui almeno una è una sostanza elencata negli allegati I, II o III;
«tonnellata di CO2 equivalente»: la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;
«idrofluorocarburi» o «HFC»: le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, o le miscele contenenti almeno una di tali sostanze;
«operatore»: l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;
«immissione sul mercato»: l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l'uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio;
«importazione»: l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»), e comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
«esportazione»: l'uscita, di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo;
«apparecchiature ermeticamente sigillate»: apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
«contenitore»: un recipiente destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;
«recupero»: la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da contenitori, prodotti e apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei contenitori, dei prodotti o delle apparecchiature;
«riciclo»: il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione;
«rigenerazione»: il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato per ottenere prestazioni equivalenti a quello di una sostanza vergine, tenendo conto dell’uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali gas e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto;
«distruzione»: il processo tramite il quale un gas fluorurato a effetto serra è trasformato o decomposto, permanentemente e nel modo più completo possibile, in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;
«smantellamento»: l’interruzione permanente del funzionamento o dell’uso di un prodotto o di un’apparecchiatura che contiene gas fluorurati a effetto serra, compresa la chiusura definitiva di un impianto;
«riparazione»: il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, che risultano danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;
«installazione»: il processo di assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuito contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, al fine di assemblare un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato, che comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
«manutenzione o assistenza»: tutte le attività, tranne il recupero a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), che comportano l'apertura di circuiti o altre parti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, l'immissione nel sistema di gas fluorurati a effetto serra, la rimozione di una o più parti del circuito o dell'apparecchiatura, il riassemblaggio di due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e la riparazione di perdite, anche tramite l'aggiunta di gas fluorurati a effetto serra;
«sostanza vergine»: una sostanza che non è stata usata in precedenza;
«fisso»: solitamente non in transito durante il funzionamento e comprensivo delle apparecchiature di climatizzazione movibili da una stanza all’altra;
«mobile»: solitamente in transito durante il funzionamento;
«schiuma monocomponente»: schiuma contenuta in un unico generatore di aerosol allo stato liquido non reagito o reagito in parte e che si espande e indurisce all'uscita dal generatore;
«autocarro frigorifero»: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;
«rimorchio frigorifero»: veicolo progettato e costruito per essere trainato da un veicolo stradale o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;
«veicolo leggero frigorifero»: veicolo a motore di massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifero;
«sistema di rilevamento delle perdite»: dispositivo meccanico, elettrico o elettronico tarato per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra, che avverte l'operatore in caso di rilevamento di perdita;
«impresa»: la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente regolamento;
«materia prima»: ogni gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
«uso commerciale»: uso finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;
«apparecchiature di protezione antincendio»: apparecchiature e sistemi usati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di incendio, compresi gli estintori;
«ciclo Rankine a fluido organico»: ciclo contenente sostanze condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di energia elettrica o meccanica;
«materiale militare»: armi, munizioni e materiale destinati specificamente a fini militari e necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;
«commutatori elettrici»: dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica;
«sistemi di refrigerazione centralizzati multipack»: sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffrescamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;
«circuito refrigerante primario di sistemi a cascata»: il circuito primario di sistemi indiretti a media temperatura in cui due o più circuiti di refrigerazione separati in combinazione sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore del condensatore da un circuito secondario a media temperatura;
«uso»: in relazione ai gas fluorurati a effetto serra, il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento;
«stabilimento nell'Unione»: in relazione a una persona fisica, la residenza abituale di tale persona nell'Unione; in relazione a una persona giuridica, la stabile organizzazione di cui all'articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013 di tale persona nell'Unione;
«sistema autonomo»: sistema completo, realizzato in fabbrica che è in una struttura o alloggiamento adeguati, che è fabbricato e trasportato integralmente o in due o più sezioni, che può contenere valvole di isolamento, e in cui nessuna parte contenente gas è collegata in loco;
«sistema di tipo split»: sistema costituito da una serie di unità collegate dal tubo del refrigerante che formano un'unità separata ma interconnessa, i cui componenti del circuito del refrigerante devono essere installati e collegati sul sito di impiego;
«condizionamento d'aria»: il processo di trattamento dell'aria per soddisfare i requisiti di uno spazio condizionato controllandone la temperatura, l'umidità, la pulizia o la distribuzione;
«pompa di calore»: un'apparecchiatura in grado di utilizzare il calore ambientale o il calore di scarto proveniente da fonti di aria, acqua o terra per fornire calore o raffrescamento, basata sull'interconnessione di uno o più componenti che formano un circuito di raffrescamento chiuso in cui circola un refrigerante per estrarre e rilasciare calore;
«requisiti di sicurezza»: i requisiti di sicurezza relativi all'uso di gas fluorurati a effetto serra e di refrigeranti naturali o di prodotti e apparecchiature che li contengono o dipendono da essi, che vietano l'uso di taluni gas fluorurati a effetto serra o delle loro alternative, anche quando sono contenuti in un prodotto o in un'apparecchiatura in un luogo specifico di utilizzo previsto a causa delle specificità del sito e dell'applicazione quali stabilite:
nel diritto dell'Unione o nazionale; oppure
in un atto giuridicamente non vincolante contenente la documentazione tecnica o le norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, a condizione che siano conformi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale;
«refrigerazione»: il processo di mantenimento o di abbassamento della temperatura di un prodotto, di una sostanza, di un sistema o di un altro elemento;
«refrigeratore (chiller)»: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;
«pannello in schiuma»: una struttura costituita da strati contenenti una schiuma e un materiale rigido, come legno o metallo, collegato su uno o entrambi i lati;
«pannello laminato»: un pannello in schiuma ricoperto da un sottile strato di materiale non rigido, come la plastica.
CAPO II
Contenimento
Articolo 4
Prevenzione delle emissioni
Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.
Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all'articolo 10 non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace. Per le apparecchiature mobili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione.
Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:
che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;
su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione.
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Le persone giuridiche che effettuano l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1.
Le persone fisiche che effettuano la manutenzione o l'assistenza e la riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati a effetto serra nei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e di apparecchiature mobili elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento sono in possesso almeno di un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
Articolo 5
Controlli delle perdite
Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti:
contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I; o
contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1.
In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate.
I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti:
presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali;
sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento;
contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.
Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:
apparecchiature di refrigerazione;
apparecchiature di condizionamento d'aria;
pompe di calore;
apparecchiature di protezione antincendio;
cicli Rankine a fluido organico;
commutatori elettrici.
Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:
unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
Per le apparecchiature di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), e alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate conformemente all'articolo 10.
I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la frequenza seguente:
per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le condizioni seguenti:
il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e
l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 6.
Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite.
Articolo 6
Sistemi di rilevamento delle perdite
Articolo 7
Tenuta dei registri
Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:
la quantità e il tipo di gas contenuti nelle apparecchiature, indicando separatamente, se del caso, la quantità aggiunta durante l'installazione;
le quantità di gas aggiunti durante la manutenzione o l'assistenza o a seguito di perdite, compresa la data di tale aggiunta;
la quantità di gas recuperati;
se i gas sono stati aggiunti, le quantità e i tipi di tali gas e se siano state riciclate o rigenerate, nonché il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, al recupero, alla riparazione, ai controlli per la verifica di eventuali perdite, o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato e, qualora l'impresa responsabile di tali operazioni sia una persona giuridica, i dati identificativi sia dell'impresa che della persona fisica che esegue le operazioni;
le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;
se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.
