02024D0254 — IT — 13.01.2026 — 004.001


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►B

DECISIONE (PESC) 2024/254 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2024

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala

(GU L 254 del 15.1.2024, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE (PESC) 2024/457 DEL CONSIGLIO  del 2 febbraio 2024

  L 457

1

2.2.2024

►M2

DECISIONE (PESC) 2024/3198 DEL CONSIGLIO  del 16 dicembre 2024

  L 3198

1

17.12.2024

►M3

DECISIONE (PESC) 2025/1199 DEL CONSIGLIO  del 12 giugno 2025

  L 1199

1

12.6.2025

►M4

DECISIONE (PESC) 2026/88 DEL CONSIGLIO  del 9 gennaio 2026

  L 88

1

12.1.2026




▼B

DECISIONE (PESC) 2024/254 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2024

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala



Articolo 1

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato.
2.  

L’allegato include persone fisiche:

a) 

responsabili di aver partecipato ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, di aver fornito sostegno a tali azioni o averne tratto vantaggio, tra cui:

i) 

la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici coinvolti o che sostengono il processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala;

ii) 

la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media, o di giudici, avvocati o pubblici ministeri;

b) 

che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali;

c) 

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),

3.  
Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
4.  

Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c) 

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

5.  
Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6.  
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7.  
Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e al ripristino dell’ordine costituzionale in Guatemala.
8.  
Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
9.  
Uno Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui ai paragrafi 7 o 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che uno o più Stati membri sollevino obiezioni per iscritto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
10.  
Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato.
2.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato.
3.  

L’allegato include persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a) 

responsabili di aver partecipato ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, di aver fornito sostegno a tali azioni o averne tratto vantaggio, tra cui:

i) 

la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici coinvolti o che sostengono il processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala;

ii) 

la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media, o di giudici, avvocati o pubblici ministeri;

b) 

che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali;

c) 

che sono associati alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b)

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure

e) 

pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

5.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

6.  
Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o accordo concluso, o di un obbligo sorto, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
7.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi conclusi o obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

8.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite e ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e) 

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f) 

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

9.  
Fatto salvo il paragrafo 8, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
10.  
In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 9, tale autorizzazione si considera concessa.
11.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 e 10 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

Articolo 3

1.  
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l’elenco riportato nell’allegato.
2.  
Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

Articolo 4

1.  
L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.
2.  
L’allegato riporta, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

1.  

Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all’allegato.

2.  
Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 6

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 7

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 8

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

▼M2

La presente decisione si applica fino al ►M4  13 gennaio 2027 ◄ .

▼B

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.

Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 8, 9 e 10, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M3




ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2

A.    Persone fisiche



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento

▼M4

1.

María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES

Cariche: procuratrice generale del Guatemala, capo del pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala

Data di nascita: 23.8.1953

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 242159605 (passaporto)

Sesso: femminile

Nella veste di procuratrice generale del Guatemala, il più alto funzionario del pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala, equivalente al capo della procura generale o al procuratore capo), María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias «Porras») è coinvolta nei tentativi di ribaltare i risultati del primo e del secondo turno delle elezioni tenutesi nel giugno e nell’agosto 2023, anche attraverso false indagini penali nei confronti del Tribunale supremo elettorale, del partito politico Movimiento Semilla e del presidente Arévalo. Inoltre, sotto la sua guida, il pubblico ministero ha avviato procedimenti arbitrari nei confronti di giornalisti indipendenti, pubblici ministeri, giudici, e attivisti della società civile, tra i quali leader indigeni e studenti.

María Consuelo Porras Argueta De Porres è pertanto responsabile di azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

2.2.2024

2.

Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA

Carica: segretario generale del pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala

Data di nascita: 10.5.1975

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 238937186 (passaporto)

Sesso: maschile

Ángel Pineda Ávila è il segretario generale del pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala (equivalente alla procura generale). È secondo in comando presso il pubblico ministero dopo la procuratrice generale ed è a capo del segretariato generale di tale istituzione. In tale veste, Ángel Pineda Ávila è coinvolto nei tentativi di ribaltare i risultati del primo e del secondo turno delle elezioni tenutesi nel giugno e nell’agosto 2023, anche attraverso false indagini penali nei confronti del Tribunale supremo elettorale, del partito politico Movimiento Semilla e del presidente Arévalo. Nel dicembre 2023 ha partecipato a una conferenza stampa in cui il pubblico ministero ha sostenuto che l’esito del primo turno elettorale del giugno 2023 non era valido. Nel 2025 Ángel Pineda Ávila ha condotto false indagini su leader indigeni accusati di terrorismo per le loro azioni in difesa dei risultati delle elezioni del 2023.

