02024R0399 — IT — 30.07.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/399 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2024 che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 399 del 12.2.2024, pag. 1) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2020 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2024 |
L 2020 |
1 |
29.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/399 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2024
che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
PARTE 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:
nel capitolo 1 (modello «BOV»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di bovini domestici (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 2 (modello «OVI»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ovini e caprini domestici (Ovis aries e Capra hircus) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 3 (modello «POR»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di suini domestici (Sus scrofa) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 4 (modello «EQU»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 5 (modello «RUF»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 7 (modello «SUF»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 10 (modello «RUM-MSM»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 11 (modello «SUI-MSM»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), la parte II è così modificata:
è aggiunta la parte II.3 seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:
Cancellare la dicitura non pertinente.
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 13 (modello «POU»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 15 (modello «RAT»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 19 (modello «E»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle uova]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:
Cancellare la dicitura non pertinente.
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 20 (modello «EP»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 23 (modello «RM»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di conigli d’allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:
Cancellare la dicitura non pertinente.
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 24 (modello «MP-PREP»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 25 (modello «MPNT»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 26 (modello «MPST»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 27 (modello «CAS»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei budelli]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti della pesca]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d’acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 33 (modello «MILK-RM»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del latte crudo]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 34 (modello «MILK-RMP/NT»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 37 (modello «COLOSTRUM»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del colostro]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il colostro di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti ottenuti dal colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 45 (modello «HON»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del miele e degli altri prodotti apicoli]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui sono stati ottenuti il miele e gli altri prodotti apicoli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 49 (modello «PAO»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
sono inserite le note alla parte II seguenti:
« Parte II
Cancellare la dicitura non pertinente.
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.».
PARTE 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:
nel capitolo 1 (modello «BOV-X»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 2 (modello «BOV-Y»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 4 (modello «OV/CAP-X»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 5 (modello «OV/CAP-Y»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 7 (modello «SUI-X»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 8 (modello «SUI-Y»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 12 (modello «CAM-CER»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 13 (modello «EQUI-X»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.6.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 14 (modello «EQUI-Y»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.6.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 22 (modello «BPP»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 23 (modello «BPR»), la parte II è così modificata:
il titolo è modificato come segue:
«CAPITOLO 23
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI RATITI RIPRODUTTORI E DI RATITI DA REDDITO (MODELLO “BPR”) »;
è aggiunta la parte II.2 seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ai [ratiti riproduttori] (2) [ratiti da reddito] (2) di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 29 (modello «SP»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 30 (modello «SR»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;
nel capitolo 31 (modello «POU- LT20»), la parte II è così modificata:
è inserita la parte II.1.a. seguente:
Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;
nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:
Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.».