A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:
gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d'interesse relative a detti gas, che comprendono:
i numeri di certificato di ciascun acquirente;
le rispettive quantità di gas acquistate.
Le imprese che forniscono i gas conservano i registri per almeno cinque anni e li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.
Le imprese che producono, anche come sottoproduzione, immettono sul mercato, forniscono o ricevono sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, destinate agli usi esentati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
il nome della sostanza o della miscela contente tale sostanza;
le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l'anno civile in questione;
le quantità fornite e ricevute durante l'anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
le quantità utilizzate durante l'anno civile in questione, specificando l'uso effettivo; e
le quantità stoccate al 1o gennaio e al 31 dicembre dell'anno civile in questione.
Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l'immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento, e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.
Articolo 8
Recupero e distruzione
Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10.
L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature fisse seguenti:
circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
apparecchiature di protezione antincendio;
commutatori elettrici.
L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili seguenti:
circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
Il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato esclusivamente da persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.
Gli altri gas fluorurati a effetto serra per i quali non è stata approvata la tecnologia di distruzione sono distrutti soltanto mediante la tecnologia di distruzione che è conforme al diritto dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti supplementari da essi previsti.
Articolo 9
Regimi di responsabilità estesa del produttore
Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024.
Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.
Articolo 10
Certificazione e formazione
Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:
installazione, manutenzione o assistenza, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) ad f), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b);
controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b);
recupero dalle apparecchiature elencate all'articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a).
Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere le seguenti attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 10, che comprendono i gas fluorurati a effetto serra ivi specificati, o riguardano pertinenti alternative ai gas fluorurati a effetto serra, compresi i refrigeranti naturali:
manutenzione o assistenza, o riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e recupero di gas fluorurati a effetto serra da tali apparecchiature;
recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature elencate all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 8, paragrafo 10, secondo comma;
manutenzione o assistenza, riparazione e controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
I programmi di certificazione e di formazione sulle competenze pratiche e sulle conoscenze teoriche previsti al paragrafo 3 coprono le materie seguenti:
regolamentazione e norme tecniche applicabili;
prevenzione delle emissioni;
recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1;
manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni comprese nel certificato;
manipolazione sicura delle apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione o che comportano altri rischi pertinenti;
misure per il miglioramento o il mantenimento dell'efficienza energetica delle apparecchiature durante l'installazione o la manutenzione o l'assistenza.
Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.
Gli Stati membri che applicano il primo comma ne informano la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
CAPO III
Restrizioni e controllo dell'uso
Articolo 11
Restrizioni all'immissione sul mercato e alla vendita
In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV è consentita a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti:
un aumento della capacità del prodotto o dell'apparecchiatura;
un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nel prodotto o nell'apparecchiatura; o
un cambiamento nel tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che determinerebbe un aumento del potenziale di riscaldamento globale del gas fluorurato a effetto serra utilizzato.
I prodotti e le apparecchiature, incluse parti di essi, immessi illegalmente sul mercato dopo la data di cui al primo comma non sono oggetto di uso o fornitura successivi né messi a disposizione di terzi nell'Unione contro pagamento o gratuitamente né esportati. La riesportazione di tali prodotti e apparecchiature è consentita se la non conformità al presente regolamento è stata accertata prima dell'immissione in libera pratica delle merci ai fini dell'importazione, conformemente alle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 12. Tali prodotti e apparecchiature possono essere stoccati o trasportati soltanto per il successivo smaltimento e per il recupero del gas prima dello smaltimento a norma dell'articolo 8 o per la loro successiva riesportazione.
È consentita la riesportazione di prodotti e apparecchiature per i quali è stata accertata la non conformità al presente regolamento prima della loro immissione in libera pratica. In tali casi, non si applica l'articolo 22, paragrafo 3.
Un anno dopo le singole date elencate nell'allegato IV, la successiva fornitura o la messa a disposizione a un'altra persona nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l'apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.
Il primo comma si applica ai contenitori non ricaricabili, segnatamente a:
contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e
contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica.
Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra e la mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. I fornitori dei contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali conservano le prove della conformità alle modalità vincolanti di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni dalla fornitura all'utilizzatore finale e le mettono a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti per l'inclusione nella dichiarazione di conformità degli elementi essenziali per le modalità vincolanti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV, oppure in deroga all'articolo 13, paragrafo 9, di mettere in funzione commutatori elettrici nuovi o estesi, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, se è dimostrato che:
per il particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per la particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; oppure
il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non effettuano le attività di cui al primo comma di raccogliere, trasportare o consegnare i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1.
Articolo 12
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
I prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati. Ciò si applica a:
apparecchiature di refrigerazione;
apparecchiature di condizionamento;
pompe di calore;
apparecchiature di protezione antincendio;
commutatori elettrici;
generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; oppure
cicli Rankine a fluido organico.
L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il suo funzionamento dipende da tali gas;
la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
L'etichetta riporta le indicazioni seguenti, se del caso:
un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
Qualora i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e i gas fluorurati a effetto serra siano stati modificati, tali prodotti o apparecchiature sono rietichettati con le informazioni aggiornate di cui al presente paragrafo.
L'etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 è leggibile chiaramente e indelebile ed è posta:
vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; oppure
sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.
L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce deve essere immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita.
In assenza degli obblighi di etichettatura di cui al primo comma del presente paragrafo e ai paragrafi da 8 a 12, gli idrofluorocarburi sono soggetti agli obblighi delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II con GWP pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione usata a fini di pubblicità.
Articolo 13
Controllo dell'uso
I divieti di cui al primo comma non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.
Fino al 1 o gennaio 2030, i divieti di cui al primo comma non si applicano alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1o gennaio 2032:
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2 500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori (chillers), a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, esclusi i refrigeratori (chillers), a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
A decorrere dal 1o gennaio 2035 è vietato l'uso dell’SF6 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di commutatori elettrici, a meno che non sia rigenerato o riciclato, a meno che non sia dimostrato che l'SF6 rigenerato o riciclato:
non può essere utilizzato per motivi tecnici; oppure
non è disponibile in caso di una situazione di riparazione di emergenza.
In tali casi, l'utilizzatore fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione, su richiesta, prove che illustrino la motivazione dell'uso.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare.
È vietata la messa in funzione dei seguenti commutatori elettrici che utilizzano gas fluorurati a effetto serra nel mezzo di isolamento o interruzione, o il cui funzionamento dipende da tali gas:
dal 1o gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi;
dal 1o gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi;
dal 1o gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da più di 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;
dal 1o gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1.
In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da gas fluorurati a effetto serra come mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni:
nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati a effetto serra;
nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere c) e d), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1;
dopo il periodo di due anni di cui alla lettera a) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati; oppure
dopo il periodo di due anni di cui alla lettera b) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1.
Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che:
i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature o l'utilizzo di prodotti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure
l'apparecchiatura o il prodotto sono stati immessi sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV.
CAPO IV
Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
Articolo 14
Produzione di idrofluorocarburi
Articolo 15
Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale
Articolo 16
Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato.
Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi:
importati nell'Unione per distruzione;
usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione;
forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare;
forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, e alla luce dei dati eventualmente forniti dall'Agenzia europea per i medicinali, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:
per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza o di rischi per la salute pubblica; e
non può essere garantita una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 17
Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi
La Commissione determina, mediante atto di esecuzione, i valori di riferimento per tutti i produttori e gli importatori che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi nei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
La Commissione può richiedere la documentazione d'interesse a tal fine. I valori di riferimento adeguati sono messi a disposizione sul portale F-Gas.
I produttori e gli importatori possono pagare soltanto per parte della rispettiva assegnazione massima di quote calcolata che è offerta loro. In tal caso, a tali importatori e produttori è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine di cui al primo comma.
Fino al 31 dicembre 2027 la Commissione ridistribuisce gratuitamente la quota per la quale il pagamento non è stato effettuato entro il termine stabilito soltanto ai produttori e agli importatori che hanno pagato l'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata di cui al primo comma e che hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3. La redistribuzione è effettuata in base alla percentuale spettante a ciascun produttore o importatore della somma di tutte le quote massime calcolate offerte loro e da loro pagate integralmente. A decorrere dal 1o gennaio 2028 la quota per la quale non è stato effettuato un pagamento entro il termine stabilito è cancellata.
La Commissione è autorizzata a non assegnare integralmente il quantitativo massimo di cui all'allegato VII o ad assegnare una quota supplementare come misura di emergenza qualora si verifichino problemi di attuazione durante il periodo di assegnazione.
Se la valutazione dimostra una grave penuria di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per l'installazione di pompe di calore, che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione delle pompe di calore di REPowerEU, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, al fine di modificare l'allegato VII, onde consentire l'immissione sul mercato di una quantità di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, in aggiunta alle quote di cui all'allegato VII, rispettivamente fino a 4 410 247 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2025-2026 o fino a 1 425 536 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2027-2029.
Se la Commissione adotta un atto delegato di cui al secondo comma del presente articolo, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori che nell'anno precedente hanno comunicato, a norma dell'articolo 26, l'uso delle pompe di calore come una delle principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata, a seguito della richiesta presentata tramite il portale F-Gas.
Articolo 18
Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate
Ai fini della presentazione della dichiarazione sulle quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e della ricezione di un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, così come ai fini della determinazione dei valori di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate un'unica impresa. Soltanto quell'unica impresa, che, salva diversa indicazione del titolare effettivo, è quella iscritta per prima nel portale F-Gas, ha diritto a un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.
Articolo 19
Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi
Il divieto di cui al primo comma si applica a tali inalatori predosati a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
I fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali prodotti o apparecchiature e, su richiesta, li mettono a disposizione dell’autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione.
L'organismo di controllo indipendente è:
accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); oppure
accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
Articolo 20
Portale F-Gas
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima di svolgere una delle attività seguenti:
l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne in caso di stoccaggio temporaneo quale definito all'articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013;
presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;
ricevere un'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o effettuare o ricevere un trasferimento di quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, o effettuare o ricevere l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, o delegare l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) ad e);
svolgere qualsiasi altra attività che richieda la comunicazione dei dati a norma dell'articolo 26;
ricevere diritti di produzione a norma dell'articolo 14 ed effettuare o ricevere un trasferimento e un'autorizzazione di diritti di produzione di cui all'articolo 15;
verificare le comunicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 8.
La registrazione nel portale F-Gas è valida soltanto dopo che la Commissione la convalida e finché non sia sospesa o revocata dalla Commissione o ritirata dall'impresa.
Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas.
La Commissione mette a disposizione del pubblico, entro tre mesi dal completamento dell'assegnazione per un determinato anno, i seguenti elementi:
un elenco dei detentori di quote;
un elenco delle imprese soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 26.
Nonostante il primo comma, le richieste di rettificare i dati che incidono negativamente sui diritti di altri produttori e importatori non coinvolti nell'operazione sono respinte.
Articolo 21
Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
Le quote trasferite ai sensi del primo comma non possono essere trasferite una seconda volta.
Le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che autorizzato al momento dell'autorizzazione.
CAPO V
Scambi commerciali
Articolo 22
Importazioni ed esportazioni
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti e alle apparecchiature che sono effetti personali
Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 23
Controlli del commercio
Ai fini delle importazioni diverse dall'immissione in libera pratica, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana che è titolare dell'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito, a meno che non vi sia un trasferimento di diritti e obblighi a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire a un'altra persona di essere il dichiarante. In caso di regime di transito, il titolare del regime è l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento.
Ai fini dell'esportazione, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana.
In caso di importazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importatore o, se l'indicazione non è disponibile, il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana:
numero di registrazione nel portale F-Gas;
numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
massa netta dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature e loro parti;
codice delle merci con il quale le merci sono classificate;
tonnellate di CO2 equivalente dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti.
Sulla base dell'analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sulle sostanze, sui prodotti e sulle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l'autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni:
che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana;
che il prodotto o l'apparecchiatura presentato o presentata non sia soggetto o soggetta ai divieti di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3;
che le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell'articolo 12 prima della loro immissione in libera pratica.
L'importatore o, se l'indicazione dell'importatore non è disponibile, il dichiarante o l'esportatore, a seconda dei casi, mette la licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013.
In altri casi, non disciplinati dal primo comma, di importazione, successiva fornitura o esportazione illecite effettuate in violazione del presente regolamento, in particolare se i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni di cui al presente regolamento, le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato possono adottare misure alternative. Tali misure possono includere la vendita all'asta a condizione che la successiva immissione sul mercato sia conforme al presente regolamento.
È vietata l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per i quali è stata accertata la non conformità dopo la loro immissione in libera pratica.
Soltanto gli uffici doganali designati o autorizzati o altri luoghi di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o a terminare un regime di transito dei gas e dei prodotti o apparecchiature oggetto del presente regolamento.
Articolo 24
Misure di sorveglianza del commercio illecito
Sulla base di un monitoraggio periodico del commercio di gas fluorurati a effetto serra e di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati ai movimenti di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di:
integrare il presente regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all'articolo 29, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;
integrare il presente regolamento specificando i requisiti da controllare nell'ambito della sorveglianza, a norma dell'articolo 23, dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione;
modificare il presente regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma dell'articolo 22, delle importazioni e delle esportazioni di gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.
Articolo 25
Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo
CAPO VI
Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni
Articolo 26
Comunicazione dei dati da parte delle imprese
Entro il 31 marzo 2024 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione «Nulla».
Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX. I produttori di tali inalatori predosati comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti.
Entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed essere accreditato:
a norma della direttiva 2003/87/CE; o
per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
Le operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), sono verificate indipendentemente dai quantitativi interessati.
La Commissione può chiedere all'impresa di provvedere a far verificare la veridicità della sua comunicazione da un organismo di controllo indipendente, con un ragionevole livello di affidabilità, a prescindere dai quantitativi interessati, se necessario per confermare il rispetto delle norme del presente regolamento da parte dell'impresa.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i dettagli della verifica delle comunicazioni e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato delle comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Articolo 27
Raccolta di dati sulle emissioni
Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori d'interesse di cui al presente regolamento al fine di acquisire dati sulle emissioni.
Gli Stati membri consentono, se del caso, la registrazione delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 mediante un sistema elettronico centralizzato.
La Commissione può definire orientamenti riguardo alla progettazione del sistema elettronico centralizzato da parte degli Stati membri.