Ángel Pineda Ávila è pertanto responsabile di aver sostenuto azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

2.2.2024

3.

José Rafael CURRUCHICHE CUCUL

Carica: capo della procura speciale contro l’impunità, pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala

Data di nascita: 28.7.1970

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 229488307 (passaporto)

Sesso: maschile

José Curruchiche Cucul è il capo della procura speciale contro l’impunità (FECI), che dipende dal pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala (equivalente alla procura generale). Sotto la sua guida, il FECI ha condotto l’indagine in corso sulla creazione del partito politico Movimiento Semilla del presidente Arévalo. Ha partecipato personalmente all’incursione da parte del pubblico ministero nei locali del Tribunale supremo elettorale, che ha comportato l’apertura di urne elettorali sigillate. Inoltre, è stato coinvolto nella richiesta di sospensione della personalità giuridica del Movimiento Semilla nel luglio 2023. In aggiunta, nel dicembre 2023 ha partecipato a una conferenza stampa in cui il pubblico ministero ha sostenuto che l’esito del primo turno elettorale del giugno 2023 non era valido. È stato personalmente coinvolto in false indagini e false azioni penali nei confronti di autorità democraticamente elette, ex rappresentanti dei media (come il giornalista José Rubén Zamora) e operatori della giustizia, in particolare in false indagini e false azioni penali nei confronti di coloro che hanno combattuto contro la corruzione e l’impunità nella Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG).

Attraverso queste azioni, José Curruchiche Cucul è coinvolto nei tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2023 in Guatemala. È pertanto responsabile di azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

2.2.2024

▼M3

4.

Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ

Carica: procuratrice della procura speciale contro l’impunità, pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala

Data di nascita: 19.9.1979

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 2227901800101

Sesso: femminile

Leonor Morales Lazo De Sánchez è procuratrice presso la procura speciale contro l’impunità (FECI), che dipende dal Pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala (equivalente alla procura generale). È direttamente coinvolta nell’indagine in corso sulla creazione del partito politico Movimiento Semilla del presidente Arévalo. A seguito del secondo turno delle elezioni presidenziali nell’agosto 2023, ha partecipato all’incursione da parte del Pubblico ministero nei locali del Tribunale supremo elettorale, che ha comportato l’apertura di urne elettorali sigillate. Nel dicembre 2023 ha inoltre partecipato a una conferenza stampa in cui il pubblico ministero ha sostenuto che l’esito del primo turno elettorale del giugno 2023 non era valido.

Attraverso tali azioni, Leonor Morales Lazo De Sánchez è coinvolta nei tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2023 in Guatemala. È pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

2.2.2024

5.

Fredy Raúl ORELLANA LETONA

Carica: giudice penale di primo grado del settimo tribunale (Juzgado Séptimo)

Data di nascita: 4.11.1982

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 253127548 (PP)

Sesso: maschile

In qualità di giudice penale di primo grado del settimo tribunale (Juzgado Séptimo), Fredy Orellana Letona è responsabile della supervisione e dell’autorizzazione delle azioni della procura speciale contro l’impunità (FECI), che dipende dal Pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala (equivalente alla procura generale), e indaga su presunte irregolarità nella creazione del partito politico Movimiento Semilla, il cui candidato ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Guatemala nell’agosto 2023. In qualità di giudice supervisore, Fredy Orellana Letona ha autorizzato incursioni presso la sede del Movimiento Semilla nel luglio 2023 e nei locali del Tribunale supremo elettorale nel luglio e nel settembre 2023. Ha inoltre disposto la sospensione provvisoria della personalità giuridica del Movimiento Semilla e ha negato l’accesso al fascicolo alla difesa. Ha consentito alla FECI di perseguire le autorità elette e i magistrati del Tribunale supremo elettorale.

Attraverso tali azioni, Fredy Rau Raúl Orellana Letona è coinvolto nei tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni del 2023 in Guatemala. È pertanto responsabile di aver compromesso la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala.

2.2.2024

6.

Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ

Carica: giudice penale di primo grado, decimo tribunale, Guatemala

Data di nascita: 25.9.1978

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 1913604570920

Sesso: maschile

Jimi Bremer Ramírez è il giudice penale di primo grado del decimo tribunale in Guatemala. In tale veste ha emesso mandati di arresto, ha autorizzato indagini sulla base di false accuse e ha sospeso le relative udienze, limitando così il diritto a un’udienza pubblica, l’accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo dei convenuti.

