02023R2465 — IT — 14.10.2024 — 001.002
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 (GU L 2465 del 8.11.2023, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2506 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2024 |
L 2506 |
1 |
24.9.2024 |
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Rettificato da:
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Rettifica, GU L 90278, 3.5.2024, pag. 1 ((UE) 2023/24652023/2465) |
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Rettifica, GU L 90097, 3.2.2025, pag. 1 ((UE) 2023/24652023/2465) |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2465 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2023
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, in particolare per quanto riguarda:
i criteri di classificazione;
la conservazione e il trattamento;
i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio;
l’uso delle menzioni riservate facoltative;
i livelli di tolleranza;
le condizioni di importazione e di esportazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
«imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;
«vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;
«raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare;
«industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;
«industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;
«collettività»: le strutture di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
«uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;
«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto;
«uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;
«uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;
«partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;
«reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;
«commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;
«operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;
«sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione ( 1 );
«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;
«consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare;
«codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.
Articolo 3
Caratteristiche di qualità delle uova
Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:
guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;
camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;
tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;
albume: chiaro, traslucido;
germe: sviluppo impercettibile;
corpi estranei: non ammessi;
odori atipici non intenzionali: non ammessi.
Articolo 4
Conservazione e trattamento delle uova
Articolo 5
Classificazione delle uova della categoria A in base al peso
Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:
XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;
L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;
M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;
S — piccole: peso inferiore a 53 g.
Articolo 6
Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
Articolo 7
Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto
Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:
il nome e l’indirizzo del produttore;
il codice del produttore;
il numero di uova e/o il relativo peso;
la data o il periodo di deposizione;
la data di spedizione.
Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.
Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 8
Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
Articolo 9
Indicazioni sulle uova della categoria B
Le indicazioni di cui all’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all’interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.
Articolo 10
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare
Articolo 11
Stampigliatura degli imballaggi
Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i codici dei centri di imballaggio in cui le uova sono state imballate e, se del caso, reimballate;
la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche» o «uova fresche»;
la categoria di peso in conformità dell’articolo 5;
il termine minimo di conservazione in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 4 del presente regolamento;
come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto.
Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:
per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I del presente regolamento;
per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno.
Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:
il codice del centro di imballaggio;
la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;
la data di imballaggio.
Articolo 12
Menzioni riservate facoltative relative alla qualità
Articolo 13
Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi
Qualora sia utilizzata un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:
i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;
fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.
Articolo 14
Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse
In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:
la categoria di qualità;
la categoria di peso in conformità dell’articolo 5;
un’indicazione del metodo di allevamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2;
una spiegazione del significato del codice del produttore;
il termine minimo di conservazione.
Articolo 15
Qualità degli imballaggi
Fatti salvi i requisiti per il confezionamento e l’imballaggio di prodotti alimentari di cui all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
Articolo 16
Imballaggio di uova industriali
Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso.
Le fascette o le etichette recano:
il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario;
il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova;
la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
Articolo 17
Reimballaggio
Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.
Articolo 18
Tolleranza per i difetti di qualità
Nell’ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:
nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;
negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.
Articolo 19
Tolleranze per il peso delle uova
Articolo 20
Tolleranze per la stampigliatura delle uova
Nell’ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.
Articolo 21
Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi
Le uova imballate e destinate all’esportazione in paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.
Articolo 22
Uova importate
In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:
del paese d’origine;
del metodo di allevamento («non conforme alle norme UE»).
Articolo 23
Eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare
Articolo 24
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia
Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 14, lettera c), del presente regolamento.