CAPO VII
Esecuzione
Articolo 28
Cooperazione e scambio di informazioni
Se per garantire una corretta attuazione del sistema doganale di gestione dei rischi è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l'applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti informano immediatamente la Commissione delle violazioni dell'articolo 16, paragrafo 1.
Per lo scambio di informazioni relative ai rischi doganali è usato il sistema doganale di gestione dei rischi.
Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d'interesse relative alle violazioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 4 ) e, se necessario, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 29
Obbligo di verifica
Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate fornite da terzi o dalla Commissione, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento.
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse; e
verifiche delle piattaforme online a norma del presente paragrafo.
Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), qualora una piattaforma online rientrante nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento consenta la conclusione di contratti a distanza con imprese che offrono gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas, le autorità competenti degli Stati membri verificano se l'impresa e i gas fluorurati a effetto serra e i prodotti o le apparecchiature offerti rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le pertinenti autorità di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 e cooperano con esse al fine di garantire il rispetto di tale regolamento.
Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l'impresa, tranne quando per garantirne l'efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo.
Articolo 30
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone che le segnalano
La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.
CAPO VIII
Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega
Articolo 31
Sanzioni
Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi:
la natura e la gravità della violazione;
la popolazione umana o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente;
le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'impresa ritenuta responsabile;
la situazione finanziaria dell'impresa ritenuta responsabile.
Le sanzioni comprendono:
sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;
confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;
divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva.
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Il quantitativo della riduzione è pari al 200 % del quantitativo corrispondente al superamento. Se il quantitativo della riduzione è superiore al quantitativo da assegnare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, come quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non è assegnata alcuna quota e la quota per i periodi di assegnazione successivi è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell'intero quantitativo. La riduzione o le riduzioni sono registrate nel portale F-Gas.
Articolo 32
Esercizio della delega
Articolo 33
Forum consultivo
La Commissione istituisce un forum consultivo per l'elargizione di pareri e consulenze sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione stabilisce il regolamento interno del forum consultivo, che viene pubblicato. Il forum consultivo coinvolge, se del caso, l'Agenzia europea per i medicinali.
Articolo 34
Procedura di comitato
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 35
Riesame
La relazione comprende una valutazione dei seguenti elementi:
la potenziale esistenza di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico, sufficientemente disponibili e affidabili che rendano possibile la sostituzione dei gas fluorurati a effetto serra nei prodotti e nelle apparecchiature elencati nell'allegato IV soggetti a divieti non ancora applicabili al momento della valutazione, in particolare prodotti e apparecchiature soggetti al divieto completo di usare gas fluorurati a effetto serra, compresi i condizionatori d'aria e le pompe di calore di tipo split;
gli sviluppi internazionali pertinenti per il settore del trasporto marittimo e la potenziale estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti in materia di contenimento ai gas fluorurati a effetto serra contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento delle navi;
la potenziale estensione dell'ambito di applicazione del divieto di esportazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, tenendo conto, tra l'altro, del possibile aumento della disponibilità mondiale di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra a basso GWP o di alternative naturali, e degli sviluppi previsti dal protocollo;
la potenziale inclusione nelle quote stabilite a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, degli idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, in particolare gli idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
il rischio di un'eccessiva riduzione della concorrenza sul mercato a causa dei divieti e delle relative eccezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 13, paragrafo 9, sui commutatori elettrici ad alta tensione da più di 145 kV o con corrente di corto circuito superiore a 50 kA.
Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che può includere modifiche dell'allegato IV.
Articolo 36
Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, lettera E, punto 2, è aggiunto il punto seguente:
regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).».
Articolo 37
Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) ( 8 ) – IDROFLUOROCARBURI, PERFLUOROCARBURI E ALTRI COMPOSTI FLUORURATI
|
Sostanza |
GWP (1) |
GWP in 20 anni (2) a soli fini di informazione |
||
|
Designazione industriale |
Denominazione chimica (nome comune) |
Formula chimica |
||
|
Sezione 1: idrofluorocarburi (HFC) |
||||
|
HFC-23 |
trifluorometano (fluoroformio) |
CHF3 |
14 800 |
12 400 |
|
HFC-32 |
difluorometano |
CH2F2 |
675 |
2 690 |
|
HFC-41 |
fluorometano (metilfluoruro) |
CH3F |
92 |
485 |
|
HFC-125 |
pentafluoroetano |
CHF2CF3 |
3 500 |
6 740 |
|
HFC-134 |
1,1,2,2-tetrafluoroetano |
CHF2CHF2 |
1 100 |
3 900 |
|
HFC-134a |
1,1,1,2-tetrafluoretano |
CH2FCF3 |
1 430 |
4 140 |
|
HFC-143 |
1,1,2-trifluoroethane |
CH2FCHF2 |
353 |
1 300 |
|
HFC-143a |
1,1,1-trifluoroetano |
CH3CF3 |
4 470 |
7 840 |
|
HFC-152 |
1,2-difluoroetano |
CH2FCH2F |
53 |
77,6 |
|
HFC-152a |
1,1-difluoretano |
CH3CHF2 |
124 |
591 |
|
HFC-161 |
fluoroetano (etilfluoruro) |
CH3CH2F |
12 |
17,4 |
|
HFC-227ea |
1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano |
CF3CHFCF3 |
3 220 |
5 850 |
|
HFC-236cb |
1,1,1,2,2,3-esafluoropropano |
CH2FCF2CF3 |
1 340 |
3 750 |
|
HFC-236ea |
1,1,1,2,3,3-esafluoropropano |
CHF2CHFCF3 |
1 370 |
4 420 |
|
HFC-236fa |
1,1,1,3,3,3-esafluoropropano |
CF3CH2CF3 |
9 810 |
7 450 |
|
HFC-245ca |
1,1,2,2,3-pentafluoropropano |
CH2FCF2CHF2 |
693 |
2 680 |
|
HFC-245fa |
1,1,1,3,3-pentafluoropropano |
CHF2CH2CF3 |
1 030 |
3 170 |
|
HFC-365mfc |
1,1,1,3,3-pentafluorobutano |
CF3CH2CF2CH3 |
794 |
2 920 |
|
HFC-43-10mee |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 decafluoropentano |
CF3CHFCHFCF2CF3 |
1 640 |
3 960 |
|
(1)
Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.
(2)
Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato. |
||||
|
Sostanza |
GWP 100 (1) |
GWP 20 (1) |
||
|
Designazione industriale |
Denominazione chimica (nome comune) |
Formula chimica |
||
|
Sezione 2: perfluorocarburi (PFC) |
||||
|
PFC-14 |
tetrafluorometano (perfluorometano, carbontetrafluoruro) |
CF4 |
7 380 |
5 300 |
|
PFC-116 |
esafluoroetano (perfluoroetano) |
C2F6 |
12 400 |
8 940 |
|
PFC-218 |
ottafluoropropano (perfluoropropano) |
C3F8 |
9 290 |
6 770 |
|
PFC-3-1-10 (R-31-10) |
decafluorobutano (perfluorobutano) |
C4F10 |
10 000 |
7 300 |
|
PFC-4-1-12 (R-41-12) |
dodecafluoropentano (perfluoropentano) |
C5F12 |
9 220 |
6 680 |
|
PFC-5-1-14 (R-51-14) |
tetradecafluoroesano (perfluoroesano) |
CF3CF2CF2CF2CF2CF3 |
8 620 |
6 260 |
|
PFC-c-318 |
ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano) |
c-C4F8 |
10 200 |
7 400 |
|
PFC-9-1-18 (R-91-18) |
perfluorodecalina |
C10F18 |
7 480 |
5 480 |
|
PFC-4-1-14 (R-41-14) |
perfluoro-2-metilpentano |
CF3CFCF3CF2CF2CF3 (i-C6F14) |
7 370 (2) |
|
|
Sezione 3: altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati |
||||
|
|
esafluoruro di zolfo |
SF6 |
24 300 |
18 200 |
|
|
eptafluoroisobutironitrile [2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil) -propanenitrile] |
Iso-C3F7CN |
2 750 |
4 580 |
|
(1)
Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(2)
Droste et al. (2019), Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics, https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf.