Nel febbraio 2023, in qualità di giudice supervisore, Jimi Bremer Ramírez ha autorizzato la richiesta della procura speciale contro l’impunità (FECI), che dipende dal Pubblico ministero (Ministerio Público) del Guatemala (equivalente alla procura generale), di avviare indagini nei confronti di vari giornalisti delle testate «El Periódico» e «Prensa Comunitaria», a seguito dei loro servizi su episodi di corruzione ad alto livello in Guatemala. Ha sospeso e rinviato le udienze del fondatore de «El Periódico» José Rubén Zamora almeno sei volte in uno dei procedimenti penali a suo carico. Inoltre, Jimi Bremer Ramírez ha ritardato le procedure nei procedimenti penali a carico degli ex pubblici ministeri Stuardo Campo e Eduardo Pantaleón e a carico della legale della defunta Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana.

Attraverso tali azioni, Jimi Bremer Ramírez è coinvolto in azioni — cui fornisce supporto — che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Guatemala, comprese la persecuzione e l’intimidazione dei rappresentanti dei media e di avvocati e pubblici ministeri in Guatemala.

12.6.2025

▼M4

7.

Ricardo Rafael MÉNDEZ RUIZ VALDÉS

Carica: presidente, Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Data di nascita: 9.10.1959

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 268287872 (passaporto)

Sesso: maschile

Persone associate: Raúl Amílcar Falla Ovalle

Entità associate: Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT

MEDIA sociali: https://x.com/rmendezruiz

Ricardo Méndez-Ruiz Valdés è il presidente della Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT è coinvolta in una campagna di procedimenti giudiziari per motivi politici condotta dalla procura generale guatemalteca nei confronti di giornalisti, leader indigeni, pubblici ministeri e giudici coinvolti in attività che hanno portato alla luce episodi di corruzione e impunità in Guatemala, come pure nei confronti del governo democraticamente eletto del Guatemala, compreso il presidente Bernardo Arévalo. La FCT è all’origine di una serie di indagini penali nei confronti di operatori della giustizia, giornalisti e rappresentanti del governo presentando denunce penali e aderendo all’esercizio dell’azione penale in procedimenti penali che non rispettano i diritti fondamentali dei convenuti.

Attraverso tali azioni, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés è coinvolto in azioni che compromettono lo Stato di diritto in Guatemala, comprese la persecuzione e l’intimidazione di rappresentanti dei media e della società civile nonché di avvocati, giudici e pubblici ministeri.

12.6.2025

8.

Raúl Amílcar FALLA OVALLE

Carica: rappresentante legale, Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Data di nascita: 9.11.1971

Cittadinanza: guatemalteca

Numero di identificazione nazionale: 179421166 (passaporto)

Sesso: maschile

Persone associate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés

Entità associate: Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT

MEDIA sociali: https://x.com/RaulFalla31

Raúl Falla Ovalle è il rappresentante legale della Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT è coinvolta in una campagna di procedimenti giudiziari per motivi politici condotta dalla procura generale guatemalteca nei confronti di giornalisti, leader indigeni, pubblici ministeri e giudici coinvolti in attività che hanno portato alla luce episodi di corruzione e impunità in Guatemala, come pure nei confronti del governo democraticamente eletto del Guatemala, compreso il presidente Bernardo Arévalo. La FCT è all’origine di una serie di indagini penali nei confronti di operatori della giustizia, giornalisti e rappresentanti del governo presentando denunce penali e aderendo all’esercizio dell’azione penale in procedimenti penali che non rispettano i diritti fondamentali dei convenuti.

Attraverso tali azioni, Raúl Falla Ovalle è coinvolto in azioni che compromettono lo Stato di diritto in Guatemala, comprese la persecuzione e l’intimidazione di rappresentanti dei media e della società civile nonché di avvocati, giudici e pubblici ministeri.

12.6.2025

▼M3

B.    Persone giuridiche, entità e organismi



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Data di registrazione:

5.7.2013

Persone associate:

Ricardo Méndez-Ruiz Valdés

Raúl Amílcar Falla Ovalle

La Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT, è coinvolta in una campagna di procedimenti giudiziari per motivi politici condotta dalla procura generale guatemalteca nei confronti di giornalisti, pubblici ministeri e giudici coinvolti in attività che hanno portato alla luce episodi di corruzione e impunità in Guatemala, come pure nei confronti del governo democraticamente eletto del Guatemala, compreso il presidente Bernardo Arévalo. La FCT è all’origine di una serie di indagini penali nei confronti di operatori della giustizia, giornalisti e rappresentanti del governo presentando denunce penali e aderendo all’esercizio dell’azione penale in procedimenti penali che non rispettano i diritti fondamentali dei convenuti.

Attraverso tali azioni, la FCT è coinvolta in azioni che compromettono lo Stato di diritto in Guatemala, comprese la persecuzione e l’intimidazione di rappresentanti dei media nonché di avvocati, giudici e pubblici ministeri.

12.6.2025



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).