Articolo 25
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 589/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 26
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Diciture di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
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Codice lingue |
1 |
2 |
3 |
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BG |
«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито» |
«Яйца от кокошки – подово отглеждане» |
«Яйца от кокошки – оглеждани в уголемени клетки» |
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ES |
«Huevos de gallinas camperas» |
«Huevos de gallinas sueltas en el gallinero» |
«Huevos de gallinas criadas en jaulas acondicionadas» |
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CZ |
«Vejce nosnic ve volném výběhu» |
«Vejce nosnic v halách» |
«Vejce nosnic v klecích/obohacené klece» |
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DA |
«Frilandsæg» |
«Skrabeæg» |
«Æg fra stimulusberigede bure» |
|
DE |
«Eier aus Freilandhaltung» |
«Eier aus Bodenhaltung» |
«Eier aus ausgestalteter Käfighaltung» |
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ET |
«Vabalt peetavate kanade munad» |
«Õrrekanade munad» |
«Täiustatud puuris peetavate kanade munad» |
|
EL |
«Αυγά ελεύθερης βοσκής» |
«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» |
«Αυγά αναβαθμισμένων/διευθετημένων κλωβών» |
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EN |
«Free range eggs» |
«Barn eggs» |
«Eggs from enriched cages hens» |
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FR |
«Œufs de poules élevées en plein air» |
«Œufs de poules élevées au sol» |
«Œufs de poules élevées en cages aménagées» |
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HR |
«Jaja iz slobodnog uzgoja» |
«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja» |
«Jaja iz obogaćenih kaveza» |
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GA |
«Uibheacha saor-raoin» |
«Uibheacha sciobóil» |
«Uibheacha ó chearca a choinnítear i gcásanna cúbarnaí feabhsaithe» |
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IT |
«Uova da allevamento all’aperto» |
«Uova da allevamento a terra» |
«Uova da allevamento in gabbie attrezzate» |
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LV |
«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas» |
«Kūtī dētas olas» |
«Uzlabotos sprostos dētas olas» |
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LT |
«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai» |
«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai» |
«Pagerintuose narveliuose laikomų vištų kiaušiniai» |
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HU |
«Szabad tartásban termelt tojás» |
«Alternatív tartásban termelt tojás» |
«Berendezett ketrecben termelt tojás» |
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MT |
«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra» |
«Bajd tat-tiġieġ imrobbija mà l-art» |
«Bajd tat-tiġieġ imrobbija f’ gaġeġ arrikkiti» |
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NL |
«Eieren van hennen met vrije uitloop» |
«Scharreleieren» |
«Verrijkte kooi-eieren» |
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PL |
«Jaja z chowu na wolnym wybiegu» |
«Jaja z chowu ściółkowego» |
«Jaja z chowu w ulepszonych klatkach» |
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PT |
«Ovos de galinhas criadas ao ar livre» |
«Ovos de galinhas criadas no solo» |
«Ovos de galinhas criadas em gaiolas melhoradas» |
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RO |
«Ouă de găini crescute în aer liber» |
«Ouă de găini crescute în hale la sol» |
«Ouă de găini crescute în baterii îmbunătățite» |
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SK |
«Vajcia z chovu na voľnom výbehu» |
«Vajcia z podstielkového chovu» |
«Vajcia z chovu v obohatených klietkach» |
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SL |
«Jajca iz proste reje» |
«Jajca iz hlevske reje» |
«Jajca iz reje v obogatenih kletkah» |
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FI |
«Ulkokanojen munia» |
«Lattiakanojen munia» |
«Virikehäkkikanojen munia» |
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SV |
«Ägg från utehöns» |
«Ägg från frigående höns inomhus» |
«Ägg från höns i inredda burar» |
ALLEGATO II
Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole di cui all’articolo 11, paragrafo 3
1. Le «uova da allevamento all’aperto» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
In particolare, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all’aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l’accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche. Qualora siano state imposte restrizioni temporanee ai sensi della normativa dell’Unione, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all’aperto» nonostante tale restrizione;
gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo. Le autorità competenti possono autorizzare l’uso di spazi all’aperto per altri scopi, in particolare per l’installazione di pannelli solari, che non siano in conflitto con le condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 1999/74/CE e non limitino la mobilità delle galline;
la densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;
gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.
2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in sistemi di produzione che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.
4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i), e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.
ALLEGATO III
Regioni della Finlandia di cui all’articolo 24
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
|
Regolamento (CE) n. 589/2008 |
Presente regolamento |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 |
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Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 2, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafi 3 e 4 |
|
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
|
Articolo 5 |
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Articolo 3 |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
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Articolo 9 |
|
Articolo 4 |
|
Articolo 10 |
Articolo 9 |
|
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Articolo 11 |
Articolo 10 |
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|
Articolo 12 |
Articolo 11 |
|
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Articolo 13 |
— |
— |
|
Articolo 14 |
Articolo 12 |
|
|
Articolo 15 |
Articolo 13 |
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|
Articolo 16 |
Articolo 14 |
|
|
Articolo 17 |
Articolo 15 |
|
|
Articolo 18 |
Articolo 16 |
|
|
Articolo 19 |
Articolo 17 |
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Articolo 20 |
|
Articolo 5 |
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Articolo 21 |
|
Articolo 6 |
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Articolo 22 |
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Articolo 7 |
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Articolo 23 |
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Articolo 8 |
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Articolo 24 |
|
Articolo 9 |
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Articolo 25 |
|
Articolo 10 |
|
Articolo 26 |
Articolo 18 |
|
|
Articolo 27 |
Articolo 19 |
|
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Articolo 28 |
Articolo 20 |
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Articolo 29 |
Articolo 21 |
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Articolo 30 |
Articolo 22 |
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Articolo 32 |
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Articolo 11 |
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Articolo 33 |
Articolo 23 |
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Articolo 34 |
Articolo 24 |
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Articolo 35 |
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--- |
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Articolo 36 |
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Articolo 37 |
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Articolo 12 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
|
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Allegato III |
Allegato III |
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( 1 ) Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).