(*1)
Potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile. |
||||
ALLEGATO II
GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) ( 9 ) - IDRO(CLORO)FLUOROCARBURI INSATURI, SOSTANZE FLUORURATE UTILIZZATE COME ANESTETICI PER INALAZIONE E ALTRE SOSTANZE FLUORURATE
|
Sostanza |
GWP (1) |
GWP in 20 anni (1) a soli fini di informazione |
|
|
Nome comune/designazione industriale |
Formula chimica |
||
|
Sezione 1: idro(cloro)fluorocarburi insaturi |
|||
|
HCFC-1224yd |
CF3CF=CHCl |
0,06 (2) |
|
|
Trans-1,2 -difluoroetilene (HFC-1132) e isomeri |
CHF=CHF |
>1 |
|
|
1,1-difluoroetilene (HFC-1132a) |
CH2=CF2 |
0,052 |
0,189 |
|
1,1,1,2,3,4,5,5,5 (o 1,1,1,3,4,4,5,5,5) -nonafluoro-4 (o 2)-(trifluorometil)pent-2-ene |
CF3CF=CFCFCF3CF3 oppure CF3CF3C=CFCF2CF3 |
1 (3) |
|
|
HFC-1234yf |
CF3CF = CH2 |
0,501 |
1,81 |
|
HFC-1234ze e isomeri |
CHF = CHCF3 |
1,37 |
4,94 |
|
HFC-1336mzz(E) |
(E)-CF3CH = CHCF3 |
17,9 |
64,3 |
|
HFC-1336mzz(Z) |
(Z)-CF3CH = CHCF3 |
2,08 |
7,48 |
|
HCFC-1233zd e isomeri |
CF3CH = CHCl |
3,88 |
14 |
|
HCFC-1233xf |
CF3CCl = CH2 |
1 (3) |
|
|
Sezione 2: sostanze fluorurate usate come anestetici per inalazione |
|||
|
HFE-347mmz1 (sevoflurano) e isomeri |
(CF3)2CHOCH2F |
195 |
702 |
|
HCFE-235ca2 (enflurano) e isomeri |
CHF2OCF2CHFCl |
654 |
2 320 |
|
HCFE-235da2 (isoflurano) e isomeri |
CHF2OCHClCF3 |
539 |
1 930 |
|
HFE-236ea2 (desflurano) e isomeri |
CHF2OCHFCF3 |
2 590 |
7 020 |
|
Sezione 3: altre sostanze fluorurate |
|||
|
trifluoruro di azoto |
NF3 |
17 400 |
13 400 |
|
fluoruro di solforile |
SO2F2 |
4 630 |
7 510 |
|
(1)
Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(2)
Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, S. Kondo (2018), Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF=CHCl and CHF2CF=CHCl, The Journal of Physical Chemistry, A 122:3120–3127.
(*1)
Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(3)
Potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile. |
|||
ALLEGATO III
GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) ( 10 ) ETERI, CHETONI E ALCOLI FLUORURATI E ALTRI COMPOSTI FLUORURATI
|
Sostanza |
GWP (1) |
GWP in 20 anni (1) a soli fini di informazione |
|
|
Nome comune/designazione industriale |
Formula chimica |
||
|
Sezione 1: eteri, chetoni e alcoli fluorurati |
|||
|
HFE-125 |
CHF2OCF3 |
14 300 |
13 500 |
|
HFE-134 (HG-00) |
CHF2OCHF2 |
6 630 |
12 700 |
|
HFE-143a |
CH3OCF3 |
616 |
2 170 |
|
HFE-245cb2 |
CH3OCF2CF3 |
747 |
2 630 |
|
HFE-245fa2 |
CHF2OCH2CF3 |
878 |
3 060 |
|
HFE-254cb2 |
CH3OCF2CHF2 |
328 |
1 180 |
|
HFE-347 mcc3 (HFE-7000) |
CH3OCF2CF2CF3 |
576 |
2 020 |
|
HFE-347pcf2 |
CHF2CF2OCH2CF3 |
980 |
3 370 |
|
HFE-356pcc3 |
CH3OCF2CF2CHF2 |
277 |
995 |
|
HFE-449s1 (HFE-7100) |
C4F9OCH3 |
460 |
1 620 |
|
HFE-569sf2 (HFE-7200) |
C4F9OC2H5 |
60,7 |
219 |
|
HFE-7300 |
(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3 |
405 |
1 420 |
|
n-HFE-7100 |
CF3CF2CF2CF2OCH3 |
544 |
1 920 |
|
i-HFE-7100 |
(CF3)2CFCF2OCH3 |
437 |
1 540 |
|
i-HFE-7200 |
(CF3)2CFCF2OCH2CH3 |
34,3 |
124 |
|
HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11 |
CHF2OCF2OC2F4OCHF2 |
3 220 |
8 720 |
|
HFE-236cal2 (HG-10) |
CHF2OCF2OCHF2 |
6 060 |
11 700 |
|
HFE-338pccl3 (HG-01) |
CHF2OCF2CF2OCHF2 |
3 320 |
9 180 |
|
HFE-347mmyl |
(CF3)2CFOCH3 |
392 |
1 400 |
|
2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-olo |
CF3CF2CH2OH |
34,3 |
123 |
|
1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo |
(CF3)2CHOH |
206 |
742 |
|
HFE-227ea |
CF3CHFOCF3 |
7 520 |
9 800 |
|
HFE-236fa |
CF3CH2OCF3 |
1 100 |
3 670 |
|
HFE-245fal |
CHF2CH2OCF3 |
934 |
3 170 |
|
HFE 263mf |
CF3CH2OCH3 |
2,06 |
7,43 |
|
HFE-329 mcc2 |
CHF2CF2OCF2CF3 |
3 770 |
7 550 |
|
HFE-338 mcf2 |
CF3CH2OCF2CF3 |
1 040 |
3 460 |
|
HFE-338mmzl |
(CF3)2CHOCHF2 |
3 040 |
6 500 |
|
HFE-347 mcf2 |
CHF2CH2OCF2CF3 |
963 |
3 270 |
|
HFE-356 mec3 |
CH3OCF2CHFCF3 |
264 |
949 |
|
HFE-356mmz1 |
(CF3)2CHOCH3 |
8,13 |
29,3 |
|
HFE-356pcf2 |
CHF2CH2OCF2CHF2 |
831 |
2 870 |
|
HFE-356pcf3 |
CHF2OCH2CF2CHF2 |
484 |
1 730 |
|
HFE 365 mcf3 |
CF3CF2CH2OCH3 |
1,6 |
5,77 |
|
HFE-374pc2 |
CHF2CF2OCH2CH3 |
12,5 |
45 |
|
2,2,3,3,4,4,5,5- ottafluorociclopentan-1-olo |
- (CF2)4CH (OH)- |
13,6 |
49,1 |
|
1,1,1,3,4,4,4- eptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-one |
CF3C(O)CF(CF3)2 |
0,29 (2) |
|
|
etere perfluoropolimetilisopropilico (PFPMIE) |
CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 |
10 300 |
7 750 |
|
Perfluoro(2-metill-3-pentanone) (1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometil)pentan-3-one) |
CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
0,114 |
0,441 |
|
Sezione 2: altri composti fluorurati |
|||
|
trifluorometilsolforpentafluorur |
SF5CF3 |
18 500 |
13 900 |
|
Perfluorociclopropano |
c-C3F6 |
9 200 (3) |
6 850 (3) |
|
perfluorotributilammina (PFTBA, FC43) |
C12F27N |
8 490 |
6 340 |
|
perfluoro-N-metilmorfolina |
C5F11NO |
8 800 (4) |
|
|
Perfluorotripropilammina |
C9F21N |
9 030 |
6 750 |
|
(1)
Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(2)
Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871.
