02023R2465 — IT — 14.10.2024 — 001.002


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione

(GU L 2465 del 8.11.2023, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2506 DELLA COMMISSIONE  del 3 luglio 2024

  L 2506

1

24.9.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90278, 3.5.2024, pag.  1 ((UE) 2023/24652023/2465)

►C2

Rettifica, GU L 90097, 3.2.2025, pag.  1 ((UE) 2023/24652023/2465)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, in particolare per quanto riguarda:

a) 

i criteri di classificazione;

b) 

la conservazione e il trattamento;

c) 

i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio;

d) 

l’uso delle menzioni riservate facoltative;

e) 

i livelli di tolleranza;

f) 

le condizioni di importazione e di esportazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) 

«imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

b) 

«vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

c) 

«raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare;

d) 

«industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

e) 

«industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

f) 

«collettività»: le strutture di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

g) 

«uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;

h) 

«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto;

i) 

«uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;

j) 

«uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

k) 

«partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

l) 

«reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;

m) 

«commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;

n) 

«operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;

o) 

«sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione ( 1 );

p) 

«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

q) 

«consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare;

r) 

«codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.

Articolo 3

Caratteristiche di qualità delle uova

1.  

Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

a) 

guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

b) 

camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;

c) 

tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;

d) 

albume: chiaro, traslucido;

e) 

germe: sviluppo impercettibile;

f) 

corpi estranei: non ammessi;

g) 

odori atipici non intenzionali: non ammessi.

2.  
Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche sono declassate alla categoria B. Le uova non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione sono uova della categoria B.

Articolo 4

Conservazione e trattamento delle uova

1.  
Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3.
2.  
Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.
3.  
Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.
4.  
Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 5

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

1.  

Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

a) 

XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

b) 

L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

c) 

M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

d) 

S — piccole: peso inferiore a 53 g.

2.  
Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l’eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti.
3.  
In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell’imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro».

Articolo 6

Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

1.  
Le uova di categoria A sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.
2.  
Le uova commercializzate a norma dell’articolo 12 sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.
3.  
Il termine minimo di conservazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento è stampigliato al momento dell’imballaggio conformemente all’allegato X, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

1.  

Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:

a) 

il nome e l’indirizzo del produttore;

b) 

il codice del produttore;

c) 

il numero di uova e/o il relativo peso;

d) 

la data o il periodo di deposizione;

e) 

la data di spedizione.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.

2.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull’imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  
Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull’imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.

Articolo 8

Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

1.  
Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un’industria alimentare o non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.
2.  
Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l’obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all’obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l’accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.
3.  
La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.
4.  
I servizi di ispezione di cui all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5.  
Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ove necessario, recano un’indicazione a norma dell’articolo 9 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

Articolo 9

Indicazioni sulle uova della categoria B

Le indicazioni di cui all’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all’interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

Articolo 10

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare

1.  
Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all’industria alimentare. La consegna avviene sotto la piena responsabilità dell’operatore alimentare, che si impegna di conseguenza a utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.
2.  
Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le uova sono consegnate da un sito di produzione di uno Stato membro all’industria alimentare di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilito il sito di produzione informa adeguatamente le autorità competenti dell’altro Stato membro circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima che abbia luogo la prima consegna.
3.  
Gli Stati membri possono esentare dalla stampigliatura le uova importate da un paese terzo e consegnate direttamente all’industria alimentare, a condizione che la loro destinazione finale ai fini della trasformazione sia controllata dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 11

Stampigliatura degli imballaggi

1.  

Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) 

i codici dei centri di imballaggio in cui le uova sono state imballate e, se del caso, reimballate;

b) 

la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche» o «uova fresche»;

c) 

la categoria di peso in conformità dell’articolo 5;

d) 

il termine minimo di conservazione in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

e) 

la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 4 del presente regolamento;

f) 

come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto.

2.  
In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento.

Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

a) 

per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I del presente regolamento;

b) 

per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno.

3.  
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi per i sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole riportati nell’allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.
4.  

Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) 

il codice del centro di imballaggio;

b) 

la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;

c) 

la data di imballaggio.

5.  
Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell’apertura dell’imballaggio.

Articolo 12

Menzioni riservate facoltative relative alla qualità

1.  
Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.
2.  
Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Articolo 13

Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi

Qualora sia utilizzata un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) 

i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

b) 

fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.

Articolo 14

Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

a) 

la categoria di qualità;

b) 

la categoria di peso in conformità dell’articolo 5;

c) 

un’indicazione del metodo di allevamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

d) 

una spiegazione del significato del codice del produttore;

e) 

il termine minimo di conservazione.

Articolo 15

Qualità degli imballaggi

Fatti salvi i requisiti per il confezionamento e l’imballaggio di prodotti alimentari di cui all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

Articolo 16

Imballaggio di uova industriali

Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso.