(*1)
WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(3)
REACH registration dossier. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1.
(4)
Non ancora disponibili. |
|||
ALLEGATO IV
DIVIETI DI IMMISSIONE SUL MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1
|
Prodotti e apparecchiature |
Data del divieto |
|
|
1) Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, vuoti oppure riempiti del tutto o in parte, usati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio o per commutatori elettrici, ovvero usati come solventi. |
4 luglio 2007 |
|
|
|
|
|
|
REFRIGERAZIONE FISSA |
||
|
2) Frigoriferi e congelatori domestici: |
a) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150; |
1o gennaio 2015 |
|
b) contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nel sito di attività. |
1o gennaio 2026 |
|
|
3) Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature autonome): |
a) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2 500 ; |
1o gennaio 2020 |
|
b) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150; |
1o gennaio 2022 |
|
|
c) contenenti altri gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. |
1o gennaio 2025 |
|
|
4) Apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. |
1o gennaio 2025 |
|
|
►C1
|
a) HFC con GWP pari o superiore a 2 500 a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C; |
1o gennaio 2020 |
|
►C1
|
1o gennaio 2025 |
|
|
►C1
|
1o gennaio 2030 |
|
|
6) Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 1 500 . |
1o gennaio 2022 |
|
|
REFRIGERATORI FISSI (CHILLERS) |
||
|
7) Refrigeratori (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da: |
a) HFC con GWP pari o superiore a 2 500 , a eccezione delle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C; |
1o gennaio 2020 |
|
►C3
|
1o gennaio 2027 |
|
|
c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività; |
1o gennaio 2032 |
|
|
►C2
|
1o gennaio 2027 |
|
|
APPARECCHIATURE FISSE DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE FISSE: |
||
|
►C1
|
a) apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in) che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150; |
1o gennaio 2020 |
|
b) apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento d'aria monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento d'aria autonome e pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750; |
1o gennaio 2027 |
|
|
c) apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento autonome e pompe di calore autonome con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare alternative a gas fluorurati a effetto serra, il limite del GWP è pari a 750; |
1o gennaio 2032 |
|
|
|
d) apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore monoblocco e autonome, con una capacità nominale massima superiore a 12kW ma inferiore a 50 kW, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750; |
1o gennaio 2027 |
|
e) altre apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza del sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750 nel sito di attività. |
1o gennaio 2030 |
|
|
9) Apparecchiature di tipo split di condizionamento d'aria e pompe di calore di tipo split (1): |
a) sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono, o il cui funzionamento dipende da, gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750; |
1o gennaio 2025 |
|
b) sistemi aria-acqua di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività; |
1o gennaio 2027 |
|
|
c) sistemi aria-aria di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività; |
1o gennaio 2029 |
|
|
d) sistemi di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività; |
1o gennaio 2035 |
|
|
|
e) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività; |
1o gennaio 2029 |
|
f) sistemi di tipo split di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. |
1o gennaio 2033 |
|
|
ALTRI PRODOTTI E APPARECCHIATURE |
||
|
10) Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti. |
|
4 luglio 2007 |
|
11) Apparecchiature di protezione antincendio: |
a) contenenti PFC; |
4 luglio 2007 |
|
b) contenenti HFC-23; |
1o gennaio 2016 |
|
|
►C1
|
1o gennaio 2025 |
|
|
12) Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. |
4 luglio 2007 |
|
|
13) Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. |
4 luglio 2008 |
|
|
14) Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. |
4 luglio 2006 |
|
|
15) Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. |
4 luglio 2007 |
|
|
16) Schiume monocomponenti, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 150. |
4 luglio 2008 |
|
|
17) Schiume: |
a) polistirene estruso (XPS) contenente HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessario per rispettare le norme di sicurezza nazionali; |
1o gennaio 2020 |
|
b) schiume diverse dal polistirene estruso (XPS) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessarie per rispettare le norme di sicurezza nazionali; |
1o gennaio 2023 |
|
|
c) schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessarie per rispettare i requisiti di sicurezza. |
1o gennaio 2033 |
|
|
18) Generatori di aerosol immessi sul mercato e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione di cui all'allegato XVII, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e trombe a gas, contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150. |
4 luglio 2009 |
|
|
19) Aerosol tecnici: |
a) contenenti HFC con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza nazionali o se usati per applicazioni mediche; |
1o gennaio 2018 |
|
b) contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza o se usati per applicazioni mediche. |
1o gennaio 2030 |
|
|
20) Prodotti per la cura della persona (ad esempio mousse, creme, schiume, liquidi o spray) che contengono gas fluorurati a effetto serra. |
1o gennaio 2025 |
|
|
21) Apparecchiature usate per raffrescare la pelle che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo se usate per applicazioni mediche. |
1o gennaio 2025 |
|
|
(1)
Ai fini del presente regolamento, le pompe di calore e le apparecchiature di condizionamento d'aria fisse a doppio condotto sono considerate di tipo split (categoria 9) e soggette agli stessi requisiti. |
||
Il punto 1 si applica ai contenitori non ricaricabili, segnatamente a:
contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e
contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica
ALLEGATO V
DIRITTI DI PRODUZIONE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI IDROFLUOROCARBURI
Per ciascun produttore i diritti di produzione di idrofluorocarburi espressi in tonnellate di CO2 equivalente di cui all'articolo 14, paragrafo 3, sono calcolati come segue:
per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, il 60 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;
per il periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2033, il 30 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;
per il periodo dal 1o gennaio 2034 al 31 dicembre 2035, il 20 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013;
per il periodo dal 1o gennaio 2036 in poi, il 15 % della media annuale della sua produzione nel periodo 2011-2013.
ALLEGATO VI
METODO DI CALCOLO DEL GWP DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1), DI UNA MISCELA
Il GWP di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale, salvo altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati a effetto serra.
Σ (sostanza X % x GWP) + (sostanza Y % x GWP) + ... (sostanza N % x GWP), dove % è il contributo in peso con una tolleranza ± 1 %.
Ad esempio: applicando la formula a una miscela di gas consistente al 60 % di etere dimetilico, al 10 % di HFC-152a e al 30 % di isobutano:
Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale delle miscele è utilizzato il potenziale di riscaldamento globale delle sostanze non fluorurate indicate di seguito. Per le altre sostanze non elencate nel presente allegato si applica un valore standard pari a 0. Solo i componenti emissibili che svolgono sostanzialmente la stessa funzione sono rilevanti ai fini del calcolo del GWP.
|
Sostanza |
GWP 100 (1) |
||
|
Nome comune |
Designazione industriale |
Formula chimica |
|
|
metano |
|
CH4 |
27,9 |
|
ossido di azoto |
|
N2O |
273 |
|
dimetiletere |
|
CH3OCH3 |
1 (2) |
|
cloruro di metilene |
|
CH2Cl2 |
11,2 |
|
cloruro di metile |
|
CH3Cl |
5,54 |
|
cloroformio |
|
CHC13 |
20,6 |
|
etano |
R-170 |
CH3CH3 |
0,437 |
|
propano |
R-290 |
CH3CH2CH3 |
0,02 |
|
butano |
R-600 |
CH3CH2CH2CH3 |
0,006 |
|
isobutano |
R-600a |
CH(CH3)2CH3 |
0 (3) |
|
pentano |
R-601 |
CH3CH2CH2CH2CH3 |
0 (3) |
|
isopentano |
R-601a |
(CH3)2CHCH2CH3 |
0 (3) |
|
etossietano (etere dietilico) |
R-610 |
CH3CH2OCH2CH3 |
4 (2) |
|
formiato di metile |
R-611 |
HCOOCH3 |
11 (4) |
|
idrogeno |
R-702 |
H2 |
6 (2) |
|
ammoniaca |
R-717 |
NH3 |
0 |
|
etilene |
R-1150 |
C2H4 |
4 (2) |
|
propilene |
R-1270 |
C3H6 |
0 (3) |
|
ciclopentano |
|
C5H10 |
0 (3) |
|
(1)
Sulla base della sesta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), se non altrimenti indicato.
(2)
Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(3)
WMO et al. (2018), Scientific Assessment of Ozone Depletion, in cui il valore è dato come <<1.
(4)
WMO et al. (2018), Scientific Assessment of Ozone Depletion. |
|||
ALLEGATO VII
QUANTITÀ MASSIME E CALCOLO DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI IDROFLUOROCARBURI DI CUI ALL'ARTICOLO 17
1) Il quantitativo massimo di idrofluorocarburi che può essere immesso sul mercato dell'Unione in un dato anno è fissato come segue:
|
Anni Quantità massima |
in tonnellate di CO2 equivalente |
|
2025 – 2026 |
42 874 410 |
|
2027 – 2029 |
21 665 691 |
|
2030 – 2032 |
9 132 097 |
|
2033 – 2035 |
8 445 713 |
|
2036 – 2038 |
6 782 265 |
|
2039 – 2041 |
6 136 732 |
|
2042 – 2044 |
5 491 199 |
|
2045 – 2047 |
4 845 666 |
|
2048 – 2049 |
4 200 133 |
|
dal 2050 in poi |
0 |
2) Il valore di base 2015 per la quantità massima è fissato a: 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente.
3) I valori di riferimento e le quote per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi di cui agli articoli 16 e 17 sono calcolati come quantità aggregate di tutti gli idrofluorocarburi, espresse in tonnellate di CO2 equivalente con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
4) Ogni produttore e importatore riceve valori di riferimento di cui all'articolo 17, paragrafo 1, calcolati come segue:
un valore di riferimento per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2015 comunicate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 26 del presente regolamento per gli anni disponibili, e tenendo in considerazione i trasferimenti ricevuti, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per gli usi di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del presente regolamento durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili;
inoltre, per i produttori e gli importatori che hanno comunicato l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi per l'uso di cui all'articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, del presente regolamento, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità degli idrofluorocarburi per tale uso legalmente immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2020 comunicate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 26 del presente regolamento per gli anni disponibili, sulla base dei dati disponibili.
ALLEGATO VIII
MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17
1) Determinazione della quantità da assegnare alle imprese per le quali è stato fissato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1
Ogni impresa per la quale è stato fissato un valore di riferimento riceve una quota calcolata come segue:
una quota pari all'89 % del valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto 4), lettera a), moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per il valore di base di 176 700 479 tonnellate di CO2 equivalente ( 11 ); e
se del caso, una quota corrispondente al valore di riferimento di cui all'allegato VII, punto 4), lettera b). Dal 2027 tale quota è ottenuta moltiplicando il valore di riferimento per un fattore di 0,85. Dal 2030 tale quota corrisponde al valore di riferimento moltiplicato per la quantità massima per l'anno per il quale è assegnata la quota diviso per la quantità massima per il 2025.
Se dopo l'assegnazione dell'intero quantitativo delle quote di cui al secondo capoverso è superata la quantità massima, tutte le quote sono ridotte proporzionalmente.
2) Determinazione della quota da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3
La somma totale delle quote assegnate in applicazione del punto 1) è sottratta dalla quantità massima per l'anno prevista nell'allegato VII per determinare il quantitativo della riserva da assegnare alle imprese che hanno presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.
Ciascuna impresa riceve un'assegnazione corrispondente a una quota percentuale della riserva.
La quota percentuale è calcolata dividendo 100 per il numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione.
3) Nei calcoli di cui sopra sono prese in considerazione le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 31.
ALLEGATO IX
DATI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 26
1) Il produttore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica:
la quantità totale di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha prodotto nell'Unione, compresa la sottoproduzione, distinguendo tra quantitativi catturati e non catturati e indicando le quantità distrutte, dalla produzione o dalla sottoproduzione, dei quantitativi non catturati o, per i quantitativi catturati, le quantità distrutte prima dell'immissione sul mercato, che il produttore le abbia distrutte nei propri impianti ovvero cedute ad altre imprese per distruzione, con indicazione dell'impresa che ha effettuato la distruzione;
le principali categorie di applicazioni in cui la sostanza è usata;
le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha immesso sul mercato nell'Unione, specificando separatamente:
le quantità immesse sul mercato per uso come materia prima, specificando, unicamente per l'HFC-23, se con cattura previa o senza cattura previa;
le esportazioni dirette;
la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
l'uso in materiale militare;
l'uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori,
i quantitativi di idrofluorocarburi prodotti per usi nell'Unione esentati in virtù del protocollo;
le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione, indicando se già immesse sul mercato o no.
2) L'importatore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica:
la quantità totale di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha importato nell'Unione, indicando le principali categorie di applicazioni in cui è usata, specificando separatamente:
i quantitativi importati, non immessi in libera pratica e riesportati dall'impresa segnalante contenuti in prodotti o apparecchiature;
i quantitativi destinati a distruzione, indicando l'impresa che la effettua;
gli usi come materia prima, specificando separatamente i quantitativi di idrofluorocarburi importati per uso come materia prima e indicando l'impresa che li usa come materia prima;
le esportazioni dirette, indicando l'impresa esportatrice;
la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, indicando il produttore;
l'uso in materiale militare, indicando l'impresa che riceve le quantità per tale uso;
l'uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori, indicando il fabbricante di semiconduttori ricevente;
il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati;
il quantitativo di idrofluorocarburi recuperati, riciclati o rigenerati;
il quantitativo di idrofluorocarburi importati per usi esentati in virtù del protocollo;
le quantità di idrofluorocarburi sono comunicate distintamente per ciascun paese di origine;
le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione, indicando se già immesse sul mercato o no.