Le fascette o le etichette recano:

a) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario;

b) 

il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova;

c) 

la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

Articolo 17

Reimballaggio

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.

Articolo 18

Tolleranza per i difetti di qualità

1.  

Nell’ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) 

nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b) 

negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

2.  
Nei controlli all’imballaggio o in quelli all’importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l’altezza della camera d’aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».
3.  
Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 19

Tolleranze per il peso delle uova

1.  
Fatto salvo il caso di cui all’articolo 5, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all’atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.
2.  
Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 20

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

Nell’ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.

Articolo 21

Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi

Le uova imballate e destinate all’esportazione in paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.

Articolo 22

Uova importate

1.  
Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede a una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di stampigliatura e etichettatura, metodi di allevamento e controlli, nonché la loro applicazione. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all’equivalenza con la normativa dell’Unione, le uova importate dal paese in questione sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.
2.  
Le valutazioni di equivalenza di cui al paragrafo 1 includono una valutazione dell’effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata. La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3.  
Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.
4.  

In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:

a) 

del paese d’origine;

b) 

del metodo di allevamento («non conforme alle norme UE»).

Articolo 23

Eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare

1.  
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, le uova destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti.
2.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 11 e 14, la superficie esterna dell’imballaggio reca la dicitura «uova refrigerate» e informazioni relative alla refrigerazione. Il marchio distintivo per le «uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

Articolo 24

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 14, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 589/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

▼C1




ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)



Codice lingue

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – оглеждани в уголемени клетки»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas sueltas en el gallinero»

«Huevos de gallinas criadas en jaulas acondicionadas»

CZ

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích/obohacené klece»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Æg fra stimulusberigede bure»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus ausgestalteter Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Täiustatud puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά αναβαθμισμένων/διευθετημένων κλωβών»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from enriched cages hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cages aménagées»

HR

«Jaja iz slobodnog uzgoja»

«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja»

«Jaja iz obogaćenih kaveza»

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca a choinnítear i gcásanna cúbarnaí feabhsaithe»

IT

«Uova da allevamento all’aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie attrezzate»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Uzlabotos sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Pagerintuose narveliuose laikomų vištų kiaušiniai»

▼C2

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Berendezett ketrecben termelt tojás»

▼C1

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija mà l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija f’ gaġeġ arrikkiti»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Verrijkte kooi-eieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu w ulepszonych klatkach»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas melhoradas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii îmbunătățite»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podstielkového chovu»

«Vajcia z chovu v obohatených klietkach»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz reje v obogatenih kletkah»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Virikehäkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från höns i inredda burar»

▼B




ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole di cui all’articolo 11, paragrafo 3

1. Le «uova da allevamento all’aperto» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

In particolare, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all’aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l’accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche. Qualora siano state imposte restrizioni temporanee ai sensi della normativa dell’Unione, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all’aperto» nonostante tale restrizione;

b) 

gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo. Le autorità competenti possono autorizzare l’uso di spazi all’aperto per altri scopi, in particolare per l’installazione di pannelli solari, che non siano in conflitto con le condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 1999/74/CE e non limitino la mobilità delle galline;

c) 

la densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d) 

gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i), e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.




ALLEGATO III

Regioni della Finlandia di cui all’articolo 24

— 
Lappi,
— 
Pohjois-Pohjanmaa,
— 
Kainuu,
— 
Pohjois-Karjala,
— 
Pohjois-Savo,
— 
Ahvenanmaa.




ALLEGATO IV

Tavola di concordanza



Regolamento (CE) n. 589/2008

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 4

Articolo 5

 

Articolo 5

 

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 8

 

Articolo 9

 

Articolo 4

Articolo 10

Articolo 9

 

Articolo 11

Articolo 10

 

Articolo 12

Articolo 11

 

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 12

 

Articolo 15

Articolo 13

 

Articolo 16

Articolo 14

 

Articolo 17

Articolo 15

 

Articolo 18

Articolo 16

 

Articolo 19

Articolo 17

 

Articolo 20

 

Articolo 5

Articolo 21

 

Articolo 6

Articolo 22

 

Articolo 7

Articolo 23

 

Articolo 8

Articolo 24

 

Articolo 9

Articolo 25

 

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 18

 

Articolo 27

Articolo 19

 

Articolo 28

Articolo 20

 

Articolo 29

Articolo 21

 

Articolo 30

Articolo 22

 

Articolo 32

 

Articolo 11

Articolo 33

Articolo 23

 

Articolo 34

Articolo 24

 

Articolo 35

---

---

Articolo 36

---

---

Articolo 37

---

Articolo 12

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

Allegato II

 

Allegato III

Allegato III

 



( 1 ) Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44).

( 2 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).