3) L'esportatore di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, comunica le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III che ha esportato dall'Unione, specificando se di produzione propria o di importazione ovvero se acquistata da altra impresa nell'Unione, compresi i quantitativi di idrofluorocarburi contenuto in polioli premiscelati.
4) L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 2, comunica:
le quantità di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III distrutte, indicando separatamente le rispettive quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III in attesa di distruzione, indicando separatamente le rispettive quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
la tecnologia impiegata per la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I, II e III.
5) L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 3, comunica le quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I usata come materia prima.
6) L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 4, comunica:
le categorie di prodotti o apparecchiature contenenti sostanze elencate negli allegati I, II e III;
il numero di unità per i prodotti e le apparecchiature o la massa per i prodotti non numerabili come le schiume;
per ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III, le quantità contenute nei prodotti o nelle apparecchiature;
il quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immesse in libera pratica, per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal caso la comunicazione indica anche l'impresa esportatrice e l'anno di esportazione, l'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato nell'Unione per la prima volta e l'anno dell'immissione sul mercato.
7) L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 5, comunica le quantità di ciascuna sostanza ricevuta dai produttori e dagli importatori per distruzione, uso come materia prima, esportazione diretta, uso per inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, uso in materiale militare e uso per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.
Il fabbricante di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica il tipo di idrofluorocarburi e le quantità usate.
8) L'impresa di cui all'articolo 26, paragrafo 6, comunica:
per ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III, le quantità rigenerate;
le scorte detenute all'inizio e alla fine del periodo di dichiarazione di ciascuna sostanza elencata negli allegati I, II e III in attesa di rigenerazione.
ALLEGATO X
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (UE) n. 517/2014 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2, punto 1 |
Articolo 2, lettera a) |
|
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 3, punto 4 |
|
Articolo 2, punti 3 e 4 |
– |
|
Articolo 2, punto 5 |
Articolo 3, punto 2 |
|
Articolo 2, punto 6 |
Articolo 3, punto 1 |
|
Articolo 2, punto 7 |
Articolo 3, punto 3 |
|
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 3, punto 5 |
|
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 3, punto 36 |
|
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 3, punto 6 |
|
Articolo 2, punto 11 |
Articolo 3, punto 9 |
|
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 3, punto 10 |
|
Articolo 2, punto 13 |
Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e allegato IV, punto 1 |
|
Articolo 2, punto 14 |
Articolo 3, punto 11 |
|
Articolo 2, punto 15 |
Articolo 3, punto 12 |
|
Articolo 2, punto 16 |
Articolo 3, punto 13 |
|
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 3, punto 14 |
|
Articolo 2, punto 18 |
Articolo 3, punto 15 |
|
Articolo 2, punto 19 |
Articolo 3, punto 16 |
|
Articolo 2, punto 20 |
Articolo 3, punto 17 |
|
Articolo 2, punto 21 |
Articolo 3, punto 18 |
|
Articolo 2, punto 22 |
Articolo 3, punto 19 |
|
Articolo 2, punto 23 |
Articolo 3, punto 20 |
|
Articolo 2, punto 24 |
Articolo 3, punto 21 |
|
Articolo 2, punto 25 |
Articolo 3, punto 22 |
|
Articolo 2, punto 26 |
Articolo 3, punto 23 |
|
Articolo 2, punto 27 |
Articolo 3, punto 24 |
|
Articolo 2, punto 28 |
– |
|
Articolo 2, punto 29 |
Articolo 3, punto 26 |
|
Articolo 2, punto 30 |
Articolo 3, punto 27 |
|
Articolo 2, punto 31 |
Articolo 3, punto 28 |
|
Articolo 2, punto 32 |
Articolo 3, punto 29 |
|
Articolo 2, punto 33 |
Articolo 3, punto 30 |
|
Articolo 2, punto 34 |
Articolo 3, punto 31 |
|
Articolo 2, punto 35 |
Articolo 3, punto 32 |
|
Articolo 2, punto 36 |
Articolo 3, punto 33 |
|
Articolo 2, punto 37 |
Articolo 3, punto 34 |
|
Articolo 2, punto 38 |
Articolo 3, punto 35 |
|
Articolo 2, punto 39 |
- |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6 |
Articolo 7 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 10 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma e articolo 10, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
– |
|
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
|
Articolo 10, paragrafo 8 |
– |
|
Articolo 10, paragrafo 9 |
– |
|
Articolo 10, paragrafo 10 |
Articolo 10, paragrafo 10 |
|
Articolo 10, paragrafo 11 |
Articolo 10, paragrafo 12 |
|
Articolo 10, paragrafo 12 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
|
Articolo 10, paragrafo 13 |
Articolo 10, paragrafo 11 |
|
Articolo 10, paragrafo 14 |
Articolo 10, paragrafo 13 |
|
Articolo 10, paragrafo 15 |
Articolo 10, paragrafo 14 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
|
Articolo 11, paragrafo 6 |
– |
|
Articolo 12, paragrafi da 1 a 12 |
Articolo 12, paragrafi da 1 a 13 |
|
Articolo 12, paragrafo 13 |
Articolo 12, paragrafo 16 |
|
Articolo 12, paragrafo 14 |
Articolo 12, paragrafo 17 |
|
Articolo 12, paragrafo 15 |
Articolo 12, paragrafo 18 |
|
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
– |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
– |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
– |
|
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
|
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
– |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
|
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 4 |
|
Articolo 17, paragrafo 1, terzo comma |
– |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 6 |
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
– |
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 7 |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
– |
|
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 21, paragrafo 3 |
|
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 26, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
|
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 7 |
|
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 26, paragrafo 8 |
|
Articolo 19, paragrafo 7 |
Articolo 26, paragrafo 9, secondo comma |
|
Articolo 19, paragrafo 8 |
Articolo 20, paragrafo 7, secondo comma |
|
Articolo 20 |
Articolo 27 |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
|
Articolo 21, paragrafi da 2 a 6 |
– |
|
Articolo 22 |
Articolo 32 |
|
Articolo 23 |
Articolo 33 |
|
Articolo 24 |
Articolo 34 |
|
Articolo 25 |
Articolo 31 |
|
Articolo 26 |
Articolo 37 |
|
Articolo 27 |
Articolo 38 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato III |
|
Allegato III |
Allegato IV |
|
Allegato IV |
Allegato VI |
|
Allegato V |
Allegato VII |
|
Allegato VI |
Allegato VIII |
|
Allegato VII |
Allegato IX |
( 1 ) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
( 8 ) Come da articolo 2, lettera a), le miscele contenenti le sostanze elencate nel presente allegato sono considerate gas fluorurati a effetto serra oggetto del presente regolamento.
( 9 ) Come da articolo 2, lettera a), le miscele contenenti le sostanze elencate nel presente allegato sono considerate gas fluorurati a effetto serra oggetto del presente regolamento.
( 10 ) Le miscele contenenti le sostanze elencate nel presente allegato sono considerate gas fluorurati a effetto serra oggetto del presente regolamento [articolo 2, lettera a)].
( 11 ) Il numero è la quantità massima stabilita per il 2015, all'inizio dell'eliminazione graduale, tenendo conto del recesso del Regno Unito dall'Unione.